TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 1721/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1721 del R.A.C.L. dell'anno 2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Angioy presso il cui studio in Assemini Parte_1
è elettivamente domiciliata in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso la sede dell'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariantonietta Piras ed Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 18 maggio 2023 ha contestato la legittimità del Parte_1 provvedimento del 30 agosto 2019 con il quale l' ha rigettato la sua istanza del 21 maggio 2019 CP_1 volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale per omessa presentazione della documentazione richiestale il 30 maggio 2019.
A sostegno della domanda ha sostenuto di aver sempre puntualmente riscontrato le richieste provenienti dall'Istituto trasmettendo tutta la documentazione necessaria con la quale ha comprovato il possesso dei requisiti (reddituali e/o personali) richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'anzidetto beneficio.
pagina 1 di 6 Tanto premesso ha così concluso:
NEL MERITO: Accertare il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno sociale ex L.
335/95 non essendo la stessa titolare di alcun reddito, risiedendo nel terriorio italiano da oltre dieci anni prima della domanda ed avendo oltre 65 anni di età e dichiarare tenuto l' a versare CP_1
in favore del ricorrente l'assegno sociale nella misura di legge prevista con decorrenza dalla domanda e con l'aggiunta degli accessori di legge. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 11, del decreto legge n. 269 del 30/9/2003, il ricorrente dichiara di trovarsi nelle condizioni per ottenere, in caso di soccombenza, l'esenzione dal pagamento di spese, competenze ed onorari. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 11, del decreto legge n. 269 del 30/9/2003, il ricorrente dichiara di trovarsi nelle condizioni per ottenere, in caso di soccombenza, l'esenzione dal pagamento di spese, competenze ed onorari come da autocertificazione resa in sede di ammissione al patrocinio.
L' ritualmente costituitosi in giudizio ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda sulla CP_1
scorta delle seguenti argomentazioni:
I) Deve innanzi tutto rimarcarsi, fermo restando che il processo previdenziale è un giudizio di cognizione sul diritto e sul rapporto e non un giudizio di impugnazione del provvedimento amministrativo, come gravi su colui che richiede un beneficio l'onere di dimostrare di essere in possesso dei requisiti di legge e, in particolare, di aver soggiornato in Italia, in maniera continuativa, e quindi non interrotta, per almeno 10 anni.
Ed invero, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133 “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
II) Fatta la sopra esposta dirimente premessa, si sottolinea che, secondo quanto rappresentato dalla sede, all'istanza amministrativa era allegato esclusivamente il certificato storico di residenza rilasciato in data a18/07/22, idoneo a dimostrare la permanenza sul territorio solo dal 11/06/2014
(doc. 3).
Documentazione evidentemente non sufficiente allo scopo.
Sotto il profilo in esame, appare pertanto corretta la motivazione sottostante al diniego.
pagina 2 di 6 Ma v'è di più.
Neanche la documentazione versata nel presente giudizio risulta idonea ad assolvere l'onere probatorio gravate sulla parte istante.
Ed invero, considerato che l'istanza è stata presentata il 21/5/19, il decennio di permanenza deve essere individuato a ritroso da tale data. Non sono pertanto sufficienti, né il permesso di soggiorno, che decorre dal 3/11/14, né le certificazioni mediche in atti: detta documentazione non dimostra infatti la permanenza per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2013: per il 2009 non vi è alcuna documentazione;
per il 2010 la documentazione appare generica e sicuramente non viene comprovato alcuna permanenza dal 17.6.2010; anche per gli anni dal 2011 al 2013 la documentazione non può essere ritenuta sufficiente in quanto presenta periodi di discontinuità
(non giustificati) tali da far considerare interrotta la permanenza continua (doc. 4, 5 e 6).
Sulla scorta di tali argomentazioni ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e libero interrogatorio della ricorrente, è stata trattenuta per la decisione all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui alla normativa richiamata in epigrafe.
*
1. Il ricorso proposto da LL è fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti e per le Pt_1
ragioni che si passa ad esporre.
2. L'odierna ricorrente ha presentato la domanda onde ottenere l'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 della legge n. 335/1995 il 21 maggio 2019, come si desume dal provvedimento di reiezione adottato dall' il 30 agosto 2019 (cfr. doc. 1 produzioni parte ricorrente). CP_1
L' con tale nota ha comunicato il diniego rispetto all'accoglimento della predetta istanza CP_1
con la seguente motivazione:
Lei non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il 30.05.2019 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione.
