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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/05/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4893/21 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Rosaria Tundo, come Parte_1
da mandato in atti
ATTORE
in persona del legale rappresentante p.t, Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. Massimo D'Arcangelo, come da mandato in atti;
CONVENUTA
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa Controparte_1
dall' avv. Antonio Leonardo Fraioli e dall'avv. Giulia Guerrini, come da mandato in atti;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31.5.21 il , agendo quale intestatario Pt_1
del conto corrente con apertura di credito contraddistinto dal n. 340 aperto presso la filiale di Casarano dell'istituto convenuto, adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir accertare l'addebito, durante l'esecuzione del rapporto in questione, di oneri illegittimi, quali quelli rinvenienti da anatocismo trimestrale in violazione dell'art. 1283 c.c., cms, interessi ultralegali non convenuti per iscritto, antergazione e postergazione delle valute non regolamentata, indebite variazioni unilaterali del tasso di interessi, oneri feneratizi;
invocava, pertanto, la restituzione delle somme invalidamente percepite all'istituto di credito, previa rideterminazione del saldo del rapporto in contestazione;
chiedeva, altresì, che la banca fosse condannata alla cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia illegittimamente effettuata ed al ristoro dei conseguenti danni.
costituendosi, preliminarmente poneva l'accento sul mancato CP_2
assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore rispetto alle contestazioni svolte e rimarcava la natura di mera allegazione della ctp in atti, nonché la portata esplorativa della ctu di cui era richiesto l'espletamento; precisava che dal testo contrattuale emergesse la valida pattuizione dei tassi di interesse, dell'anatocismo trimestrale reciproco, nonché di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto;
indicava che non fossero state addebitate né cms né caf;
prospettava l'evasività delle notazioni inerenti l'usura; chiedeva rigettarsi le domanda articolate in citazione, ivi comprese quelle inerenti la segnalazione alla Centrale Rischi.
Con ordinanza emessa in data 16.9.23, preso atto del tenore del testo contrattuale versato in atti e della genericità dei conteggi depositati in allegato alla citazione con riferimento all'usura la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con comparsa deposi tata in data 21.9.23 spiegava volontario cessionaria del credito in contestazione, la quale Controparte_1
aderiva alle difese già svolte dalla Banca;
all'udienza del 11.10.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Sindaco ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere, previa rideterminazione del saldo effettivo del rapporto in contestazione, la restituzione di oneri asseritamente oggetto di addebito illegittimo ad opera dell'istituto: quanto alla distribuzione dell' onere probatorio tra le parti, preme rimarcare come l'attore debba comprovare la presenza e consistenza di addebiti ingiustificati o fondati su previsioni pattizie invalide;
in particolare, alla luce dell'insegnamento della Suprema
Corte, risulta necessario che egli documenti il tenore delle pattuizioni intercorse tra le parti e l'andamento del rapporto i mediante la produzione degli estratti conto ai medesimo inerenti ovvero di altra documentazione che attesti i movimenti intervenuti ( cfr. Cass. civ. sent. n. 29190/20, n. 11543/19).
Nel caso per cui è controversia, parte attrice ha versato in atti sia il contratto di apertura del conto, che la serie pressochè completa dei relativi estratti, nonché dei generici conteggi inerenti la consistenza di tutti gli oneri eliminati;
il documento di sintesi offre contezza dell'infondatezza delle contestazioni inerenti il tasso ultralegale degli interessi, l'anatocismo trimestrale vietato, le cms, le valute e degli oneri accessori: sono, difatti, ivi espressamente contemplate le consistenze dei tassi debitori relative anche agli sconfinamenti – e quindi all'apertura di credito dagli stessi integrata -, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca ai sensi della delibera CICR del 2000, la regolamentazione delle valute per singole operazioni, le spese fisse e variabili, le singole categorie di commissioni;
parte attrice, poi, non ha neppure indicato quando sarebbero occorse le variazioni unilaterali dei tassi di interesse stigmatizzate, sicchè ogni accertamento in tal senso appare ultroneo.
In particolare, a fronte delle difese svolte in comparsa conclusionale dal , Pt_1
preme rimarcare come l'apertura di credito sia stata, nel caso in questione, effettuata sin dall'inizio del rapporto, mediante affidamento in conto corrente, i cui tassi sono espressamente previsti nel documento di sintesi e non vi è prova di addebiti effettuati in dispregio delle specifiche pattuizioni assunte;
si noti, in particolare come lo stesso ctp abbia indicato la natura dell'affidamento, ma non abbia fornito alcuna indicazione in ragione della quale il ricalcolo dovesse essere effettuato utilizzando, come da lui prospettato, in luogo di tutti i tassi convenuti ed applicati, i tassi ex art. 117 TUB, sicchè l'esecuzione di una indagine tecnica sul punto sarebbe risultata evidentemente esplorativa;
gli estratti conto non evidenziando addebiti a titolo di cms ed ancora, il tecnico di parte ha assunto di aver decurtato dal saldo apparente le spese non convenute, senza fornire alcuna delucidazione in ordine alla natura di tali oneri, mediante raffronto con le condizioni contrattuali;
dai conteggi allegati dal medesimo, peraltro, si evince che molte delle spese stornate fossero oggetto di specifica previsione negoziale – a titolo esemplificativo, quelle per l'inoltro di documentazione e quelle connesse ai servizi BW.
