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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 3002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3002 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8522 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza del 22/03/2024, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. CARRILLO PASQUALE, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata in [...] [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall' avv.to DI STASIO DOMENICO, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 25/03/25
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni statuite con la sentenza di separazione del 27/04/2021 dell'intestato tribunale, chiedeva pronunziare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il 12/11/2010 in Caserta. Esponeva che la convivenza era durata solo quattro anni, durante i quali la resistente aveva svolto lavori sartoriali e di collaborazione domestica. Concludeva chiedendo di pronunciare lo scioglimento del matrimonio senza nulla prevedere a titolo di assegno divorzile in favore della resistente;
vittoria di spese e competenze di lite.
La resistente, costituitasi in giudizio, si associava alla domanda di scioglimento del matrimonio. Deduceva che prima del matrimonio aveva un regolare permesso di soggiorno e un regolare lavoro, quale dipendente presso una farmacia e che il ricorrente la costrinse a lasciare il lavoro, imponendole il trasferimento in Germania, dove avevano lavorato entrambi;
che a causa di tale trasferimento aveva perso la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana;
che i contrasti nella coppia erano sorti a causa del comportamento violento e aggressivo del resistente, come da dispositivo di condanna penale in atti;
di essere disoccupata, mentre parte ricorrente percepiva una pensione di euro 1800,00 al mese, oltre ad avere trasferito su di un conto tedesco la somma di euro 70.000 costituita dai risparmi di entrambi. Concludeva chiedendo che fosse disposto l' assegno divorzile mensile di € 500,00 in suo favore. In via istruttoria ordinare l'esibizione di tutta la documentazione fiscale relativa ai redditi complessivamente percepiti negli ultimi cinque anni dal resistente, compresi gli estratti del conto aperto in Germania.
Il Giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori. In particolare, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati alle condizioni della separazione.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 25/03/25, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile va respinta.
La recente giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi di diritto: La natura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione risulta essere differente rispetto a quella dell'assegno divorzile. Difatti, l'assegno di mantenimento presuppone la permanenza del vincolo coniugale, determinandosi una sospensione dei soli doveri “personali” del matrimonio (quali quello di convivenza, di fedeltà e di collaborazione) e la permanenza di quelli di natura economica al fine di garantire al coniuge più debole le stesse condizioni di vita godute nel corso del matrimonio. L'assegno divorzile, invece, a seguito del superamento della concezione «patrimonialistica» del matrimonio (Cfr. Cass.civ. n.11504/2017), assolve una funzione perequativa-assistenziale, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che permette la determinazione di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive e fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e dell'apporto fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio familiare degli ex coniugi (Cfr. Cass. civ. 18287/2018);
Orbene, nella fattispecie in esame la resistente non ha provato i presupposti per la previsione dell'assegno in suo favore.
La resistente ha provato che nell'anno 2008, prima del matrimonio, lavorava part-time con la qualifica di pulitrice di locali in una farmacia, con reddito annuo di circa € 3000,00. All'udienza di comparizione ha dichiarato di svolgere lavori sartoriali saltuari, tuttavia, non ha fornito prova del reddito di fatto percepito.
La richiedente, a fronte delle doglianze del ricorrente, circa il lavoro dalla stessa espletato, non ha provato l'effettivo reddito percepito. Non ha offerto la prova, nonostante il rilevante lasso temporale decorso dalla separazione, di aver tentato l' inserimento lavorativo alternativo e di non essere riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro per causa a sé non imputabile, né l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni obiettive.
Non ha provato, inoltre, il nesso causale tra l'asserita sproporzione reddituale e il matrimonio;
il sacrificio di proprie aspettative di lavoro, anzi, ha allegato di aver lavorato durante il matrimonio, né il contributo offerto alla formazione del patrimonio familiare e del coniuge. Invero, ha allegato, ma non ha provato che il conto tedesco veniva alimentato dai risparmi di entrambi. Non ha allegato, né provato il lavoro dalla stessa espletato in Germania, né il reddito all'epoca percepito, limitandosi a richiedere di ordinare al ricorrente l'esibizione della documentazione fiscale anche relativa al conto aperto dal ricorrente in Germania. Tale richiesta, tuttavia, in mancanza di altri elementi, appare puramente esplorativa.
In definitiva, la resistente non ha provato gli elementi costitutivi del diritto all'assegno divorzile nella componente assistenziale e perequativa.
La domanda, per i motivi esposti, va rigettata.
