TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Tania Vettore Giudice estensore
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6639 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Venezia, Parte_1 C.F._1
Dorsoduro 3488/L, presso lo Studio degli avv.ti RD Andreotti-Loria (pec
, e Michela Trentin (pec Email_1
, i quali la rappresentano e difendono per procura Email_2
allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._2
l'avv. Graziana Basta (pec , la quale lo rappresenta e Email_3
difende per procura speciale a margine della memoria di costituzione;
resistente
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore dott. CP_2
intervenuto per legge
In punto: cessazione degli effetti civili di matrimonio
1 Conclusioni: per parte attrice: “NEL MERITO
-1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Parte_1
e ciò con ogni consequenziale provvedimento di legge;
Controparte_1
-2) fermo restando che l'assegno unico continuerà ad essere percepito per l'intero dalla sig.ra solo per il figlio RD, statuirsi a carico del padre, mediante versamento alla Parte_1 madre, la somma di € 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
RD e di € 600,00 per la figlia , oggi entrambi maggiorenni ma con lei Per_1
conviventi, essendo tuttora studenti e non economicamente autosufficienti, somme, queste, rivalutabili in base alle variazioni positive dell'indice ISTAT intervenute nell'anno precedente la statuizione, oltre al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di
Venezia, fermo restando che le dette somme sono da versarsi, quanto agli assegni per i figli, entro i primi 5 giorni di ogni mese e, quanto alle spese straordinarie, entro otto giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta documentata e ciò anche se effettuata a mezzo whatsapp;
-3) alla luce del comportamento processuale tenuto da controparte, condannarsi - stante tra
l'altro la pervicacia del suo inadempimento - il in conformità alla previsione degli CP_1
artt. 116, 96 e 92 c.p.c., al risarcimento del danno per la cui misura ci si rimette alla prudente valutazione del Collegio.
In via istruttoria …
Con vittoria di spese e competenze di causa.” per parte convenuta: “Nel merito
Non si oppone alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Marcon (Venezia) in data 28.8.1983, iscritto al n.24, Parte II, Serie A, anno 1983.
In ordine al contributo al mantenimento in favore dei figli, onerare il resistente del concorso al mantenimento dei figli nella misura che segue:
-quanto alla figlia maggiore , (25.4.1998), nulla stante la sopravvenuta Persona_2
indipendenza economica della stessa;
-quanto alla figlia (16.5.2001), determinare il contributo economico mensile Per_1 ordinario in € 200,00=, oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie secondo
Protocollo adottato dal Tribunale di Venezia;
- quanto al figlio RD (25.6.2006), determinare il contributo economico mensile ordinario in € 350,00=, oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo adottato dal Tribunale di Venezia;
2 - confermare l'affidamento del figlio minore RD ad entrambi i genitori in via condivisa, con residenzialità prevalente del medesimo presso la residenza materna;
- prevedere che il diritto/dovere di visita padre/figlio sia esercitato per non meno di un incontro infrasettimanale, cena inclusa, e a fine settimana alternati dalla mattina del sabato alla sera della domenica;
Respingere ogni diversa istanza.
In via istruttoria:
Condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite e dei compensi di avvocato”.
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.09.2021, la signora ha chiesto dichiararsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30.08.1993 con il signor . Parte_2
Ha riferito che dal matrimonio sono nati i tre figli (nata il [...]), Per_2 Per_1
(nata il [...]) ed RD (nato il [...]), minorenne all'epoca dell'introduzione del presente giudizio, oggi maggiorenne.
Con sentenza 822/2018 (proc.n. 9712/2014 R.G.) il Tribunale di Venezia ha dichiarato la separazione dei coniugi prevedendo il versamento di € 200,00 a titolo di mantenimento in favore di ciascun figlio oltre alla metà delle spese straordinarie ed € 100,00 in favore della moglie, oltre rivalutazione monetaria e assegni familiari.