Neppure appare plausibile la notazione afferente all'usurarietà dei tassi pattuiti ed applicati ai rapporti in contestazione, attesa l'estrema evasività delle relative notazioni: ed invero, secondo l'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema
Corte, la parte che eccepisca il superamento dei tassi soglia degli interessi ha un onere di allegazione specifico relativamente a tale contestazione, ricomprendente l'indicazione del tipo contrattuale, della clausola negoziale, del tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale (cfr
Cass. Sent. S.U. n. 19597 del 19 settembre 2020); nel caso di specie l'attore è rimasto inottemperante rispetto al carico allegativo di cui era gravato.
La domanda di ripetizione formulata in citazione non appare suscettibile di accoglimento, non avendo l'attore fornito non solo un vero e proprio riscontro dell'illegittima percezione di somme ad opera della banca, ma neppure specifiche allegazioni tecniche a supporto della propria prospettazione, meritevoli di approfondimento istruttorio;
risulta, per l'effetto, assorbito il vaglio delle istanze connesse alla segnalazione alla Centrale Rischi.
Le spese di lite, liquidate in considerazione del valore della controversia, della ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate e della portata dell'attività difensiva svolta dall'originaria titolare del credito e dalla cessionaria – intervenuta solo nella fase decisionale -costituite vengono poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Rigetta le domande articolate in citazione con riferimento al saldo del rapporto in contestazione;
- Dichiara assorbita la valutazione delle istanze connesse alla segnalazione presso la
Centrale Rischi;
- Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite che liquida:
I) in favore dell'istituto convenuto, in € 2.600,00 per compensi del procuratore, oltre rsf nella misura del 15%, iva e cpa;
II) in favore della cessionaria, in € 1.200,00 per compensi del procuratore, oltre rsf nella misura del 15%, iva e cpa;
Lecce, 14.5.25
Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4893/21 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Sara Rosaria Tundo, come Parte_1
da mandato in atti
ATTORE
in persona del legale rappresentante p.t, Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. Massimo D'Arcangelo, come da mandato in atti;
CONVENUTA
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa Controparte_1
dall' avv. Antonio Leonardo Fraioli e dall'avv. Giulia Guerrini, come da mandato in atti;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 31.5.21 il , agendo quale intestatario Pt_1
del conto corrente con apertura di credito contraddistinto dal n. 340 aperto presso la filiale di Casarano dell'istituto convenuto, adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir accertare l'addebito, durante l'esecuzione del rapporto in questione, di oneri illegittimi, quali quelli rinvenienti da anatocismo trimestrale in violazione dell'art. 1283 c.c., cms, interessi ultralegali non convenuti per iscritto, antergazione e postergazione delle valute non regolamentata, indebite variazioni unilaterali del tasso di interessi, oneri feneratizi;
invocava, pertanto, la restituzione delle somme invalidamente percepite all'istituto di credito, previa rideterminazione del saldo del rapporto in contestazione;
chiedeva, altresì, che la banca fosse condannata alla cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia illegittimamente effettuata ed al ristoro dei conseguenti danni.
costituendosi, preliminarmente poneva l'accento sul mancato CP_2
assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore rispetto alle contestazioni svolte e rimarcava la natura di mera allegazione della ctp in atti, nonché la portata esplorativa della ctu di cui era richiesto l'espletamento; precisava che dal testo contrattuale emergesse la valida pattuizione dei tassi di interesse, dell'anatocismo trimestrale reciproco, nonché di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto;
indicava che non fossero state addebitate né cms né caf;
prospettava l'evasività delle notazioni inerenti l'usura; chiedeva rigettarsi le domanda articolate in citazione, ivi comprese quelle inerenti la segnalazione alla Centrale Rischi.
Con ordinanza emessa in data 16.9.23, preso atto del tenore del testo contrattuale versato in atti e della genericità dei conteggi depositati in allegato alla citazione con riferimento all'usura la causa, matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
con comparsa deposi tata in data 21.9.23 spiegava volontario cessionaria del credito in contestazione, la quale Controparte_1
aderiva alle difese già svolte dalla Banca;
all'udienza del 11.10.24 i procuratori delle parti curavano detto incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Sindaco ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere, previa rideterminazione del saldo effettivo del rapporto in contestazione, la restituzione di oneri asseritamente oggetto di addebito illegittimo ad opera dell'istituto: quanto alla distribuzione dell' onere probatorio tra le parti, preme rimarcare come l'attore debba comprovare la presenza e consistenza di addebiti ingiustificati o fondati su previsioni pattizie invalide;
in particolare, alla luce dell'insegnamento della Suprema
Corte, risulta necessario che egli documenti il tenore delle pattuizioni intercorse tra le parti e l'andamento del rapporto i mediante la produzione degli estratti conto ai medesimo inerenti ovvero di altra documentazione che attesti i movimenti intervenuti ( cfr. Cass. civ. sent. n. 29190/20, n. 11543/19).
