Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 666\2024 R.G. avente ad oggetto:
Fideiussione - Polizza fideiussoria , e vertente
T R A
( e Parte_1 C.F._1 Pt_2
( rapp.ti e difesi dall'avv. ORLANDI
[...] C.F._2
LUIGI, giusta procura alle liti in atti;
-Attori-
E
( e per essa, quale mandataria, la CP_1 P.IVA_1
rapp.ta e Parte_3 P.IVA_2
difesa dall' avv.to PALADINI EMANUELE, giusta procura in atti;
-Convenuta- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
15.5.2025.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
Con atto di citazione notificato in data 28/03/2024, Parte_1
e hanno proposto opposizione tardiva ex
[...] Parte_2 artt. 649 e 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Macerata n. 1697/2012, provvisoriamente esecutivo e munito di formula esecutiva in data 06/09/2012, notificato il 17/09 – 02/10/2012 agli attori.
Trattasi della opposizione cosiddetta consumerista, possibile dopo la nota pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione nr. 9479\2023, effettuata, nel caso di specie, in seguito al provvedimento emesso dal
Giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi Nr. R.G.E. 1583/2023 – pendente nei confronti dei suddetti debitori innanzi al Tribunale di AN.
Gli opponenti hanno chiesto di:
accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Macerata in favore di quello di AN (luogo in cui risiedono tanto la debitrice principale che i fideiussori) attesa la loro qualità di consumatori essendo nulla la clausola contrattuale che individua, alternativamente, come foro competente AN, Macerata e Pesaro;
accertare e dichiarare che non è titolare del credito CP_1 azionato in via monitoria;
accertare e dichiarare l'estinzione della fideiussione e la nullità del decreto ingiuntivo per nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. non avendo la banca proposto le proprie iniziative nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita (il ricorso per d.i. è stato proposto il 27.8.2012 a distanza di quattro anni dalla scadenza dell'obbligazione garantita).
Costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto CP_1 dell'opposizione con il favore delle spese.
2 Nr. 666\2024 R.G.
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La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
L'opposizione è infondata.
Il credito non è prescritto.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato agli odierni opponenti in data
17/09/2012 e 02/10/2012; successivamente la Parte_4 ha presentato domanda di ammissione al fallimento della
[...] società ed è stata anche ammessa (cfr.l'all.n.17 alla Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta).
E' noto che l'intervenuta insinuazione al fallimento della debitrice principale costituisce atto di interruzione della prescrizione sino alla chiusura del fallimento avvenuta in data 18/07/2022 ( cfr. all.n.18 comparsa di costituzione e risposta).
Peraltro la stessa a mezzo della sua mandataria Controparte_1
risulta aver inviato a Parte_3 Parte_2 una raccomandata a/r in data 16/11/2018, da lui ricevuta in data
23/11/2018, con la quale gli comunicava l'intervenuta cessione del credito ed intimava l'immediato ripiano dell'esposizione debitoria, anche ai fini interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c..
Quanto all'asserita qualità di consumatori degli attori va considerato che-come emerge per tabulas dalla visura camerale a doc. 16 prodotta dall'opposta- è socio (al 5%) e amministratore unico Parte_2 mentre la è socia di maggioranza (al 95%) della debitrice Pt_1
e ciò esclude in radice la possibilità di qualificarli CP_2 consumatori stante l'evidente forte collegamento funzionale con la società debitrice attestato dai rispettivi ruoli sociali, considerato che i contratti di c/c, prestito chirografario e fideiussione di cui si discute sono stati sottoscritti negli anni 2003/2005, quando era in pieno
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svolgimento l'attività commerciale che, con la fideiussione, si voleva garantire e rafforzare.
Non essendo qualificabili come consumatori gli opponenti non possono avvalersi delle nullità di protezione previste dal codice del consumo invocando l'abusività delle clausole contrattuali in deroga riguardanti sia la individuazione del foro competente sia la deroga al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.; clausole approvate con doppia sottoscrizione.
