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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5691 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E NT E NZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
2334/2021, pubblicata il 22 novembre 2021, iscritto al n. 2157/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA la (c.f. ), con sede in Napoli alla Via Melisurgo n. 4, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.
TA IA (c.f.: ) e (c.f.: C.F._1 Parte_2
APPELLANTE C.F._2
E
l' (c.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Eduardo Martucci (c.f.
e LE De PA (c.f. APPELLATA C.F._3 C.F._4 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la adiva il Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata per ottenere dall' il pagamento della somma di Controparte_2
€ 686.537,04, oltre i pattuiti interessi moratori di cui al d. Lgs. 231/2002, per il corrispettivo di prestazioni eseguite nei mesi di giugno, luglio e settembre 2018 dalla CMO per la branca di Dialisi – in ragione del “Decreto di accreditamento n°
360 del 17.06.2015” – Medicina Nucleare – in “ragione del contratto del
03.05.2016” – e – in ragione del “contratto del 14.03.2017”. Parte_3
In particolare, la C.M.O. azionava le seguenti fatture: n. 59/E BDIA del
30.06.2018; n. 60E BDIA del 30.06.2018; n. 58E ARAD/2 del 30.06.2018; n. 67E
BDIA del 31.07.2018; n. 66E ARAD/2 DEL 31.07.2018; N. 68E BDIA del 31.07.2018;
n. 74E ARAD/2 del 30.09.2018; n. 75E BDIA del 30.09.2018; n. 65E NUC del
31.07.2018 e n. 76E BDIA del 30.09.2018.
2. Con decreto ingiuntivo n. 311/2019 del 4 marzo 2019, il Tribunale di Torre
Annunziata ordinava all' di corrispondere alla la somma di € Pt_1
686.537,04 “con gli interessi convenzionali”.
3. Ricevutane la notificazione di tale decreto il 14 marzo 2019 l' proponeva opposizione a tale decreto ingiuntivo con citazione notificata alla controparte il 19 marzo 2019, deducendo, per quanto è d'interesse in questa sede, che: la C.M.O. “non aveva ritualmente e legittimamente inviato la fatturazione secondo i criteri di legge, nonché risulta carente di autorizzazione all'effettuazione, in convenzione, di prestazioni per la branca di medicina nucleare, radiodiagnostica e emodialisi” (pag. 2); l'autorizzazione a eseguire prestazioni di Medicina Nucleare era stata revocata nel 2017; sussisteva l'“[a]ssenza di autorizzazione ad eseguire prestazioni per la branca di medicina nucleare, radiodiagnostica ed emodialisi ” (pag. 6).
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 1° ottobre 2019 la
C.M.O. ha resistito all'opposizione insistendo sulla debenza degli importi ingiunti.
N. 2157/2022 R.G.A.C.C c. 3 SUD Pag. 2 di 13 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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(già Prima Sezione Civile Bis)
5. All'esito della prima udienza del 1° ottobre 2019, il Tribunale, sciogliendo la propria riserva, assegnava alle parti i termini per le memorie istruttorie di cui al previgente art. 183 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 9 giugno 2020. Poi, con decreto del 28 maggio 2020 il primo Giudice, rilevato che i suddetti termini, sospesi per legge, non erano ancora decorsi alla data dell'udienza fissata, rinviava la causa all'udienza del 6 ottobre 2020. Successivamente, con il decreto del 23 luglio 2020, lo stesso Giudice, in ossequio all'art. 221 del D.L. 34/2020, disponeva che tale udienza si sarebbe svolta in trattazione scritta ed assegnava alle parti il termine per il deposito di note scritte fino a 5 giorni prima di tale udienza.
6. Con la sentenza n. 2334/2021, pubblicata il 22 novembre 2021, il
Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione, osservando che: la Pt_1
non aveva prodotto nessun contratto relativo alle prestazioni afferenti alla branca di Emodialisi per l'annualità 2018, sicché i crediti derivanti dall'esecuzione di tali prestazioni difettavano della prova del fatto costitutivo;
in riferimento alla branca di Medicina Nucleare, la C.M.O., a fronte dell'eccezione del mancato accreditamento sollevata dall' aveva prodotto il decreto n. 79/2016, relativo alla branca “attività diagnostica per immagini. Medicina Nucleare in Vivo”, il quale però, a giudizio del Tribunale, non era sufficiente ai fini della prova del fatto costitutivo dei relativi crediti reclamati, in quanto, “[a] fronte della contestazione specifica formulata dall' sul punto, sarebbe stato onere dell'opposta fornire la prova della persistenza dell'accreditamento ottenuto nel 2016 con riferimento alla branca “medicina nucleare” anche nel 2018”); la documentazione prodotta dalla
C.M.O. il 2 settembre 2021 si era formata anteriormente allo spirare delle preclusioni istruttorie, e dunque, era inutilizzabile ai fini della decisione;
in aggiunta, il contratto prodotto dalla C.M.O. relativamente alle prestazioni di
Medicina Nucleare era riferito all'annualità del 2015, quindi nemmeno per la branca di Medicina Nucleare risultava agli atti il relativo contratto;
i documenti prodotti il 2 settembre 2021, in allegato alle note depositate per l'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. svoltasi in trattazione scritta, si erano formati anteriormente allo spirare dele preclusioni istruttorie, ragion per cui questi era inutilizzabili ai fini
N. 2157/2022 R.G.A.C.C c. 3 SUD Pag. 3 di 13 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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della decisione;
parimenti, per quanto concerneva il credito derivante dalle prestazioni di , risultava assente la prova del relativo contratto Parte_3
per l'annualità del 2018, essendo stato prodotto dalla unicamente il Pt_1
contratto riferito alle annualità 2016 e 2017; non poteva essere accolta la domanda subordinata con cui la aveva chiesto la condanna della Pt_1
controparte al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione a titolo di ingiustificato arricchimento, in quanto, secondo la pronuncia n. 10798/2015 della
Suprema Corte, doveva ritenersi configurabile nella fattispecie in esame un'ipotesi di c.d. arricchimento imposto.