Nel caso per cui è controversia, parte attrice ha versato in atti sia il contratto di apertura del conto, che la serie pressochè completa dei relativi estratti, nonché dei generici conteggi inerenti la consistenza di tutti gli oneri eliminati;
il documento di sintesi offre contezza dell'infondatezza delle contestazioni inerenti il tasso ultralegale degli interessi, l'anatocismo trimestrale vietato, le cms, le valute e degli oneri accessori: sono, difatti, ivi espressamente contemplate le consistenze dei tassi debitori relative anche agli sconfinamenti – e quindi all'apertura di credito dagli stessi integrata -, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale reciproca ai sensi della delibera CICR del 2000, la regolamentazione delle valute per singole operazioni, le spese fisse e variabili, le singole categorie di commissioni;
parte attrice, poi, non ha neppure indicato quando sarebbero occorse le variazioni unilaterali dei tassi di interesse stigmatizzate, sicchè ogni accertamento in tal senso appare ultroneo.
In particolare, a fronte delle difese svolte in comparsa conclusionale dal , Pt_1
preme rimarcare come l'apertura di credito sia stata, nel caso in questione, effettuata sin dall'inizio del rapporto, mediante affidamento in conto corrente, i cui tassi sono espressamente previsti nel documento di sintesi e non vi è prova di addebiti effettuati in dispregio delle specifiche pattuizioni assunte;
si noti, in particolare come lo stesso ctp abbia indicato la natura dell'affidamento, ma non abbia fornito alcuna indicazione in ragione della quale il ricalcolo dovesse essere effettuato utilizzando, come da lui prospettato, in luogo di tutti i tassi convenuti ed applicati, i tassi ex art. 117 TUB, sicchè l'esecuzione di una indagine tecnica sul punto sarebbe risultata evidentemente esplorativa;
gli estratti conto non evidenziando addebiti a titolo di cms ed ancora, il tecnico di parte ha assunto di aver decurtato dal saldo apparente le spese non convenute, senza fornire alcuna delucidazione in ordine alla natura di tali oneri, mediante raffronto con le condizioni contrattuali;
dai conteggi allegati dal medesimo, peraltro, si evince che molte delle spese stornate fossero oggetto di specifica previsione negoziale – a titolo esemplificativo, quelle per l'inoltro di documentazione e quelle connesse ai servizi BW.
Neppure appare plausibile la notazione afferente all'usurarietà dei tassi pattuiti ed applicati ai rapporti in contestazione, attesa l'estrema evasività delle relative notazioni: ed invero, secondo l'opzione ermeneutica fatta propria dalla Suprema
Corte, la parte che eccepisca il superamento dei tassi soglia degli interessi ha un onere di allegazione specifico relativamente a tale contestazione, ricomprendente l'indicazione del tipo contrattuale, della clausola negoziale, del tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale (cfr
Cass. Sent. S.U. n. 19597 del 19 settembre 2020); nel caso di specie l'attore è rimasto inottemperante rispetto al carico allegativo di cui era gravato.
La domanda di ripetizione formulata in citazione non appare suscettibile di accoglimento, non avendo l'attore fornito non solo un vero e proprio riscontro dell'illegittima percezione di somme ad opera della banca, ma neppure specifiche allegazioni tecniche a supporto della propria prospettazione, meritevoli di approfondimento istruttorio;
risulta, per l'effetto, assorbito il vaglio delle istanze connesse alla segnalazione alla Centrale Rischi.
Le spese di lite, liquidate in considerazione del valore della controversia, della ridotta complessità delle questioni giuridiche trattate e della portata dell'attività difensiva svolta dall'originaria titolare del credito e dalla cessionaria – intervenuta solo nella fase decisionale -costituite vengono poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
- Rigetta le domande articolate in citazione con riferimento al saldo del rapporto in contestazione;
- Dichiara assorbita la valutazione delle istanze connesse alla segnalazione presso la
Centrale Rischi;
- Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite che liquida:
I) in favore dell'istituto convenuto, in € 2.600,00 per compensi del procuratore, oltre rsf nella misura del 15%, iva e cpa;
II) in favore della cessionaria, in € 1.200,00 per compensi del procuratore, oltre rsf nella misura del 15%, iva e cpa;
Lecce, 14.5.25
Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)