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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 2 settembre 2024 ed iscritta al n. 1376 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
Massimiliano di Palombara n. 27, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Martinelli del foro di Roma
ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 76,
giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Robbiate, Via del Cavetto n. 52, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Marengo del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Corso Buenos Aires n. 45, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
pagina 1 di 7 All'udienza del 17 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Scanno (AQ), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza.
- Disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a , assegnazione disposta nel Controparte_1
provvedimento di separazione, non essendo più sussistenti i presupposti di legge in quanto il figlio Persona_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, non è più con lei convivente;
nella denegata ipotesi di mancato
accoglimento di tale richiesta, si chiede che il Giudicante valuti il beneficio economico tratto dalla nel godimento CP_1
dell'immobile.
- Confermare, a carico del sig. l'assegno di mantenimento in favore del figlio pari a 1.000,00 euro mensili Pt_1 Per_1
(secondo l'attuale indice di rivalutazione Istat), da versarsi allo stesso in via diretta , su c/c ad egli intestato, non essendo
più convivente con la madre, e delle spese straordinarie nella misura del 100% a carico del Pt_1
Con vittoria di spese e compensi”.
Per parte resistente: “Piaccia al Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza, azione o ragione rigettata, così
giudicare:
A) Dichiarare l'intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e Parte_1
in Scanno (AQ) in data 3 giugno 2000 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune Controparte_1
nei Registri dell'anno 2000, al n. 5, Parte II, Serie A – Ufficio 1 con conseguente ordine di annotazione all'Ufficiale dello
Stato Civile;
B) Disporre l'assegnazione dell'abitazione di Merate Via Del Cavetto 52, già domicilio coniugale e di proprietà al 50% pro
indiviso tra le parti, in favore della signora CP_1
C) Disporre l'obbligo a carico del dottor della somministrazione periodica mensile di un assegno divorzile in Parte_1
favore della signora di una somma pari ad €. 1.600,00 e/o quella meglio ritenuta, comunque non Controparte_1
inferiore all'assegno di mantenimento attualmente corrisposto a seguito di sentenza di separazione prevedendone la
rivalutazione automatica;
pagina 2 di 7 D) Disporre a carico del dottor l'assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad €. 1.000,00 mensili Pt_1 Per_1
rivalutabili di anno in anno da versare alla madre sino alla totale indipendenza economica del figlio;
Per_1
E) Disporre, altresì, a carico del padre, il pagamento del 100% delle spese straordinarie, scolastiche, ludiche e sanitarie,
sino al raggiungimento della totale indipendenza economica del figlio stesso;
F) Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 2.9.2024, , coniugato con Parte_1 [...]
a seguito di matrimonio concordatario contratto a Scanno (AQ) il 3.6.2000, ha chiesto al CP_1
Tribunale di pronunciarne la cessazione degli effetti civili, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo la sentenza di separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 188/2024 del
15/27.2.2024 del Tribunale di Lecco, passata in giudicato.
Il ricorrente ha precisato che dall'unione dei coniugi è nato il figlio (in data 7.5.2002), Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Il Tribunale di Lecco ha regolamentato la separazione in base alle seguenti disposizioni:
assegnazione della casa familiare alla madre per abitarvi con il figlio maggiorenne fino al Per_1
raggiungimento della sua indipendenza economica;
obbligo, a carico del di corrispondere alla Pt_1
- a partire dalla mensilità di marzo 2024 ed entro il giorno 5 di ogni mese - l'importo di euro CP_1
1.200,00 mensili a titolo di mantenimento della stessa nonché di euro 1.000,00 per il CP_1
mantenimento ordinario del figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie secondo i criteri indicati nel protocollo in uso presso questo Tribunale.
In questa sede il si è focalizzato sull'assegno divorzile, sostenendo che non sarebbero Pt_1
sussistenti i presupposti per il suo riconoscimento in capo alla in quanto quest'ultima sarebbe CP_1
economicamente autosufficiente (percependo uno stipendio mensile di circa 2.000,00 euro) e non avrebbe sacrificato le proprie ambizioni personali e lavorative per la famiglie e per la carriera del merito, avendo la stessa conseguito una laurea in pedagogia nell'anno 1999 ed avendo iniziato ad insegnare già nel 2001, per poi divenire professoressa di ruolo in scienze motorie dall'anno 2017: pertanto l'assegno divorzile non potrebbe assolvere la sua funzione compensativa o perequativa, poiché la moglie non “ha mai rinunciato ad alcuna delle aspettative professionali e personali per causa del
pagina 3 di 7 marito che anzi, l'ha supportata durante tutte le fasi necessarie al conseguimento dell'immissione nei ruoli dell'istruzione scolastica, come ella desiderava”. La non avrebbe nemmeno subìto alcun CP_1
danno durante l'unione coniugale, sicché l'assegno divorzile non potrebbe essere concesso nemmeno sotto il profilo risarcitorio.
