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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2512/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 10114/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 16/12/2021, non notificata, pendente
TRA
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Procuratore Speciale avv. munito dei necessari Controparte_1
poteri giusta procura a rogito del dott. Notaio di Roma in Persona_1
data 31/07/2020 rep. n. 61793, racc. n. 31869 (doc. 2), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Motta (C.F. ed C.F._1
elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Firenze, al Viale
Amendola n. 20, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLANTE
E (C.F.: , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, , Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Pacileo (C.F.:
e dall'avv. Bruno Pacileo (C.F.: C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
dei medesimi, in Napoli alla Via G. Carducci 42, come da procura rilasciata su foglio separato, costituente parte integrante dell'atto di citazione, depositata nel corso del giudizio di primo grado;
APPELLATA
Oggetto: somministrazione di energia elettrica;
accertamento negativo del credito.
Conclusioni: l'appellante, nelle note di trattazione scritta depositate in data 11.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva come segue:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti in appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nonché respingere le domande formulate dalla convenuta appellata con conseguente condanna alla refusione delle somme corrisposte a seguito della sentenza di primo grado”;
l'appellata, nelle note di trattazione scritta depositate in data
11.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva come segue: “1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla la
(già per Parte_1 Controparte_4
tutti i motivi ex ante rappresentati e/o per quelli che la Corte riterrà di ragione;
2) nel merito, rigettare il gravame proposto dalla la
[...]
(già in quanto Parte_1 Controparte_4
pag. 2/22 infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dello spiegato appello, si chiede
l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, che di seguito si riportano: “1) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità delle fatture emesse da per consumi di energia Controparte_4
successivi al mese di settembre 2014 (periodo ottobre-dicembre 2014, gennaio - maggio 2015) e conseguentemente l'illegittimità della relativa richiesta di pagamento, e, per l'effetto, 2) previo accertamento dell'illegittimità della compensazione eseguita da , Controparte_4
condannare l'odierna convenuta alla ripetizione di tutte le somme indebitamente percepite durante il rapporto di fornitura, come meglio descritte in premessa, pari ad € 38.590,72, ovvero alla ripetizione dell'importo di € 26.690,86 ed € 1.012,43 per deposito cauzionale, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa l maggiore o minore oltre interessi ex D.lgs 231/02 dal pagamento all'effettiva ripetizione;
3) In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla società attrice a causa dell'errata contabilizzazione/fatturazione dei consumi e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno in favore della nella somma che l'Ill.mo Parte_2
Giudicante riterrà giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione;
4) In via subordinata accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della
in ragione delle maggiori somme Controparte_4
indebitamente percepite e compensate per consumi inesistenti, nella somma che sarà determinata e quantificata in corso di causa, anche per
pag. 3/22 il tramite di una Consulenza Tecnica d'Ufficio e, per l'effetto, condannarla alla restituzione delle somme illegittimamente percepite;
5)
Condannare al pagamento delle spese, Controparte_4
compensi professionali oltre iva e cpa come per legge, oltre spese forfettarie con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”;” 4)
Condannare al pagamento delle spese, Controparte_4
compensi professionali oltre iva e cpa come per legge, oltre spese forfettarie con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 24.10.2015, la Controparte_2
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli,
[...]
la (odierna Controparte_5 Parte_1
, deducendo: 1) di essere intestataria del punto di fornitura POD
[...]
IT 001E805411635, sito Sant'Antonio Abate (NA), alla via Pesaturo
6/B; 2) che il punto di fornitura contrassegnato dal POD IT
001E805411635 veniva rifornito sul mercato di salvaguardia fino a settembre 2014 da mentre dal mese di Controparte_4
ottobre 2014 il medesimo POD veniva associato al contratto di dispacciamento di 3) che, in ragione del contratto di Controparte_6
somministrazione di energia sottoscritto con decorrenza ottobre 2014, la procedeva a fatturare alla CP_6 Controparte_2
i consumi per il periodo ottobre-dicembre 2014, fatture
[...]
regolarmente pagate da essa istante;
4) che, nonostante la società istante non fosse più rifornita sul mercato di salvaguardia da CP_4
pag. 4/22 si vedeva recapitare dalla stessa le fatture di Parte_1
pagamento n. 639582550210331 del 10/11/2014 di € 3.735,25; n.
639582550210332 del 09/12/2014 di € 4.494,33; n.
639582550210333 del 10/01/2015 di € 3.668,87, per il medesimo periodo ottobre-dicembre 2014, erroneamente pagate, per un totale complessivo di € 11.898,45; 5) che attesa l'assoluta illegittimità ed inesistenza della richiesta di pagamento di , la CP_4 Parte_1
, con lettera inoltrata a mezzo PEC ad Controparte_2
e per conoscenza all'Autorità per l'energia Controparte_7
elettrica ed il gas, invitava e diffidava alla Controparte_4
ripetizione delle somme indebitamente corrisposte;
6) che, ancora, benché la società istante non fosse più rifornita sin dall'ottobre 2014 da quest'ultima emetteva fatture di Controparte_4
pagamento per consumi relativi ai mesi gennaio – maggio 2015, precisamente fatture: n. 639582550210334 del 09.02.2015
dell'importo di € 3.418,05; n. 639582550210335 del 09.03.2015
dell'importo di € 2.906,77; n. 639582550210336 del 09.04.2015
dell'importo di € 3.350,71; n. 0639582250210337 del 09.05.2015
dell'importo di € 2.861,34; fattura n. 063958225021033A del
22/05/2015 dell'importo di € 1.379,67; 7) che con comunicazione dell'08.06.2015 (n. pratica 0028893625 n. documento NAES7786809),
, in risposta alle contestazioni sollevate, Controparte_4
informava la società istante: - di aver proceduto in data 21/05/2015 ad emettere nota di credito n. 0639582550210338 di € -25.679,84 (all.
11 dell'atto di citazione di primo grado), nella quale veniva fatturato il consumo fino al 30.09.2014 e rimborsati gli otto acconti pag. 5/22 precedentemente fatturati ed il deposito cauzionale;
- che la detta nota di credito era stata utilizzata parzialmente per rimborsare le fatture periodo gennaio - maggio 2015 (ovvero: n. 639582550210331 del
10/11/2014 di € 3.735,25; n. 639582550210332 del 09/12/2014 di €
4.494,33; n. 639582550210333 del 10/01/2015 di € 3.668,87; n.
639582550210334 del 09.02.2015 di € 3.418,05; n.
639582550210335 del 09.03.2015 di € 2.906,77; n.
639582550210336 del 09.04.2015 di € 3.350,71; n.
0639582250210337 del 09.05.2015 di € 2.861,34; n.
