Decreto cautelare 27 maggio 2025
Sentenza breve 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 27/06/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 02042/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01075/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enza Firrincieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di TA, domiciliataria ex lege in TA, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
- del provvedimento P- RG/L/N/-OMISSIS-, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- in data 31 marzo 2025, di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento del 31 marzo 2025, la Regione Siciliana - Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato presentata dal sig. -OMISSIS-.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, notificato il 27 maggio 2025 e depositato in pari data, il sig. -OMISSIS-, censurandolo sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
In particolare, il ricorrente sostiene l’illegittimità del diniego impugnato per:
- violazione delle garanzie partecipative;
- assenza di un termine perentorio entro il quale il lavoratore avrebbe dovuto presentare l’istanza di conversione.
Con memoria di mera forma, si costituiscono in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS-.
Formulato avviso di un possibile profilo d’inammissibilità del ricorso e di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 19 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente inammissibile.
Osserva il Collegio che:
- il provvedimento impugnato è stato adottato dalla Regione Siciliana - Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-, come inequivocabilmente risulta dall’intestazione dello stesso;
- nondimeno, il ricorso non risulta notificato alla Regione Siciliana.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in un caso analogo a quello oggetto di causa, ha condivisibilmente chiarito che:
“ - l’art. 41 Cod. proc. Amm. stabilisce che qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il termine di legge alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato;
- la violazione di tale onere determina pertanto l’inammissibilità del ricorso per originario e assoluto difetto del contraddittorio;
- l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2018 ha chiarito che l’art. 41 Cod. proc. amm. identifica l’amministrazione cui deve essere notificato il ricorso giudiziale amministrativo esclusivamente in quella che ha emesso l’atto impugnato, escludendo che l’atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni o enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento, adempimento che è necessario solo quando l’atto finale sia imputabile a più amministrazioni (concerti, accordi di programma etc.). Ciò in quanto le partecipazioni al procedimento, anche laddove giuridicamente qualificate (come quelle concernenti il potere di iniziativa o di proposta, la partecipazione all’intesa che abbia preceduto l’adozione del provvedimento finale ovvero gli atti preparatori), in carenza di una formale imputazione del provvedimento finale a una pluralità di amministrazioni, non sono idonee a estendere la veste di parte necessaria del giudizio a soggetti diversi dall’autorità emanante ” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 10 novembre 2023, nn. 764, 765 e 766; nello stesso senso, T.A.R. TA, (Sicilia) sez. IV, 14 marzo 2023, nn. 823, 827 e 828; 24 giugno 2024, n. 2309; 30 ottobre 2024, n. 3597; 20 gennaio 2025, n. 222).
Tanto chiarito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo l’atto oggetto di impugnativa adottato dalla Regione Siciliana - Sportello unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-, cui l’interessato non ha notificato il ricorso e che non si è costituita in giudizio.
Esclude, peraltro, il Collegio che possa rilevare la notifica del gravame alla Prefettura di -OMISSIS-, posto che la trattazione di eventuali questioni di difetto di attribuzione e di incompetenza, “ presuppone la rituale instaurazione del gravame nei confronti dell’amministrazione che ha adottato l’atto gravato, condizione nella fattispecie insussistente ” (cfr. C.G.A.R.S. nn. 764, 765 e 766/2023 cit.).
In conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non potendosi nemmeno disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., atteso che nel caso di specie non si tratta di nullità della notificazione, ma di notifica radicalmente inesistente, in quanto non effettuata (cfr. T.A.R. TA, (Sicilia) sez. IV, 14 marzo 2023, n. 823).
La manifesta inammissibilità del ricorso preclude l’ammissione del sig. -OMISSIS- al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura dell’interesse azionato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- lo dichiara inammissibile;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- non ammette il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.