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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/03/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 31 marzo 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4120/2023 R.G. e vertente TRA
, nata ad [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 no e SA RO;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De Benedictis;
CP_1
- resistente -
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
- interventore -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.06.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32820190008355646000, notificato in data 29.05.2023, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 778,36 avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi Gestione separata, annualità 2012. A sostegno dell'opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 3 comma 9, L. n. 335/1995, del credito vantato. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso poiché depositato oltre il termine di 40 giorni, rilevando, al riguardo, che l'avviso di addebito risultava già ritualmente notificato per compiuta giacenza in data 20.01.2020; nel merito, deduceva, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata nonché la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti dell'iscrizione alla gestione separata. Con comparsa di intervento volontario depositata in data 27.12.2024 si costituiva in giudizio l' sollevando le medesime eccezioni, ON preliminari e di merito, dell . Controparte_4
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SULLA TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE eccepisce la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 46/99, asserendo CP_1
l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito impugnato già il 20.01.2020 (per compiuta giacenza) e depositando a corredo documentazione probante. La norma invocata dall'ente previdenziale dispone: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Facendo applicazione del dettato normativo al caso di specie, il ricorso deve ritenersi inammissibile. È versata in atti prova della notifica dell'avviso di addebito impugnato, già in data 20.01.2020, perfezionatasi per compiuta giacenza. In proposito non colgono nel segno le doglianze attoree formulate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. a mente delle quali “la medesima si limita a depositare una mera busta il cui contenuto si ignora e si contesta integralmente. Sul punto, è pacifico che “Nel caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della medesima, è onere del mittente provarlo” (cfr. note del 21.03.24). Invero, comparando il codice numerico posto al di sotto del codice a barre impresso sulla busta con quello presente sull'avviso di addebito, si evince la piena sovrapponibilità degli stessi, con conseguente certezza in ordine al fatto che nella busta notificata il 20.01.20 fosse inserito l'avviso di addebito per cui è causa. Orbene, stante la regolarità della notifica effettuata nell'anno 2020, ed in assenza di ulteriori doglianze in ordine alla stessa, il ricorso deve ritenersi tardivo e, dunque, inammissibile. Invero, è noto che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). Nel caso di specie, atteso il decorso dei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e art. 24 comma 6 D.Lgs. 46/99, l'opposizione risulterebbe proponibile solo per fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata). PRESCRIZIONE Orbene, nessuna prescrizione è maturata in epoca successiva alla notifica del 20.01.2020. Quanto alla prescrizione maturata in data anteriore, essa non è rilevabile nel corso del presente giudizio, atteso che l'inutile decorso del termine di 40 giorni per proporre opposizione comporta l'irretrattabilità della pretesa. Si richiama, sul punto quanto di recente affermato dalla Corte di Cassazione (n. 6713/22), che si è espressa nel senso della irretrattabilità della pretesa portata dalla cartella non opposta anche per i contributi prescritti anteriormente: “il primo motivo è infondato, perché allo spirare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione la cartella è divenuta irretrattabile, con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione, quest'ultima notificata entro il termine di cinque anni, non può più farsi questione della prescrizione asseritamente maturata in epoca antecedente alla cartella (nel senso che l'omessa impugnazione della cartella nel prescritto termine perentorio produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo Cass. n. 23397 del 17/11/2016)”. Il ricorso, allora, va rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate nei confronti di ON
, attesa la volontarietà dell'intervento.
[...]
Le spese di lite tra la ricorrente ed sono compensate integralmente, considerata la CP_1 peculiarità della vicenda vagliata, caratterizzata dalla duplice notifica del medesimo avviso di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese tra la ricorrente e;
ON
3) Compensa le spese di lite tra la ricorrente e CP_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 31.03.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 31 marzo 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4120/2023 R.G. e vertente TRA
, nata ad [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 no e SA RO;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De Benedictis;
CP_1
- resistente -
NONCHÉ
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2
- interventore -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.06.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 32820190008355646000, notificato in data 29.05.2023, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 778,36 avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi Gestione separata, annualità 2012. A sostegno dell'opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 3 comma 9, L. n. 335/1995, del credito vantato. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso poiché depositato oltre il termine di 40 giorni, rilevando, al riguardo, che l'avviso di addebito risultava già ritualmente notificato per compiuta giacenza in data 20.01.2020; nel merito, deduceva, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata nonché la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti dell'iscrizione alla gestione separata. Con comparsa di intervento volontario depositata in data 27.12.2024 si costituiva in giudizio l' sollevando le medesime eccezioni, ON preliminari e di merito, dell . Controparte_4
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. SULLA TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE eccepisce la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 46/99, asserendo CP_1
l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito impugnato già il 20.01.2020 (per compiuta giacenza) e depositando a corredo documentazione probante. La norma invocata dall'ente previdenziale dispone: “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Facendo applicazione del dettato normativo al caso di specie, il ricorso deve ritenersi inammissibile. È versata in atti prova della notifica dell'avviso di addebito impugnato, già in data 20.01.2020, perfezionatasi per compiuta giacenza. In proposito non colgono nel segno le doglianze attoree formulate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. a mente delle quali “la medesima si limita a depositare una mera busta il cui contenuto si ignora e si contesta integralmente. Sul punto, è pacifico che “Nel caso di comunicazione spedita in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della medesima, è onere del mittente provarlo” (cfr. note del 21.03.24). Invero, comparando il codice numerico posto al di sotto del codice a barre impresso sulla busta con quello presente sull'avviso di addebito, si evince la piena sovrapponibilità degli stessi, con conseguente certezza in ordine al fatto che nella busta notificata il 20.01.20 fosse inserito l'avviso di addebito per cui è causa. Orbene, stante la regolarità della notifica effettuata nell'anno 2020, ed in assenza di ulteriori doglianze in ordine alla stessa, il ricorso deve ritenersi tardivo e, dunque, inammissibile. Invero, è noto che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). Nel caso di specie, atteso il decorso dei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e art. 24 comma 6 D.Lgs. 46/99, l'opposizione risulterebbe proponibile solo per fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata). PRESCRIZIONE Orbene, nessuna prescrizione è maturata in epoca successiva alla notifica del 20.01.2020. Quanto alla prescrizione maturata in data anteriore, essa non è rilevabile nel corso del presente giudizio, atteso che l'inutile decorso del termine di 40 giorni per proporre opposizione comporta l'irretrattabilità della pretesa. Si richiama, sul punto quanto di recente affermato dalla Corte di Cassazione (n. 6713/22), che si è espressa nel senso della irretrattabilità della pretesa portata dalla cartella non opposta anche per i contributi prescritti anteriormente: “il primo motivo è infondato, perché allo spirare del termine di quaranta giorni per l'impugnazione la cartella è divenuta irretrattabile, con la conseguenza che in sede di opposizione all'intimazione, quest'ultima notificata entro il termine di cinque anni, non può più farsi questione della prescrizione asseritamente maturata in epoca antecedente alla cartella (nel senso che l'omessa impugnazione della cartella nel prescritto termine perentorio produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo Cass. n. 23397 del 17/11/2016)”. Il ricorso, allora, va rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite sono integralmente compensate nei confronti di ON
, attesa la volontarietà dell'intervento.
[...]
Le spese di lite tra la ricorrente ed sono compensate integralmente, considerata la CP_1 peculiarità della vicenda vagliata, caratterizzata dalla duplice notifica del medesimo avviso di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese tra la ricorrente e;
ON
3) Compensa le spese di lite tra la ricorrente e CP_1
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 31.03.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli