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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/09/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 354/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SCARAVILLI FABIO Parte_1 MARIA appellante contro
, , , COroparte_1 COroparte_2 COroparte_3 COroparte_4 e con il patrocinio degli avv.ti PELLEGRINO
[...] COroparte_5 MARCO e PROSPERI MARINA appellati
***
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/09/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 6.8.2021 adiva il Tribunale di Parte_1
Bologna svolgendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 476/21 con cui era stata condannata a pagare a favore di la somma di €. 8.734,24. COroparte_1
Chiedeva la sua revoca, per essere insussistente il credito vantato da CP_1
nei suoi confronti, e il rigetto della domanda monitoria. Affermava che: 1)
[...]
, che era stato dipendente di aveva chiesto e COroparte_1 CP_6 ottenuto il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di €. 8.734,24, a titolo di retribuzioni del mese di ottobre 2020 e del trattamento di fine rapporto maturato pag. 1 di 9 fino a quella data, nei confronti sia di quale datrice di lavoro, che CP_6 della stessa quale committente;
2) il decreto ingiunti era Parte_1 nullo perché chiesto e ottenuto anche nei confronti di che era fallita;
CP_6
3) le era stato ingiunto il pagamento della somma sul presupposto, erroneo, che fosse obbligata solidale con ex art. 29 D.l.vo n. 276/03, poiché le CP_6 due società non avevano concluso alcun contratto di appalto - presupposto per l'applicabilità della citata norma - ma solo due contratti di trasporto;
4) non vi era comunque prova della riconducibilità del credito oggetto di ingiunzione allo svolgimento di attività lavorativa in suo favore, presupposto per l'operare dell'invocata solidarietà; 5) l'art. 29 D.l.vo n. 276/03 non operava in relazione alle somme richieste a titolo di ferie, festività, ex festività e permessi, perché prive di natura retributiva. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto COroparte_1 dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. Affermava in via principale che: 1) il fallimento di on rendeva nullo il decreto ingiuntivo e non faceva CP_6 venir meno la responsabilità solidale della società opponente;
2) i contratti di trasporto conclusi fra le due società avevano il contenuto di contratti di appalto e come tali dovevano essere qualificati;
3) l'attività lavorativa da lui svolta era stata compiuta tutta a favore della società opponente, quale committente dell'appalto; 4) le somme richieste avevano tutte natura retributiva, o comunque mista (e cioè anche retributiva), cosicché rispetto a esse operava il vincolo di solidarietà contestato. Ravvisava, in via subordinata, la solidarietà fra le due società ex art. 83-bis D.L. n. 112/08, convertito in L. n. 133/08. Con altrettanti distinti ricorsi depositati in data 6.8.2021 adiva il Tribunale di Bologna svolgendo Parte_1 opposizione ai decreti ingiuntivi nn. 463/21, 464/21, 473/21 e 475/21, con i quali era stata condannata a pagare a favore di , COroparte_2 COroparte_4
e rispettivamente le somme di €.
[...] COroparte_3 COroparte_5
4.723,09, €. 4.577,47, €. 11.137,65 ed €. 10.374,80. Chiedeva la loro revoca, per essere insussistente il credito vantato dai lavoratori nei suoi confronti, e il rigetto delle rispettive domande monitorie, svolgendo le medesime difese già svolte nei confronti di . Si costituivano in giudizio i lavoratori chiedendo il COroparte_1 rigetto delle opposizioni perché infondate in fatto e in diritto, per le stesse ragioni svolte da .”. COroparte_1
Riunite tutte le controversie e svolta l'istruttoria (documentale e a mezzo dell'escussione dei testi ammessi), il Giudice di prime cure ha dichiarato parzialmente fondate le opposizioni proposte sulla scorta del seguente iter argomentativo logico-giuridico: - è da preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità dei decreti ingiuntivi opposti (sollevata dalla ricorrente sul presupposto del fallimento della in quanto, come a più riprese sottolineato anche da CP_6 giurisprudenza consolidata (Cass. Civ. Sez. Lav. 15758/2019), “la scindibilità dei rapporti dei coobbligati solidali rende insensibile la condanna dell'uno alle vicende processuali dell'altro. Il fallimento di e l'eventuale improcedibilità – CP_6 in sede fallimentare – delle condanne nei suoi confronti, non incide su quella nei confronti dell'odierna opponente, rendendo nulli i decreti ingiuntivi nei suoi pag. 2 di 9 confronti.”; tale approdo ermeneutico rileva lì dove – prosegue il Tribunale di Bologna