La ricorrente ha sottolineato le considerazioni esplicitate nel provvedimento di separazione relativamente alle difficoltà relazionali della ricorrente con il marito e di costui con i figli (in particolare con le figlie) e all'atteggiamento di totale disinteresse per le sorti della famiglia del
. CP_1
Essendo decorso il termine annuale decorrente dalla data (24 febbraio 2015) di comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Venezia in quel giudizio ed essendo passata in giudicato la pronuncia di separazione, senza riconciliazione tra i coniugi, erano quindi maturate le condizioni di legge per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del contratto matrimonio.
La ricorrente ha poi dedotto essere di interesse che in questa medesima sede ed occasione giungano a definizione anche i rapporti patrimoniali tuttora non risolti tra le parti, relativi al di
3 lei concorso nella edificazione, sul terreno di proprietà del , in allora fidanzato, della CP_1
casa che risulta solo a lui intestata, ma alla quale la ricorrente ha attivamente concorso contraendo nel 1993, in uno con il futuro marito, un mutuo di 40 milioni ed altresì concorrendo al suo pagamento con il proprio reddito da lavoro autonomo di parrucchiera, che confluiva sul conto corrente comune e che fu utilizzato, altresì, per sostenere i costi oltre che per la sua edificazione anche per il suo arredamento, interamente rimasto nella disponibilità del marito avendo la ricorrente, quando si trasferì nella sua attuale residenza, provveduto a portare con sé solo gli arredi delle due camerette destinate ai figli.
Ha chiesto, quindi, la condanna del signor al rimborso in proprio favore della somma CP_1 di € 10.329,00, rivalutando tale importo dal febbraio 1994 alla data di effettivo pagamento, quale suo concorso alla costruzione della ex casa coniugale oltre ad € 5.000,00 a ristoro delle ulteriori somme da costei destinate nel corso della vita coniugale, al miglioramento dell'edificio ed all'acquisto di arredi per la casa coniugale.
Sotto altro profilo, la ricorrente ha chiesto regolarsi i rapporti per il mantenimento dei figli, tuttora conviventi ed a carico della ricorrente, dovendosi al riguardo tenere conto che:
a) la figlia appena laureata (ottobre 2020) in "lingue, civiltà e scienze del linguaggio" Per_2
era in attesa di occupazione;
b) la figlia si era diplomata nel mese di giugno 2020 in enogastronomia, ed era in Per_1
prova in un laboratorio di pasticceria;
c) il figlio RD era iscritto al 2° anno del Liceo classico " Eugenio Montale" di San Donà di Piave.
Essendo, quindi, aumentate le esigenze dei figli notoriamente legate alla crescita ed allo sviluppo della loro personalità, anche alla luce della propria situazione reddituale deteriore rispetto a quella del marito, ha chiesto rideterminarsi in € 300 mensili il contributo per il mantenimento per ogni figlio.
Da ultimo, ha chiesto riconoscersi in proprio favore assegno divorzile nella misura di € 100 rivalutabili, valorizzando di essere stata costretta a lasciare la casa coniugale dal momento che il marito, che a seguito dei provvedimenti presi in sede di separazione si era spostato a vivere nell'appartamento sottostante quello che era rimasto alla ricorrente in quanto affidataria dei figli, con la sua costante presenza aveva reso intollerabile la permanenza in quella casa, costringendola a trovare altro alloggio il locazione con esborso di € 108,31 mensili.
***
Si è costituito il signor , il quale non si è opposto alla richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha contestato la sussistenza dei presupposti
4 per l'accoglimento della domanda di riconoscimento di un assegno divorzile svolta dalla sig.ra potendo la medesima contare sulla propria capacità lavorativa e reddituale, tale da Pt_1
escludere necessità di carattere alimentare.
La medesima, infatti, lavorava presso la cooperativa Compa Soc.Coop. S.r.l, e percepiva un trattamento stipendiale lordo pari ad € 11.000,00= annui circa.
La stessa disponeva, poi, di capacità lavorativa stabile, avendo ella svolto il lavoro di parrucchiera fino all'anno 2013 nella veste di artigiana e tutt'ora integrava le proprie entrate con servizi di parrucchiera extra.