063958225021033A del 22/05/2015 di € 1.379,67), mentre la residua somma sarebbe stata restituita a mezzo bonifico bancario di €
8.094,43; che la compensazione di cui alla nota di credito eseguita da
, prontamente contestata dalla società istante a Controparte_4
mezzo racc. pec del 30.06.2015, era palesemente arbitraria, illegittima ed errata, considerato che - premesso che la compensazione presuppone la coesistenza di reciproci rapporti di debito e di credito - nel caso di specie le fatture oggetto di “parziale rimborso” si riferivano ad una pretesa creditoria inesistente, in quanto nell'arco temporale ottobre-dicembre 2014 e gennaio-maggio 2015 la società
[...]
era stata rifornita da a cui aveva CP_2 Controparte_6
regolarmente pagato i consumi di energia;
che, pertanto, CP_4
aveva compensato il credito vantato dalla ,
[...] Controparte_2
come dalla stessa accertato (nota di credito), con poste debitorie del tutto inesistenti e non dovute.
pag. 6/22 Tanto premesso, l'attrice domandava accogliersi le seguenti conclusioni: “1) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità delle fatture emesse da servizio elettrico per consumi di energia CP_4
successivi al mese di settembre 2014 (periodo ottobre - dicembre 2014, gennaio - maggio 2015) e conseguentemente l'illegittimità della relativa richiesta di pagamento, e, per l'effetto, 2) previo accertamento dell'illegittimità della compensazione eseguita da , Controparte_4
condannare l'odierna convenuta alla ripetizione di tutte le somme indebitamente percepite durante il rapporto di fornitura, come meglio descritte in premessa, pari ad € 38.590,72, ovvero alla ripetizione dell'importo di € 26.690,86 ed € 1.012,43 per deposito cauzionale, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi ex D.lgs 231/02 dal pagamento all'effettiva ripetizione;
3) In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla società attrice a causa dell'errata contabilizzazione/fatturazione dei consumi e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno in favore della
[...]
nella somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà Parte_2
giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) In via subordinata accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della
in ragione delle maggiori somme Controparte_4
indebitamente percepite e compensate per consumi inesistenti, nella somma che sarà determinata e quantificata in corso di causa, anche per il tramite di una Consulenza Tecnica d'Ufficio e, per l'effetto, condannarla alla restituzione delle somme illegittimamente percepite;
5)
Condannare al pagamento delle spese, Controparte_4
pag. 7/22 compensi professionali oltre iva e cpa come per legge, oltre spese forfettarie con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta, che, nel resistere alle avverse domande, esponeva che: “- In data
06/12/2013 invia al Società lettera (doc. 2) Controparte_4
in cui si evince che ha segnalato prelievi (nei CP_4 Controparte_8
mesi estivi dell'anno 2012) di potenza superiori al valore della potenza disponibile, con adeguamento delle condizioni contrattuali al nuovo valore della potenza disponibile pari a kw 88. Pertanto, tutte le fatture emesse successivamente a tale comunicazione, riferibili, quindi, al periodo gennaio-settembre 2014 contengono l'addebito della effettiva potenza disponibile adeguata. - Con l'emissione in data 09/10/2014 della fattura n. 639582550210339 di € 3.683,81 (doc. 3) si riscontra invece l'addebito dei consumi per il mese di Settembre 2014 calcolati in acconto sulla scorta delle letture rilevate alla data del 31/08/2014 (F1
KWH 289110; F2 KWH 237848; F3 KWH 302656), ma non l'addebito della quota potenza di cui alla voce “servizi di rete”. Tale fattura si riscontra essere stata pagata con addebito in banca a mezzo domiciliazione bancaria. - Il giorno 10/11/2014 viene emessa la fattura
n. 639582550210331 di € 3.735,25 (doc. 4) contenente addebito dei consumi per il mese di Ottobre 2014 calcolati in acconto sulla scorta delle letture rilevate alla data del 31/08/2014 di cui sopra, ma senza addebito relativo alla quota potenza di cui alla voce “servizi di rete”. Tale fattura si riscontra essere stata pagata con addebito in banca a mezzo domiciliazione bancaria. In data 09/12/2014 viene emessa la fattura n.
pag. 8/22 639582550210332 di € 4.494,33 (doc. 5) con addebito dei consumi per il mese di Novembre 2014 calcolati in acconto sulla scorta delle letture rilevate alla data del 31/08/2014 di cui sopra, ma senza addebito relativo alla quota potenza di cui alla voce “servizi di rete”. Tale fattura si riscontra essere stata pagata con addebito in banca a mezzo domiciliazione bancaria. Il mese successivo e precisamente in data
10/01/2015 viene emessa fattura n. 639582550210333 di € 3.668,87
(doc. 6) con addebito dei consumi per il mese di Dicembre 2014 calcolati sempre in acconto sulla scorta delle letture rilevate alla data del
31/08/2014 di cui sopra, ma senza addebito relativo alla quota potenza di cui alla voce “servizi di rete”. Tale fattura si riscontra essere stata oggetto di compensazione. In data 09/02/2015 viene emessa fattura n.
639582550210334 di € 3.418,05 (doc. 7) con addebito dei consumi per il mese di Gennaio 2015 calcolati sempre in acconto sulla scorta delle letture rilevate alla data del 31/08/2014 di cui sopra, ma senza addebito relativo alla quota potenza di cui alla voce “servizi di rete”. Tale fattura si riscontra essere stata oggetto di compensazione. - In seguito all'invio della raccomandata di diffida ad adempiere datata 15/02/2015 (doc. 8), la società agricola odierna attrice invia reclamo via fax il giorno
28/02/2015, contenente la richiesta sia di storno, che di accredito in conto corrente bancario. provvede quindi a CP_4 Parte_1
richiedere al Distributore la chiusura della posizione risalente al
19/12/2013, onde poter effettuare la chiusura del contratto al
30/09/2014, per il passaggio della società attrice ad altro fornitore. NE
UZ S.p.A., sollecitata più volte, non riscontra la comunicazione di pertanto quest'ultima predispone la Controparte_4
pag. 9/22 chiusura del conto con data retroattiva al 30/09/2014 con contestuale rettifica delle fatture nel frattempo emesse nei mesi di Marzo-Aprile e
Maggio 2015 e precisamente la numero 639582550210335 – 36- 37 rispettivamente pari ad € 2.906,77, € 3.350,71, e € 2.861,34 (doc. 9-11), sempre stimate con addebito totale in acconto, pari a kwh 133146 al
30/04/2015. Anche queste ultime fatture risultano essere state, poi, oggetto di compensazione (doc. 12). - In data 21/05/2015 viene effettuato il ricalcolo con contestuale emissione di nota credito n.
639582550210338 di € (-) 25.679,84 (doc. 13) ed eseguito sulla scorta del rilievo delle letture finali al 30/09/2014 (pari a F1 KWH 296178; F2
KWH 244121; F3 KWH 310510). Pertanto, il consumo totale del mese di
Settembre 2014 è dato dalla differenza delle letture al 30/09/2014 e quelle rilevate al 31/08/2014 (cioè: 296178+244121+310510- 289110-
237848-302656 = kwh 21195). Il conguaglio a credito della società, considerando i kwh 133146 addebitati in acconto fino al 30/04/2015, è stato precisamente: 21195-133146 = kwh (-) 111951, conteggiati e restituiti nella nota credito suddetta. Nella medesima fattura si riscontra anche l'erroneo accredito degli importi relativi alla quota potenza per il periodo gennaio-aprile 2015 pari a 84 kw x 2,7019= 226,96/mese. È stato rimborsato anche il deposito cauzionale comprensivo di interessi legali con addebito imposta di bollo per complessivi € (-) 1012,43. La nota credito risulta infine essere stata poi parzialmente compensata con le fatture a debito che erano rimaste insolute e cioè la n. 33 del
10/01/2015 di € 3.668,87, n. 34 del 09/02/2015 di € 3.418,05, la n. 35 del 09/03/2015 di € 2.906,77, la n. 36 del 09/04/2015 di € 3.350,71, la n.