– si ritenga, come nel caso di specie, applicabile l'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 (novellato dalla L. n. 48 del 17/03/2017) il quale, nelle ipotesi di appalto di opere e di servizi prevede che “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento (…)”; - è quindi da ritenersi infondata la difesa della opponente circa la ricorrenza, nel caso de quo, della fattispecie dei contratti di trasporto anziché di appalto: “Dalla lettura complessiva delle clausole contrattuali – evidenzia il Giudice di prime cure - risulta che non si era impegnata a svolgere singoli e autonomi trasporti per CP_6 la società odierna opponente, ma un vero e proprio servizio continuativo e unitario di trasporto, configurante un appalto. Ne fa fede la disciplina contrattuale che descrive un servizio continuativo, a tempo indeterminato, gestito in autonomia, a fronte di un corrispettivo pattuito unitariamente e non per le singole parcellizzate prestazioni.”; senza tacere come, al riguardo, già la Suprema Corte (Sez. Lav. Ord. n. 24983/22), in un'ipotesi pienamente sovrapponibile a quella in discorso – e non solo perché contraente/committente risultasse anche lì la Parte_1
– avesse ritenuto ricorrente lo schema del contratto di appalto di servizio di
[...] trasporto anziché sic et simpliciter quello di trasporto;
- è poi risultato provato in giudizio che gli opposti avessero svolto la loro attività lavorativa solo ed esclusivamente per la opponente quale ulteriore “indice” della responsabilità solidale in capo a quest'ultima verso i crediti degli opposti;
- l'opposizione va accolta lì dove correttamente qualifica le voci della retribuzione relative all'indennità sostitutiva delle ferie, delle festività e dei permessi non goduti come aventi natura risarcitoria e non retributiva per cui restano, come tali, esclusi dall'obbligazione del committente;
- mentre corretti sono stati i calcoli contributivi portati nelle singole ingiunzioni di pagamento opposte e provate le decurtazioni da apportare alle singole somme ingiunte in ragione dei pagamenti nelle more già eseguiti da . CP_7
Il tribunale di primo grado ha così, previa revoca di tutti i decreti ingiuntivi opposti, rideterminato le somme dovute dalla opponente agli opposti e condannato la prima alla refusione delle spese di lite.
2. Ha proposto appello la sulla scorta dei seguenti Parte_1 motivi: CO 1) “Errata qualificazione del rapporto contrattuale tra e (il CP_6 contratto tra le due intercorso andrebbe qualificato come di trasporto: tanto si evince da una più attenta lettura di numerose clausole in esso portate, e obliterate dal giudice di prime cure, dalle deposizioni rese dai testi in primo grado, dalla mera attività di “autisti” svolta dagli opposti ecc. per cui ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 29, co. 2 D.Lgs. n. 276/2003; viene citata,
pag. 3 di 9 a conferma di quanto sostenuto, precedente sentenza di questa Corte del
01/03/2022, n. 153 inerente fattispecie del tutto analoga;
il Tribunale di Bologna avrebbe invece applicato la richiamata norma, di carattere eccezionale e prevista dal legislatore solo per le fattispecie tipiche dell'appalto, ricorrendo ad una interpretazione analogica o estensiva illegittima, ancor più ove si consideri che il contratto de quo presenti gli elementi costitutivi tipici del contratto di trasporto);
2) “Erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 29, secondo comma, D.lgs. 276/2003” (la stessa norma espressamente circoscrive la sua applicazione al solo contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c.; l'interpretazione latamente estensiva operata dal Tribunale della regola di solidarietà de qua minerebbe la libertà d'impresa, rendendo complessa una valutazione ex ante del rischio d'impresa da parte dell'operatore economico;
l'operato del Giudice di prime cure ha, infine, illegittimamente pretermesso l'esame dell'art. 83bis L. n. 133/2008 ritenendolo “assorbito” quando, in realtà, l'ipotesi di responsabilità solidale in esso portato – per il contratto di trasporto - differisce da quella, assoluta e incondizionata, propria del committente nell'appalto); CO 3) “Condanna degli appellati alla restituzione di quanto pagato da in esecuzione dei Decreti Ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi in favore dei , Parte_2 concludendo per la riforma della impugnata sentenza ai capi indicati, con vittoria di spese e compensi di giudizio
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione degli appellati i quali, con loro memoria, previo richiamo a riferimenti giurisprudenziali ritenuti dirimenti sul punto (ex multis, Ord. Cass. n. 24983/2022), hanno concluso per l'integrale conferma della impugnata sentenza, vinte le spese.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. Il primo motivo concerne
➢ L'omessa considerazione della variabilità del compenso, pattuito non a forfait, ma con riferimento al volume della merce trasportata
➢ La mancanza di un impegno al conferimento degli incarichi di trasporto da CO parte di che poteva dunque variare la richiesta (o non richiedere affatto) a seconda delle esigenze stagionali e di mercato
➢ Le innumerevoli pattuizioni di dettaglio, che valorizzano la qualità di vettore COr professionale in capo a
➢ La mancanza di incarichi ulteriori, se non quelli meramente accessori al trasporto – dovendosi ritenere irrilevante un ulteriore incarico di facchinaggio, oggetto di separato accordo, cessato nel 2016 e dunque in epoca anteriore al periodo cui si riferiscono le pretese retributive oggetto di causa.