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento dei figli, ha tenuto a sottolineare, in primo luogo, la situazione di stabile riavvicinamento tra il Sig. e i figli, incluse le due CP_1 maggiori d'età. Ha precisato che padre e figli hanno una relazione stabile e dedicano almeno una serata settimanale al ritrovo tra loro presso la residenza paterna. Con il figlio minore
RD esisteva effettiva relazione di vicinanza e familiarità, dopo il periodo di tensione seguito alla separazione.
Ha poi precisato che la propria situazione reddituale era rimasta immutata rispetto all'epoca della separazione, nell'anno 2018. Il medesimo, infatti, continuava a percepire una media di €
20.000 annui netti, pari a circa € 1600 netti mensili su dodici mensilità. La busta paga del resistente era gravata – allo stato- dalla rata finanziamento contratto per l'acquisto di un' automobile che avrà scadenza nel 2025, per € 232,50 mensili, oltre che, naturalmente, dall'assolvimento degli obblighi di cui alla sentenza di separazione per complessivi € 700,00=
a titolo di contributo ordinario, oltre al concorso spese straordinarie.
Le disponibilità residue nette mensili, detratti gli importi di cui sopra, erano quanto necessario per una vita dignitosa per sé.
La figlia maggiore dopo avere conseguito la laurea a conclusione del ciclo di studi, Per_2
era occupata in uno stage retribuito della durata di un anno presso la società Mazzoleni e Facori
S.r.l., specializzata nel comparto logistica, con sede in Marcon, con un tempo lavoro di 40 ore settimanali. Il tirocinio avrà scadenza a maggio 2022, percependo un contributo fisso mensile di € 800,00=. La giovane, pertanto, era avviata al raggiungimento dell'autonomia economica, trattandosi di tirocinio formativo finalizzato all'assunzione.
In via di solidarietà familiare, il Sig. , preso atto che continuerà a risiedere CP_1 Per_2
presso la madre, subordinatamente a tale presupposto di fatto, si era reso in ogni caso disponibile a concorrere al mantenimento ordinario della stessa con un contributo vitto e alloggio di € 150,00= mensili.
La figlia intermedia, dopo avere conseguito il diploma, aveva deciso di proseguire Per_1
5 gli studi in orario serale.
Il figlio minore, RD, di anni 15 (25.6.2006) studiava presso il Liceo Montale di San Donà di Piave.
In ordine al mantenimento dei figli ed RD, dunque, sul presupposto della Per_1
riduzione degli oneri per la maggiore della non debenza di contributo in favore della Per_2
moglie, e della parità reddituale propria rispetto al tempo della separazione, il padre aveva accolto la richiesta di aumentare la contribuzione fissa mensile ad € 250,00= per ciascuno dei due figli.
Infine, ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza, della domanda di condanna al rimborso delle somme messe a disposizione a vario titolo per la casa coniugale.
***
Con ordinanza 20.10.2022 resa all'esito dell'audizione delle parti, il Presidente f.f. ha:
- affidato il minore RD ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, confermando il diritto di visita previsto in sede di separazione;
- posto a carico di , a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli Controparte_1
RD, e l'obbligo di corrispondere in favore di la Per_2 Per_1 Parte_1 complessiva somma (annualmente rivalutata su base Istat) di € 750 (dei quali € 300,00 per
RD e ciascuno ed €150,00 per ) oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 Per_2 come da protocollo del Tribunale di Venezia, dando atto che l'importo dell'assegno unico INPS per i figli verrà integralmente percepito da;
Parte_1
- posto a carico di , a titolo di contributo al mantenimento di Controparte_1 Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore di quest'ultima la somma mensile di €. 100,00.
Il IU proseguiva quindi avanti al giudice istruttore. A seguito di domanda proposta dal resistente nella memoria integrativa e stante la rinuncia operata dalla ricorrente, con ordinanza
5.08.2023, è stato revocato l'obbligo del convenuto di corrispondere alla ricorrente l'assegno di mantenimento del coniuge ed il contributo al mantenimento della figlia con Per_2
decorrenza dalla data del deposito della memoria integrativa ad opera della ricorrente.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., è stata disposta la produzione di ulteriore documentazione relativa alla situazione reddituale delle parti.