37 del 09/05/2015 di € 2.861,34 e la n. 3A del 22/05/2015 di € 1.379,67.
pag. 10/22 Sottraendo dal totale (€ 25.679,84) le sopracitate somme (€ 3.668,87, €
3.418,05, € 2.906,77, € 3.350,71, € 2.861,34, € 1.379,67) si ottiene la cifra di € 8.094,43 pari all'importo bonificato alla società con data valuta
03/06/2015 (doc. 15) su IBAN comunicato e richiesto dallo stesso con missiva di fine febbraio 2015 (doc. 14). - In data 22/05/2015 (doc. 16) viene emessa fattura a debito di rettifica n. 63958255021033A di €
1.379,67, per addebito della quota potenza accreditata per il periodo gennaio-aprile 2015 e di cui sopra (quindi stornando l'accredito effettuato erroneamente il giorno prima e contenuto nella nota credito di € (-) 25679,84), e recupero quota potenza per il mese di settembre
2014 (KW 84 x 2,6552= 223,04) in precedenza non addebitata. Tale fattura risulta essere stata compensata. - In data 05/06/2015 con
l'emissione della nota credito n. 63958255021033A di € (-) 60,00 (doc.
17) si provvede ad indennizzare la società per la rettifica della doppia fatturazione di cui sopra effettuata oltre il tempo massimo, con contestuale rimborso della somma con assegno n. 6073672434 del
03/07/2015 di € 60,00 .. - In data 17/11/2015 NE ha emesso un'ulteriore fattura n. 63958255021033A di € 3.017,41(doc. 19), relativamente agli addebiti corrispondenti all'adeguamento di potenza segnalati dal Distributore, ed inerenti la lettera inviata a suo tempo alla società il giorno 06/12/2013. In merito si riscontra essere stata inviata ulteriore lettera alla società il giorno 21/11/2015 .. Allo stato attuale risulta insoluta la fattura di € 3.017,41 emessa il 17/11/2015”.
Sulla scorta di tali deduzioni, la convenuta concludeva come segue:
“perché l'Ill.mo Giudice adito voglia: Nel merito: rigettare integralmente,
pag. 11/22 in fatto e in diritto, la domanda proposta dall'attrice, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Per l'effetto, condannare la
[...]
al pagamento di quanto dovuto in base alla Controparte_2
fattura n. 63958255021033A di € 3.017,41”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., depositate le rispettive memorie, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito del giudizio l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1) condanna il al pagamento, in favore della Controparte_4 [...]
della complessiva somma di euro 26.692,27, Parte_2
oltre interessi ex D.lgs 231/02 a far data dal pagamento al saldo;
2) condanna il al pagamento, in favore della Controparte_4 [...]
delle spese di giudizio che liquida in Parte_2
euro per spese ed euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., (già CP_4 Parte_1
proponeva appello, mediante atto Controparte_4
tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in data 02.06.2022, con il quale, sollecitandone l'integrale riforma per i motivi appresso esaminati, chiedeva che fossero accolte le conclusioni in precedenza trascritte.
pag. 12/22 Si costituiva la resistendo al Controparte_2
gravame, di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e sollecitandone l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13.12.2024.
Disposta la sostituzione di tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza comunicata il
13.1.2025, era assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3.4.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado riteneva essere “pacifico tra le parti che il contratto inizialmente stipulato tra le stesse sia cessato alla data del 30 settembre 2014 per il passaggio dell'istante con un altro fornitore”.
Osservava, poi, come la convenuta non avesse dimostrato l'avvenuta spedizione, all'attrice, della lettera del 6.12.2013, con la quale assumeva di averle comunicato “che, a seguito della segnalazione da parte di NE UZ s.p.a. di prelievi di potenza superiori al valore della potenza disponibile, vi era stato un adeguamento delle condizioni contrattuali al nuovo valore della potenza disponibile pari a kw 88”.
Ciò posto e preso atto delle difese della convenuta, la quale aveva assunto di avere effettuato, in data 21 maggio 2015, il ricalcolo con pag. 13/22 contestuale emissione di nota credito n. 639582550210338 in favore dell'istante di euro 25.679,84, rilevava che, essendo il contratto cessato alla data del 30 settembre 2014, “le fatture emesse per consumi dal mese di ottobre 2014 e fino al mese di maggio 2015 non risultano legittime, atteso che per tale periodo i consumi erano già fatturati da altro fornitore, né è chiaro perché il conguaglio a credito della società
(euro 25.679,84) sia stato parzialmente compensato (secondo l'assunto dell' con fatture tutte successive alla chiusura del contratto”. CP_4
Inoltre, il Giudice riteneva non essere stato dimostrato, dalla convenuta, di avere effettuato il rimborso del suddetto credito e del deposito cauzionale con i relativi interessi, in quanto la documentazione prodotta era costituita da “una mera schermata informatica con varie annotazioni” che, tuttavia, non provava “a fronte della contestazione della controparte, l'effettivo accredito delle somme all'istante”.
Ed ancora, secondo il Giudice non era dovuta la fattura “a debito di rettifica n. 63958255021033A di € 1.379,67, per addebito della quota potenza accreditata per il periodo gennaio-aprile 2015” relativa al
“recupero quota potenza per il mese di settembre 2014… in precedenza non addebitata”, considerato che la modifica contrattuale non risultava portata a conoscenza della controparte.
Per la medesima ragione era considerata come non dovuta “.. la fattura
“per oneri diversi dalla fornitura di energia elettrica” n.
63958255021033A di euro 3.017,41 con la quale la convenuta ha
pag. 14/22 addebitato all'attrice gli importi corrispondenti all'adeguamento di potenza segnalati dal Distributore”.
Pertanto, opinava il Giudice, “non essendo dovuto alcunché dalla società attrice successivamente alla chiusura del contratto (salvo il conguaglio per i consumi effettuati fino a tale data, come indicati dalla convenuta e non oggetto di specifica contestazione), non essendo giustificate le fatture emesse dall' per consumi successivi alla data del 30 CP_4
settembre 2014 e non essendo provata la comunicazione alla stessa in ordine alla modifica contrattuale per l'adeguamento di potenza
(pertanto non operante tra le parti), né la restituzione della cauzione, la società resistente va condannata al pagamento della complessiva somma di euro 26.692,27 (25.679,84 per fatture non dovute più euro 1.012,43 per deposito cauzionale), oltre interessi ex D.lgs 231/02 dal pagamento al saldo”.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante, nell'impugnare la sentenza, deduceva che, avendo il Distributore segnalato prelievi (nei mesi estivi dell'anno 2012) di potenza, pari a kw 88, superiori al valore della potenza disponibile, essa istante, con lettera del 6.12.2013, aveva comunicato tale circostanza alla società . Obiettava Controparte_2
che non si era al cospetto di una modifica contrattuale, come invece erroneamente indicato dal primo Giudice, bensì di ricalcolo visto il prelievo superiore rispetto alla potenza disponibile. Sosteneva, quindi, che tutte le fatture emesse successivamente a tale comunicazione, riferibili al periodo gennaio-settembre 2014, contenevano l'addebito pag. 15/22 della effettiva potenza disponibile adeguata. Rilevava, poi, che “La fatturazione del 2015 è stata quindi oggetto di conguaglio all'esito dei nuovi dati di consumi comunicati dal Distributore e, pertanto, trattandosi in sostanza di fatturazione che era stata operata “in stima” – alla luce del conguaglio e del mancato pagamento delle fatture – è stata operata la compensazione che il Giudice di primo grado ha mal interpretato .. In conclusione, appare chiaro che le fatture emesse da per il periodo Ottobre 2014 – Maggio 2015 Controparte_4
non sono illegittime, in quanto NE UZ è il soggetto deputato
e preposto alle attività di cessazione del servizio di maggior tutela per i punti di prelievo oggetto di passaggio ad altro venditore su mercato libero. (già Parte_1 Controparte_4
nel caso specifico è un soggetto passivo del processo ed anzi una
[...]
volta venuta a conoscenza della situazione, ha immediatamente provveduto (marzo 2015) ad informare di ciò il Distributore via mail. Le operazioni di rettifica sono avvenute solo a maggio 2015 e le conseguenti attività di compensazione/rimborso sono state eseguite subito dopo, in ottemperanza non solo dell'art. 1243 del c.c. ma anche e soprattutto in base a quanto dichiarato dalla stessa società nella missiva di reclamo del
28/02/2015”.