Il ricorrente ha poi evidenziato che la moglie gode integralmente della casa coniugale,
assegnatale in sede di separazione, nonostante ne sia proprietaria al 50%, e detta assegnazione costituirebbe un'utilità suscettibile di valutazione economica;
ha inoltre elencato le ulteriori ed ingenti spese di cui è onerato rispetto a quelle supportate durante il rapporto matrimoniale, essendosi trasferito a Roma, ove convive con l'attuale compagna e il di lei figlio, contribuendo pertanto alle relative spese abitative. A causa di detto trasferimento, si trova a frequentare il figlio con cadenza Per_1
bisettimanale (durante le sue trasferte lavorative a Milano), ospitandolo in albergo e pagandone pertanto i relativi costi di vitto e alloggio. Ha anche affermato che è stato ammesso a maggio Per_1
2024 all'Università Bocconi per il corso di Laurea Magistrale in Economia e Legislazione per l'Impresa con un costo pari ad euro 18.000,00 annuali, costo che è da lui sostenuto in via integrale.
Infine, ha precisato come la vettura Fiat 500, concessa in uso al figlio, è stata rottamata a causa di un incidente: pertanto ha dovuto provvedere ad estinguere il finanziamento acceso per l'autovettura ed a contrarne uno nuovo per l'acquisto di un'altra macchina, così come ha estinto il finanziamento relativo all'autovettura Ford Ecosport in uso alla moglie (il tutto per un totale finanziato pari a 50.000,00 euro).
Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente ha concluso affinché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con conferma dei provvedimenti relativi al figlio assunti nella separazione (residenza fissata presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa coniugale;
assegno di mantenimento di 1.000,00 euro mensili, da versare però direttamente al figlio allorquando non sarà più convivente con la madre;
100% delle spese straordinarie), ma ha negato l'assegno divorzile.
2. - Si è costituita in giudizio la quale ha enfatizzato sin da subito la Controparte_1
disparità economica tra il suo reddito e quello del marito, sottolineando come detta disparità reddituale abbia determinato, in sede di separazione, il riconoscimento di un assegno di mantenimento pari a
1.200,00 euro mensili: ha effettivamente riconosciuto di non essere “totalmente priva di reddito”, ma pagina 4 di 7 ha anche precisato di aver cominciato a lavorare “non giovanissima” e solo dopo essersi dedicata per anni alla famiglia e alla crescita del figlio, provvedendo sempre ad accompagnare quest'ultimo a scuola, alle visite mediche e agli incontri scolastici, al fine di consentire al marito di impegnarsi nella propria carriera lavorativa presso la Banca d'Italia. In tal modo, lei avrebbe di fatto sacrificato la propria carriera lavorativa, perché, quando il marito riuscì a vincere il concorso per la Banca d'Italia
presso la filiale di Bergamo, si è trovata costretta a trasferirsi in detta località, lasciando il proprio lavoro di insegnante qualificato di tennis presso circoli sportivi e anche “accantonando” la sua seconda laurea in psicopedagogia, per effetto della quale aveva già prestato attività in qualità di assistente presso l'Università de L'Aquila.
La resistente ha poi precisato che il ha omesso di riferire circa il recente acquisto di un Pt_1
appartamento sito in Milano e intestato al figlio, il quale si è già ivi trasferito e “con molta probabilità,
molto presto, prenderà la residenza, anche per gli ovvi benefici fiscali”: secondo la resistente, questa iniziativa non sarebbe dovuta tanto ad una reale esigenza del figlio (in quanto la casa familiare è sita in
Robbiate e quindi distante solo circa 30 km da Milano), bensì per la volontà del ricorrente di pagare il mantenimento in via diretta a . Per_1
La ha quindi concluso aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio ed alle richieste per il figlio, chiedendo tuttavia che l'assegno di mantenimento sia versato direttamente a lei sino alla totale indipendenza economica di . Ha insistito per veder Per_1
riconosciuto un assegno divorzile, indicato in euro 1.600,00 o altra somma non inferiore all'assegno di mantenimento attualmente corrisposto. Infine, ha chiesto l'assegnazione dell'abitazione di Merate, Via
Del Cavetto n. 52.