All'ultima udienza le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica ed acquisizione delle conclusioni del Ministero, è stata rimessa al Collegio per la Pt_3
decisione.
***
6 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti è fondata e deve trovare accoglimento.
Risulta, infatti, provato, dalla produzione degli atti del giudizio di separazione, dal tenore degli scritti difensivi in questo giudizio oltre che dalle dichiarazioni rese dai coniugi nella fase presidenziale, che tra la comparizione dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura promossa avanti a questo stesso Tribunale (n. 9712/14 R.G. con ordinanza presidenziale resa in data 24.02.2015), conclusasi con la sentenza n. 822/18 pubbl. il 16.04.20218 in atti, e la data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio in data 09.09.2021, è trascorso oltre un anno senza che la separazione sia mai stata interrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In corso di causa la ricorrente ha rinunciato alla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore e non ha più riproposto le domande di rimborso e restitutorie legate alla casa familiare;
la figlia ha poi ormai pacificamente raggiunto la piena Per_2
indipendenza economica tanto che i rispettivi assegni a carico del signor sono già stati CP_1
revocati in corso di causa.
Posto che anche il figlio RD (n. il 25.06.2006) è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, in questa sede deve quindi solo determinarsi l'ammontare del contributo al mantenimento per lo stesso e la figlia (n. il 16.05.2001), entrambi pacificamente Per_1
non ancora economicamente indipendenti.
La ricorrente, in sede di conclusioni, ha chiesto quantificarsi il contributo da porsi a carico del padre nella somma di € 500,00 mensili per RD e di € 600,00 per la figlia oltre Per_1
al 70% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia.
A fondamento della domanda ha allegato che le disponibilità economiche in capo al CP_1 sarebbero maggiori rispetto alle risultanze formali in quanto l'autoveicolo di cui ha dichiarato sostenere i costi, in realtà, è intestato ad altra persona;
il reddito percepito è maggiore di quello risultante dalla dichiarazione dei redditi in quanto aveva erroneamente indicato quali familiari fiscalmente a carico al 100% i figli RD e e, nel mod. 730/2021 (relativo ai Per_1
redditi del 2020) ha quantificato, diversamente dagli anni precedenti, il versamento a titolo di mantenimento diretto alla moglie, la somma di € 8.400,00 (che equivalgono a € 700,00 mensili), anziché il corretto importo di € 1.200,00 (pari, appunto, ai 100 euro mensili fissati dal
Tribunale). Lo stesso discorso valeva per quanto riguarda la detrazione di € 1.398,00 per l'assegno dei figli, indicato a suo carico al 100% anziché al 50%.
Inoltre, oltre al reddito da lavoro, il percepisce anche la pigione dell'affitto di quello CP_1
7 che era stato il suo negozio di parrucchiere e dispone anche della proprietà di un appartamento al piano terra della casa ove abita che potrebbe essere locato ricavando ulteriore reddito.
La ricorrente ha poi smentito di svolgere lavori extra, allegazione in ogni caso non più coltivata in corso di causa nemmeno dal resistente.
Quanto a ha precisato che la ragazza, la quale alla fine di marzo 2023, aveva trovato Per_1 un lavoretto come apprendista presso la Roadhouse di Silea, attualmente studia all'Accademia di Verona, dove ha trovato alloggio, necessitando quindi di un ben maggiore contributo da parte del padre.
Quanto ai buoni percepiti per i figli celiaci, ha precisato e quantificato che gli stessi ammontano attualmente ad € 80 per la figlia ed € 110 per RD e che non si tratta di una Per_2 previdenza in denaro, bensì di buoni spendibili solo per l'acquisto di taluni alimenti specifici.