§ 5.
L'appello è infondato.
Il Giudice di primo grado ha rilevato che la lettera del 6.12.2013, asseritamente inoltrata dall'odierna appellante alla società attrice, contenente la comunicazione del riscontro da parte del distributore di pag. 16/22 un prelievo di potenza, pari a Kw 88, eccedente quella prevista in contratto, pari a Kw 53, non era mai giunta a conoscenza del somministrato. Ha, quindi, evidenziato che, trattandosi di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, per le quali difettava la prova sia della ricezione che finanche della spedizione alla controparte della relativa comunicazione, la stessa non potesse ritenersi efficace.
Orbene, a fronte di tale chiara affermazione, l'appellante opinava che, in effetti, non si trattava di una modifica delle condizioni contrattuali, quanto, piuttosto, di un ricalcolo giustificato da un prelievo superiore rispetto alla potenza disponibile.
L'argomento non appare persuasivo, se si considera che, ai sensi dell'art. 10.2. delle condizioni generali di contratto, nel caso di prelievi di potenza eccedenti quella prevista in contratto, le parti debbono concordare la necessaria modifica contrattuale.
Quindi, laddove il cliente utilizzi una potenza eccedente quella disponibile, il fornitore deve necessariamente modificare le condizioni contrattuali, al fine di potere richiedere il pagamento dei maggiori importi dovuti.
In tal senso, del resto, milita il tenore della stessa comunicazione asseritamente inoltrata dal fornitore, allora , alla Controparte_4
somministrata in data 6.12.2013, che, come detto, il Giudice riscontrava non essere mai stata ricevuta dalla destinataria.
Infatti, in tale lettera, rendeva edotta la propria cliente del fatto CP_4
che, nelle prossime fatture, sarebbero stati addebitati i maggiori costi pag. 17/22 di allacciamento relativi alla potenza prelevata e che sarebbe stata inoltrata documentazione concernente “il nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica relativo all'adeguamento del valore della potenza disponibile al suo fabbisogno attuale”.
Quindi, se, come emerge dal contenuto della predetta missiva e dal tenore dell'art. 10 delle condizioni generali del contratto di fornitura, non di mero ricalcolo si trattava, ma di una variazione delle condizioni contrattuali che le parti avrebbero dovuto consensualmente pattuire, è evidente che, difettando la prova di tale accordo, i ricalcoli eseguiti dal fornitore siano illegittimi.
Ne segue che la pretesa di di esigere, per le fatture relative al CP_4
periodo da gennaio a settembre del 2014, l'addebito dell'effettiva potenza disponibile adeguata, sia infondata.
§ 6.
Giova, poi, osservare che, a fronte del rilievo del primo Giudice, secondo cui non era chiaro perché avesse inteso compensare il CP_4
credito di ben euro 25.679,84, da essa stessa riconosciuto all'attrice, con fatture tutte successive alla data di chiusura del contratto, risalente al 30.9.2014, l'appellante sosteneva che tale fatturazione era stata operata sulla base di nuovi dati dei consumi comunicati dal distributore e che il Giudice aveva male interpretato l'operata compensazione.
Anche siffatta deduzione si rivela, per un verso, poco chiara, per l'altro, comunque, non condivisibile.
pag. 18/22 Invero, è pacifico che, in data 21.5.2015, emetteva la nota credito CP_4
n. 639582550210338, eseguita sulla scorta del rilievo delle letture finali al 30/09/2014, da cui emergeva un credito in capo alla somministrata di € 25.679,84.
Deve, quindi, logicamente inferirsene che, per ammissione della stessa società di vendita, tale era la situazione di reciproco dare avere tra le parti al momento della cessazione del rapporto di fornitura.
Non è dato allora comprendere, né, giova soggiungere, di tanto l'appellante ha fornito, in primo grado e nemmeno in appello, una ragionevole spiegazione, perché, al cospetto di tale nota di credito, CP_4
abbia preteso unilateralmente di compensare la ragione di credito da essa riconosciuta in favore della somministrata con altre fatture, di importo complessivo pari ad euro 17.585,41, tutte relative a mesi successivi a quello di settembre 2014.
Invero, rispetto a tale specifica obiezione, già posta dal Giudice di primo grado, si limitava, con l'appello, a sostenere che trattavasi CP_4
di fatture emesse sulla scorta di nuovi dati forniti dal Distributore.
A ben vedere, tuttavia, tale deduzione non è sufficiente a giustificare l'operata compensazione, ove si ponga mente al dato, di per sé dirimente, per il quale si tratta, pur sempre, di fatture con le quali venivano addebitati consumi che sarebbero stati effettuati presso il punto di prelievo intestato all'originaria attrice nei mesi da dicembre
2014 a maggio 2015, quando la fornitura era pacificamente erogata da altro venditore (nello specifico dalla . Controparte_6
pag. 19/22 Peraltro, il mero riferimento a dati forniti dal distributore, come pure il richiamo al noto assetto normativo del mercato elettrico, è inidoneo a ritenere legittima la compensazione operata, in quanto, nel rapporto contrattuale con il somministrato, spetta, pur sempre al fornitore l'onere di provare la debenza degli importi fatturati.
Ne segue che quando, come nella specie, la fatturazione non appare coerente con l'evolversi del rapporto, riguardando periodi nei quali la fornitura risulta già effettuata da un soggetto diverso, il mero richiamo a dati di prelievo trasmessi dal distributore si rivela insufficiente a giustificare la pretesa creditoria del fornitore.
Sotto altro profilo, poi, l'appello è finanche inammissibile, per evidente contrasto con l'art. 342 c.p.c., laddove l'istante si limitava a ribadire di avere versato a controparte la cifra di € 8.094,43, pari alla differenza tra l'ammontare della nota di credito e le predette fatture emesse nei mesi da gennaio a maggio 2015.
Infatti, avendo il Giudice di primo grado rilevato che non era stata fornita una prova attendibile di tale dedotto pagamento, l'appellante non poteva limitarsi a sostenere di averlo effettuato, ma avrebbe, ancor prima, dovuto esporre, in maniera compiuta, per quale ragione la prova da essa offerta e già giudicata insufficiente dal Tribunale
(siccome costituente “una mera schermata informatica con varie annotazione”), era, invece, idonea allo scopo.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
pag. 20/22 § 7.
