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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/06/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 416/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RACCO FILIPPO
appellante e
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._3
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: accertare e dichiarare che la sig.ra ha Parte_1 acquistata, per intervenuta usucapione, la piena proprietà dei beni immobili, come descritti nella superiore narrativa, ubicati nel Comune di Siderno e in Catasto dei
Terreni censiti al foglio di mappa 7 particelle 49 e 50 e al foglio di mappa 15 particelle
95 e 101, con ogni loro rispettiva dipendenza, accessione e pertinenza;
mandare altresì al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate di eseguire la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c., in favore dell'attrice medesima, nonché la relativa voltura, con esonero da ogni responsabilità; condannare i convenuti, nel caso di loro opposizione, alla rifusione delle spese processuali oltre rimborso forfettario sulle spese generali e accessori oneri fiscali e previdenziali come per legge.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha impugnato la Parte_2 sentenza del Tribunale di Locri n. 205/2020, con la quale veniva rigettata la sua domanda di usucapione dei terreni ubicati nel Comune di Siderno e in Catasto dei
Terreni censiti al foglio di mappa 7 particelle 49 e 50 e al foglio di mappa 15 particelle
95 e 101.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza, lamentando l'errore della decisione nella valutazione delle prove, avendo ritenuto insufficiente la documentazione ipocatastale prodotta per dimostrare la legittimazione passiva dei convenuti, rimasti contumaci, ed inidonea alla prova del possesso utile per l'usucapione la prova testimoniale non accompagnata da foto e planimetrie.
Gli appellati restavano contumaci e, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza impugnata, dopo aver ritenuto non dimostrata la legittimazione passiva dei comproprietari citati in giudizio, ha in realtà esaminato nel merito la domanda, rigettandola per carenza di prova in merito al possesso utile all'usucapione sotto un duplice profilo: il giudice di prime cure ha ritenuto carente la dimostrazione di un comportamento di fatto da parte della comproprietaria tale da escludere gli altri comunisti, ed ha anche evidenziato che la prova raccolta era incerta, poiché non erano presenti planimetrie o foto per accertare che le testimonianze fossero riferibili alle particelle oggetto di domanda.
L'appellante coglie nel segno nel rilevare l'errore della sentenza di prime cure, laddove non ritiene dimostrata la legittimazione passiva dei convenuti, visto che la questione relativa alla legittimazione si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto pag. 2/5 fatto valere in giudizio;
tale ultima questione, infatti, concerne il merito della causa, mentre correttamente la causa è stata intentata nei confronti degli intestatari catastali
(ossia i comproprietari).
In ogni caso, l'eventuale fondatezza del primo motivo non comporterebbe l'accoglimento della domanda, visto che la motivazione principale della sentenza è legata all'assenza di prova di un possesso utile all'usucapione.
Il giudice di prime cure, infatti, ha correttamente evidenziato che la prova degli elementi costitutivi dell'usucapione richiede l'esercizio delle facoltà del proprietario, ossia lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, prova che deve essere particolarmente pregnante quando l'usucapione sia esercitata nei confronti dei comproprietari.
Proprio in fattispecie analoga, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez. 2, 20/01/2022, n. 1796, Rv. 663640 - 01). Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da pag. 3/5 univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (Cass.
Sez. 6, 05/03/2020, n. 6123, Rv. 657277 - 01). È chiaro, pertanto, che la mera attività di coltivazione (di ortaggi ed alberi da frutta) non è indice di un possesso utile all'usucapione.
La prova fornita dall'attrice ed attuale appellante non era pertanto sufficiente a dimostrare l'esercizio del diritto dominicale, tanto più che il godimento del terreno da parte del comproprietario costituisce espressione del potere di ciascun comunista. Per affermare che il possesso è di tipo esclusivo, il comproprietario deve provare che il rapporto materiale con i terreni abbia avuto carattere di esclusività, rendendo impossibile il compossesso. L'appellante avrebbe dovuto, pertanto, provare di aver sottratto il bene all'uso comune attraverso una condotta volta espressamente a manifestare il mutamento del titolo del possesso (ad esempio attraverso la recinzione o l'edificazione, o la trasformazione irreversibile del fondo) e l'esclusione degli altri contitolari dall'uso del bene comune. La dimostrazione del mancato uso da parte degli altri comproprietari non è sufficiente, essendo compatibile con un uso anche nell'interesse dei comunisti.
In caso analogo, la corte di Cassazione ha di recente affermato: “il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (cfr. Cass. Sez. 2,
11/03/2025, n. 6452, Rv. 673992 - 01).
La carenza di planimetria e di documentazione fotografica è evidenziata “ad abundantiam” nella motivazione della sentenza per escludere la sufficienza della prova, per cui anche accogliendo il secondo motivo di appello e ritenendo sufficiente la dichiarazione dei testimoni sui capitoli indicati, senza necessità di ulteriore supporto probatorio, non si arriverebbe all'accoglimento della domanda.
pag. 4/5 La prova dell'esercizio di una facoltà corrispondente al diritto dominicale in via esclusiva in capo alla attrice è infatti carente, non perché le testimonianze non sono riferibili ai terreni oggetto di giudizio, ma poiché non dimostrano l'esclusività del possesso rispetto ai convenuti.