pag. 4 di 9 La controversia si inserisce in un contesto imprenditoriale già sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione, che in più occasioni ha sottolineato come “il contratto di appalto di servizio di trasporto è caratterizzato dalla presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (v. anche Cass. n.18751 del 2018 e i precedenti ivi richiamati). A tale riguardo, si è precisato che, ai fini della configurabilità di un contratto di appalto di servizi di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo (così, in motivazione, Cass. n. 18751 del 2018, punto 12); in definitiva, il discrimine, tra l'appalto di servizi di trasporto e il mero contratto di trasporto, va ricercato nella sussistenza, in relazione al primo e non al secondo, di una pianificazione dell'esecuzione di una serie di trasporti, con una disciplina e un corrispettivo unitario e con l'allestimento di un'idonea organizzazione (Cass. n. 9126 del 2023,in motivaz., punto 5.2)” (così da ultimo Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n. 23498). Il caso di specie pare rientrare precisamente in questa organizzazione CO unitaria, in cui ha bensì conservato ampia libertà di propria iniziativa, ma ha strutturato la propria attività avvalendosi della più piccola contraente, con quella frammentazione del processo produttivo che permette di ridurre i costi connessi alla serializzazione del servizio (cfr. Cass. 6449/2020). Gli elementi più significativi sono stati puntualmente enucleati da parte appellata e proprio con riferimento agli indici rivelatori individuati dalla Corte di Cassazione nel contenzioso analogo trattato da Cass. 24983/22 e ricordato anche dal primo giudice. “In particolare, una puntuale analisi delle clausole contenute nei CO contratti predisposti da veniva effettuata dall'ordinanza della Cassazione n. CO 24983/2022, che riqualificava i contratti di trasporto sottoscritti da in contratti di appalto di servizi di trasporto, nonostante il nomen juris scelto dalle parti . Le clausole contrattuali esaminate nell'ordinanza della Suprema Corte CO COr compaiono identiche nei contratti intercorsi tra e Queste le argomentazioni della Cassazione: “il materiale raccolto in sede istruttoria rendeva palese la presenza di un appalto di servizio di trasporto, considerato che le parti anche dopo l'esecuzione dei singoli trasporti restavano reciprocamente obbligate, potendo, però, recedere con un preavviso di due mesi o ad nutum con il pagamento di un'indennità (così anche nel contratto del CP_8
2011, paragrafo 12, ndr). Nella sostanza, la corte territoriale ha verificato che CP_9
(l'appaltatrice, ndr) si era impegnata ad effettuare, in maniera stabile e continuativa,
pag. 5 di 9 una serie di prestazioni estranee al trasporto o subtrasporto che, nel complesso, non avevano carattere accessorio, ma qualificavano in maniera decisiva i contratti de quibus. Varie clausole contrattuali, indicate dalla corte territoriale, deponevano nel senso dell'esistenza di un appalto di servizi di trasporto, come quelle che avevano stabilito:
- un compenso calcolato non in relazione al singolo trasporto, ma in funzione del volume complessivo della merce trasportata (così anche nel contratto , CP_8 allegato 4, che anzi come si vedrà nel prosieguo, prevedeva addirittura, per alcuni servizi, una tariffa fissa giornaliera slegata dal numero o dal volume dei trasporti!, ndr);
- l'esistenza di un obbligo di manleva della con riserva, però, della CP_9 CO gestione del contenzioso da parte di (così anche nel contratto , CP_8 paragrafo 3, comma 9, ndr); CO
- l'obbligo di riservatezza circa tutti gli affari di destinato a durare anche per i cinque anni successivi alla fine del rapporto (così anche nel contratto , CP_8 paragrafo 11, comma 3, ndr);
- l'obbligo di utilizzare, per la registrazione delle consegne e prese in carico, CO i dispositivi messi a disposizione da (così anche nel contratto CP_8 paragrafo 3, comma 12 e allegato 2, comma 5, ndr). In particolare, risulta significativo che fosse obbligata ad informare CP_9 CO
anche senza una sua specifica richiesta, di tutti gli eventi rilevanti o inusuali CO che si fossero verificati sul territorio, così da coinvolgere gli interessi di con specifico riguardo allo sviluppo del mercato del territorio (così anche nel contratto CO
, paragrafo 3, comma 13, ndr) e che stabilisse i requisiti dei veicoli CP_8 utilizzati per le consegne (così anche nel contratto , allegato 3, ndr) e CP_8
l'abbigliamento degli autisti impiegati per il trasporto, con la conseguenza che CP_9 CO aveva in pratica assunto l' impegno di pubblicizzare l'attività di (così anche CO COr nell'ulteriore contratto di pubblicità in essere tra e di cui al doc. 6 di controparte, ndr)”… ” (pagg.