Le spese processuali del presente grado di giudizio debbono seguire la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, secondo il criterio del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria per la quale si giustificano i minimi avuto riguardo alla ridotta attività difensiva in concreto espletata, con distrazione in favore dei procuratori costituiti degli appellati, dichiaratisi antistatari.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in Parte_1
favore dell'appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 8.469,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per pag. 21/22 legge e, con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Pacileo e dell'Avv. Bruno Pacileo;
c) dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 07/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2512/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 10114/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 16/12/2021, non notificata, pendente
TRA
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Procuratore Speciale avv. munito dei necessari Controparte_1
poteri giusta procura a rogito del dott. Notaio di Roma in Persona_1
data 31/07/2020 rep. n. 61793, racc. n. 31869 (doc. 2), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Motta (C.F. ed C.F._1
elettivamente domiciliata nel suo studio sito in Firenze, al Viale
Amendola n. 20, come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLANTE
E (C.F.: , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, , Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Pacileo (C.F.:
e dall'avv. Bruno Pacileo (C.F.: C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3
dei medesimi, in Napoli alla Via G. Carducci 42, come da procura rilasciata su foglio separato, costituente parte integrante dell'atto di citazione, depositata nel corso del giudizio di primo grado;
APPELLATA
Oggetto: somministrazione di energia elettrica;
accertamento negativo del credito.
Conclusioni: l'appellante, nelle note di trattazione scritta depositate in data 11.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva come segue:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti in appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nonché respingere le domande formulate dalla convenuta appellata con conseguente condanna alla refusione delle somme corrisposte a seguito della sentenza di primo grado”;
l'appellata, nelle note di trattazione scritta depositate in data
11.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., concludeva come segue: “1) dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla la
(già per Parte_1 Controparte_4
tutti i motivi ex ante rappresentati e/o per quelli che la Corte riterrà di ragione;
2) nel merito, rigettare il gravame proposto dalla la
[...]
(già in quanto Parte_1 Controparte_4
pag. 2/22 infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, e, per l'effetto, confermare la sentenza di prime cure;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dello spiegato appello, si chiede
l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado, che di seguito si riportano: “1) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità delle fatture emesse da per consumi di energia Controparte_4
successivi al mese di settembre 2014 (periodo ottobre-dicembre 2014, gennaio - maggio 2015) e conseguentemente l'illegittimità della relativa richiesta di pagamento, e, per l'effetto, 2) previo accertamento dell'illegittimità della compensazione eseguita da , Controparte_4
condannare l'odierna convenuta alla ripetizione di tutte le somme indebitamente percepite durante il rapporto di fornitura, come meglio descritte in premessa, pari ad € 38.590,72, ovvero alla ripetizione dell'importo di € 26.690,86 ed € 1.012,43 per deposito cauzionale, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa l maggiore o minore oltre interessi ex D.lgs 231/02 dal pagamento all'effettiva ripetizione;
3) In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla società attrice a causa dell'errata contabilizzazione/fatturazione dei consumi e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno in favore della nella somma che l'Ill.mo Parte_2
Giudicante riterrà giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione;
4) In via subordinata accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della
in ragione delle maggiori somme Controparte_4
indebitamente percepite e compensate per consumi inesistenti, nella somma che sarà determinata e quantificata in corso di causa, anche per
pag. 3/22 il tramite di una Consulenza Tecnica d'Ufficio e, per l'effetto, condannarla alla restituzione delle somme illegittimamente percepite;
5)
Condannare al pagamento delle spese, Controparte_4
compensi professionali oltre iva e cpa come per legge, oltre spese forfettarie con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”;” 4)
Condannare al pagamento delle spese, Controparte_4
compensi professionali oltre iva e cpa come per legge, oltre spese forfettarie con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 24.10.2015, la Controparte_2
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli,
[...]
la (odierna Controparte_5 Parte_1
, deducendo: 1) di essere intestataria del punto di fornitura POD
[...]
IT 001E805411635, sito Sant'Antonio Abate (NA), alla via Pesaturo
6/B; 2) che il punto di fornitura contrassegnato dal POD IT
001E805411635 veniva rifornito sul mercato di salvaguardia fino a settembre 2014 da mentre dal mese di Controparte_4
ottobre 2014 il medesimo POD veniva associato al contratto di dispacciamento di 3) che, in ragione del contratto di Controparte_6
somministrazione di energia sottoscritto con decorrenza ottobre 2014, la procedeva a fatturare alla CP_6 Controparte_2
i consumi per il periodo ottobre-dicembre 2014, fatture
[...]
regolarmente pagate da essa istante;
4) che, nonostante la società istante non fosse più rifornita sul mercato di salvaguardia da CP_4
pag. 4/22 si vedeva recapitare dalla stessa le fatture di Parte_1
pagamento n. 639582550210331 del 10/11/2014 di € 3.735,25; n.
639582550210332 del 09/12/2014 di € 4.494,33; n.
639582550210333 del 10/01/2015 di € 3.668,87, per il medesimo periodo ottobre-dicembre 2014, erroneamente pagate, per un totale complessivo di € 11.898,45; 5) che attesa l'assoluta illegittimità ed inesistenza della richiesta di pagamento di , la CP_4 Parte_1
, con lettera inoltrata a mezzo PEC ad Controparte_2
e per conoscenza all'Autorità per l'energia Controparte_7
elettrica ed il gas, invitava e diffidava alla Controparte_4
ripetizione delle somme indebitamente corrisposte;
6) che, ancora, benché la società istante non fosse più rifornita sin dall'ottobre 2014 da quest'ultima emetteva fatture di Controparte_4
pagamento per consumi relativi ai mesi gennaio – maggio 2015, precisamente fatture: n. 639582550210334 del 09.02.2015
dell'importo di € 3.418,05; n. 639582550210335 del 09.03.2015
dell'importo di € 2.906,77; n. 639582550210336 del 09.04.2015
dell'importo di € 3.350,71; n. 0639582250210337 del 09.05.2015
dell'importo di € 2.861,34; fattura n. 063958225021033A del
22/05/2015 dell'importo di € 1.379,67; 7) che con comunicazione dell'08.06.2015 (n. pratica 0028893625 n. documento NAES7786809),
, in risposta alle contestazioni sollevate, Controparte_4
informava la società istante: - di aver proceduto in data 21/05/2015 ad emettere nota di credito n. 0639582550210338 di € -25.679,84 (all.
11 dell'atto di citazione di primo grado), nella quale veniva fatturato il consumo fino al 30.09.2014 e rimborsati gli otto acconti pag. 5/22 precedentemente fatturati ed il deposito cauzionale;
- che la detta nota di credito era stata utilizzata parzialmente per rimborsare le fatture periodo gennaio - maggio 2015 (ovvero: n. 639582550210331 del
10/11/2014 di € 3.735,25; n. 639582550210332 del 09/12/2014 di €
4.494,33; n. 639582550210333 del 10/01/2015 di € 3.668,87; n.
639582550210334 del 09.02.2015 di € 3.418,05; n.
639582550210335 del 09.03.2015 di € 2.906,77; n.
639582550210336 del 09.04.2015 di € 3.350,71; n.
0639582250210337 del 09.05.2015 di € 2.861,34; n.