3. - Nelle memorie ex art. 473 - bis.17 le parti si sono soffermate sul tema dell'assegno divorzile e il ricorrente, a parziale modifica della propria domanda, ha chiesto di revocare l'assegnazione della casa familiare disposta in sede di separazione alla poiché il figlio CP_1
ha trasferito la propria residenza a Milano e, pertanto, non è più convivente con la madre. Per_1
Inoltre, ha confermato la propria disponibilità a continuare a pagare, a titolo di assegno di mantenimento in favore di , l'importo di 1.000,00 euro mensili, che però dovranno essere Per_1
versati direttamente sul conto corrente a lui intestato.
pagina 5 di 7 4. - Alla prima udienza del 17.12.2024 le parti sono comparse innanzi al Giudice relatore, il quale ha esperito tentativo di conciliazione, suggerendo un'ipotesi transattiva, consistente nella corresponsione, da parte del ricorrente, di un assegno divorzile una tantum.
I procuratori delle parti hanno riferito di aver già tentato di percorrere questa via, la quale tuttavia non avrebbe sortito esito positivo. Il procuratore di parte ricorrente ha quindi richiesto di poter precisare subito le conclusioni;
invece, il procuratore di parte resistente ha chiesto fissarsi udienza per spedizione in sentenza. Il procuratore di parte ricorrente, a questo punto, ha insistito per la sentenza sullo status.
Il Giudice relatore ha così autorizzato le parti a precisare le conclusioni limitatamente alla sentenza sullo status e ha trattenuto la causa in decisione.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 nonché dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando la separazione, pronunciata con sentenza passata in giudicato, si sia protratta senza interruzioni per almeno un anno a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Nel caso di specie le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente del Tribunale di Lecco
nella causa di separazione avviata nel 2021 e, dal momento della sentenza n. 188/2024 del
15/27.2.2024 (cfr. doc. 2 del ricorrente), i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - La causa deve essere rimessa in istruttoria per la questione relativa all'assegno divorzile.
7. - Spese di lite al definitivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, NON definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...], matrimonio celebrato in Scanno (AQ) il 3.6.2000 C.F._2
pagina 6 di 7 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno
2000;
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scanno (AQ) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 30 dicembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 2 settembre 2024 ed iscritta al n. 1376 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
Massimiliano di Palombara n. 27, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Martinelli del foro di Roma
ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 76,
giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Robbiate, Via del Cavetto n. 52, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Marengo del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Corso Buenos Aires n. 45, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
pagina 1 di 7 All'udienza del 17 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Scanno (AQ), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel Comune di residenza.
- Disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a , assegnazione disposta nel Controparte_1
provvedimento di separazione, non essendo più sussistenti i presupposti di legge in quanto il figlio Persona_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, non è più con lei convivente;
nella denegata ipotesi di mancato
accoglimento di tale richiesta, si chiede che il Giudicante valuti il beneficio economico tratto dalla nel godimento CP_1
dell'immobile.
- Confermare, a carico del sig. l'assegno di mantenimento in favore del figlio pari a 1.000,00 euro mensili Pt_1 Per_1
(secondo l'attuale indice di rivalutazione Istat), da versarsi allo stesso in via diretta , su c/c ad egli intestato, non essendo
più convivente con la madre, e delle spese straordinarie nella misura del 100% a carico del Pt_1
Con vittoria di spese e compensi”.
Per parte resistente: “Piaccia al Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza, azione o ragione rigettata, così
giudicare:
A) Dichiarare l'intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e Parte_1
in Scanno (AQ) in data 3 giugno 2000 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune Controparte_1
nei Registri dell'anno 2000, al n. 5, Parte II, Serie A – Ufficio 1 con conseguente ordine di annotazione all'Ufficiale dello
Stato Civile;
B) Disporre l'assegnazione dell'abitazione di Merate Via Del Cavetto 52, già domicilio coniugale e di proprietà al 50% pro
indiviso tra le parti, in favore della signora CP_1
C) Disporre l'obbligo a carico del dottor della somministrazione periodica mensile di un assegno divorzile in Parte_1
favore della signora di una somma pari ad €. 1.600,00 e/o quella meglio ritenuta, comunque non Controparte_1
inferiore all'assegno di mantenimento attualmente corrisposto a seguito di sentenza di separazione prevedendone la
rivalutazione automatica;
pagina 2 di 7 D) Disporre a carico del dottor l'assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad €. 1.000,00 mensili Pt_1 Per_1
rivalutabili di anno in anno da versare alla madre sino alla totale indipendenza economica del figlio;
Per_1
E) Disporre, altresì, a carico del padre, il pagamento del 100% delle spese straordinarie, scolastiche, ludiche e sanitarie,
sino al raggiungimento della totale indipendenza economica del figlio stesso;
F) Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 2.9.2024, , coniugato con Parte_1 [...]
a seguito di matrimonio concordatario contratto a Scanno (AQ) il 3.6.2000, ha chiesto al CP_1
Tribunale di pronunciarne la cessazione degli effetti civili, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo la sentenza di separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 188/2024 del
15/27.2.2024 del Tribunale di Lecco, passata in giudicato.