3. Osserva anzitutto il Tribunale che l' non ha chiarito né in sede amministrativa né nel CP_1
corso del presente giudizio quale fosse la documentazione mancante onde consentire l'accertamento del diritto alla prestazione per cui è causa.
In ordine a tale aspetto l'onere della prova grava sul convenuto posto che la richiesta di integrazione del 30 maggio 2019 promana dall al quale spetta dunque dimostrare quale CP_1
pagina 3 di 6 fosse la documentazione la cui mancanza ha determinato la reiezione della domanda amministrativa,
D'altra parte la ricorrente non ha, del pari, comprovato quale fosse il tipo e soprattutto il contenuto dei documenti trasmessi all' onde dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. CP_1
In particolare nemmeno ha negato di aver esclusivamente inviato un certificato storico di residenza comprovante la sua dimora abituale sul territorio italiano solamente dall'11 giugno 2014.
Tali circostanze, pur rilevando ai fini della regolazione del regime delle spese di lite non risultano, ad avviso del Tribunale, ostative all'accertamento in ordine al diritto della ricorrente alla prestazione per cui è causa fin dall'invio della domanda amministrativa non emergendo al riguardo una colposa inadempienza in capo . Pt_1
4. Osserva il Tribunale che la LL ha depositato in atti, unitamente al ricorso, il permesso di soggiorno per stranieri n. O939577, datato 3 novembre 2014, dal quale si evince che ella aveva ottenuto un primo permesso il 26 giugno 2009 e che era entrata nel territorio nazionale fin dal 21 aprile 2009 (cfr. doc. 11 produzioni parte ricorrente).
Accanto a tale documento vi sono poi in atti certificazioni mediche specialistiche, referti ed altri documenti relativi alle cure cui la ricorrente è stata sottoposta in Italia dal 2010 al 2016 nonché il primo permesso di soggiorno che ella ha ottenuto il 26 giugno 2009, come visto richiamato nel permesso di soggiorno per stranieri del 2014 (cfr. docc. 4 – 11 produzioni parte ricorrente).
Ulteriori elementi di conoscenza utili onde verificare il requisito della permanenza legale nel territorio nazionale per almeno un decennio sono stati acquisiti all'esito del libero interrogatorio della ricorrente, espletato alla udienza del 19 dicembre 2024.
Nel corso di tale incombente si è potuto accertare che quest'ultima è arrivata in Italia nella primavera del 2009 per ricongiungersi con la figlia presente in Sardegna dal 2000 e che ha ottenuto un primo permesso di soggiorno nel giugno dello stesso anno.
Nel corso di tale ampio arco temporale è rientrata in Russia soltanto una volta nel 2017 per un breve periodo.
5. Tanto premesso la disciplina di riferimento è costituita nel caso di specie dall'art. 20 comma
10 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 che prevede che:
A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
pagina 4 di 6 legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Ritiene il Tribunale che, sulla scorta degli elementi di conoscenza acquisiti in causa, la ricorrente fosse in possesso fin dalla data della domanda amministrativa del requisito anzidetto.
Occorre infatti tener conto del fatto che la sua presenza in Italia risulta attestata, come visto, fin dal 21 aprile 2009, dunque anteriormente al decennio rispetto al momento in cui ha presentato la domanda amministrativa volta ad ottenere l'assegno sociale.
Appare d'altra parte scarsamente verosimile, e comunque nemmeno oggetto di allegazioni o deduzioni di prova da parte del convenuto, che ella, una volta raggiunta l'Italia nel 2009, ove peraltro già era presente dal 2010 la figlia cui dal 2010 si è aggiunto il marito, si sia allontanata per intervalli temporali significativi non avendo alcuna plausibile ragione per farlo.
Al contrario dalla documentazione medica prodotta in atti, peraltro relativa a gravi patologie, emerge che la ha beneficiato dal 2010 e negli anni successivi delle cure assicurate dal SSN Pt_1
italiano mentre la certificazione in atti resa dal comune di Sestu corrobora anche dal punto di vista anagrafico la condizione richiesta dalla legge perlomeno a far data dal 2014.