063958225021033A del 22/05/2015 di € 1.379,67), mentre la residua somma sarebbe stata restituita a mezzo bonifico bancario di €
8.094,43; che la compensazione di cui alla nota di credito eseguita da
, prontamente contestata dalla società istante a Controparte_4
mezzo racc. pec del 30.06.2015, era palesemente arbitraria, illegittima ed errata, considerato che - premesso che la compensazione presuppone la coesistenza di reciproci rapporti di debito e di credito - nel caso di specie le fatture oggetto di “parziale rimborso” si riferivano ad una pretesa creditoria inesistente, in quanto nell'arco temporale ottobre-dicembre 2014 e gennaio-maggio 2015 la società
[...]
era stata rifornita da a cui aveva CP_2 Controparte_6
regolarmente pagato i consumi di energia;
che, pertanto, CP_4
aveva compensato il credito vantato dalla ,
[...] Controparte_2
come dalla stessa accertato (nota di credito), con poste debitorie del tutto inesistenti e non dovute.
pag. 6/22 Tanto premesso, l'attrice domandava accogliersi le seguenti conclusioni: “1) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità delle fatture emesse da servizio elettrico per consumi di energia CP_4
successivi al mese di settembre 2014 (periodo ottobre - dicembre 2014, gennaio - maggio 2015) e conseguentemente l'illegittimità della relativa richiesta di pagamento, e, per l'effetto, 2) previo accertamento dell'illegittimità della compensazione eseguita da , Controparte_4
condannare l'odierna convenuta alla ripetizione di tutte le somme indebitamente percepite durante il rapporto di fornitura, come meglio descritte in premessa, pari ad € 38.590,72, ovvero alla ripetizione dell'importo di € 26.690,86 ed € 1.012,43 per deposito cauzionale, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa oltre interessi ex D.lgs 231/02 dal pagamento all'effettiva ripetizione;
3) In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla società attrice a causa dell'errata contabilizzazione/fatturazione dei consumi e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento del danno in favore della
[...]
nella somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà Parte_2
giusta ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) In via subordinata accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento della
in ragione delle maggiori somme Controparte_4
indebitamente percepite e compensate per consumi inesistenti, nella somma che sarà determinata e quantificata in corso di causa, anche per il tramite di una Consulenza Tecnica d'Ufficio e, per l'effetto, condannarla alla restituzione delle somme illegittimamente percepite;
5)
Condannare al pagamento delle spese, Controparte_4
pag. 7/22 compensi professionali oltre iva e cpa come per legge, oltre spese forfettarie con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta, che, nel resistere alle avverse domande, esponeva che: “- In data
06/12/2013 invia al Società lettera (doc. 2) Controparte_4
in cui si evince che ha segnalato prelievi (nei CP_4 Controparte_8
mesi estivi dell'anno 2012) di potenza superiori al valore della potenza disponibile, con adeguamento delle condizioni contrattuali al nuovo valore della potenza disponibile pari a kw 88. Pertanto, tutte le fatture emesse successivamente a tale comunicazione, riferibili, quindi, al periodo gennaio-settembre 2014 contengono l'addebito della effettiva potenza disponibile adeguata. - Con l'emissione in data 09/10/2014 della fattura n. 639582550210339 di € 3.683,81 (doc. 3) si riscontra invece l'addebito dei consumi per il mese di Settembre 2014 calcolati in acconto sulla scorta delle letture rilevate alla data del 31/08/2014 (F1
KWH 289110; F2 KWH 237848; F3 KWH 302656), ma non l'addebito della quota potenza di cui alla voce “servizi di rete”. Tale fattura si riscontra essere stata pagata con addebito in banca a mezzo domiciliazione bancaria. - Il giorno 10/11/2014 viene emessa la fattura
n. 639582550210331 di € 3.735,25 (doc. 4) contenente addebito dei consumi per il mese di Ottobre 2014 calcolati in acconto sulla scorta delle letture rilevate alla data del 31/08/2014 di cui sopra, ma senza addebito relativo alla quota potenza di cui alla voce “servizi di rete”. Tale fattura si riscontra essere stata pagata con addebito in banca a mezzo domiciliazione bancaria. In data 09/12/2014 viene emessa la fattura n.
pag. 8/22 639582550210332 di € 4.494,33 (doc. 5) con addebito dei consumi per il mese di Novembre 2014 calcolati in acconto sulla scorta delle letture rilevate alla data del 31/08/2014 di cui sopra, ma senza addebito relativo alla quota potenza di cui alla voce “servizi di rete”. Tale fattura si riscontra essere stata pagata con addebito in banca a mezzo domiciliazione bancaria. Il mese successivo e precisamente in data
10/01/2015 viene emessa fattura n. 639582550210333 di € 3.668,87
(doc. 6) con addebito dei consumi per il mese di Dicembre 2014 calcolati sempre in acconto sulla scorta delle letture rilevate alla data del
31/08/2014 di cui sopra, ma senza addebito relativo alla quota potenza di cui alla voce “servizi di rete”. Tale fattura si riscontra essere stata oggetto di compensazione. In data 09/02/2015 viene emessa fattura n.
639582550210334 di € 3.418,05 (doc. 7) con addebito dei consumi per il mese di Gennaio 2015 calcolati sempre in acconto sulla scorta delle letture rilevate alla data del 31/08/2014 di cui sopra, ma senza addebito relativo alla quota potenza di cui alla voce “servizi di rete”. Tale fattura si riscontra essere stata oggetto di compensazione. - In seguito all'invio della raccomandata di diffida ad adempiere datata 15/02/2015 (doc. 8), la società agricola odierna attrice invia reclamo via fax il giorno
28/02/2015, contenente la richiesta sia di storno, che di accredito in conto corrente bancario. provvede quindi a CP_4 Parte_1
richiedere al Distributore la chiusura della posizione risalente al
19/12/2013, onde poter effettuare la chiusura del contratto al
30/09/2014, per il passaggio della società attrice ad altro fornitore. NE
UZ S.p.A., sollecitata più volte, non riscontra la comunicazione di pertanto quest'ultima predispone la Controparte_4
pag. 9/22 chiusura del conto con data retroattiva al 30/09/2014 con contestuale rettifica delle fatture nel frattempo emesse nei mesi di Marzo-Aprile e
Maggio 2015 e precisamente la numero 639582550210335 – 36- 37 rispettivamente pari ad € 2.906,77, € 3.350,71, e € 2.861,34 (doc. 9-11), sempre stimate con addebito totale in acconto, pari a kwh 133146 al
30/04/2015. Anche queste ultime fatture risultano essere state, poi, oggetto di compensazione (doc. 12). - In data 21/05/2015 viene effettuato il ricalcolo con contestuale emissione di nota credito n.
639582550210338 di € (-) 25.679,84 (doc. 13) ed eseguito sulla scorta del rilievo delle letture finali al 30/09/2014 (pari a F1 KWH 296178; F2
KWH 244121; F3 KWH 310510). Pertanto, il consumo totale del mese di
Settembre 2014 è dato dalla differenza delle letture al 30/09/2014 e quelle rilevate al 31/08/2014 (cioè: 296178+244121+310510- 289110-
237848-302656 = kwh 21195). Il conguaglio a credito della società, considerando i kwh 133146 addebitati in acconto fino al 30/04/2015, è stato precisamente: 21195-133146 = kwh (-) 111951, conteggiati e restituiti nella nota credito suddetta. Nella medesima fattura si riscontra anche l'erroneo accredito degli importi relativi alla quota potenza per il periodo gennaio-aprile 2015 pari a 84 kw x 2,7019= 226,96/mese. È stato rimborsato anche il deposito cauzionale comprensivo di interessi legali con addebito imposta di bollo per complessivi € (-) 1012,43. La nota credito risulta infine essere stata poi parzialmente compensata con le fatture a debito che erano rimaste insolute e cioè la n. 33 del
10/01/2015 di € 3.668,87, n. 34 del 09/02/2015 di € 3.418,05, la n. 35 del 09/03/2015 di € 2.906,77, la n. 36 del 09/04/2015 di € 3.350,71, la n.