3. Le spese di lite sono irripetibili, in ragione della contumacia degli appellati.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 205/2020, così provvede: Parte_1
1. rigetta l'appello
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 24 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 416/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RACCO FILIPPO
appellante e
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._3
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: accertare e dichiarare che la sig.ra ha Parte_1 acquistata, per intervenuta usucapione, la piena proprietà dei beni immobili, come descritti nella superiore narrativa, ubicati nel Comune di Siderno e in Catasto dei
Terreni censiti al foglio di mappa 7 particelle 49 e 50 e al foglio di mappa 15 particelle
95 e 101, con ogni loro rispettiva dipendenza, accessione e pertinenza;
mandare altresì al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate di eseguire la trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c., in favore dell'attrice medesima, nonché la relativa voltura, con esonero da ogni responsabilità; condannare i convenuti, nel caso di loro opposizione, alla rifusione delle spese processuali oltre rimborso forfettario sulle spese generali e accessori oneri fiscali e previdenziali come per legge.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha impugnato la Parte_2 sentenza del Tribunale di Locri n. 205/2020, con la quale veniva rigettata la sua domanda di usucapione dei terreni ubicati nel Comune di Siderno e in Catasto dei
Terreni censiti al foglio di mappa 7 particelle 49 e 50 e al foglio di mappa 15 particelle
95 e 101.
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza, lamentando l'errore della decisione nella valutazione delle prove, avendo ritenuto insufficiente la documentazione ipocatastale prodotta per dimostrare la legittimazione passiva dei convenuti, rimasti contumaci, ed inidonea alla prova del possesso utile per l'usucapione la prova testimoniale non accompagnata da foto e planimetrie.
Gli appellati restavano contumaci e, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La sentenza impugnata, dopo aver ritenuto non dimostrata la legittimazione passiva dei comproprietari citati in giudizio, ha in realtà esaminato nel merito la domanda, rigettandola per carenza di prova in merito al possesso utile all'usucapione sotto un duplice profilo: il giudice di prime cure ha ritenuto carente la dimostrazione di un comportamento di fatto da parte della comproprietaria tale da escludere gli altri comunisti, ed ha anche evidenziato che la prova raccolta era incerta, poiché non erano presenti planimetrie o foto per accertare che le testimonianze fossero riferibili alle particelle oggetto di domanda.
L'appellante coglie nel segno nel rilevare l'errore della sentenza di prime cure, laddove non ritiene dimostrata la legittimazione passiva dei convenuti, visto che la questione relativa alla legittimazione si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto pag. 2/5 fatto valere in giudizio;
tale ultima questione, infatti, concerne il merito della causa, mentre correttamente la causa è stata intentata nei confronti degli intestatari catastali
(ossia i comproprietari).
In ogni caso, l'eventuale fondatezza del primo motivo non comporterebbe l'accoglimento della domanda, visto che la motivazione principale della sentenza è legata all'assenza di prova di un possesso utile all'usucapione.
Il giudice di prime cure, infatti, ha correttamente evidenziato che la prova degli elementi costitutivi dell'usucapione richiede l'esercizio delle facoltà del proprietario, ossia lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, prova che deve essere particolarmente pregnante quando l'usucapione sia esercitata nei confronti dei comproprietari.
Proprio in fattispecie analoga, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez. 2, 20/01/2022, n. 1796, Rv. 663640 - 01). Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da pag. 3/5 univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (Cass.
Sez. 6, 05/03/2020, n. 6123, Rv. 657277 - 01). È chiaro, pertanto, che la mera attività di coltivazione (di ortaggi ed alberi da frutta) non è indice di un possesso utile all'usucapione.
La prova fornita dall'attrice ed attuale appellante non era pertanto sufficiente a dimostrare l'esercizio del diritto dominicale, tanto più che il godimento del terreno da parte del comproprietario costituisce espressione del potere di ciascun comunista. Per affermare che il possesso è di tipo esclusivo, il comproprietario deve provare che il rapporto materiale con i terreni abbia avuto carattere di esclusività, rendendo impossibile il compossesso. L'appellante avrebbe dovuto, pertanto, provare di aver sottratto il bene all'uso comune attraverso una condotta volta espressamente a manifestare il mutamento del titolo del possesso (ad esempio attraverso la recinzione o l'edificazione, o la trasformazione irreversibile del fondo) e l'esclusione degli altri contitolari dall'uso del bene comune. La dimostrazione del mancato uso da parte degli altri comproprietari non è sufficiente, essendo compatibile con un uso anche nell'interesse dei comunisti.
In caso analogo, la corte di Cassazione ha di recente affermato: “il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (cfr. Cass. Sez. 2,
11/03/2025, n. 6452, Rv. 673992 - 01).
La carenza di planimetria e di documentazione fotografica è evidenziata “ad abundantiam” nella motivazione della sentenza per escludere la sufficienza della prova, per cui anche accogliendo il secondo motivo di appello e ritenendo sufficiente la dichiarazione dei testimoni sui capitoli indicati, senza necessità di ulteriore supporto probatorio, non si arriverebbe all'accoglimento della domanda.
pag. 4/5 La prova dell'esercizio di una facoltà corrispondente al diritto dominicale in via esclusiva in capo alla attrice è infatti carente, non perché le testimonianze non sono riferibili ai terreni oggetto di giudizio, ma poiché non dimostrano l'esclusività del possesso rispetto ai convenuti.
3. Le spese di lite sono irripetibili, in ragione della contumacia degli appellati.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 205/2020, così provvede: Parte_1
1. rigetta l'appello
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 24 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 5/5