Il ricorrente ha precisato che dall'unione dei coniugi è nato il figlio (in data 7.5.2002), Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Il Tribunale di Lecco ha regolamentato la separazione in base alle seguenti disposizioni:
assegnazione della casa familiare alla madre per abitarvi con il figlio maggiorenne fino al Per_1
raggiungimento della sua indipendenza economica;
obbligo, a carico del di corrispondere alla Pt_1
- a partire dalla mensilità di marzo 2024 ed entro il giorno 5 di ogni mese - l'importo di euro CP_1
1.200,00 mensili a titolo di mantenimento della stessa nonché di euro 1.000,00 per il CP_1
mantenimento ordinario del figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie secondo i criteri indicati nel protocollo in uso presso questo Tribunale.
In questa sede il si è focalizzato sull'assegno divorzile, sostenendo che non sarebbero Pt_1
sussistenti i presupposti per il suo riconoscimento in capo alla in quanto quest'ultima sarebbe CP_1
economicamente autosufficiente (percependo uno stipendio mensile di circa 2.000,00 euro) e non avrebbe sacrificato le proprie ambizioni personali e lavorative per la famiglie e per la carriera del merito, avendo la stessa conseguito una laurea in pedagogia nell'anno 1999 ed avendo iniziato ad insegnare già nel 2001, per poi divenire professoressa di ruolo in scienze motorie dall'anno 2017: pertanto l'assegno divorzile non potrebbe assolvere la sua funzione compensativa o perequativa, poiché la moglie non “ha mai rinunciato ad alcuna delle aspettative professionali e personali per causa del
pagina 3 di 7 marito che anzi, l'ha supportata durante tutte le fasi necessarie al conseguimento dell'immissione nei ruoli dell'istruzione scolastica, come ella desiderava”. La non avrebbe nemmeno subìto alcun CP_1
danno durante l'unione coniugale, sicché l'assegno divorzile non potrebbe essere concesso nemmeno sotto il profilo risarcitorio.
Il ricorrente ha poi evidenziato che la moglie gode integralmente della casa coniugale,
assegnatale in sede di separazione, nonostante ne sia proprietaria al 50%, e detta assegnazione costituirebbe un'utilità suscettibile di valutazione economica;
ha inoltre elencato le ulteriori ed ingenti spese di cui è onerato rispetto a quelle supportate durante il rapporto matrimoniale, essendosi trasferito a Roma, ove convive con l'attuale compagna e il di lei figlio, contribuendo pertanto alle relative spese abitative. A causa di detto trasferimento, si trova a frequentare il figlio con cadenza Per_1
bisettimanale (durante le sue trasferte lavorative a Milano), ospitandolo in albergo e pagandone pertanto i relativi costi di vitto e alloggio. Ha anche affermato che è stato ammesso a maggio Per_1
2024 all'Università Bocconi per il corso di Laurea Magistrale in Economia e Legislazione per l'Impresa con un costo pari ad euro 18.000,00 annuali, costo che è da lui sostenuto in via integrale.
Infine, ha precisato come la vettura Fiat 500, concessa in uso al figlio, è stata rottamata a causa di un incidente: pertanto ha dovuto provvedere ad estinguere il finanziamento acceso per l'autovettura ed a contrarne uno nuovo per l'acquisto di un'altra macchina, così come ha estinto il finanziamento relativo all'autovettura Ford Ecosport in uso alla moglie (il tutto per un totale finanziato pari a 50.000,00 euro).
Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente ha concluso affinché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con conferma dei provvedimenti relativi al figlio assunti nella separazione (residenza fissata presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa coniugale;
assegno di mantenimento di 1.000,00 euro mensili, da versare però direttamente al figlio allorquando non sarà più convivente con la madre;
100% delle spese straordinarie), ma ha negato l'assegno divorzile.