4-5 memoria di costituzione appellati). Si aggiunga qui che lo stesso articolo di premessa è piuttosto eloquente della valenza generale del rapporto:
La genericità dell'identificazione dell'oggetto ne è ulteriore conferma:
pag. 6 di 9 Ancora, era prevista nuovamente (come nel contratto del 2007, anche se con diversa denominazione – allora esplicitamente di “subappalto”1) la possibilità di affidare a terzi gli incarichi di trasporto, sia pure con articolate limitazioni e responsabilità:
COr A ciò si aggiungano la sostanziale monocommitttenza per (cfr. teste Tes_1 CO e la caratterizzazione dei mezzi con il logo (teste ), che ulteriormente Tes_2 valorizzano quella unicità di organizzazione e quella organicità dell'attività che la Corte di Cassazione pone quale elemento di discrimine delle tipologie contrattuali.
pag. 7 di 9 6. Né persuade l'argomento difensivo indicato come ad absurdum da parte appellante, secondo cui “Tale norma [art. 29 d'lgs. 276/2003- n.d.r.], infatti, concerne esclusivamente le fattispecie di appalto di opere e servizi, non invece i contratti di trasporto, quale quello in essere tra le parti, che invece sono disciplinati
– come già rilevato sopra - da un apposito e distinto corpus normativo. La stessa norma in esame, a ben vedere, precisa inequivocabilmente il suo campo d'applicazione, prevedendo che la disciplina ivi contenuta concerne solo il contratto di appalto “stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c.”. Se così non fosse, la sua pretesa applicazione generale ed assoluta, porterebbe ad esiti giuridicamente aberranti nonché con ricadute pratiche imprevedibili e potenzialmente devastanti nell'ambito di un numero imprecisato ed indefinibile di rapporti socio-economici tra imprese e/o professionisti operanti quotidianamente sulla base di una pluralità di rapporti contrattuali di cooperazione sui quali si sostanzia ogni economia moderna. Pressoché ogni attività economica e ogni frazione di attività all'interno di un qualsivoglia ciclo produttivo di beni o servizi vede coinvolti soggetti che, a vario titolo e sotto varie prospettive, sono identificabili, rispettivamente, quali committenti e/o “appaltatori” (in senso atecnico) all'interno di poliedriche e caleidoscopiche relazioni contrattuali, di talché potenzialmente ogni soggetto economico operante nel prisma di qualsivoglia contesto produttivo si troverebbe potenzialmente esposto a rispondere in via solidale per le retribuzioni e contribuzioni dovute nell'ambito della filiera dei propri “appaltatori”, “subappaltatori” e ulteriori “subappaltatori” e così via “ad infinitum”, anche di quelli ignoti e inconoscibili. Si consideri poi che la filiera di operatività del regime di responsabilità solidale è tendenzialmente infinita, posto che la responsabilità solidale di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/2003 non pone alcun limite nella sequenza di collegamenti negoziali al cui interno opera la responsabilità solidale del committente” (pag. 44 appello). La ratio dell'istituto è infatti quella di responsabilizzare il committente nella scelta degli strumenti funzionali all'impresa nella sua accezione costituzionale (art. 41) e di scongiurare il rischio che la massimizzazione del suo profitto corrisponda ad una vanificazione delle tutele dei lavoratori occupati presso i contraenti.
7. La sentenza di questa Corte ricordata da parte appellante (n. 153/22 del 1°/3/2022) è bensì passata in giudicato, ma senza ulteriore scrutinio da parte del Supremo Collegio sulle questioni qui dibattute, relative precisamente alla qualificazione del contratto intercorrente tra le società e non alla pretesa applicabilità anche a tale tipo contrattuale della regola di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/20032) e,
pag. 8 di 9 comunque, in un contesto diverso, necessariamente condizionato dagli elementi CP_1 probatori là offerti e dagli argomenti addotti dalla controparte di allora ). Parimenti non utile alla difesa di parte appellante è la decisione di CA Bologna n. 1263/2017, evidentemente basata su un contesto fattuale del tutto diverso, in cui la contestazione della natura del rapporto è stata ritenuta innanzi tutto inammissibile
– e infondata anche nel merito, per la mancanza di elementi utili a confutare la qualificazione del contratto come di trasporto, “… non essendo dato comprendere quali siano le emergenze fattuali da cui desumere che il contratto di trasporto in CP_1 esame deve essere riqualificato come contratto di appalto. Le prove dedotte da non sono ammissibili e rilevanti proprio perchè afferenti fatti che, se anche provati, non si capisce come possa consentire la predetta riqualificazione giuridica. Nè in atti si ravvisano ulteriori elementi di prova in tale senso”. In conclusione, non vi sono ragioni per discostarsi dalla valutazione fatta in prime cure e la decisione del Tribunale merita integrale conferma – assorbiti gli altri motivi, che presuppongono l'accoglimento del primo.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 888/2023 Parte_1 del Tribunale di Bologna, pubblicata il giorno 11/12/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in €. 5.700,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
Bologna, 11/9/2025
Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così dal contratto del 2007: 2 Così la Suprema Corte:
“La Corte di appello di Bologna ha qualificato in termini di contratto di “trasporto” il rapporto rilevante in causa. L'unico motivo di ricorso che verte sulla pretesa applicabilità anche a tale tipo contrattuale della regola di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/2003 è manifestamente infondato alla stregua di Cass. nr. 21386 del 2023 che ha escluso la tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis vigente, al contratto di trasporto.”
