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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/11/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1405/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
ST ET Presidente relatore
EL PI IU
Emanuele Venzo IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1405/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 22.07.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), entrambi residenti in [...]
San Sebastiano n. 6, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Nicolin
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il C.F._3 suo studio sito in Pistoia, via Cavour n. 26, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 22.07.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in Quarrata (PT) il 03.09.2011, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano che nel corso degli anni, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi andava deteriorandosi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. i coniugi, in virtù della loro indipendenza economica, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica a titolo di mantenimento o obbligo di natura alimentare;
3. i coniugi hanno già definito a parte ogni loro questione economica;
4. i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto;
5. entrambi i ricorrenti dichiarano di rinunciare a presenziare alle udienze, confermando di non voler riconciliarsi.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 26.10.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
2 In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_2
31.10.1968, che hanno contratto matrimonio in Quarrata (PT) il
03.09.2011, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarrata (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 60, P.
II, Serie B, anno 2011);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.11.2025.
Il Presidente relatore
ST ET
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
ST ET Presidente relatore
EL PI IU
Emanuele Venzo IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1405/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 22.07.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), entrambi residenti in [...]
San Sebastiano n. 6, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Nicolin
(c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso il C.F._3 suo studio sito in Pistoia, via Cavour n. 26, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1 1.
Con ricorso congiunto depositato in data 22.07.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2 in Quarrata (PT) il 03.09.2011, precisavano che dall'unione non erano nati figli.
Le parti evidenziavano che nel corso degli anni, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi andava deteriorandosi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. i coniugi, in virtù della loro indipendenza economica, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica a titolo di mantenimento o obbligo di natura alimentare;
3. i coniugi hanno già definito a parte ogni loro questione economica;
4. i coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto;
5. entrambi i ricorrenti dichiarano di rinunciare a presenziare alle udienze, confermando di non voler riconciliarsi.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 26.10.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
2 In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il Parte_2
31.10.1968, che hanno contratto matrimonio in Quarrata (PT) il
03.09.2011, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarrata (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 60, P.
II, Serie B, anno 2011);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 04.11.2025.
Il Presidente relatore
ST ET
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