Quanto alla titolarità del credito la convenuta ha prodotto con la propria comparsa di costituzione e risposta gli estratti dagli elenchi dei crediti, certificati da Notaio, (v. all.nn. 4- 5 ), con indicazione del numero della pratica, del numero identificativo del cliente, la sua denominazione, nonché l'importo del credito a sofferenza al momento della cessione dello stesso. Sono stati prodotti anche le lettere di messa in mora e di revoca degli affidamenti nonché i contratti di cessione e gli avvisi di cessione pubblicati nelle gazzette ufficiali
(all.nn. 6-7-8-9-10-11-12-13 comparsa costituzione e risposta).
Un corredo documentale che dimostra l'avvenuta cessione del credito tra la e Rev – Gestione Crediti Controparte_3
s.p.a. prima, e tra quest'ultima e la Controparte_1
Quanto alla deroga dell'art. 1957 c.c. la clausola nr. 6 della fideiussione (v.doc. 3 allegato all'atto di citazione) risulta comunque specificamente approvata per iscritto ed è pertanto valida non rivestendo gli attori la qualifica di consumatore.
Inoltre va considerato che, come previsto dalla clausola nr. 6 del contratto, la garanzia verso la rimane efficace fino a totale Pt_4 estinzione di ogni suo credito verso il debitore.
Orbene, per le ipotesi di fideiussione la cui durata sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa, l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa
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situazione all'area di operatività dell'art. 1957 c.c. (Cass. 2827\94; 6520\96; 6073\01).
In tal caso, infatti, sono le stesse parti che correlano la validità ed efficacia dell'obbligazione fideiussoria non ad un termine non alla scadenza dell'obbligazione principale ma all'integrale soddisfacimento di questa.
Soddisfacimento che, nel caso in esame, è pacifico che non è avvenuto.
Quanto alla violazione della normativa antitrust, pur volendo ritenere l'identità testuale dei punti 2, 6 ed 8 della fideiussione in esame rispetto ai corrispondenti punti dell'intesa anticoncorrenziale ABI dell'ottobre 2002 censurata dal provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della
Banca d'Italia, va considerato che non vi è prova che gli attori siano stati costretti a stipulare la fideiussione con dette clausole.
Quando ha prestato la fideiussione una era socio di maggioranza e l'altro era socio e amministratore e quindi non potevano non avere un interesse qualificato a prestare le garanzie per consentire alla società ottenere il sostegno bancario per lo svolgimento dell'attività sociale;
se hanno prestato la fideiussione con le asserite penalizzanti clausole dei punti 2, 6 e 8, a maggior ragione l'avrebbe prestata per lo stesso importo senza quelle clausole.
Ne deriva che, seppure depurata dalle clausole dei punti 2, 6 ed 8, la fideiussione dell'ottobre 2005 ha conservato la sua validità.
Le ragioni di credito dell'opposta non possono ritenersi inesistenti per effetto della nullità delle citate tre clausole in quando non vengono fondate invocando l'applicazione di una di esse.
Con il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia ha statuito che la clausola 6 relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod.civ. e le c.d. clausole di
“sopravvivenza” della fideiussione (ossia le clausole 2 e 8) hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca
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ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa per cui le fideiussione omnibus che contengono dette disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma
2, lettera a),della legge n. 287/90.
Della insussistenza, nel caso in esame, della violazione dell'art. 1957
c.c. si è già detto.
Le clausole 2 e 8 prevedono la permanenza dell'obbligazione fideiussoria a fronte delle vicende estintive e delle cause di invalidità che possono riguardare il pagamento del debitore o la stessa obbligazione principale garantita.
In particolare, l'art. 2 dello schema (noto anche come “clausola di reviviscenza”) dichiara il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” mentre l'art. 8 sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Nessuna delle vicende estintive o delle cause di invalidità oggetto delle predette clausole è alla base delle ragioni creditorie dell'ingiungente.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
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rigetta tutte le domande attoree.
Condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 a titolo di compensi, oltre iva cap e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Macerata, il 12/06/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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