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 354/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SCARAVILLI FABIO Parte_1 MARIA appellante contro
, , , COroparte_1 COroparte_2 COroparte_3 COroparte_4 e con il patrocinio degli avv.ti PELLEGRINO
[...] COroparte_5 MARCO e PROSPERI MARINA appellati
***
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11/09/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 6.8.2021 adiva il Tribunale di Parte_1
Bologna svolgendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 476/21 con cui era stata condannata a pagare a favore di la somma di €. 8.734,24. COroparte_1
Chiedeva la sua revoca, per essere insussistente il credito vantato da CP_1
nei suoi confronti, e il rigetto della domanda monitoria. Affermava che: 1)
[...]
, che era stato dipendente di aveva chiesto e COroparte_1 CP_6 ottenuto il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di €. 8.734,24, a titolo di retribuzioni del mese di ottobre 2020 e del trattamento di fine rapporto maturato pag. 1 di 9 fino a quella data, nei confronti sia di quale datrice di lavoro, che CP_6 della stessa quale committente;
2) il decreto ingiunti era Parte_1 nullo perché chiesto e ottenuto anche nei confronti di che era fallita;
CP_6
3) le era stato ingiunto il pagamento della somma sul presupposto, erroneo, che fosse obbligata solidale con ex art. 29 D.l.vo n. 276/03, poiché le CP_6 due società non avevano concluso alcun contratto di appalto - presupposto per l'applicabilità della citata norma - ma solo due contratti di trasporto;
4) non vi era comunque prova della riconducibilità del credito oggetto di ingiunzione allo svolgimento di attività lavorativa in suo favore, presupposto per l'operare dell'invocata solidarietà; 5) l'art. 29 D.l.vo n. 276/03 non operava in relazione alle somme richieste a titolo di ferie, festività, ex festività e permessi, perché prive di natura retributiva. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto COroparte_1 dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. Affermava in via principale che: 1) il fallimento di on rendeva nullo il decreto ingiuntivo e non faceva CP_6 venir meno la responsabilità solidale della società opponente;
2) i contratti di trasporto conclusi fra le due società avevano il contenuto di contratti di appalto e come tali dovevano essere qualificati;
3) l'attività lavorativa da lui svolta era stata compiuta tutta a favore della società opponente, quale committente dell'appalto; 4) le somme richieste avevano tutte natura retributiva, o comunque mista (e cioè anche retributiva), cosicché rispetto a esse operava il vincolo di solidarietà contestato. Ravvisava, in via subordinata, la solidarietà fra le due società ex art. 83-bis D.L. n. 112/08, convertito in L. n. 133/08. Con altrettanti distinti ricorsi depositati in data 6.8.2021 adiva il Tribunale di Bologna svolgendo Parte_1 opposizione ai decreti ingiuntivi nn. 463/21, 464/21, 473/21 e 475/21, con i quali era stata condannata a pagare a favore di , COroparte_2 COroparte_4
e rispettivamente le somme di €.
[...] COroparte_3 COroparte_5
4.723,09, €. 4.577,47, €. 11.137,65 ed €. 10.374,80. Chiedeva la loro revoca, per essere insussistente il credito vantato dai lavoratori nei suoi confronti, e il rigetto delle rispettive domande monitorie, svolgendo le medesime difese già svolte nei confronti di . Si costituivano in giudizio i lavoratori chiedendo il COroparte_1 rigetto delle opposizioni perché infondate in fatto e in diritto, per le stesse ragioni svolte da .”. COroparte_1
Riunite tutte le controversie e svolta l'istruttoria (documentale e a mezzo dell'escussione dei testi ammessi), il Giudice di prime cure ha dichiarato parzialmente fondate le opposizioni proposte sulla scorta del seguente iter argomentativo logico-giuridico: - è da preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità dei decreti ingiuntivi opposti (sollevata dalla ricorrente sul presupposto del fallimento della in quanto, come a più riprese sottolineato anche da CP_6 giurisprudenza consolidata (Cass. Civ. Sez. Lav. 15758/2019), “la scindibilità dei rapporti dei coobbligati solidali rende insensibile la condanna dell'uno alle vicende processuali dell'altro. Il fallimento di e l'eventuale improcedibilità – CP_6 in sede fallimentare – delle condanne nei suoi confronti, non incide su quella nei confronti dell'odierna opponente, rendendo nulli i decreti ingiuntivi nei suoi pag. 2 di 9 confronti.”; tale approdo ermeneutico rileva lì dove – prosegue il Tribunale di Bologna
