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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 28/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Francesco Venier, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2089/2024 del R.G. in data 6
agosto 2024, iniziata con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 5
agosto 2024
d a
- in persona del legale rappresentante, con il Parte_1
procuratore e domiciliatario avvocato CONTI MAURIZIO per procura speciale allegata telematicamente all'atto di citazione,
a t t o r e
c o n t r o
- in persona del legale rappresentante, con Controparte_1
il procuratore e domiciliatario avvocato BREGGION ERIKA per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta,
c o n v e n u t o
avente per oggetto: opposizione all'esecuzione – 1.00.011,
trattenuta a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nell'udienza di discussione del 28 gennaio 2025,
nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per la società attrice: “In via principale: Dichiararsi cessata la materia del contendere.
SENTENZA 28.1.2025 N° 2089/24 R.G. Pag. 1 Nel merito: accogliersi l'opposizione e per l'effetto accertarsi l'inesistenza del diritto per la parte convenuta di procedere a esecuzione forzata, essendosi il contratto di agenzia risoltosi a seguito della dichiarazione di recesso della preponente.
Condannarsi la convenuta opposta alla integrale rifusione delle spese del giudizio di opposizione, gravate di ogni accessorio.
Respingersi la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta.”
- per la società convenuta: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza avversaria:
-rigettare l'avversa opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, conseguentemente dichiararsi ancora vigente tra le parti il contratto dd. 11.11.1988, e successive integrazioni, stante l'illegittimità del recesso dd.
13.05.2024 intimato da ad e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto accertarsi il diritto di a procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata.
-Con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio e con condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3 c.p.c., che si indica in € 5.000,00.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
iniziata nei suoi confronti da ai sensi dell'art. 612 Controparte_1
c.p.c. per ottenere la determinazione delle modalità di attuazione dell'ordine impartito dalla Corte d'Appello con la sentenza del 27 febbraio 2024, di evidenziare nel sito internet del Porto Turistico Marina Uno di Lignano
Sabbiadoro e nei listini e brochure pubblicitarie il fatto che “le locazioni degli
SENTENZA 28.1.2025 N° 2089/24 R.G. Pag. 2 ormeggi sono gestiti in via esclusiva da . Controparte_1
La sospensione del processo esecutivo disposta dal giudice dell'esecuzione
è stata revocata dal collegio in sede di reclamo e l'esecuzione è stata successivamente portata a termine e dichiarata estinta.
Poiché il presente procedimento è diretto a contestare la legittimità della esecuzione e ad ottenere che l'ordine portato dal titolo azionato non venga eseguito, l'esaurimento del processo esecutivo con la attuazione del predetto ordine, ha determinato il venir meno dell'oggetto del contendere, tanto più
che le parti hanno dato atto che le questioni di merito proposte nel presente giudizio sono oggetto di altra causa instaurata avanti a questo tribunale.
Le spese del presente giudizio andrebbero regolate in base al criterio della soccombenza virtuale, ma la dubbiezza della lite sulla fondatezza del recesso operato da che imporrebbe un approfondimento della Parte_1
istruzione probatoria, impone la integrale compensazione di tali spese.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla opposizione all'esecuzione proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato a in data 5 agosto 2025; Controparte_1
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Udine, il 28 gennaio 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
SENTENZA 28.1.2025 N° 2089/24 R.G. Pag. 3
TRIBUNALE DI UDINE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Francesco Venier, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2089/2024 del R.G. in data 6
agosto 2024, iniziata con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 5
agosto 2024
d a
- in persona del legale rappresentante, con il Parte_1
procuratore e domiciliatario avvocato CONTI MAURIZIO per procura speciale allegata telematicamente all'atto di citazione,
a t t o r e
c o n t r o
- in persona del legale rappresentante, con Controparte_1
il procuratore e domiciliatario avvocato BREGGION ERIKA per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta,
c o n v e n u t o
avente per oggetto: opposizione all'esecuzione – 1.00.011,
trattenuta a sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nell'udienza di discussione del 28 gennaio 2025,
nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per la società attrice: “In via principale: Dichiararsi cessata la materia del contendere.
SENTENZA 28.1.2025 N° 2089/24 R.G. Pag. 1 Nel merito: accogliersi l'opposizione e per l'effetto accertarsi l'inesistenza del diritto per la parte convenuta di procedere a esecuzione forzata, essendosi il contratto di agenzia risoltosi a seguito della dichiarazione di recesso della preponente.
Condannarsi la convenuta opposta alla integrale rifusione delle spese del giudizio di opposizione, gravate di ogni accessorio.
Respingersi la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta.”
- per la società convenuta: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza avversaria:
-rigettare l'avversa opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, conseguentemente dichiararsi ancora vigente tra le parti il contratto dd. 11.11.1988, e successive integrazioni, stante l'illegittimità del recesso dd.
13.05.2024 intimato da ad e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto accertarsi il diritto di a procedere ad Controparte_1
esecuzione forzata.
-Con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio e con condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3 c.p.c., che si indica in € 5.000,00.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
iniziata nei suoi confronti da ai sensi dell'art. 612 Controparte_1
c.p.c. per ottenere la determinazione delle modalità di attuazione dell'ordine impartito dalla Corte d'Appello con la sentenza del 27 febbraio 2024, di evidenziare nel sito internet del Porto Turistico Marina Uno di Lignano
Sabbiadoro e nei listini e brochure pubblicitarie il fatto che “le locazioni degli
SENTENZA 28.1.2025 N° 2089/24 R.G. Pag. 2 ormeggi sono gestiti in via esclusiva da . Controparte_1
La sospensione del processo esecutivo disposta dal giudice dell'esecuzione
è stata revocata dal collegio in sede di reclamo e l'esecuzione è stata successivamente portata a termine e dichiarata estinta.
Poiché il presente procedimento è diretto a contestare la legittimità della esecuzione e ad ottenere che l'ordine portato dal titolo azionato non venga eseguito, l'esaurimento del processo esecutivo con la attuazione del predetto ordine, ha determinato il venir meno dell'oggetto del contendere, tanto più
che le parti hanno dato atto che le questioni di merito proposte nel presente giudizio sono oggetto di altra causa instaurata avanti a questo tribunale.
Le spese del presente giudizio andrebbero regolate in base al criterio della soccombenza virtuale, ma la dubbiezza della lite sulla fondatezza del recesso operato da che imporrebbe un approfondimento della Parte_1
istruzione probatoria, impone la integrale compensazione di tali spese.
p. q. m.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla opposizione all'esecuzione proposta da con atto di citazione Parte_1
notificato a in data 5 agosto 2025; Controparte_1
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Udine, il 28 gennaio 2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
SENTENZA 28.1.2025 N° 2089/24 R.G. Pag. 3