Si è in presenza quindi di plurime fonti conoscitive che convergono nel senso della permanenza fin dal 2009 della in Italia ove risulta, per quanto emerso, stabilmente dimorante dall'aprile Pt_1
2009.
In ogni caso eventuali temporanei allontanamenti dall'Italia non avrebbero comunque assunto rilievo dirimente per le finalità discorso posto che la necessaria stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (cfr. Cass. sent. n. 17397/2016)e d'altra parte la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'ampiezza dell'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento con il territorio da non identificare con la assoluta costante ed ininterrotta permanenza del soggetto, appunto, sul territorio nazionale (cfr. Cass. sent. n. 16989/2019).
6. LL luce delle considerazioni che precedono risulta, quindi, che la ricorrente fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ossia nel maggio 2019, poteva vantare il possesso del requisito sopra richiamato e così beneficiare, ferma la ricorrenza degli altri requisiti previsti dalla legge, dell'assegno sociale.
L' va di conseguenza, accertato il diritto anzidetto con le decorrenze di legge a partire dal 21 CP_1
pagina 5 di 6 maggio 2019, condannato al pagamento in favore di della provvidenza per cui è causa, Parte_1
maggiorata con gli accessori di legge fino al saldo effettivo.
7. Le spese di lite possono essere compensate nella loro integralità tenuto conto delle circostanze del caso concreto ove se da un lato vi è stata la illegittima reiezione della domanda, all'esito di una infruttuosa richiesta di integrazione documentale non meglio dettagliata dall' , da un altro CP_1 lato non risulta che la ricorrente abbia tempestivamente offerto all' medesimo la CP_1
documentazione atta a comprovare in modo inequivoco la sua ininterrotta permanenza decennale in Italia al momento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:
1. Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, dichiara tenuto l' ferma la Parte_1 CP_1 ricorrenza dei presupposti di legge, a corrispondere in suo favore l'assegno sociale con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 21 maggio 2019, oltre accessori di legge maturati e maturandi fino al saldo:
2. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Cagliari, 7 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1721 del R.A.C.L. dell'anno 2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Angioy presso il cui studio in Assemini Parte_1
è elettivamente domiciliata in virtù di procura speciale come in atti;
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso la sede dell'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariantonietta Piras ed Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 18 maggio 2023 ha contestato la legittimità del Parte_1 provvedimento del 30 agosto 2019 con il quale l' ha rigettato la sua istanza del 21 maggio 2019 CP_1 volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale per omessa presentazione della documentazione richiestale il 30 maggio 2019.
A sostegno della domanda ha sostenuto di aver sempre puntualmente riscontrato le richieste provenienti dall'Istituto trasmettendo tutta la documentazione necessaria con la quale ha comprovato il possesso dei requisiti (reddituali e/o personali) richiesti dalla legge per il riconoscimento dell'anzidetto beneficio.
pagina 1 di 6 Tanto premesso ha così concluso:
NEL MERITO: Accertare il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno sociale ex L.
335/95 non essendo la stessa titolare di alcun reddito, risiedendo nel terriorio italiano da oltre dieci anni prima della domanda ed avendo oltre 65 anni di età e dichiarare tenuto l' a versare CP_1
in favore del ricorrente l'assegno sociale nella misura di legge prevista con decorrenza dalla domanda e con l'aggiunta degli accessori di legge. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 11, del decreto legge n. 269 del 30/9/2003, il ricorrente dichiara di trovarsi nelle condizioni per ottenere, in caso di soccombenza, l'esenzione dal pagamento di spese, competenze ed onorari. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 11, del decreto legge n. 269 del 30/9/2003, il ricorrente dichiara di trovarsi nelle condizioni per ottenere, in caso di soccombenza, l'esenzione dal pagamento di spese, competenze ed onorari come da autocertificazione resa in sede di ammissione al patrocinio.
L' ritualmente costituitosi in giudizio ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda sulla CP_1
scorta delle seguenti argomentazioni:
I) Deve innanzi tutto rimarcarsi, fermo restando che il processo previdenziale è un giudizio di cognizione sul diritto e sul rapporto e non un giudizio di impugnazione del provvedimento amministrativo, come gravi su colui che richiede un beneficio l'onere di dimostrare di essere in possesso dei requisiti di legge e, in particolare, di aver soggiornato in Italia, in maniera continuativa, e quindi non interrotta, per almeno 10 anni.