– si ritenga, come nel caso di specie, applicabile l'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 (novellato dalla L. n. 48 del 17/03/2017) il quale, nelle ipotesi di appalto di opere e di servizi prevede che “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento (…)”; - è quindi da ritenersi infondata la difesa della opponente circa la ricorrenza, nel caso de quo, della fattispecie dei contratti di trasporto anziché di appalto: “Dalla lettura complessiva delle clausole contrattuali – evidenzia il Giudice di prime cure - risulta che non si era impegnata a svolgere singoli e autonomi trasporti per CP_6 la società odierna opponente, ma un vero e proprio servizio continuativo e unitario di trasporto, configurante un appalto. Ne fa fede la disciplina contrattuale che descrive un servizio continuativo, a tempo indeterminato, gestito in autonomia, a fronte di un corrispettivo pattuito unitariamente e non per le singole parcellizzate prestazioni.”; senza tacere come, al riguardo, già la Suprema Corte (Sez. Lav. Ord. n. 24983/22), in un'ipotesi pienamente sovrapponibile a quella in discorso – e non solo perché contraente/committente risultasse anche lì la Parte_1
– avesse ritenuto ricorrente lo schema del contratto di appalto di servizio di
[...] trasporto anziché sic et simpliciter quello di trasporto;
- è poi risultato provato in giudizio che gli opposti avessero svolto la loro attività lavorativa solo ed esclusivamente per la opponente quale ulteriore “indice” della responsabilità solidale in capo a quest'ultima verso i crediti degli opposti;
- l'opposizione va accolta lì dove correttamente qualifica le voci della retribuzione relative all'indennità sostitutiva delle ferie, delle festività e dei permessi non goduti come aventi natura risarcitoria e non retributiva per cui restano, come tali, esclusi dall'obbligazione del committente;
- mentre corretti sono stati i calcoli contributivi portati nelle singole ingiunzioni di pagamento opposte e provate le decurtazioni da apportare alle singole somme ingiunte in ragione dei pagamenti nelle more già eseguiti da . CP_7
Il tribunale di primo grado ha così, previa revoca di tutti i decreti ingiuntivi opposti, rideterminato le somme dovute dalla opponente agli opposti e condannato la prima alla refusione delle spese di lite.
2. Ha proposto appello la sulla scorta dei seguenti Parte_1 motivi: CO 1) “Errata qualificazione del rapporto contrattuale tra e (il CP_6 contratto tra le due intercorso andrebbe qualificato come di trasporto: tanto si evince da una più attenta lettura di numerose clausole in esso portate, e obliterate dal giudice di prime cure, dalle deposizioni rese dai testi in primo grado, dalla mera attività di “autisti” svolta dagli opposti ecc. per cui ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 29, co. 2 D.Lgs. n. 276/2003; viene citata,
pag. 3 di 9 a conferma di quanto sostenuto, precedente sentenza di questa Corte del
01/03/2022, n. 153 inerente fattispecie del tutto analoga;
il Tribunale di Bologna avrebbe invece applicato la richiamata norma, di carattere eccezionale e prevista dal legislatore solo per le fattispecie tipiche dell'appalto, ricorrendo ad una interpretazione analogica o estensiva illegittima, ancor più ove si consideri che il contratto de quo presenti gli elementi costitutivi tipici del contratto di trasporto);
2) “Erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 29, secondo comma, D.lgs. 276/2003” (la stessa norma espressamente circoscrive la sua applicazione al solo contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c.; l'interpretazione latamente estensiva operata dal Tribunale della regola di solidarietà de qua minerebbe la libertà d'impresa, rendendo complessa una valutazione ex ante del rischio d'impresa da parte dell'operatore economico;
l'operato del Giudice di prime cure ha, infine, illegittimamente pretermesso l'esame dell'art. 83bis L. n. 133/2008 ritenendolo “assorbito” quando, in realtà, l'ipotesi di responsabilità solidale in esso portato – per il contratto di trasporto - differisce da quella, assoluta e incondizionata, propria del committente nell'appalto); CO 3) “Condanna degli appellati alla restituzione di quanto pagato da in esecuzione dei Decreti Ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi in favore dei , Parte_2 concludendo per la riforma della impugnata sentenza ai capi indicati, con vittoria di spese e compensi di giudizio
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione degli appellati i quali, con loro memoria, previo richiamo a riferimenti giurisprudenziali ritenuti dirimenti sul punto (ex multis, Ord. Cass. n. 24983/2022), hanno concluso per l'integrale conferma della impugnata sentenza, vinte le spese.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. Il primo motivo concerne
➢ L'omessa considerazione della variabilità del compenso, pattuito non a forfait, ma con riferimento al volume della merce trasportata
➢ La mancanza di un impegno al conferimento degli incarichi di trasporto da CO parte di che poteva dunque variare la richiesta (o non richiedere affatto) a seconda delle esigenze stagionali e di mercato
➢ Le innumerevoli pattuizioni di dettaglio, che valorizzano la qualità di vettore COr professionale in capo a
➢ La mancanza di incarichi ulteriori, se non quelli meramente accessori al trasporto – dovendosi ritenere irrilevante un ulteriore incarico di facchinaggio, oggetto di separato accordo, cessato nel 2016 e dunque in epoca anteriore al periodo cui si riferiscono le pretese retributive oggetto di causa.