2. - Si è costituita in giudizio la quale ha enfatizzato sin da subito la Controparte_1
disparità economica tra il suo reddito e quello del marito, sottolineando come detta disparità reddituale abbia determinato, in sede di separazione, il riconoscimento di un assegno di mantenimento pari a
1.200,00 euro mensili: ha effettivamente riconosciuto di non essere “totalmente priva di reddito”, ma pagina 4 di 7 ha anche precisato di aver cominciato a lavorare “non giovanissima” e solo dopo essersi dedicata per anni alla famiglia e alla crescita del figlio, provvedendo sempre ad accompagnare quest'ultimo a scuola, alle visite mediche e agli incontri scolastici, al fine di consentire al marito di impegnarsi nella propria carriera lavorativa presso la Banca d'Italia. In tal modo, lei avrebbe di fatto sacrificato la propria carriera lavorativa, perché, quando il marito riuscì a vincere il concorso per la Banca d'Italia
presso la filiale di Bergamo, si è trovata costretta a trasferirsi in detta località, lasciando il proprio lavoro di insegnante qualificato di tennis presso circoli sportivi e anche “accantonando” la sua seconda laurea in psicopedagogia, per effetto della quale aveva già prestato attività in qualità di assistente presso l'Università de L'Aquila.
La resistente ha poi precisato che il ha omesso di riferire circa il recente acquisto di un Pt_1
appartamento sito in Milano e intestato al figlio, il quale si è già ivi trasferito e “con molta probabilità,
molto presto, prenderà la residenza, anche per gli ovvi benefici fiscali”: secondo la resistente, questa iniziativa non sarebbe dovuta tanto ad una reale esigenza del figlio (in quanto la casa familiare è sita in
Robbiate e quindi distante solo circa 30 km da Milano), bensì per la volontà del ricorrente di pagare il mantenimento in via diretta a . Per_1
La ha quindi concluso aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio ed alle richieste per il figlio, chiedendo tuttavia che l'assegno di mantenimento sia versato direttamente a lei sino alla totale indipendenza economica di . Ha insistito per veder Per_1
riconosciuto un assegno divorzile, indicato in euro 1.600,00 o altra somma non inferiore all'assegno di mantenimento attualmente corrisposto. Infine, ha chiesto l'assegnazione dell'abitazione di Merate, Via
Del Cavetto n. 52.
3. - Nelle memorie ex art. 473 - bis.17 le parti si sono soffermate sul tema dell'assegno divorzile e il ricorrente, a parziale modifica della propria domanda, ha chiesto di revocare l'assegnazione della casa familiare disposta in sede di separazione alla poiché il figlio CP_1
ha trasferito la propria residenza a Milano e, pertanto, non è più convivente con la madre. Per_1
Inoltre, ha confermato la propria disponibilità a continuare a pagare, a titolo di assegno di mantenimento in favore di , l'importo di 1.000,00 euro mensili, che però dovranno essere Per_1
versati direttamente sul conto corrente a lui intestato.
pagina 5 di 7 4. - Alla prima udienza del 17.12.2024 le parti sono comparse innanzi al Giudice relatore, il quale ha esperito tentativo di conciliazione, suggerendo un'ipotesi transattiva, consistente nella corresponsione, da parte del ricorrente, di un assegno divorzile una tantum.
I procuratori delle parti hanno riferito di aver già tentato di percorrere questa via, la quale tuttavia non avrebbe sortito esito positivo. Il procuratore di parte ricorrente ha quindi richiesto di poter precisare subito le conclusioni;
invece, il procuratore di parte resistente ha chiesto fissarsi udienza per spedizione in sentenza. Il procuratore di parte ricorrente, a questo punto, ha insistito per la sentenza sullo status.
Il Giudice relatore ha così autorizzato le parti a precisare le conclusioni limitatamente alla sentenza sullo status e ha trattenuto la causa in decisione.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 nonché dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando la separazione, pronunciata con sentenza passata in giudicato, si sia protratta senza interruzioni per almeno un anno a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Nel caso di specie le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente del Tribunale di Lecco
nella causa di separazione avviata nel 2021 e, dal momento della sentenza n. 188/2024 del
15/27.2.2024 (cfr. doc. 2 del ricorrente), i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - La causa deve essere rimessa in istruttoria per la questione relativa all'assegno divorzile.
7. - Spese di lite al definitivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, NON definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nata a [...] il [...], matrimonio celebrato in Scanno (AQ) il 3.6.2000 C.F._2
pagina 6 di 7 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno
2000;
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scanno (AQ) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 30 dicembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 7 di 7