37 del 09/05/2015 di € 2.861,34 e la n. 3A del 22/05/2015 di € 1.379,67.
pag. 10/22 Sottraendo dal totale (€ 25.679,84) le sopracitate somme (€ 3.668,87, €
3.418,05, € 2.906,77, € 3.350,71, € 2.861,34, € 1.379,67) si ottiene la cifra di € 8.094,43 pari all'importo bonificato alla società con data valuta
03/06/2015 (doc. 15) su IBAN comunicato e richiesto dallo stesso con missiva di fine febbraio 2015 (doc. 14). - In data 22/05/2015 (doc. 16) viene emessa fattura a debito di rettifica n. 63958255021033A di €
1.379,67, per addebito della quota potenza accreditata per il periodo gennaio-aprile 2015 e di cui sopra (quindi stornando l'accredito effettuato erroneamente il giorno prima e contenuto nella nota credito di € (-) 25679,84), e recupero quota potenza per il mese di settembre
2014 (KW 84 x 2,6552= 223,04) in precedenza non addebitata. Tale fattura risulta essere stata compensata. - In data 05/06/2015 con
l'emissione della nota credito n. 63958255021033A di € (-) 60,00 (doc.
17) si provvede ad indennizzare la società per la rettifica della doppia fatturazione di cui sopra effettuata oltre il tempo massimo, con contestuale rimborso della somma con assegno n. 6073672434 del
03/07/2015 di € 60,00 .. - In data 17/11/2015 NE ha emesso un'ulteriore fattura n. 63958255021033A di € 3.017,41(doc. 19), relativamente agli addebiti corrispondenti all'adeguamento di potenza segnalati dal Distributore, ed inerenti la lettera inviata a suo tempo alla società il giorno 06/12/2013. In merito si riscontra essere stata inviata ulteriore lettera alla società il giorno 21/11/2015 .. Allo stato attuale risulta insoluta la fattura di € 3.017,41 emessa il 17/11/2015”.
Sulla scorta di tali deduzioni, la convenuta concludeva come segue:
“perché l'Ill.mo Giudice adito voglia: Nel merito: rigettare integralmente,
pag. 11/22 in fatto e in diritto, la domanda proposta dall'attrice, con vittoria di spese, diritti ed onorari. Per l'effetto, condannare la
[...]
al pagamento di quanto dovuto in base alla Controparte_2
fattura n. 63958255021033A di € 3.017,41”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., depositate le rispettive memorie, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito del giudizio l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1) condanna il al pagamento, in favore della Controparte_4 [...]
della complessiva somma di euro 26.692,27, Parte_2
oltre interessi ex D.lgs 231/02 a far data dal pagamento al saldo;
2) condanna il al pagamento, in favore della Controparte_4 [...]
delle spese di giudizio che liquida in Parte_2
euro per spese ed euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325 c.p.c., (già CP_4 Parte_1
proponeva appello, mediante atto Controparte_4
tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in data 02.06.2022, con il quale, sollecitandone l'integrale riforma per i motivi appresso esaminati, chiedeva che fossero accolte le conclusioni in precedenza trascritte.
pag. 12/22 Si costituiva la resistendo al Controparte_2
gravame, di cui eccepiva preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e sollecitandone l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13.12.2024.
Disposta la sostituzione di tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte, la causa, con ordinanza comunicata il
13.1.2025, era assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 3.4.2025.
Depositate da entrambe le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado riteneva essere “pacifico tra le parti che il contratto inizialmente stipulato tra le stesse sia cessato alla data del 30 settembre 2014 per il passaggio dell'istante con un altro fornitore”.
Osservava, poi, come la convenuta non avesse dimostrato l'avvenuta spedizione, all'attrice, della lettera del 6.12.2013, con la quale assumeva di averle comunicato “che, a seguito della segnalazione da parte di NE UZ s.p.a. di prelievi di potenza superiori al valore della potenza disponibile, vi era stato un adeguamento delle condizioni contrattuali al nuovo valore della potenza disponibile pari a kw 88”.
Ciò posto e preso atto delle difese della convenuta, la quale aveva assunto di avere effettuato, in data 21 maggio 2015, il ricalcolo con pag. 13/22 contestuale emissione di nota credito n. 639582550210338 in favore dell'istante di euro 25.679,84, rilevava che, essendo il contratto cessato alla data del 30 settembre 2014, “le fatture emesse per consumi dal mese di ottobre 2014 e fino al mese di maggio 2015 non risultano legittime, atteso che per tale periodo i consumi erano già fatturati da altro fornitore, né è chiaro perché il conguaglio a credito della società
(euro 25.679,84) sia stato parzialmente compensato (secondo l'assunto dell' con fatture tutte successive alla chiusura del contratto”. CP_4
Inoltre, il Giudice riteneva non essere stato dimostrato, dalla convenuta, di avere effettuato il rimborso del suddetto credito e del deposito cauzionale con i relativi interessi, in quanto la documentazione prodotta era costituita da “una mera schermata informatica con varie annotazioni” che, tuttavia, non provava “a fronte della contestazione della controparte, l'effettivo accredito delle somme all'istante”.
Ed ancora, secondo il Giudice non era dovuta la fattura “a debito di rettifica n. 63958255021033A di € 1.379,67, per addebito della quota potenza accreditata per il periodo gennaio-aprile 2015” relativa al
“recupero quota potenza per il mese di settembre 2014… in precedenza non addebitata”, considerato che la modifica contrattuale non risultava portata a conoscenza della controparte.
Per la medesima ragione era considerata come non dovuta “.. la fattura
“per oneri diversi dalla fornitura di energia elettrica” n.
63958255021033A di euro 3.017,41 con la quale la convenuta ha
pag. 14/22 addebitato all'attrice gli importi corrispondenti all'adeguamento di potenza segnalati dal Distributore”.
Pertanto, opinava il Giudice, “non essendo dovuto alcunché dalla società attrice successivamente alla chiusura del contratto (salvo il conguaglio per i consumi effettuati fino a tale data, come indicati dalla convenuta e non oggetto di specifica contestazione), non essendo giustificate le fatture emesse dall' per consumi successivi alla data del 30 CP_4
settembre 2014 e non essendo provata la comunicazione alla stessa in ordine alla modifica contrattuale per l'adeguamento di potenza
(pertanto non operante tra le parti), né la restituzione della cauzione, la società resistente va condannata al pagamento della complessiva somma di euro 26.692,27 (25.679,84 per fatture non dovute più euro 1.012,43 per deposito cauzionale), oltre interessi ex D.lgs 231/02 dal pagamento al saldo”.
§ 4.
Con un unico motivo, l'appellante, nell'impugnare la sentenza, deduceva che, avendo il Distributore segnalato prelievi (nei mesi estivi dell'anno 2012) di potenza, pari a kw 88, superiori al valore della potenza disponibile, essa istante, con lettera del 6.12.2013, aveva comunicato tale circostanza alla società . Obiettava Controparte_2
che non si era al cospetto di una modifica contrattuale, come invece erroneamente indicato dal primo Giudice, bensì di ricalcolo visto il prelievo superiore rispetto alla potenza disponibile. Sosteneva, quindi, che tutte le fatture emesse successivamente a tale comunicazione, riferibili al periodo gennaio-settembre 2014, contenevano l'addebito pag. 15/22 della effettiva potenza disponibile adeguata. Rilevava, poi, che “La fatturazione del 2015 è stata quindi oggetto di conguaglio all'esito dei nuovi dati di consumi comunicati dal Distributore e, pertanto, trattandosi in sostanza di fatturazione che era stata operata “in stima” – alla luce del conguaglio e del mancato pagamento delle fatture – è stata operata la compensazione che il Giudice di primo grado ha mal interpretato .. In conclusione, appare chiaro che le fatture emesse da per il periodo Ottobre 2014 – Maggio 2015 Controparte_4
non sono illegittime, in quanto NE UZ è il soggetto deputato
e preposto alle attività di cessazione del servizio di maggior tutela per i punti di prelievo oggetto di passaggio ad altro venditore su mercato libero. (già Parte_1 Controparte_4
nel caso specifico è un soggetto passivo del processo ed anzi una
[...]
volta venuta a conoscenza della situazione, ha immediatamente provveduto (marzo 2015) ad informare di ciò il Distributore via mail. Le operazioni di rettifica sono avvenute solo a maggio 2015 e le conseguenti attività di compensazione/rimborso sono state eseguite subito dopo, in ottemperanza non solo dell'art. 1243 del c.c. ma anche e soprattutto in base a quanto dichiarato dalla stessa società nella missiva di reclamo del
28/02/2015”.
