Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/07/2025, n. 6720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6720 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06720/2025REG.PROV.COLL.
N. 07559/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7559 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Reggio Calabria, n. 366/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni dei difensori delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 21 luglio 2020, il signor -OMISSIS-, in qualità di datore di lavoro, denunciava, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, la regolarizzazione di un contratto di lavoro in essere con il cittadino marocchino signor -OMISSIS-, con mansioni di “assistente alla propria persona non autosufficiente” per venti ore lavorative settimanali. Analoga domanda era stata presentata dal medesimo datore di lavoro anche per altro lavoratore extracomunitario per lo svolgimento di identiche mansioni.
1.1. Con decreto 24 febbraio 2022, emesso dallo Sportello unico per l'immigrazione di Reggio Calabria, è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in favore dell’odierno appellante, successivamente assunto da altro datore di lavoro.
1.2. Con nota del 30 giugno 2021, l’Amministrazione comunicava ex art. 10- bis della l. n. 241 del 1990 ad entrambe le parti il preavviso di rigetto, motivato con riferimento al parere negativo espresso dalla Direzione provinciale del lavoro (D.P.L.), sul presupposto della presentazione dell’istanza di emersione per due lavoratori, con conseguente inapplicabilità della deroga al requisito reddituale si cui all’invocato art. 9 del Decreto Interministeriale del 27 maggio 2020 ; decisione ribadita anche a seguito di riscontro alle osservazioni dell’Amministrazione intimata, stante l’impossibilità, a dire della odierna Amministrazione appellata, … di integrazione del reddito da parte di un parente di quarto grado .
1.3. L’odierno appellante, nel contestare la sussistenza dei presupposti per emettere il provvedimento di diniego nei suoi confronti, lo ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Reggio Calabria, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento, richiedendo, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno “per attesa occupazione”.
1.4. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno per chiedere la reiezione del ricorso.
1.5. Con la sentenza n. 365 del 23 marzo 2023, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha respinto il ricorso, sull’assorbente presupposto dell’insussistenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro: l’odierno ricorrente, oltre ad avere presentato già analoga istanza in favore di altro straniero, aveva dichiarato - sostiene il Tribunale - un reddito inferiore al limite di cui all’art. 9 comma 2 del decreto del Ministero dell'Interno 27 maggio 2020; né avrebbe potuto peraltro cumularlo con quello di persona a lui non legata da vincolo di parentela entro il secondo grado, come previsto dalla norma citata. È stato, ancora, evidenziato nella sentenza impugnata che il preavviso di rigetto è stato notificato anche al lavoratore e che, infine, l’Amministrazione non avrebbe potuto rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
1.6. Avverso tale sentenza ha proposto appello lo straniero, reiterando, in chiave critica, i motivi già esposti in primo grado, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.
1.7. Si è costituito anche in questo grado di giudizio il Ministero dell’interno per chiedere la reiezione del ricorso.
1.8. Nella camera di consiglio del 10 novembre 2023, fissata per l’esame della domanda sospensiva proposta dall’appellante, il Collegio, con ordinanza n. 4831, ha respinto l’istanza incidentale.
2. All’udienza del 10 luglio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. L’appello è infondato.
3.1. Le ragioni poste alla base dell’appello sono essenzialmente due, così riassumibili: i. il mancato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. ii. la insussistenza dei presupposti reddituali del datore di lavoro e la posizione dello straniero ai fini del perfezionamento della procedura di emersione.
3.2. Con riferimento alla prima censura, parte appellante deduce che la domanda di emersione era completa di tutti i requisiti per il rilascio, nei confronti del ricorrente, almeno di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, laddove, la sentenza gravata ha negato la concessione del permesso di soggiorno temporaneo “non sussistendo le condizioni enucleate nelle circolari ministeriali del 24.7.2020, del 21.4.2021 e dell’11.5.2021 per l’eventuale rilascio di un titolo di soggiorno in attesa di occupazione: secondo il primo giudice non si possono ricollegare le ragioni della mancata definizione della procedura di emersione all’interruzione del rapporto di lavoro e all’impossibilità di subentro di un nuovo datore.