pag. 4 di 9 La controversia si inserisce in un contesto imprenditoriale già sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione, che in più occasioni ha sottolineato come “il contratto di appalto di servizio di trasporto è caratterizzato dalla presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare. Connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (v. anche Cass. n.18751 del 2018 e i precedenti ivi richiamati). A tale riguardo, si è precisato che, ai fini della configurabilità di un contratto di appalto di servizi di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo (così, in motivazione, Cass. n. 18751 del 2018, punto 12); in definitiva, il discrimine, tra l'appalto di servizi di trasporto e il mero contratto di trasporto, va ricercato nella sussistenza, in relazione al primo e non al secondo, di una pianificazione dell'esecuzione di una serie di trasporti, con una disciplina e un corrispettivo unitario e con l'allestimento di un'idonea organizzazione (Cass. n. 9126 del 2023,in motivaz., punto 5.2)” (così da ultimo Cassazione civile sez. lav., 02/09/2024, n. 23498). Il caso di specie pare rientrare precisamente in questa organizzazione CO unitaria, in cui ha bensì conservato ampia libertà di propria iniziativa, ma ha strutturato la propria attività avvalendosi della più piccola contraente, con quella frammentazione del processo produttivo che permette di ridurre i costi connessi alla serializzazione del servizio (cfr. Cass. 6449/2020). Gli elementi più significativi sono stati puntualmente enucleati da parte appellata e proprio con riferimento agli indici rivelatori individuati dalla Corte di Cassazione nel contenzioso analogo trattato da Cass. 24983/22 e ricordato anche dal primo giudice. “In particolare, una puntuale analisi delle clausole contenute nei CO contratti predisposti da veniva effettuata dall'ordinanza della Cassazione n. CO 24983/2022, che riqualificava i contratti di trasporto sottoscritti da in contratti di appalto di servizi di trasporto, nonostante il nomen juris scelto dalle parti . Le clausole contrattuali esaminate nell'ordinanza della Suprema Corte CO COr compaiono identiche nei contratti intercorsi tra e Queste le argomentazioni della Cassazione: “il materiale raccolto in sede istruttoria rendeva palese la presenza di un appalto di servizio di trasporto, considerato che le parti anche dopo l'esecuzione dei singoli trasporti restavano reciprocamente obbligate, potendo, però, recedere con un preavviso di due mesi o ad nutum con il pagamento di un'indennità (così anche nel contratto del CP_8
2011, paragrafo 12, ndr). Nella sostanza, la corte territoriale ha verificato che CP_9
(l'appaltatrice, ndr) si era impegnata ad effettuare, in maniera stabile e continuativa,
pag. 5 di 9 una serie di prestazioni estranee al trasporto o subtrasporto che, nel complesso, non avevano carattere accessorio, ma qualificavano in maniera decisiva i contratti de quibus. Varie clausole contrattuali, indicate dalla corte territoriale, deponevano nel senso dell'esistenza di un appalto di servizi di trasporto, come quelle che avevano stabilito:
- un compenso calcolato non in relazione al singolo trasporto, ma in funzione del volume complessivo della merce trasportata (così anche nel contratto , CP_8 allegato 4, che anzi come si vedrà nel prosieguo, prevedeva addirittura, per alcuni servizi, una tariffa fissa giornaliera slegata dal numero o dal volume dei trasporti!, ndr);
- l'esistenza di un obbligo di manleva della con riserva, però, della CP_9 CO gestione del contenzioso da parte di (così anche nel contratto , CP_8 paragrafo 3, comma 9, ndr); CO
- l'obbligo di riservatezza circa tutti gli affari di destinato a durare anche per i cinque anni successivi alla fine del rapporto (così anche nel contratto , CP_8 paragrafo 11, comma 3, ndr);
- l'obbligo di utilizzare, per la registrazione delle consegne e prese in carico, CO i dispositivi messi a disposizione da (così anche nel contratto CP_8 paragrafo 3, comma 12 e allegato 2, comma 5, ndr). In particolare, risulta significativo che fosse obbligata ad informare CP_9 CO
anche senza una sua specifica richiesta, di tutti gli eventi rilevanti o inusuali CO che si fossero verificati sul territorio, così da coinvolgere gli interessi di con specifico riguardo allo sviluppo del mercato del territorio (così anche nel contratto CO
, paragrafo 3, comma 13, ndr) e che stabilisse i requisiti dei veicoli CP_8 utilizzati per le consegne (così anche nel contratto , allegato 3, ndr) e CP_8
l'abbigliamento degli autisti impiegati per il trasporto, con la conseguenza che CP_9 CO aveva in pratica assunto l' impegno di pubblicizzare l'attività di (così anche CO COr nell'ulteriore contratto di pubblicità in essere tra e di cui al doc. 6 di controparte, ndr)”… ” (pagg.