§ 5.
L'appello è infondato.
Il Giudice di primo grado ha rilevato che la lettera del 6.12.2013, asseritamente inoltrata dall'odierna appellante alla società attrice, contenente la comunicazione del riscontro da parte del distributore di pag. 16/22 un prelievo di potenza, pari a Kw 88, eccedente quella prevista in contratto, pari a Kw 53, non era mai giunta a conoscenza del somministrato. Ha, quindi, evidenziato che, trattandosi di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, per le quali difettava la prova sia della ricezione che finanche della spedizione alla controparte della relativa comunicazione, la stessa non potesse ritenersi efficace.
Orbene, a fronte di tale chiara affermazione, l'appellante opinava che, in effetti, non si trattava di una modifica delle condizioni contrattuali, quanto, piuttosto, di un ricalcolo giustificato da un prelievo superiore rispetto alla potenza disponibile.
L'argomento non appare persuasivo, se si considera che, ai sensi dell'art. 10.2. delle condizioni generali di contratto, nel caso di prelievi di potenza eccedenti quella prevista in contratto, le parti debbono concordare la necessaria modifica contrattuale.
Quindi, laddove il cliente utilizzi una potenza eccedente quella disponibile, il fornitore deve necessariamente modificare le condizioni contrattuali, al fine di potere richiedere il pagamento dei maggiori importi dovuti.
In tal senso, del resto, milita il tenore della stessa comunicazione asseritamente inoltrata dal fornitore, allora , alla Controparte_4
somministrata in data 6.12.2013, che, come detto, il Giudice riscontrava non essere mai stata ricevuta dalla destinataria.
Infatti, in tale lettera, rendeva edotta la propria cliente del fatto CP_4
che, nelle prossime fatture, sarebbero stati addebitati i maggiori costi pag. 17/22 di allacciamento relativi alla potenza prelevata e che sarebbe stata inoltrata documentazione concernente “il nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica relativo all'adeguamento del valore della potenza disponibile al suo fabbisogno attuale”.
Quindi, se, come emerge dal contenuto della predetta missiva e dal tenore dell'art. 10 delle condizioni generali del contratto di fornitura, non di mero ricalcolo si trattava, ma di una variazione delle condizioni contrattuali che le parti avrebbero dovuto consensualmente pattuire, è evidente che, difettando la prova di tale accordo, i ricalcoli eseguiti dal fornitore siano illegittimi.
Ne segue che la pretesa di di esigere, per le fatture relative al CP_4
periodo da gennaio a settembre del 2014, l'addebito dell'effettiva potenza disponibile adeguata, sia infondata.
§ 6.
Giova, poi, osservare che, a fronte del rilievo del primo Giudice, secondo cui non era chiaro perché avesse inteso compensare il CP_4
credito di ben euro 25.679,84, da essa stessa riconosciuto all'attrice, con fatture tutte successive alla data di chiusura del contratto, risalente al 30.9.2014, l'appellante sosteneva che tale fatturazione era stata operata sulla base di nuovi dati dei consumi comunicati dal distributore e che il Giudice aveva male interpretato l'operata compensazione.
Anche siffatta deduzione si rivela, per un verso, poco chiara, per l'altro, comunque, non condivisibile.
pag. 18/22 Invero, è pacifico che, in data 21.5.2015, emetteva la nota credito CP_4
n. 639582550210338, eseguita sulla scorta del rilievo delle letture finali al 30/09/2014, da cui emergeva un credito in capo alla somministrata di € 25.679,84.
Deve, quindi, logicamente inferirsene che, per ammissione della stessa società di vendita, tale era la situazione di reciproco dare avere tra le parti al momento della cessazione del rapporto di fornitura.
Non è dato allora comprendere, né, giova soggiungere, di tanto l'appellante ha fornito, in primo grado e nemmeno in appello, una ragionevole spiegazione, perché, al cospetto di tale nota di credito, CP_4
abbia preteso unilateralmente di compensare la ragione di credito da essa riconosciuta in favore della somministrata con altre fatture, di importo complessivo pari ad euro 17.585,41, tutte relative a mesi successivi a quello di settembre 2014.
Invero, rispetto a tale specifica obiezione, già posta dal Giudice di primo grado, si limitava, con l'appello, a sostenere che trattavasi CP_4
di fatture emesse sulla scorta di nuovi dati forniti dal Distributore.
A ben vedere, tuttavia, tale deduzione non è sufficiente a giustificare l'operata compensazione, ove si ponga mente al dato, di per sé dirimente, per il quale si tratta, pur sempre, di fatture con le quali venivano addebitati consumi che sarebbero stati effettuati presso il punto di prelievo intestato all'originaria attrice nei mesi da dicembre
2014 a maggio 2015, quando la fornitura era pacificamente erogata da altro venditore (nello specifico dalla . Controparte_6
pag. 19/22 Peraltro, il mero riferimento a dati forniti dal distributore, come pure il richiamo al noto assetto normativo del mercato elettrico, è inidoneo a ritenere legittima la compensazione operata, in quanto, nel rapporto contrattuale con il somministrato, spetta, pur sempre al fornitore l'onere di provare la debenza degli importi fatturati.
Ne segue che quando, come nella specie, la fatturazione non appare coerente con l'evolversi del rapporto, riguardando periodi nei quali la fornitura risulta già effettuata da un soggetto diverso, il mero richiamo a dati di prelievo trasmessi dal distributore si rivela insufficiente a giustificare la pretesa creditoria del fornitore.
Sotto altro profilo, poi, l'appello è finanche inammissibile, per evidente contrasto con l'art. 342 c.p.c., laddove l'istante si limitava a ribadire di avere versato a controparte la cifra di € 8.094,43, pari alla differenza tra l'ammontare della nota di credito e le predette fatture emesse nei mesi da gennaio a maggio 2015.
Infatti, avendo il Giudice di primo grado rilevato che non era stata fornita una prova attendibile di tale dedotto pagamento, l'appellante non poteva limitarsi a sostenere di averlo effettuato, ma avrebbe, ancor prima, dovuto esporre, in maniera compiuta, per quale ragione la prova da essa offerta e già giudicata insufficiente dal Tribunale
(siccome costituente “una mera schermata informatica con varie annotazione”), era, invece, idonea allo scopo.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
pag. 20/22 § 7.
Le spese processuali del presente grado di giudizio debbono seguire la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione delle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, secondo il criterio del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria per la quale si giustificano i minimi avuto riguardo alla ridotta attività difensiva in concreto espletata, con distrazione in favore dei procuratori costituiti degli appellati, dichiaratisi antistatari.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in Parte_1
favore dell'appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 8.469,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per pag. 21/22 legge e, con distrazione in favore dell'Avv. Luigi Pacileo e dell'Avv. Bruno Pacileo;
c) dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 07/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 22/22