3.3. Ritiene il Collegio che la questione del mancato rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione deve essere respinta, atteso che l’appellante non sviluppa censure in relazione alle principali questioni dell’iter motivazionale del primo giudice. Anzitutto, rileva la circostanza che “nel caso che occupa non vi è alcuna contestazione circa l’insussistenza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro (riconosciuta dallo stesso straniero), non essendo contestata nel ricorso la valutazione effettuata dall’I.T.L. cui era rimessa, in presenza di una richiesta di emersione per più lavoratori, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del d.m. 27 maggio 2020, la valutazione della congruità della capacità economica del datore di lavoro rispetto al numero delle richieste presentate all’Ispettorato territoriale”. Va poi rilevato che nemmeno in appello l’appellante deduce alcunché in ordine alla insufficienza reddituale del datore di lavoro – che ha pacificamente presentato domanda per due stranieri - limitandosi a rivendicare che l’eventuale insufficienza reddituale da parte del datore non avrebbe potuto essere addebitata alla responsabilità del lavoratore”. Rileva infine considerare che la giurisprudenza si è consolidata nell’affermare che il possibile rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è correlato all’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro che presenti i requisiti previsti dalla legge (in cui è evidentemente incluso quello reddituale) (Cons di Stato sez. III, n. 2472/2023).
3.4. Nella specie, va ribadito, il contestato diniego risulta determinato non già dalla sopravvenuta interruzione del rapporto di lavoro (di fatto avviato tra le parti), bensì dal mancato perfezionamento dello stesso per mancanza dei requisiti di legge, ossia del requisito reddituale minimo in capo al datore di lavoro. A tale fine è, infatti, necessaria non soltanto l’incolpevole cessazione del rapporto di lavoro nelle more della definizione del procedimento – e non già a causa del suo esito negativo – ma altresì la sussistenza dei requisiti prescritti per la sua positiva definizione, nel caso di specie da ritenersi, appunto, insussistenti
3.5. Con il secondo motivo, infine, l’appellante censura la sentenza impugnata là dove, ha respinto la domanda di emersione dello straniero sulla ritenuta insussistenza dei presupposti reddituali del datore di lavoro, ritenuti erroneamente dirimenti ai fini del perfezionamento della procedura di emersione.
3.6. Tuttavia, come ben evidenziato dal primo giudice, dalla documentazione in atti emerge che il datore di lavoro dell’odierno ricorrente aveva dichiarato un reddito inferiore al limite minimo di cui all’art. 9 comma 2 del decreto del Ministero dell'Interno 27 maggio 2020 posto che la ragione del diniego risulta espressamente rintracciata nell’insussistenza tout court del requisito di capacità reddituale del datore di lavoro richiesto dall’art. 9, co. 2, del citato decreto interministeriale, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la deroga prevista dal co. 5 per l’evenienza di datore di lavoro non autosufficiente, risultandone circoscritta l’operatività al solo caso di dichiarazione di emersione effettuata “per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza”.
3.7. Per giurisprudenza consolidata “la titolarità in capo al datore di lavoro di reddito nella misura indicata dall’articolo 9 del d.m. 27 maggio 2020 costituisce un presupposto indefettibile per la definizione in senso positivo della procedura dato che la titolarità di tali redditi ha la funzione di dimostrare l’effettività e/o sostenibilità del rapporto di lavoro da parte di colui che si afferma datore di lavoro ovvero si propone come tale” (Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2022, n. 8052).
3.8. Da tali rilievi discende, altresì, l’infondatezza anche di tale ultima doglianza
4. Alla luce di queste considerazioni, è evidente che l’Amministrazione non avrebbe potuto rilasciare, nel caso di specie, un permesso di soggiorno per attesa occupazione, sicché il provvedimento è legittimo anche sotto questo profilo.
5. In definitiva, l’appello è infondato.
6. La natura della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dello straniero.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.