In particolare, su quest'ultimo punto, il Tribunale rilevava che: “in merito alle prestazioni di medicina nucleare di cui alla fattura 65 E NUC/2018, l' ha affermato di aver denegato l'accreditamento alla struttura opposta, con ciò evidentemente tenendo un contegno incompatibile con la volontà di avvalersi delle prestazioni erogate dal centro”; a fronte dell'eccezione sollevata dall' circa la mancata ricezione delle fatture poste alla base della pretesa creditoria opposta, la non aveva fornito la relativa prova, con la conseguenza che Pt_1
doveva ritenersi che l' non era mai stata posta in condizione di sapere, prima del giudizio, che in favore degli assistiti del erano state rese le prestazioni CP_3
oggetto del giudizio, sicché la fattispecie rientrava nell'ambito dell'arricchimento imposto, con la conseguenza che la domanda dell'ingiustificato arricchimento non poteva essere accolta.
Pertanto, il Tribunale di Torre Annunziata revocava il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dalla e condannava Pt_1
quest'ultima alla refusione delle spese del grado in favore della controparte.
7. Avverso tale sentenza ha proposto appello la C.M.O. con atto di citazione notificato alla controparte il 16 maggio 2022, articolando i seguenti motivi.
Con il primo motivo, ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva accertato la mancanza del contratto relativo alla branca di Emodialisi, ribadendo di essere in possesso della Delibera di Accreditamento del
Con N. 2157/2022 R.G.A.C.C c. NAPOLI 3 SUD Pag. 4 di 13 Parte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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Commissario Straordinario n. 360 del 17.06.2015 e deducendo che: la mancata sottoscrizione dei contratti per la branca di Emodialisi era addebitabile esclusivamente all' la mancata stipulazione del contratto non avrebbe “inciso sul sistema di accreditamento definitivo” .
Con il secondo motivo ha censurato la parte della sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale aveva rilevato la mancanza dell'accreditamento e del contratto relativo alla branca di Medicina Nucleare in riferimento all'annualità del
2018, specificando che il primo Giudice sarebbe incorso in un'omissione di pronuncia nella parte in cui non aveva ritenuto rilevanti le ulteriori difese sollevate e la documentazione depositata dalla unitamente alla comparsa Pt_1
conclusionale, ex art. 190 c.p.c.
Con il terzo motivo ha censurato la parte della sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale aveva rilevato la mancanza del contratto relativo alla branca di in riferimento all'annualità del 2018, specificando che Parte_3
“il ha prodotto in atti, oltre al contratto relativo agli anni 2016/2017, Parte_4
anche il contratto sottoscritto per la in data Parte_5
26.11.2018, afferente l'annualità 2018”.
Con il quarto motivo ha censurato la parte della sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda avanzata dalla sul Pt_1
riconoscimento dell'ingiustificato arricchimento da parte dell'
Pertanto, nelle sue conclusioni a chiesto a questa Corte di: “1) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi innanzi esposti, il presente gravame
e riformare totalmente la sentenza n° 2334/2021, resa dal Tribunale di Torre
Annunziata – G.U. Dott.ssa Silvia BLASI. 2) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, previa conferma del decreto ingiuntivo n° 311/2019 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione, condannare l' , in persona del Direttore Generale pro tempore, al Controparte_2
pagamento, in favore della Società della somma pari ad € 686.537,04, Parte_1
N. 2157/2022 R.G.A.C.C c. SUD Pag. 5 di 13 Parte_1 CP_2 Co Con R U CA ITA LIA NA
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oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art.
1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. 3) Condannare l'odierna appellata, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore al sottoscritto procuratore antistatario. 4) In via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi i giudizi”.
8. Alla prima udienza del 24 gennaio 2023 la Corte ha dichiarato la contumacia dell' e ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
9. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 marzo 2023, si è però costituita in giudizio l' dichiarando di fare “integrale riferimento e rinvio alle difese già esposte in sede di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con cui l' introduceva il primo grado di giudizio, nonché Controparte_2
a quanto sostenuto nei successivi atti difensivi in sede istruttoria ed a verbale di ciascuna udienza”. Poi, nelle sue conclusioni, ha chiesto a questa Corte di:
“rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla Società in Parte_1
quanto infondato in fatto e in diritto;
2. Confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, che revocava integralmente il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Torre Annunziata n. 311/2019, in quanto infondato nel merito.
3. Per
l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
10. All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 16 settembre
2025, la Corte ha introitato la causa in decisione assegnando alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
N. 2157/2022 R.G.A.C.C c. 3 SUD Pag. 6 di 13 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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I. Innanzitutto, va osservato che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellata, l'appello deve ritenersi rispettoso delle prescrizioni dettate, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, esso consentendo di individuare con sufficiente chiarezza le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, nonché le modifiche di tale sentenza conseguentemente chieste a questa Corte.
II. L'appello della parzialmente fondato per i seguenti motivi. Pt_1
Deve innanzitutto essere respinto il suo primo motivo col quale la Pt_1
lamenta il mancato riconoscimento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie rientranti nella branca della dialisi, essendo pacifica la mancata stipulazione del contratto all'uopo necessario (cfr., e multis, Cass. 10154/2023, 7019/2020,
17665/2019. 17588/2018 e 1740/2011)
Ne consegue che pienamente condivisibile è la decisione del Tribunale, laddove (richiamando precedenti di questa Corte) afferma che “non può considerarsi assolto l'onere, gravante sul creditore, di fornire la prova della fonte negoziale dell'obbligo ascritto all'opponente, dal momento che il contratto prodotto in atti non risulta riferibile alle prestazioni di emodialisi, ma esclusivamente a quelle di medicina nucleare”.
Né può condividersi la tesi della secondo cui il credito in esame Pt_1
non potrebbe essere disconosciuto in quanto sarebbe imputabile alla stessa la mancata stipulazione del contratto. Non vi è infatti nessun riscontro che il
Centro l'avesse sollecitata a stipularlo, evidentemente erroneamente pensando di poter essere legittimata ad erogare le prestazioni, di cui chiede il pagamento del corrispettivo, sulla base del solo accreditamento. Al riguardo, è pacifico che «il diritto al corrispettivo dei servizi diagnostici erogati da una struttura sanitaria privata sorge in presenza di tre presupposti costitutivi (cd. regola delle "tre A"), che sono rappresentati, oltre che dall'accordo contrattuale concluso a norma dell'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività
N. 2157/2022 R.G.A.C.C c. 3 SUD Pag. 7 di 13 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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sanitaria e dall'accreditamento istituzionale, rispettivamente previsti dagli artt.
8- ter e 8-quater del medesimo decreto legislativo, sì che la fonte del diritto alla percezione dei corrispettivi deve ravvisarsi, piuttosto che sul piano negoziale, nella stessa legge» (cfr., da ultimo Cass.16683/2025);al comma 2-quinquies del citato art. 8 quinquies, si prevede infatti che “[i]n caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso”.
È evidente, in conclusione, che non essendo stato stipulato il contratto, nel caso in esame, relativamente alla branca della dialisi, alla C.M.O. non spetta certo l'azione contrattuale per il recupero delle proprie spettanze.
III. Per le stesse ragioni deve essere rigettato anche il secondo motivo d'appello della con il quale quest'ultima sostiene che il credito avente ad Pt_1
oggetto il corrispettivo delle prestazioni rientranti nella branca di Medicina
Nucleare, da essa erogate nel 2018 non poteva né può esserle negato, perché, secondo l'appellante, il Giudice di primo grado aveva “ritenuto non rilevanti, in merito alla mancanza di accreditamento per la Branca di Medicina Nucleare, le ulteriori difese sollevate e la documentazione depositata dal Parte_4
unitamente alla comparsa conclusionale, ex art. 190 c.p.c., in quanto intervenute nel corso del giudizio di merito di I grado”.
Invero, tali argomentazioni, così come i documenti prodotti in allegato alla comparsa conclusionale dell' in primo grado, riguardano l'accreditamento, per cui risultano inammissibili in appello, in quanto, non scalfiscono la motivazione del Tribunale secondo cui il credito reclamato non può essere riconosciuto in ragione della mancata prova del contratto.
IV. Né può sostenersi che le citate prestazioni della branca dialisi e medicina nucleare vanno remunerate, quanto meno a titolo di ingiustificato arricchimento, oggetto del quarto motivo d'appello, che, pertanto, si rivela anch'esso infondato.
N. 2157/2022 R.G.A.C.C c. 3 SUD Pag. 8 di 13 Parte_1 CP_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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Al riguardo, correttamente il Tribunale ha rigettato tale domanda subordinata, facendo applicazione dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che negano la compatibilità dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. con la normativa che disciplina i rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e a carico di quest'ultimo.
Le prestazioni svolte al di fuori del tetto di spesa o in assenza del contratto costituirebbero, infatti, un arricchimento imposto che, come tale, non dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.; e ciò sempre ammesso che l' possa trarre vantaggio da prestazioni che non vengono rese direttamente in suo favore, circostanza in realtà assai dubbia.
Sul punto va osservato che il servizio sanitario, a partire dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n.
449/97), si fonda sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere
(art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95). La necessità di una valutazione da parte della Regione “degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili” (cfr. Cons. St., Sez.
III, 30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque, l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata. In altri termini, “l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude
l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art.
N. 2157/2022 R.G.A.C.C c. 3 SUD Pag. 9 di 13 Parte_1 CP_2 Co Con R U CA ITA LIA NA
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2041 c.c.” (cfr. Cass. 13884/2020; nello stesso senso, Cass. 36654/2021; Cass.
25514/2024).
È pur vero che, nel caso di specie, i vizi riscontrati non riguardavano il superamento del tetto di spesa. Tuttavia, quanto agli effetti, la situazione risulta sostanzialmente analoga, poiché, se non può essere riconosciuto il compenso per prestazioni rese pur in presenza di un contratto, ma oltre il limite di spesa, a maggior ragione non può essere riconosciuto il compenso per prestazioni rese in assenza di contratto, le quali, già solo per tale motivo, si pongono al di fuori del limite di spesa. È infatti con il contratto che l' fissa nei confronti del centro accreditato il limite di spesa per la macroarea o addirittura per la struttura stessa, sicché non può esservi dubbio alcuno che, mancando il contratto, tutte le prestazioni rese sono prive della necessaria copertura economica. In altri termini le prestazioni rese in assenza di contratto sono al di fuori del tetto di spesa e, come tali, prestazioni imposte che non possono dar luogo all'accoglimento della domanda di indebito arricchimento per le ragioni appena richiamate.
Per tutto quanto esposto, tale motivo va rigettato.
V. E' invece fondato il terzo motivo d'appello, col quale la ha Pt_1
dedotto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il contratto prodotto in giudizio e relativo alla branca di Radiodiagnostica, si riferisse esclusivamente agli anni 2016 e 2017, ma non anche al 2018, mentre, al contrario, il contratto concernente tale ultimo anno, pur non essendo stato depositato con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, era stato depositato telematicamente il
29 luglio 2020, ossia entro i termini concessi dal Tribunale per depositare le note relative all'udienza istruttoria di cui all'art. 183 c.p.c., pur se sospesi di diritto per il periodo dell'emergenza sanitaria Covid, e dunque, tempestivamente.
Di conseguenza, stante la natura devolutiva dell'appello, questa Corte è tenuta a decidere nel merito sulla debenza delle somme di cui alle fatture azionate per la remunerazione delle prestazioni di , ossia la Parte_3
fattura n. 58E/ARAD/2 del 30.06.2018 di € 102.781,81, la fattura n. 66E/ARAD/2 del
N. 2157/2022 R.G.A.C.C c. Pag. 10 di 13 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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31.07.2018 di € 88.835,38 e la fattura n. 74E/ARAD/2 del 30.09.2018 di €
92.462,40, per un totale pari ad € 284.079,59.
Orbene, l' nella sua comparsa di costituzione in appello ha negato, ribadendo quanto dedotto nel suo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, di aver ricevuto le fatture azionate nelle modalità previste dalla legge, ed effettivamente, dall'esame dei documenti depositati dalla risulta che Pt_1
nessuna delle fatture azionate sia stata emessa nel rispetto della normativa sulla fatturazione elettronica.
Più precisamente, in virtù dell'art. 25, co. 1, del D.L. n. 66 del 24 aprile
2014, il 31 marzo 2015 è stato introdotto l'obbligo, ex art. 1, co. 209 e ss. della L.
244/2007, di emettere nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni le fatture elettroniche formate e trasmesse nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 - “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge
24 dicembre 2007, n. 244”.
In particolare, secondo il comma 209 della L. 244/2007, “l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (…), deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52,
e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82”; secondo il comma 210 della stessa legge, le Pubbliche
Amministrazioni “non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica”. Ai sensi dell'art. 2, co. 4, del Regolamento di cui al
Decreto del MEF 55/2013, “[l]a fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui
N. 2157/2022 R.G.A.C.C c. SUD Pag. 11 di 13 Parte_1 CP_2 R CA I NA CP_6 CP_7
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al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio”.
Tuttavia, ciò non impedisce il riconoscimento del corrispettivo dovuto per tali prestazioni, giacché l'emissione delle fatture elettroniche non è elemento costitutivo della pretesa, che è rappresentato, come detto, dal contratto e dall'accreditamento, risultando, peraltro, sempre possibile che il Centro, in occasione del pagamento da parte dell' provveda all'emissione delle citate fatture ed a comunicarle a quest'ultima.
Sul detto importo vanno riconosciuti anche i richiesti interessi di mora secondo quanto previsto negli artt. 4 e 5 del d.lgs 231/2002, nonché gli interessi anatocistici al tasso legale secondo quanto prescritto dall'art. 1283 c.c.
VI. Ne consegue, che, in accoglimento parziale dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, va revocato il decreto ingiuntivo e l' a condannata a pagare al appellante l'importo delle prestazioni rese per la branca Pt_4
radiodiagnostica per l'anno 2018 per 284.079,59 € con i richiesti interessi di mora ed anatocistici.
VII. All'accoglimento, seppur parziale dell'appello, consegue la condanna dell' al pagamento a favore dell'appellante delle spese del doppio Pt_1
grado di giudizio da liquidarsi – in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 260.000,01 e € 520.000,00 – in € 13.110,00 per il primo grado del giudizio, di cui 11.400,00 € per compensi (fase di studio € 1.800,00, fase introduttiva € 1.200,00, fase di trattazione € 5.300,00, fase decisionale €
3.100,00), e 1.710,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, nonché in 14.401,00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 10.300,00 € per compensi (fase di studio € 2.2000, fase introduttiva
€ 1.300,00, fase di trattazione € 3.000,00, fase decisionale € 3.800,00), 1.545,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, e 2.556,00 € per spese vive, oltre
N. 2157/2022 R.G.A.C.C c. SUD Pag. 12 di 13 Parte_1 CP_2 Co Con R U CA ITA LIA NA
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
eventuali ulteriori accessori, con attribuzione all'avv. Luigi IA, difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2334/2021, pubblicata il 22 novembre 2021, proposto dalla nei confronti dell' , così Parte_1 CP_8
provvede:
1. in accoglimento parziale dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 311/2019 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata e condanna l' a pagare alla Parte_1
l'importo di 284.079,59 €, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 ed interessi anatocistici al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1283
c.c., dalla notifica del decreto ingiuntivo;
2. condanna l' al pagamento a favore della delle spese Parte_1
del doppio grado del giudizio che si liquidano in 13.110,00 € per il primo grado del giudizio, di cui 11.400,00 € per compensi e 1.710,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, nonché 14.401,00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 10.300,00 € per compensi, 1.545,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 2.556,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori, con attribuzione all'avv. Luigi IA, difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, l'11 novembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E NT E NZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
2334/2021, pubblicata il 22 novembre 2021, iscritto al n. 2157/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA la (c.f. ), con sede in Napoli alla Via Melisurgo n. 4, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.
