Articolo 7 della Legge 13 aprile 1983, n. 122
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 maggio 1983
Art. 7.
In attesa di provvedere alla riforma del titolo IV dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , ai sensi dell'articolo 63 dello statuto medesimo, e' autorizzata per l'anno 1983 la concessione a favore della regione stessa della somma di lire 200 miliardi, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 4, quarto comma, della legge finanziaria per l'anno 1983.
Entrata in vigore il 11 maggio 1983