Ed invero, ai sensi dell'art. 20, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.133 “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
II) Fatta la sopra esposta dirimente premessa, si sottolinea che, secondo quanto rappresentato dalla sede, all'istanza amministrativa era allegato esclusivamente il certificato storico di residenza rilasciato in data a18/07/22, idoneo a dimostrare la permanenza sul territorio solo dal 11/06/2014
(doc. 3).
Documentazione evidentemente non sufficiente allo scopo.
Sotto il profilo in esame, appare pertanto corretta la motivazione sottostante al diniego.
pagina 2 di 6 Ma v'è di più.
Neanche la documentazione versata nel presente giudizio risulta idonea ad assolvere l'onere probatorio gravate sulla parte istante.
Ed invero, considerato che l'istanza è stata presentata il 21/5/19, il decennio di permanenza deve essere individuato a ritroso da tale data. Non sono pertanto sufficienti, né il permesso di soggiorno, che decorre dal 3/11/14, né le certificazioni mediche in atti: detta documentazione non dimostra infatti la permanenza per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2013: per il 2009 non vi è alcuna documentazione;
per il 2010 la documentazione appare generica e sicuramente non viene comprovato alcuna permanenza dal 17.6.2010; anche per gli anni dal 2011 al 2013 la documentazione non può essere ritenuta sufficiente in quanto presenta periodi di discontinuità
(non giustificati) tali da far considerare interrotta la permanenza continua (doc. 4, 5 e 6).
Sulla scorta di tali argomentazioni ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e libero interrogatorio della ricorrente, è stata trattenuta per la decisione all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui alla normativa richiamata in epigrafe.
*
1. Il ricorso proposto da LL è fondato e deve pertanto essere accolto nei limiti e per le Pt_1
ragioni che si passa ad esporre.
2. L'odierna ricorrente ha presentato la domanda onde ottenere l'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 della legge n. 335/1995 il 21 maggio 2019, come si desume dal provvedimento di reiezione adottato dall' il 30 agosto 2019 (cfr. doc. 1 produzioni parte ricorrente). CP_1
L' con tale nota ha comunicato il diniego rispetto all'accoglimento della predetta istanza CP_1
con la seguente motivazione:
Lei non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il 30.05.2019 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione.
3. Osserva anzitutto il Tribunale che l' non ha chiarito né in sede amministrativa né nel CP_1
corso del presente giudizio quale fosse la documentazione mancante onde consentire l'accertamento del diritto alla prestazione per cui è causa.
In ordine a tale aspetto l'onere della prova grava sul convenuto posto che la richiesta di integrazione del 30 maggio 2019 promana dall al quale spetta dunque dimostrare quale CP_1
pagina 3 di 6 fosse la documentazione la cui mancanza ha determinato la reiezione della domanda amministrativa,
D'altra parte la ricorrente non ha, del pari, comprovato quale fosse il tipo e soprattutto il contenuto dei documenti trasmessi all' onde dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. CP_1
In particolare nemmeno ha negato di aver esclusivamente inviato un certificato storico di residenza comprovante la sua dimora abituale sul territorio italiano solamente dall'11 giugno 2014.
Tali circostanze, pur rilevando ai fini della regolazione del regime delle spese di lite non risultano, ad avviso del Tribunale, ostative all'accertamento in ordine al diritto della ricorrente alla prestazione per cui è causa fin dall'invio della domanda amministrativa non emergendo al riguardo una colposa inadempienza in capo . Pt_1
4. Osserva il Tribunale che la LL ha depositato in atti, unitamente al ricorso, il permesso di soggiorno per stranieri n. O939577, datato 3 novembre 2014, dal quale si evince che ella aveva ottenuto un primo permesso il 26 giugno 2009 e che era entrata nel territorio nazionale fin dal 21 aprile 2009 (cfr. doc. 11 produzioni parte ricorrente).
Accanto a tale documento vi sono poi in atti certificazioni mediche specialistiche, referti ed altri documenti relativi alle cure cui la ricorrente è stata sottoposta in Italia dal 2010 al 2016 nonché il primo permesso di soggiorno che ella ha ottenuto il 26 giugno 2009, come visto richiamato nel permesso di soggiorno per stranieri del 2014 (cfr. docc. 4 – 11 produzioni parte ricorrente).