Considerata la natura del procedimento, la novità delle questioni trattate, le spese di lite si compensano
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) rigetta la domanda spiegata dalla resistente;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 1/04/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8522 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza del 22/03/2024, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. CARRILLO PASQUALE, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata in [...] [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall' avv.to DI STASIO DOMENICO, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 25/03/25
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, premesso di essere separato dalla resistente alle condizioni statuite con la sentenza di separazione del 27/04/2021 dell'intestato tribunale, chiedeva pronunziare lo scioglimento del matrimonio da loro contratto il 12/11/2010 in Caserta. Esponeva che la convivenza era durata solo quattro anni, durante i quali la resistente aveva svolto lavori sartoriali e di collaborazione domestica. Concludeva chiedendo di pronunciare lo scioglimento del matrimonio senza nulla prevedere a titolo di assegno divorzile in favore della resistente;
vittoria di spese e competenze di lite.
La resistente, costituitasi in giudizio, si associava alla domanda di scioglimento del matrimonio. Deduceva che prima del matrimonio aveva un regolare permesso di soggiorno e un regolare lavoro, quale dipendente presso una farmacia e che il ricorrente la costrinse a lasciare il lavoro, imponendole il trasferimento in Germania, dove avevano lavorato entrambi;
che a causa di tale trasferimento aveva perso la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana;
che i contrasti nella coppia erano sorti a causa del comportamento violento e aggressivo del resistente, come da dispositivo di condanna penale in atti;
di essere disoccupata, mentre parte ricorrente percepiva una pensione di euro 1800,00 al mese, oltre ad avere trasferito su di un conto tedesco la somma di euro 70.000 costituita dai risparmi di entrambi. Concludeva chiedendo che fosse disposto l' assegno divorzile mensile di € 500,00 in suo favore. In via istruttoria ordinare l'esibizione di tutta la documentazione fiscale relativa ai redditi complessivamente percepiti negli ultimi cinque anni dal resistente, compresi gli estratti del conto aperto in Germania.
Il Giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori. In particolare, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati alle condizioni della separazione.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 25/03/25, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
La domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile va respinta.
La recente giurisprudenza di legittimità ha affermato i seguenti principi di diritto: La natura dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione risulta essere differente rispetto a quella dell'assegno divorzile. Difatti, l'assegno di mantenimento presuppone la permanenza del vincolo coniugale, determinandosi una sospensione dei soli doveri “personali” del matrimonio (quali quello di convivenza, di fedeltà e di collaborazione) e la permanenza di quelli di natura economica al fine di garantire al coniuge più debole le stesse condizioni di vita godute nel corso del matrimonio. L'assegno divorzile, invece, a seguito del superamento della concezione «patrimonialistica» del matrimonio (Cfr. Cass.civ. n.11504/2017), assolve una funzione perequativa-assistenziale, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che permette la determinazione di un contributo volto, non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate, della inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive e fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e dell'apporto fornito dall'ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio familiare degli ex coniugi (Cfr. Cass. civ. 18287/2018);
Orbene, nella fattispecie in esame la resistente non ha provato i presupposti per la previsione dell'assegno in suo favore.
La resistente ha provato che nell'anno 2008, prima del matrimonio, lavorava part-time con la qualifica di pulitrice di locali in una farmacia, con reddito annuo di circa € 3000,00. All'udienza di comparizione ha dichiarato di svolgere lavori sartoriali saltuari, tuttavia, non ha fornito prova del reddito di fatto percepito.
La richiedente, a fronte delle doglianze del ricorrente, circa il lavoro dalla stessa espletato, non ha provato l'effettivo reddito percepito. Non ha offerto la prova, nonostante il rilevante lasso temporale decorso dalla separazione, di aver tentato l' inserimento lavorativo alternativo e di non essere riuscita ad inserirsi nel mondo del lavoro per causa a sé non imputabile, né l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni obiettive.
Non ha provato, inoltre, il nesso causale tra l'asserita sproporzione reddituale e il matrimonio;
il sacrificio di proprie aspettative di lavoro, anzi, ha allegato di aver lavorato durante il matrimonio, né il contributo offerto alla formazione del patrimonio familiare e del coniuge. Invero, ha allegato, ma non ha provato che il conto tedesco veniva alimentato dai risparmi di entrambi. Non ha allegato, né provato il lavoro dalla stessa espletato in Germania, né il reddito all'epoca percepito, limitandosi a richiedere di ordinare al ricorrente l'esibizione della documentazione fiscale anche relativa al conto aperto dal ricorrente in Germania. Tale richiesta, tuttavia, in mancanza di altri elementi, appare puramente esplorativa.
In definitiva, la resistente non ha provato gli elementi costitutivi del diritto all'assegno divorzile nella componente assistenziale e perequativa.
La domanda, per i motivi esposti, va rigettata.
Considerata la natura del procedimento, la novità delle questioni trattate, le spese di lite si compensano
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso, così provvede:
a) rigetta la domanda spiegata dalla resistente;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 1/04/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso