Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 15394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15394 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
O L L O B ) 4 E E 7 E C 3 T . 1 53 94 / 03 N A O N P EPUBBLICA ITALIANA, I T I 7 A D R 1 T E 2 S IN NOME EL POOLO I C . I G L E D 9 R U 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I A 7 G D 6 E E 4 T . N N . T E SEZIONE PRIMA CIVILE T T S R E S I A ( Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N.14969/01 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Dott. Fabrizio FORTE Consigliere 31335 Cron. Dott. Luigi MACIOCE Re-Consigliere Rep. Ud. 14/05/03 Dott. Francesco TIRELLI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: VI ZI, elettivamente domiciliata in Roma, presso la са cancelleria della Corte di Cassazione con l'avv. Giovanni Spina di Perugia, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Prefetto di Perugia, domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente - ASSISI avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n.89 del 15.03.01. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.05.03 dal Relatore Cons. Luigi MACIOCE;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto. 254 3 1 0 $ 0 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con verbale 15210 del 2.5.2000 la Polizia Stradale di Perugia contestava a LI ZI la violazione dell'art. 142 c. 9 C.d.S. precisando che la contestazione immediata era avvenuta in forma orale stante l'urgenza palesata dalla contravventrice (medico, chiamato d'urgenza presso l'Ospedale Policlinico). La LI si opponeva con ricorso 14.10.2000 innanzi al Giudice di Pace di Perugia deducendo l'illegittimità del verbale per violazione degli artt. 200 C.d.S. e 383 DPR 495/92. Si costituiva il Prefetto opposto, a mezzo proprio funzionario delegato, e l'adito GdP, preso atto delle contestazioni della LI al verbale (afferenti l'inaffidabilità della rilevazione a mezzo autovelox dell'eccesso di velocità e la mancanza della dovuta contestazione immediata) e considerate le difese della prefettura, rilevava che nessuno era comparso in udienza “..in quanto la presente vertenza (era) stata assorbita e decisa con sentenza n. 625/00 del 9.2.2001..” e dichiarava "...conclusa e definita la vertenza per cessata materia del contendere". Per la cassazione di tale sentenza la LI ha proposto ricorso con tre motivi in data 18.5.2001 al quale ha resistito il Prefetto di Perugia con controricorso del 25.6.2001. Vi è memoria della ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Ad avviso del Collegio il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, posto che le sue censure attestano che la ricorrente non ha impugnato, né tampoco compreso, la (discutibile ma) chiara ratio 2 decidendi sottesa all'impugnata sentenza. Ed infatti, con i tre motivi la LI si duole del fatto che la pronunzia abbia: 1) violato l'art. 200 C.d.S. là dove impone l'obbligo della immediata contestazione dell'infrazione, 2) violato gli artt. 8 L. 890/82 e 112 c.p.c., avendo il giudice mancato di pronunziare sulle formulate deduzioni di nullità della notifica del verbale, afferenti la sua esecuzione in difformità dal precetto risultante dalla sentenza CC 347/98, 3) violato gli artt. 393 DPR 495/92 e 112 c.p.c., avendo il giudicante omesso di pronunziare sui prospettati vizi di nullità del verbale. La LI, che dunque censura la scelta del GdP di non pronunziare sulle eccezioni e deduzioni afferenti la nullità della contestazione e della sua notificazione, non mostra di essersi avveduta del fatto che quel giudice - come fatto palese dalla semplice са - non ha lettura del testo (in narrativa ut supra sintetizzato) affrontato le sottoposte questioni avendo ritenuto che, nel riferito quadro delle deduzioni e delle difese, la mancata comparizione delle parti alla udienza facesse ritenere che fosse stato soddisfatto interamente l'interesse della LI per effetto della precedente sentenza 63/01, con la quale lo giudicante aveva accolto la domanda di stesso annullamento della sospensione della patente di guida (sanzione accessoria adottata per la stessa infrazione ancora sub judice), sì che ben poteva adottarsi pronunzia di cessazione della materia del contendere (Nessuno è comparso in udienza, in quanto la presente vertenza è stata assorbita e decisa con 3 sentenza......
P.Q.M.
, .....dichiara conclusa e definita la vertenza per cessata materia del contendere). E pertanto, non impugnata la sola ratio della decisione (quella per la quale nel riferito quadro delle premesse appariva lecito ritenere che la mancata comparizione della LI alla udienza significasse abbandono della pretesa all'annullamento della sanzione, per soddisfacimento del reale interesse oppositorio, limitato ad ottenere la rimozione della sanzione accessoria) ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alla refusione delle spese in favore del Prefetto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese in favore del controricorrente, determinate in Euro 300,00 oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 14 Maggio 2003. I Cons.est. Il Presidente Caucasian IL CANCELLIERE Domenico Mazzolufe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civil Depositato in Cancel a 11 15.0II 2003 IL CANC 4