Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3371 /2024 R.G.A.C. introitata all'udienza del 28.05.2025
TRA
, nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia Venneri ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale della stessa sito in Taranto alla Via Regina Margherita n. 91, in virtù di mandato in calce al ricorso ricorrente
E
, nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero intervenuto ex lege
OGGETTO: Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per l'attrice: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per il P.M. cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/07/2024 , esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1 con in Taranto in data 03/10/2002; che dal matrimonio nascevano due figli, Controparte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) ; Persona_1 Persona_2 che il Tribunale di Taranto con sentenza n. 144/2022 pubbl. il 19/01/2022 aveva pronunciato la loro separazione personale;
chiedeva pertanto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
1
********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto che non si è presentato all'udienza di comparizione personale e, nonostante la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse del convenuto per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi. Il lungo periodo di separazione, protrattosi per più di tre anni e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Quanto alle pronunce accessorie deve rilevarsi che la ricorrente ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile nella misura di euro 300,00 mensili nonché di un assegno di euro
600,00 mensili a titolo di contributo paterno al mantenimento della figlia ancora minorenne, Per_2
e del figlio , divenuto maggiorenne ma non autonomo economicamente, in ragione di euro Per_1
300,00 ciascuno , oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
La richiesta della di riconoscimento di un assegno divorzile non può essere accolta non avendo Pt_1 la ricorrente articolato mezzi di prova a sostegno di tale richiesta, rispetto alla quale la stessa peraltro non ha insistito (cfr note scritte di precisazione delle conclusioni) .
Quanto ai figli , di anni ventuno, e , di anni quattordici, deve evidenziarsi che Per_1 Per_2 allo stato attuale avendo il primo raggiunto la maggiore età, nulla deve essere disposto circa il suo affidamento e la regolamentazione dei rapporti personali e di frequentazione con il genitore non collocatario ,mentre per la seconda deve confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori, la collocazione presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo quanto statuito con sentenza di separazione n. 144/2022 del 19/01/2022, ovvero secondo quanto
2 liberamente concordato tra le parti e tanto in ragione dell'età della minore, degli impegni scolastici di quest'ultima e della circostanza che il ha mostrato disinteresse nei riguardi dei figli, CP_1 almeno secondo quanto evidenziato dalla ricorrente , e non contestato dal resistente , che è rimasto contumace per tutto il giudizio.
In merito al contributo paterno al mantenimento dei figli dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente , operaia part time presso il caseificio Fiocco di Latte srl , risulta percettrice di un reddito da lavoro dipendente di circa 10.000,00 euro annui, mentre il resistente risulta aver , CP almeno sino all'epoca della separazione, svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'ex (cfr decreto provvedimenti provvisori emessi in sede di separazione in data 03.04.2018 ; cu 2025 della ove risulta un reddito di lavoro dipendente di euro 10.541,92 ; isee sig.ra ) . Pt_1 Pt_1
Quanto alla collocazione abitativa delle parti la ricorrente risulta vivere con entrambi i figli presso l'ex casa familiare sita in Leporano alla Via Lupini n.43 e tanto a seguito della decisione del figlio maggiore di ritornare a vivere presso la madre dopo pochi mesi di convivenza con il padre, presso il quale era stato collocato in sede di separazione (cfr stato di famiglia in atti del 29.04.2025). Il
[...] invece , a dire della ricorrente, risulterebbe essersi trasferito da , ove viveva in un CP_1 Pt_2 immobile sito alla via Lepanto n. 37, a Statte presso la casa materna.
La casa familiare deve quindi essere assegnata alla ricorrente.
A fronte di tale situazione la ricorrente ha evidenziato di versare in difficoltà economiche, gravando sulla stessa il peso economico di entrambi i figli , non avendo il figlio maggiore raggiunto una piena autosufficienza economica , poiché assunto solo con contratti temporanei.
Tali circostanze, allegate dalla ricorrente , non risultano contestate dal resistente che ,non costituendosi in giudizio, non ha assunto alcuna posizione in merito.
Considerate tali emergenze, nonché il dato di comune esperienza dell'aumento delle esigenze di vita dei figli con il progredire dell'età , rispetto a quelle che avevano al tempo della separazione ,
e in relazione alle quali è opportuno che ciascun genitore fornisca il proprio contributo - come nel caso di specie ove entrambi i figli vivono con la madre - appare equo stabilirsi l'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento alla dell'importo di CP_1 Pt_1 euro 300,00 complessivi (in ragione di euro 200,00 per la figlia minore ed euro 100,00 per Per_2 il figlio , non potendo considerare quest'ultimo pienamente autonomo economicamente) , Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese a far data dalla presente pronuncia , oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico come per legge.
La natura della controversia e l'interesse dell'attore alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa Co da contro , con l'intervento del P.M. in sede, così Parte_1 CP_1 dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto in data 03/10/2002 da , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
TARANTO (TA) il 10/03/1975, matrimonio registrato al n. 145, Parte II, Serie A, ufficio 6, dei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2002.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Rigetta la richiesta della ricorrente di riconoscimento di un assegno divorzile per quanto in motivazione;
4) affida la minore , nata a Taranto il [...], ad [...] i genitori, con Persona_2 collocazione presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare;
4) dispone che il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore sia disciplinato secondo quanto statuito in motivazione;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento del figlio maggiore e della figlia minore la somma mensile di euro Per_1 Per_2
300,00 , in ragione di euro 100,00 per il primo ed euro 200,00 per la seconda ( oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT), il giorno 5 di ogni mese a far data dal presente provvedimento , oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale;
6) dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno;
7)Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/06/2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente
4