Ulteriori elementi di conoscenza utili onde verificare il requisito della permanenza legale nel territorio nazionale per almeno un decennio sono stati acquisiti all'esito del libero interrogatorio della ricorrente, espletato alla udienza del 19 dicembre 2024.
Nel corso di tale incombente si è potuto accertare che quest'ultima è arrivata in Italia nella primavera del 2009 per ricongiungersi con la figlia presente in Sardegna dal 2000 e che ha ottenuto un primo permesso di soggiorno nel giugno dello stesso anno.
Nel corso di tale ampio arco temporale è rientrata in Russia soltanto una volta nel 2017 per un breve periodo.
5. Tanto premesso la disciplina di riferimento è costituita nel caso di specie dall'art. 20 comma
10 del D.L. n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008 che prevede che:
A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
pagina 4 di 6 legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Ritiene il Tribunale che, sulla scorta degli elementi di conoscenza acquisiti in causa, la ricorrente fosse in possesso fin dalla data della domanda amministrativa del requisito anzidetto.
Occorre infatti tener conto del fatto che la sua presenza in Italia risulta attestata, come visto, fin dal 21 aprile 2009, dunque anteriormente al decennio rispetto al momento in cui ha presentato la domanda amministrativa volta ad ottenere l'assegno sociale.
Appare d'altra parte scarsamente verosimile, e comunque nemmeno oggetto di allegazioni o deduzioni di prova da parte del convenuto, che ella, una volta raggiunta l'Italia nel 2009, ove peraltro già era presente dal 2010 la figlia cui dal 2010 si è aggiunto il marito, si sia allontanata per intervalli temporali significativi non avendo alcuna plausibile ragione per farlo.
Al contrario dalla documentazione medica prodotta in atti, peraltro relativa a gravi patologie, emerge che la ha beneficiato dal 2010 e negli anni successivi delle cure assicurate dal SSN Pt_1
italiano mentre la certificazione in atti resa dal comune di Sestu corrobora anche dal punto di vista anagrafico la condizione richiesta dalla legge perlomeno a far data dal 2014.
Si è in presenza quindi di plurime fonti conoscitive che convergono nel senso della permanenza fin dal 2009 della in Italia ove risulta, per quanto emerso, stabilmente dimorante dall'aprile Pt_1
2009.
In ogni caso eventuali temporanei allontanamenti dall'Italia non avrebbero comunque assunto rilievo dirimente per le finalità discorso posto che la necessaria stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (cfr. Cass. sent. n. 17397/2016)e d'altra parte la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'ampiezza dell'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento con il territorio da non identificare con la assoluta costante ed ininterrotta permanenza del soggetto, appunto, sul territorio nazionale (cfr. Cass. sent. n. 16989/2019).
6. LL luce delle considerazioni che precedono risulta, quindi, che la ricorrente fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, ossia nel maggio 2019, poteva vantare il possesso del requisito sopra richiamato e così beneficiare, ferma la ricorrenza degli altri requisiti previsti dalla legge, dell'assegno sociale.
L' va di conseguenza, accertato il diritto anzidetto con le decorrenze di legge a partire dal 21 CP_1
pagina 5 di 6 maggio 2019, condannato al pagamento in favore di della provvidenza per cui è causa, Parte_1
maggiorata con gli accessori di legge fino al saldo effettivo.
7. Le spese di lite possono essere compensate nella loro integralità tenuto conto delle circostanze del caso concreto ove se da un lato vi è stata la illegittima reiezione della domanda, all'esito di una infruttuosa richiesta di integrazione documentale non meglio dettagliata dall' , da un altro CP_1 lato non risulta che la ricorrente abbia tempestivamente offerto all' medesimo la CP_1
documentazione atta a comprovare in modo inequivoco la sua ininterrotta permanenza decennale in Italia al momento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:
1. Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, dichiara tenuto l' ferma la Parte_1 CP_1 ricorrenza dei presupposti di legge, a corrispondere in suo favore l'assegno sociale con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 21 maggio 2019, oltre accessori di legge maturati e maturandi fino al saldo:
2. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Cagliari, 7 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
pagina 6 di 6