4-5 memoria di costituzione appellati). Si aggiunga qui che lo stesso articolo di premessa è piuttosto eloquente della valenza generale del rapporto:
La genericità dell'identificazione dell'oggetto ne è ulteriore conferma:
pag. 6 di 9 Ancora, era prevista nuovamente (come nel contratto del 2007, anche se con diversa denominazione – allora esplicitamente di “subappalto”1) la possibilità di affidare a terzi gli incarichi di trasporto, sia pure con articolate limitazioni e responsabilità:
COr A ciò si aggiungano la sostanziale monocommitttenza per (cfr. teste Tes_1 CO e la caratterizzazione dei mezzi con il logo (teste ), che ulteriormente Tes_2 valorizzano quella unicità di organizzazione e quella organicità dell'attività che la Corte di Cassazione pone quale elemento di discrimine delle tipologie contrattuali.
pag. 7 di 9 6. Né persuade l'argomento difensivo indicato come ad absurdum da parte appellante, secondo cui “Tale norma [art. 29 d'lgs. 276/2003- n.d.r.], infatti, concerne esclusivamente le fattispecie di appalto di opere e servizi, non invece i contratti di trasporto, quale quello in essere tra le parti, che invece sono disciplinati
– come già rilevato sopra - da un apposito e distinto corpus normativo. La stessa norma in esame, a ben vedere, precisa inequivocabilmente il suo campo d'applicazione, prevedendo che la disciplina ivi contenuta concerne solo il contratto di appalto “stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c.”. Se così non fosse, la sua pretesa applicazione generale ed assoluta, porterebbe ad esiti giuridicamente aberranti nonché con ricadute pratiche imprevedibili e potenzialmente devastanti nell'ambito di un numero imprecisato ed indefinibile di rapporti socio-economici tra imprese e/o professionisti operanti quotidianamente sulla base di una pluralità di rapporti contrattuali di cooperazione sui quali si sostanzia ogni economia moderna. Pressoché ogni attività economica e ogni frazione di attività all'interno di un qualsivoglia ciclo produttivo di beni o servizi vede coinvolti soggetti che, a vario titolo e sotto varie prospettive, sono identificabili, rispettivamente, quali committenti e/o “appaltatori” (in senso atecnico) all'interno di poliedriche e caleidoscopiche relazioni contrattuali, di talché potenzialmente ogni soggetto economico operante nel prisma di qualsivoglia contesto produttivo si troverebbe potenzialmente esposto a rispondere in via solidale per le retribuzioni e contribuzioni dovute nell'ambito della filiera dei propri “appaltatori”, “subappaltatori” e ulteriori “subappaltatori” e così via “ad infinitum”, anche di quelli ignoti e inconoscibili. Si consideri poi che la filiera di operatività del regime di responsabilità solidale è tendenzialmente infinita, posto che la responsabilità solidale di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/2003 non pone alcun limite nella sequenza di collegamenti negoziali al cui interno opera la responsabilità solidale del committente” (pag. 44 appello). La ratio dell'istituto è infatti quella di responsabilizzare il committente nella scelta degli strumenti funzionali all'impresa nella sua accezione costituzionale (art. 41) e di scongiurare il rischio che la massimizzazione del suo profitto corrisponda ad una vanificazione delle tutele dei lavoratori occupati presso i contraenti.
7. La sentenza di questa Corte ricordata da parte appellante (n. 153/22 del 1°/3/2022) è bensì passata in giudicato, ma senza ulteriore scrutinio da parte del Supremo Collegio sulle questioni qui dibattute, relative precisamente alla qualificazione del contratto intercorrente tra le società e non alla pretesa applicabilità anche a tale tipo contrattuale della regola di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/20032) e,
pag. 8 di 9 comunque, in un contesto diverso, necessariamente condizionato dagli elementi CP_1 probatori là offerti e dagli argomenti addotti dalla controparte di allora ). Parimenti non utile alla difesa di parte appellante è la decisione di CA Bologna n. 1263/2017, evidentemente basata su un contesto fattuale del tutto diverso, in cui la contestazione della natura del rapporto è stata ritenuta innanzi tutto inammissibile
– e infondata anche nel merito, per la mancanza di elementi utili a confutare la qualificazione del contratto come di trasporto, “… non essendo dato comprendere quali siano le emergenze fattuali da cui desumere che il contratto di trasporto in CP_1 esame deve essere riqualificato come contratto di appalto. Le prove dedotte da non sono ammissibili e rilevanti proprio perchè afferenti fatti che, se anche provati, non si capisce come possa consentire la predetta riqualificazione giuridica. Nè in atti si ravvisano ulteriori elementi di prova in tale senso”. In conclusione, non vi sono ragioni per discostarsi dalla valutazione fatta in prime cure e la decisione del Tribunale merita integrale conferma – assorbiti gli altri motivi, che presuppongono l'accoglimento del primo.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 888/2023 Parte_1 del Tribunale di Bologna, pubblicata il giorno 11/12/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in €. 5.700,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
Bologna, 11/9/2025
Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così dal contratto del 2007: 2 Così la Suprema Corte:
“La Corte di appello di Bologna ha qualificato in termini di contratto di “trasporto” il rapporto rilevante in causa. L'unico motivo di ricorso che verte sulla pretesa applicabilità anche a tale tipo contrattuale della regola di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/2003 è manifestamente infondato alla stregua di Cass. nr. 21386 del 2023 che ha escluso la tutela speciale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, ratione temporis vigente, al contratto di trasporto.”