Pur condividendosi le allegazioni attoree sotto quest'ultimo profilo dei buoni pasto, tenuto conto della situazione economico reddituale delle parti così come risulta dagli atti di causa, oltre che della condizione dei due figli di cui si discute, appare congrua la domanda di quantificazione del contributo al mantenimento degli stessi proposta dal padre in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche tenere conto che gli assegni familiari sono percepiti integralmente dalla ricorrente.
In primo luogo, deve osservarsi come la situazione patrimoniale e reddituale del signor
, al di là degli errori contenuti nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi dal CP_1
medesimo presentate evidenziati dalla parte ricorrente, risulti in ogni caso compiutamente ricostruita alla luce della complessiva documentazione versata in atti.
E' pacifico, infatti, che il signor è da sempre dipendente della società di vendita e CP_1
installazione di con sede in San Donà di Piave. Parte_4
La posizione reddituale del medesimo è stata compiutamente documentata, oltre che con la produzione delle dichiarazioni dei redditi, anche con le buste paga (v. doc. 10 e docc.ti da 13 a
18 depositati in data 29.04.2024 corrispondenti alle buste paga dall'anno 2018 all'anno 2023), documenti tutti da cui risulta che il medesimo percepisce un reddito da lavoro dipendente pari ad € 30.000,00= lordi, corrispondenti ad € 24.000 netti (v. ad esempio quadro RC dichiarazione dei redditi 2023 su anno solare 2022 – doc.11 allegato alla memoria 183 c.p.c. n. 2, aspetto sul quale non sono state formulate osservazioni dalla ricorrente) ed ad una retribuzione mensile di circa € 2.050 mensili oltre alla /alle mensilità supplementari. Ad esso va sommato un reddito da locazione pari ad € 4.500,00= lordi annui (vedasi quadro RB ibid), assoggettato a cedolare secca del 21%, per un netto annuo pari ad € 3.500,00= circa.
Il ricorrente ha poi prodotto i conti correnti bancari e i depositi bancari, i quali sono coerenti
8 con i redditi da lavoro e da locazione di cui sopra.
Quanto, poi, alla posizione di è pacifico che la medesima, attualmente dell'età di Per_1
24 anni, dopo avere conseguito il diploma ha deciso di proseguire gli studi in orario serale
(attualmente è iscritta all'accademia di Verona) svolgendo negli anni lavori saltuari o anche come apprendista per pagarsi gli studi, quantomeno in parte. Tenuto conto della capacità lavorativa e della parziale indipendenza economica della ragazza, appare quindi congruo quantificare il contributo al suo mantenimento dovuto dal padre in € 200,00 mensili rivalutabili, così come da medesimo proposto, oltre alla metà delle spese straordinarie nell'interesse della stessa, da regolarsi come da protocollo di questo Tribunale nel settembre 2019.
Quanto al figlio RD, che sta terminando gli studi liceali, appare congruo determinare tale assegno così come proposto dal padre nella misura di € 350 mensili rivalutabili, tenuto conto delle sue accresciute esigenze avendo il medesimo raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio.
Tenuto conto dell'evoluzione delle vicende familiari e reddituali sia delle parti che della prole nel corso del procedimento, sussistono gravi motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marcon (VE) in data
28.08.1993 tra , trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Marcon al n. 24 – Parte 2 – Serie A - Anno 1993, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso
Comune;
2) pone a carico del signor un contributo al mantenimento della figlia Controparte_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, nella misura di € 200,00 Per_1
mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario altro mezzo equipollente, purché sia garantita la tracciabilità del versamento;
3) pone a carico del signor un contributo al mantenimento del figlio RD, Controparte_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, nella misura di € 350,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario altro mezzo equipollente, purché sia garantita la tracciabilità del versamento;
9 4) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire alla metà delle spese Controparte_1 straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli ed RD, da regolarsi secondo Per_1
le previsioni di cui al protocollo di questo Tribunale del settembre 2019.
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del Tribunale, il 18.12.2024.
Il Giudice estensore
(dott.ssa Tania Vettore)
Il Presidente
(dott.ssa Lisa Micochero)
10