TA IA (c.f.: ) e (c.f.: C.F._1 Parte_2
APPELLANTE C.F._2
E
l' (c.f. , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Eduardo Martucci (c.f.
e LE De PA (c.f. APPELLATA C.F._3 C.F._4 REPUBBLICA ITA LIA NA
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la adiva il Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata per ottenere dall' il pagamento della somma di Controparte_2
€ 686.537,04, oltre i pattuiti interessi moratori di cui al d. Lgs. 231/2002, per il corrispettivo di prestazioni eseguite nei mesi di giugno, luglio e settembre 2018 dalla CMO per la branca di Dialisi – in ragione del “Decreto di accreditamento n°
360 del 17.06.2015” – Medicina Nucleare – in “ragione del contratto del
03.05.2016” – e – in ragione del “contratto del 14.03.2017”. Parte_3
In particolare, la C.M.O. azionava le seguenti fatture: n. 59/E BDIA del
30.06.2018; n. 60E BDIA del 30.06.2018; n. 58E ARAD/2 del 30.06.2018; n. 67E
BDIA del 31.07.2018; n. 66E ARAD/2 DEL 31.07.2018; N. 68E BDIA del 31.07.2018;
n. 74E ARAD/2 del 30.09.2018; n. 75E BDIA del 30.09.2018; n. 65E NUC del
31.07.2018 e n. 76E BDIA del 30.09.2018.
2. Con decreto ingiuntivo n. 311/2019 del 4 marzo 2019, il Tribunale di Torre
Annunziata ordinava all' di corrispondere alla la somma di € Pt_1
686.537,04 “con gli interessi convenzionali”.
3. Ricevutane la notificazione di tale decreto il 14 marzo 2019 l' proponeva opposizione a tale decreto ingiuntivo con citazione notificata alla controparte il 19 marzo 2019, deducendo, per quanto è d'interesse in questa sede, che: la C.M.O. “non aveva ritualmente e legittimamente inviato la fatturazione secondo i criteri di legge, nonché risulta carente di autorizzazione all'effettuazione, in convenzione, di prestazioni per la branca di medicina nucleare, radiodiagnostica e emodialisi” (pag. 2); l'autorizzazione a eseguire prestazioni di Medicina Nucleare era stata revocata nel 2017; sussisteva l'“[a]ssenza di autorizzazione ad eseguire prestazioni per la branca di medicina nucleare, radiodiagnostica ed emodialisi ” (pag. 6).
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 1° ottobre 2019 la
C.M.O. ha resistito all'opposizione insistendo sulla debenza degli importi ingiunti.
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5. All'esito della prima udienza del 1° ottobre 2019, il Tribunale, sciogliendo la propria riserva, assegnava alle parti i termini per le memorie istruttorie di cui al previgente art. 183 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 9 giugno 2020. Poi, con decreto del 28 maggio 2020 il primo Giudice, rilevato che i suddetti termini, sospesi per legge, non erano ancora decorsi alla data dell'udienza fissata, rinviava la causa all'udienza del 6 ottobre 2020. Successivamente, con il decreto del 23 luglio 2020, lo stesso Giudice, in ossequio all'art. 221 del D.L. 34/2020, disponeva che tale udienza si sarebbe svolta in trattazione scritta ed assegnava alle parti il termine per il deposito di note scritte fino a 5 giorni prima di tale udienza.
6. Con la sentenza n. 2334/2021, pubblicata il 22 novembre 2021, il
Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione, osservando che: la Pt_1
non aveva prodotto nessun contratto relativo alle prestazioni afferenti alla branca di Emodialisi per l'annualità 2018, sicché i crediti derivanti dall'esecuzione di tali prestazioni difettavano della prova del fatto costitutivo;
in riferimento alla branca di Medicina Nucleare, la C.M.O., a fronte dell'eccezione del mancato accreditamento sollevata dall' aveva prodotto il decreto n. 79/2016, relativo alla branca “attività diagnostica per immagini. Medicina Nucleare in Vivo”, il quale però, a giudizio del Tribunale, non era sufficiente ai fini della prova del fatto costitutivo dei relativi crediti reclamati, in quanto, “[a] fronte della contestazione specifica formulata dall' sul punto, sarebbe stato onere dell'opposta fornire la prova della persistenza dell'accreditamento ottenuto nel 2016 con riferimento alla branca “medicina nucleare” anche nel 2018”); la documentazione prodotta dalla
C.M.O. il 2 settembre 2021 si era formata anteriormente allo spirare delle preclusioni istruttorie, e dunque, era inutilizzabile ai fini della decisione;
in aggiunta, il contratto prodotto dalla C.M.O. relativamente alle prestazioni di
Medicina Nucleare era riferito all'annualità del 2015, quindi nemmeno per la branca di Medicina Nucleare risultava agli atti il relativo contratto;
i documenti prodotti il 2 settembre 2021, in allegato alle note depositate per l'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. svoltasi in trattazione scritta, si erano formati anteriormente allo spirare dele preclusioni istruttorie, ragion per cui questi era inutilizzabili ai fini
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della decisione;
parimenti, per quanto concerneva il credito derivante dalle prestazioni di , risultava assente la prova del relativo contratto Parte_3
per l'annualità del 2018, essendo stato prodotto dalla unicamente il Pt_1
contratto riferito alle annualità 2016 e 2017; non poteva essere accolta la domanda subordinata con cui la aveva chiesto la condanna della Pt_1
controparte al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione a titolo di ingiustificato arricchimento, in quanto, secondo la pronuncia n. 10798/2015 della
Suprema Corte, doveva ritenersi configurabile nella fattispecie in esame un'ipotesi di c.d. arricchimento imposto.
In particolare, su quest'ultimo punto, il Tribunale rilevava che: “in merito alle prestazioni di medicina nucleare di cui alla fattura 65 E NUC/2018, l' ha affermato di aver denegato l'accreditamento alla struttura opposta, con ciò evidentemente tenendo un contegno incompatibile con la volontà di avvalersi delle prestazioni erogate dal centro”; a fronte dell'eccezione sollevata dall' circa la mancata ricezione delle fatture poste alla base della pretesa creditoria opposta, la non aveva fornito la relativa prova, con la conseguenza che Pt_1
doveva ritenersi che l' non era mai stata posta in condizione di sapere, prima del giudizio, che in favore degli assistiti del erano state rese le prestazioni CP_3
oggetto del giudizio, sicché la fattispecie rientrava nell'ambito dell'arricchimento imposto, con la conseguenza che la domanda dell'ingiustificato arricchimento non poteva essere accolta.
Pertanto, il Tribunale di Torre Annunziata revocava il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda ex art. 2041 c.c. proposta dalla e condannava Pt_1
quest'ultima alla refusione delle spese del grado in favore della controparte.
7. Avverso tale sentenza ha proposto appello la C.M.O. con atto di citazione notificato alla controparte il 16 maggio 2022, articolando i seguenti motivi.
Con il primo motivo, ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale aveva accertato la mancanza del contratto relativo alla branca di Emodialisi, ribadendo di essere in possesso della Delibera di Accreditamento del
Con N. 2157/2022 R.G.A.C.C c. NAPOLI 3 SUD Pag. 4 di 13 Parte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA
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Commissario Straordinario n. 360 del 17.06.2015 e deducendo che: la mancata sottoscrizione dei contratti per la branca di Emodialisi era addebitabile esclusivamente all' la mancata stipulazione del contratto non avrebbe “inciso sul sistema di accreditamento definitivo” .
Con il secondo motivo ha censurato la parte della sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale aveva rilevato la mancanza dell'accreditamento e del contratto relativo alla branca di Medicina Nucleare in riferimento all'annualità del
2018, specificando che il primo Giudice sarebbe incorso in un'omissione di pronuncia nella parte in cui non aveva ritenuto rilevanti le ulteriori difese sollevate e la documentazione depositata dalla unitamente alla comparsa Pt_1
conclusionale, ex art. 190 c.p.c.
Con il terzo motivo ha censurato la parte della sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale aveva rilevato la mancanza del contratto relativo alla branca di in riferimento all'annualità del 2018, specificando che Parte_3
“il ha prodotto in atti, oltre al contratto relativo agli anni 2016/2017, Parte_4
anche il contratto sottoscritto per la in data Parte_5
26.11.2018, afferente l'annualità 2018”.
Con il quarto motivo ha censurato la parte della sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato la domanda avanzata dalla sul Pt_1
riconoscimento dell'ingiustificato arricchimento da parte dell'
Pertanto, nelle sue conclusioni a chiesto a questa Corte di: “1) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi innanzi esposti, il presente gravame
e riformare totalmente la sentenza n° 2334/2021, resa dal Tribunale di Torre
Annunziata – G.U. Dott.ssa Silvia BLASI. 2) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, previa conferma del decreto ingiuntivo n° 311/2019 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione, condannare l' , in persona del Direttore Generale pro tempore, al Controparte_2
pagamento, in favore della Società della somma pari ad € 686.537,04, Parte_1
N. 2157/2022 R.G.A.C.C c. SUD Pag. 5 di 13 Parte_1 CP_2 Co Con R U CA ITA LIA NA
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oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art.
1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. 3) Condannare l'odierna appellata, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore al sottoscritto procuratore antistatario. 4) In via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi i giudizi”.
8. Alla prima udienza del 24 gennaio 2023 la Corte ha dichiarato la contumacia dell' e ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
9. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 marzo 2023, si è però costituita in giudizio l' dichiarando di fare “integrale riferimento e rinvio alle difese già esposte in sede di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con cui l' introduceva il primo grado di giudizio, nonché Controparte_2
a quanto sostenuto nei successivi atti difensivi in sede istruttoria ed a verbale di ciascuna udienza”. Poi, nelle sue conclusioni, ha chiesto a questa Corte di:
“rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla Società in Parte_1
quanto infondato in fatto e in diritto;
2. Confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, che revocava integralmente il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Torre Annunziata n. 311/2019, in quanto infondato nel merito.
3. Per
l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
10. All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 16 settembre
2025, la Corte ha introitato la causa in decisione assegnando alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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I. Innanzitutto, va osservato che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellata, l'appello deve ritenersi rispettoso delle prescrizioni dettate, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, dall'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, esso consentendo di individuare con sufficiente chiarezza le critiche mosse dall'appellante alla sentenza impugnata, nonché le modifiche di tale sentenza conseguentemente chieste a questa Corte.
II. L'appello della parzialmente fondato per i seguenti motivi. Pt_1
Deve innanzitutto essere respinto il suo primo motivo col quale la Pt_1
lamenta il mancato riconoscimento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie rientranti nella branca della dialisi, essendo pacifica la mancata stipulazione del contratto all'uopo necessario (cfr., e multis, Cass. 10154/2023, 7019/2020,
17665/2019. 17588/2018 e 1740/2011)
Ne consegue che pienamente condivisibile è la decisione del Tribunale, laddove (richiamando precedenti di questa Corte) afferma che “non può considerarsi assolto l'onere, gravante sul creditore, di fornire la prova della fonte negoziale dell'obbligo ascritto all'opponente, dal momento che il contratto prodotto in atti non risulta riferibile alle prestazioni di emodialisi, ma esclusivamente a quelle di medicina nucleare”.
Né può condividersi la tesi della secondo cui il credito in esame Pt_1
non potrebbe essere disconosciuto in quanto sarebbe imputabile alla stessa la mancata stipulazione del contratto. Non vi è infatti nessun riscontro che il
Centro l'avesse sollecitata a stipularlo, evidentemente erroneamente pensando di poter essere legittimata ad erogare le prestazioni, di cui chiede il pagamento del corrispettivo, sulla base del solo accreditamento. Al riguardo, è pacifico che «il diritto al corrispettivo dei servizi diagnostici erogati da una struttura sanitaria privata sorge in presenza di tre presupposti costitutivi (cd. regola delle "tre A"), che sono rappresentati, oltre che dall'accordo contrattuale concluso a norma dell'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività
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sanitaria e dall'accreditamento istituzionale, rispettivamente previsti dagli artt.
8- ter e 8-quater del medesimo decreto legislativo, sì che la fonte del diritto alla percezione dei corrispettivi deve ravvisarsi, piuttosto che sul piano negoziale, nella stessa legge» (cfr., da ultimo Cass.16683/2025);al comma 2-quinquies del citato art. 8 quinquies, si prevede infatti che “[i]n caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso”.
È evidente, in conclusione, che non essendo stato stipulato il contratto, nel caso in esame, relativamente alla branca della dialisi, alla C.M.O. non spetta certo l'azione contrattuale per il recupero delle proprie spettanze.
III. Per le stesse ragioni deve essere rigettato anche il secondo motivo d'appello della con il quale quest'ultima sostiene che il credito avente ad Pt_1
oggetto il corrispettivo delle prestazioni rientranti nella branca di Medicina
Nucleare, da essa erogate nel 2018 non poteva né può esserle negato, perché, secondo l'appellante, il Giudice di primo grado aveva “ritenuto non rilevanti, in merito alla mancanza di accreditamento per la Branca di Medicina Nucleare, le ulteriori difese sollevate e la documentazione depositata dal Parte_4
unitamente alla comparsa conclusionale, ex art. 190 c.p.c., in quanto intervenute nel corso del giudizio di merito di I grado”.
Invero, tali argomentazioni, così come i documenti prodotti in allegato alla comparsa conclusionale dell' in primo grado, riguardano l'accreditamento, per cui risultano inammissibili in appello, in quanto, non scalfiscono la motivazione del Tribunale secondo cui il credito reclamato non può essere riconosciuto in ragione della mancata prova del contratto.
IV. Né può sostenersi che le citate prestazioni della branca dialisi e medicina nucleare vanno remunerate, quanto meno a titolo di ingiustificato arricchimento, oggetto del quarto motivo d'appello, che, pertanto, si rivela anch'esso infondato.
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Al riguardo, correttamente il Tribunale ha rigettato tale domanda subordinata, facendo applicazione dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che negano la compatibilità dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. con la normativa che disciplina i rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale e a carico di quest'ultimo.
Le prestazioni svolte al di fuori del tetto di spesa o in assenza del contratto costituirebbero, infatti, un arricchimento imposto che, come tale, non dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.; e ciò sempre ammesso che l' possa trarre vantaggio da prestazioni che non vengono rese direttamente in suo favore, circostanza in realtà assai dubbia.
Sul punto va osservato che il servizio sanitario, a partire dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n.
449/97), si fonda sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere
(art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95). La necessità di una valutazione da parte della Regione “degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili” (cfr. Cons. St., Sez.
III, 30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque, l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata. In altri termini, “l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude
l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art.
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2041 c.c.” (cfr. Cass. 13884/2020; nello stesso senso, Cass. 36654/2021; Cass.
25514/2024).
È pur vero che, nel caso di specie, i vizi riscontrati non riguardavano il superamento del tetto di spesa. Tuttavia, quanto agli effetti, la situazione risulta sostanzialmente analoga, poiché, se non può essere riconosciuto il compenso per prestazioni rese pur in presenza di un contratto, ma oltre il limite di spesa, a maggior ragione non può essere riconosciuto il compenso per prestazioni rese in assenza di contratto, le quali, già solo per tale motivo, si pongono al di fuori del limite di spesa. È infatti con il contratto che l' fissa nei confronti del centro accreditato il limite di spesa per la macroarea o addirittura per la struttura stessa, sicché non può esservi dubbio alcuno che, mancando il contratto, tutte le prestazioni rese sono prive della necessaria copertura economica. In altri termini le prestazioni rese in assenza di contratto sono al di fuori del tetto di spesa e, come tali, prestazioni imposte che non possono dar luogo all'accoglimento della domanda di indebito arricchimento per le ragioni appena richiamate.
