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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 25/02/2025, ha pronunciato, ex art. art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3538/2024 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], c. f: , Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO PRUITI CIARELLO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA CAMMAROTO, elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per indebito DS agricola e trattamenti di famiglia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/11/2024, formulava opposizione Controparte_1
al Decreto Ingiuntivo n. 88/2024 del 10.09.2024, notificato il 15.10.2024, pronunciato dal Tribunale di Patti - sez. lavoro - in favore dell' , con il quale veniva ingiunto alla sig.ra il CP_2 CP_1
pagamento di euro 13.362,63, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura liquidate in euro 21,50 per spese, euro 500,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA, CPA come per legge, a titolo di indebita percezione della prestazione di
DS agricola non dovuta per la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli negli anni
2007- 2008.
Preliminarmente eccepiva l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per il mancato esperimento da parte dell' della procedura amministrativa di disconoscimento delle prestazioni CP_2
lavorative.
Nel merito richiamava l'applicazione dell'art. 52 l. 88/1989 ed eccepiva l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione dell'indebito, essendo l'errore unicamente imputabile all' CP_2 CP_2
stesso e non sussistendo alcuna ipotesi di dolo della beneficiaria. Concludeva chiedendo il rigetto integrale delle domande di parte opposta per insussistenza dell'indebito, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva l' con memoria difensiva e resisteva in giudizio deducendo che la ricorrente CP_2
era stata resa edotta della cancellazione nelle forme di legge e comunque era venuta a conoscenza del fatto di non essere iscritta negli elenchi per le annualità suddette a seguito della ricezione sia della missiva del 22.05.2013 recapitata il 30.05.2013 con la quale veniva informata che la domanda di DS
2007, inizialmente accolta, veniva respinta per difetto del requisito assicurativo;
sia della missiva del
22.05.2013 (recapitata il 30.05.2013) con la quale l' comunicava che la domanda di CP_2 disoccupazione agricola relativa all'anno 2008 veniva respinta con la motivazione che la stessa
[...]
non risultava iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli. CP_1
Spiegava che una volta appreso della cancellazione, così come del debito e dell'invito alla restituzione dell'importo complessivo di cui al decreto ingiuntivo, la ricorrente non proponeva alcuna azione con la conseguenza che la cancellazione del rapporto di lavoro diveniva incontestabile e comunque definitiva/o.
Deduceva l'inapplicabilità della normativa richiamata dalla ricorrente poiché inerente al debito pensionistico diverso da quello in oggetto che è attinente al recupero di prestazioni temporanee.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo per cui
è causa, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Oggetto della domanda è la fondatezza del decreto ingiuntivo n. 88/2024 emesso da Codesto
Tribunale il 10.09.2024, fondato sulla richiesta di restituzione delle somme indebitamente corrisposte dall'ente resistente in favore della ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione e trattamenti di famiglia per gli anni 2007 e 2008.
Primariamente deve darsi atto della legittimità del decreto ingiuntivo opposto poiché fondato su prova scritta, ai sensi dell'art.635 c.p.c., secondo cui “per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'art.459, sono prove idonee gli accertamenti eseguiti dall' e dai funzionari degli Enti”. CP_2
La Giurisprudenza di legittimità ha pacificamente affermato che “per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma secondo cod. proc. civ., anche le attestazioni del direttore della sede provinciale dell'ente creditore, che possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale, successivo giudizio di opposizione pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria” (Cassazione Civile, Ordinanza 23 ottobre 2018, n. 26842). Ciò in quanto tali attestazioni promanano “dal Dirigente della sede dell' pubblico CP_2
ufficiale, il quale ha, ovviamente, il potere di attestare il contenuto degli atti ufficiali compiuti presso
l'Ufficio, tra cui gli atti di erogazione delle somme” (Tribunale di Teramo, sent. 150/2019).
Dalla produzione depositata in atti si evince che l'ente previdenziale ha emesso le attestazioni di credito relativi agli anni 2007 e 2008, in data 03.02.2015, e pertanto, risulta provata la legittimità del decreto opposto.