Per tutto quanto esposto, tale motivo va rigettato.
V. E' invece fondato il terzo motivo d'appello, col quale la ha Pt_1
dedotto che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il contratto prodotto in giudizio e relativo alla branca di Radiodiagnostica, si riferisse esclusivamente agli anni 2016 e 2017, ma non anche al 2018, mentre, al contrario, il contratto concernente tale ultimo anno, pur non essendo stato depositato con la comparsa di costituzione e risposta in primo grado, era stato depositato telematicamente il
29 luglio 2020, ossia entro i termini concessi dal Tribunale per depositare le note relative all'udienza istruttoria di cui all'art. 183 c.p.c., pur se sospesi di diritto per il periodo dell'emergenza sanitaria Covid, e dunque, tempestivamente.
Di conseguenza, stante la natura devolutiva dell'appello, questa Corte è tenuta a decidere nel merito sulla debenza delle somme di cui alle fatture azionate per la remunerazione delle prestazioni di , ossia la Parte_3
fattura n. 58E/ARAD/2 del 30.06.2018 di € 102.781,81, la fattura n. 66E/ARAD/2 del
N. 2157/2022 R.G.A.C.C c. Pag. 10 di 13 Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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31.07.2018 di € 88.835,38 e la fattura n. 74E/ARAD/2 del 30.09.2018 di €
92.462,40, per un totale pari ad € 284.079,59.
Orbene, l' nella sua comparsa di costituzione in appello ha negato, ribadendo quanto dedotto nel suo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, di aver ricevuto le fatture azionate nelle modalità previste dalla legge, ed effettivamente, dall'esame dei documenti depositati dalla risulta che Pt_1
nessuna delle fatture azionate sia stata emessa nel rispetto della normativa sulla fatturazione elettronica.
Più precisamente, in virtù dell'art. 25, co. 1, del D.L. n. 66 del 24 aprile
2014, il 31 marzo 2015 è stato introdotto l'obbligo, ex art. 1, co. 209 e ss. della L.
244/2007, di emettere nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni le fatture elettroniche formate e trasmesse nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 - “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge
24 dicembre 2007, n. 244”.
In particolare, secondo il comma 209 della L. 244/2007, “l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (…), deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52,
e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82”; secondo il comma 210 della stessa legge, le Pubbliche
Amministrazioni “non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica”. Ai sensi dell'art. 2, co. 4, del Regolamento di cui al
Decreto del MEF 55/2013, “[l]a fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio”.
Tuttavia, ciò non impedisce il riconoscimento del corrispettivo dovuto per tali prestazioni, giacché l'emissione delle fatture elettroniche non è elemento costitutivo della pretesa, che è rappresentato, come detto, dal contratto e dall'accreditamento, risultando, peraltro, sempre possibile che il Centro, in occasione del pagamento da parte dell' provveda all'emissione delle citate fatture ed a comunicarle a quest'ultima.
Sul detto importo vanno riconosciuti anche i richiesti interessi di mora secondo quanto previsto negli artt. 4 e 5 del d.lgs 231/2002, nonché gli interessi anatocistici al tasso legale secondo quanto prescritto dall'art. 1283 c.c.
VI. Ne consegue, che, in accoglimento parziale dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, va revocato il decreto ingiuntivo e l' a condannata a pagare al appellante l'importo delle prestazioni rese per la branca Pt_4
radiodiagnostica per l'anno 2018 per 284.079,59 € con i richiesti interessi di mora ed anatocistici.
VII. All'accoglimento, seppur parziale dell'appello, consegue la condanna dell' al pagamento a favore dell'appellante delle spese del doppio Pt_1
grado di giudizio da liquidarsi – in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra € 260.000,01 e € 520.000,00 – in € 13.110,00 per il primo grado del giudizio, di cui 11.400,00 € per compensi (fase di studio € 1.800,00, fase introduttiva € 1.200,00, fase di trattazione € 5.300,00, fase decisionale €
3.100,00), e 1.710,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, nonché in 14.401,00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 10.300,00 € per compensi (fase di studio € 2.2000, fase introduttiva
€ 1.300,00, fase di trattazione € 3.000,00, fase decisionale € 3.800,00), 1.545,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, e 2.556,00 € per spese vive, oltre
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eventuali ulteriori accessori, con attribuzione all'avv. Luigi IA, difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2334/2021, pubblicata il 22 novembre 2021, proposto dalla nei confronti dell' , così Parte_1 CP_8
provvede:
1. in accoglimento parziale dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 311/2019 emesso dal
Tribunale di Torre Annunziata e condanna l' a pagare alla Parte_1
l'importo di 284.079,59 €, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 ed interessi anatocistici al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1283
c.c., dalla notifica del decreto ingiuntivo;
2. condanna l' al pagamento a favore della delle spese Parte_1
del doppio grado del giudizio che si liquidano in 13.110,00 € per il primo grado del giudizio, di cui 11.400,00 € per compensi e 1.710,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, nonché 14.401,00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 10.300,00 € per compensi, 1.545,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 2.556,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori, con attribuzione all'avv. Luigi IA, difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli, l'11 novembre 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr.ssa Caterina Molfino
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