Passando ad esaminare la contestazione circa il mancato esperimento della procedura amministrativa di disconoscimento delle giornate va detto che la notifica ai lavoratoti agricoli interessati dalla cancellazione delle giornate, ai sensi dell'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio
2011, n. 111, va fatta tramite pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet CP_2
per la durata di giorni 15.
Un discorso a parte deve essere fatto per il disconoscimento delle giornate agricole relative alle annualità in questione 2007-2008. Occorre rilevare che, seppur è principio generale che tale forma di pubblicazione telematica effettuata dall'sul proprio sito internet vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dei provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, tale disciplina non può essere applicata per il provvedimento di cancellazione relativo agli anni 2007-2008, essendo in questo caso necessaria la prova di una notifica individuale al lavoratore agricolo interessato ai sensi dell' art. 12 bis del R.D. 24 settembre 1940 n.
1949.
Dunque, l' avrebbe dovuto provvedere alla notifica individuale del provvedimento in CP_2
questione.
Dall'esame della documentazione prodotto agli atti non vi è prova della comunicazione di alcun provvedimento di cancellazione.
Tuttavia, l' produce prova della notifica dei provvedimenti di reiezione della domanda CP_2
di disoccupazione agricola per gli anni 2007-2008 dai quali si evince chiaramente che la ricorrente era stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli.
Ne deriva che l'odierna ricorrente era comunque venuta a conoscenza della suddetta cancellazione e che a seguito di tali comunicazioni avrebbe potuto agire avverso la stessa.
Ora, va evidenziato che avverso i suddetti provvedimenti di reiezione, non risulta agli atti del presente giudizio che la abbia proposto ricorso in via amministrativa, né tantomeno CP_1
contro i provvedimenti di indebito relativi alle indennità percepite negli anni 2007 e 2008.
Per le superiori ragioni, deve ritenersi che i provvedimenti di cancellazione siano divenuti definitivi per le annualità contestate e che, pertanto, non sussista in capo alla ricorrente il requisito fondamentale al fine del riconoscimento dell'indennità di DS agricola costituito dall'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Passando alla doglianza di parte ricorrente relativa all'applicazione dell'art. 52 l. 88/1989 va osservato che secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte “la disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò in suscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni, e non già qualsiasi prestazione previdenziale” (Cass. 7 marzo 2003 n. 3488).
Non è pertanto applicabile all'indebito che riguarda la corresponsione di somme a titolo diverso da quello pensionistico (Cass. 11719/2009).
Infine, non può trovare accoglimento nemmeno la contestazione inerente alla prescrizione dei crediti relativi alle annualità in oggetto poiché l'istituto resistente ha prodotto agli atti tutte le comunicazioni indirizzate alla ricorrente e regolarmente notificate in data 30.05.2013, 13.12.2014 e
12.05.2015 (cfr produzione ) idonee ad interrompere i termini di prescrizione di cui all'art. 2943 CP_2
c. c.
Né, in proposito, può servire a mutare il convincimento di questo giudicante il disconoscimento delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento, effettuato a verbale dal procuratore di parte ricorrente, poiché privo di indicazioni circa l'atto specifico a cui si riferisce e, pertanto, del tutto generico ed irrituale.
Da quanto sopra discende che la domanda volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto, da parte dell' , relativo alle indennità in oggetto, deve essere ritenuta infondata. CP_2
Tutte le altre questioni restano assorbite.
In definitiva, il decreto ingiuntivo 88/2024, emesso da questo Tribunale in data 10.09.2024 e notificato il 15.10.2024, per la somma di € 13.362,63 oltre interessi e rivalutazione monetaria, e spese del procedimento monitorio, deve essere confermato e, per l'effetto, dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste in capo alla parte ricorrente.
Le stesse si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Controparte_1 CP_2
22/11/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente;
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 88/2024, che dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite che liquida in CP_2
€ 1.300,00 (oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge). Così deciso in Patti, 05/06/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena