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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/02/2024, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 8124/2023 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Cirillo per Parte_1 procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente - OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nel verbale di udienza del 22 febbraio 2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 8 marzo 2023 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2022 00253462 80 000, notificatogli per il tramite del servizio postale in data 1 febbraio 2023, con cui l gli ha ingiunto di CP_1 pagare la somma di € 3.196,25 per una presunta omissione contributiva nella gestione commercianti nel periodo da gennaio a dicembre 2021. Al riguardo, l'opponente ha dedotto di essere socio, nonché presidente del consiglio di amministrazione, della , che svolge attività di Org_1 sviluppo e produzione di applicazioni tecnologiche finalizzate alla semplificazione e al processo di digitalizzazione delle imprese e degli enti pubblici, nella quale, sin dalla fondazione della società, ha svolto quelle attività tipiche di un amministratore di società a responsabilità limitata, ovvero quelle di gestione/supervisione dell'attività aziendale, convocazione dell'assemblea dei soci, riunioni con le figure preposte ai vertici delle singole aree interne, per le quali è già iscritto nella gestione separata. Sotto questo profilo, il ricorrente ha precisato di non avere mai effettuato alcuna attività di natura commerciale e di non avere mai partecipato attivamente al lavoro aziendale, tantomeno con il carattere di abitualità e prevalenza, con insussistenza, pertanto, dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' deducendo come emergesse in atti l'abitualità e la prevalenza CP_1 dell'attività svolta dal ricorrente in favore della società sin da ottobre 2018, decorrenza con cui è stato iscritto nella gestione commercianti a seguito della richiesta di iscrizione presentata dal ricorrente medesimo alla camera di commercio;
peraltro, il ricorrente ha ricevuto tre distinti avviso di addebito per le omissioni contributive rispettivamente del 2018, 2019 e 2020, non impugnati, con definitivo consolidamento del credito contributivo richiesto per le annualità pregresse. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti. Indi, all'udienza del 16 febbraio 2024, udita la discussione orale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi e nei verbali di causa la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, giova osservare che l'articolo 1, comma 203, della legge n. 662/1996 prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, “In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (cfr. Cass., sez. lav., n. 10426 del 2 maggio 2018) Precisamente, “i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Nella specie, Cass. sez. lav., n. 19273 del 19 luglio 2018 ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti). Invero, “sorge l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte” (cfr. Cass., sez. lav., n. 8613 del 3 aprile 2017). Anche in fattispecie di società in accomandita semplice, la Corte di legittimità aveva chiarito che, nelle società di persone, la qualità di socio, finanche accomandatario, “non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore” (cfr. Cass., sez. lav., n. 2665 del 4 febbraio 2021, e, in termini, Cass., sez. lav., n. 5210 del 28 febbraio 2017, Cass., sez. lav., n. 23439 del 17 novembre 2016). Perché sorga per i singoli soci l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti “non è sufficiente (…) la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque (…) necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. (…) Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. Il requisito di cui alla lettera c) non può dunque necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, (…) vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. E ciò perché, come rimarcato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza 12.2.2010, n. 3240, l'assicurazione obbligatoria "è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa" (cfr. Cass., sez. lav., n. 2343 del 17 novembre 2016). Di recente, la Suprema Corte ha poi affermato che “In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell' della partecipazione CP_1 personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (cfr. Cass., sez. lav., n. 24439 del 10 agosto 2023).
3. Alla stregua dei principi tracciati dalla giurisprudenza, l'istruzione svolta per mezzo della produzione documentale acquisita al processo ha fornito riscontro alla prospettazione dell – su cui, contrariamente CP_2 all'assunto della memoria di costituzione, grava sempre il relativo onere probatorio –, confermando la legittimità dell'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti, avvenuta d'ufficio in presenza dei presupposti di legge – come detto, partecipazione all'attività aziendale in modo continuativo e prevalente da parte del socio –, con assoggettamento all'obbligo contributivo anche per l'annualità 2021. Emerge documentalmente che il ricorrente è socio della di Org_2 cui ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione dal 27 aprile 2018 e di amministratore delegato dal 25 febbraio 2021, con ampissimi poteri decisionali, specificamente tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società (cfr. visura storica societaria: allegato n. 6 della memoria di costituzione). La portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione all'amministratore delegato è, poi, generale e riguarda, nello specifico, anche il “sovrintendere e dirigere l'attività ordinaria, commerciale e lo sviluppo tecnico e operativo della società”. Dagli organigrammi della società emerge, poi, che la stessa si sia ingrandita, passando da soli quattro dipendenti, dedicati all'area Design e Sviluppo con specifiche competenze tecniche (doc. n. 4 del ricorso), all'inserimento anche delle aree Marketing, Comunicazione, Financial, Legal e Amministrazione (doc. n. 5 del ricorso), con assunzione, da ultimo, di 17 dipendenti (visura prodotta sub 2 del ricorso). Tuttavia, nessuno dei dipendenti della società ha qualifica di dirigente o preposto, per come confermato dall'elenco dipendenti risultanti dalle denunce Uniemens della società, riportanti gli specifici codici della qualifica rivestita da ciascuno di essi, come confermata dall'elenco riportante le qualifiche corrispondenti al codice (allegati nn. 8 e 9 della memoria di costituzione). Questo elemento indiziario, di carattere documentale, a parere del decidente avvalora, in modo decisivo, il valore probatorio della dichiarazione rilasciata dal ricorrente in sede di compilazione del quadro AC all'atto dell'iscrizione telematica alla Camera di Commercio, specificamente
“di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti CP_1 attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 18.10.2018” (allegato n. 10 della memoria di costituzione).
Detta dichiarazione ha indubbia natura confessoria in relazione al dato di fatto rappresentato in modo chiaro e univoco – partecipazione diretta al lavoro aziendale in modo continuativo e prevalente –, rientrante nel paradigma della confessione stragiudiziale fatta a un terzo e, quindi, liberamente apprezzabile dal giudice secondo il disposto generale dell'art. 2735 c.c. Nella specie, tuttavia, si tratta di una dichiarazione di significativo spessore probatorio, non soltanto perché resa a una pubblica amministrazione e sanzionata dalla legge penale in caso di falsità, ma anche perché assume una specifica valenza legale a norma dell'art. 44 del decreto- legge n. 269/2003, secondo cui “A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti”. Di conseguenza, avendo il ricorrente postulato l'iscrizione alla camera di commercio mediante l'espressa indicazione di circostanze di fatto che giustificano anche la sua iscrizione nella gestione commercianti – dichiarazione di cui, con la presentazione, si è assunto la paternità – , sarebbe stato preciso onere di quest'ultimo allegare e provare circostanze di fatto che consentano di sconfessare il contenuto della dichiarazione resa.
Non soltanto non sono state tempestivamente allegate circostanze idonee, né articolati mezzi di prova, ma il quadro dell'organigramma aziendale fornito dal ricorrente aggiunge alla stessa maggiore spessore probatorio, difettando in organico un soggetto preposto all'organizzazione e alla gestione dell'azienda. Per contro, come già rilevato dalla Suprema Corte, l'attività che giustifica l'iscrizione del socio amministratore nella gestione commercianti può anche essere organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa. Preme osservare, al riguardo, che si presenta del tutto inammissibile la richiesta, formulata alla prima udienza del 14 settembre 2023, di termine per articolare mezzi di prova, non soltanto perché sarebbe stata quella la sede deputata a prendere posizione sulle difese dell' e formulare le CP_2 richieste istruttorie ritenute essenziali in quanto scaturenti da quelle difese, ma anche perché l'assoluta genericità. Tanto più che nel ricorso introduttivo, il cui telaio allegativo vale a fissare in modo definitivo il thema decidendum, non è stata nemmeno profilata una modifica nell'organizzazione della compagine sociale. A ciò va aggiunto che, come comprovato dall'Istituto, al ricorrente è stata notificata l'iscrizione nella gestione commercianti, con decorrenza da ottobre 2018, nonché tre successivi avvisi di addebito, per le annualità 2018, 2019 e 2020 – circostanze, queste, non contestate dal ricorrente –, tutti non opposti in sede giurisdizionale (cfr. doc. nn. 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 4 e 4- bis della memoria di costituzione). Conclusivamente, pertanto, il ricorso va rigettato, avendo l' , CP_2 con gli elementi probatori di natura documentale offerti in allegato alla costituzione in giudizio e sopra specificamente disaminati, assolto l'onere di dimostrare la permanente sussistenza dell'obbligo di iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti per l'annualità 2021, con la consequenziale debenza dei contributi omessi. Trattandosi di omissione dell'obbligo contributivo, non si ravvisano presupposti per ridurre l'ammontare delle somme richieste a titolo di sanzione, tanto più che la relativa istanza di parte ricorrente è stata formulata
– quale conclusione subordinata dell'atto introduttivo – in termini del tutto generici.
4. Le spese di lite, da porsi a carico del ricorrente alla stregua della regola generale della soccombenza, ex art. 92 c.p.c., vanno liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 22 febbraio 2024 Il giudice Cesare Russo
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 8124/2023 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Cirillo per Parte_1 procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente - OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nel verbale di udienza del 22 febbraio 2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 8 marzo 2023 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2022 00253462 80 000, notificatogli per il tramite del servizio postale in data 1 febbraio 2023, con cui l gli ha ingiunto di CP_1 pagare la somma di € 3.196,25 per una presunta omissione contributiva nella gestione commercianti nel periodo da gennaio a dicembre 2021. Al riguardo, l'opponente ha dedotto di essere socio, nonché presidente del consiglio di amministrazione, della , che svolge attività di Org_1 sviluppo e produzione di applicazioni tecnologiche finalizzate alla semplificazione e al processo di digitalizzazione delle imprese e degli enti pubblici, nella quale, sin dalla fondazione della società, ha svolto quelle attività tipiche di un amministratore di società a responsabilità limitata, ovvero quelle di gestione/supervisione dell'attività aziendale, convocazione dell'assemblea dei soci, riunioni con le figure preposte ai vertici delle singole aree interne, per le quali è già iscritto nella gestione separata. Sotto questo profilo, il ricorrente ha precisato di non avere mai effettuato alcuna attività di natura commerciale e di non avere mai partecipato attivamente al lavoro aziendale, tantomeno con il carattere di abitualità e prevalenza, con insussistenza, pertanto, dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' deducendo come emergesse in atti l'abitualità e la prevalenza CP_1 dell'attività svolta dal ricorrente in favore della società sin da ottobre 2018, decorrenza con cui è stato iscritto nella gestione commercianti a seguito della richiesta di iscrizione presentata dal ricorrente medesimo alla camera di commercio;
peraltro, il ricorrente ha ricevuto tre distinti avviso di addebito per le omissioni contributive rispettivamente del 2018, 2019 e 2020, non impugnati, con definitivo consolidamento del credito contributivo richiesto per le annualità pregresse. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti. Indi, all'udienza del 16 febbraio 2024, udita la discussione orale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli scritti difensivi e nei verbali di causa la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, giova osservare che l'articolo 1, comma 203, della legge n. 662/1996 prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, “In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza” (cfr. Cass., sez. lav., n. 10426 del 2 maggio 2018) Precisamente, “i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Nella specie, Cass. sez. lav., n. 19273 del 19 luglio 2018 ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti). Invero, “sorge l'obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al lavoro aziendale, svolgendo l'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale coesistenza, nonché l'assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'ente previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell'attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte” (cfr. Cass., sez. lav., n. 8613 del 3 aprile 2017). Anche in fattispecie di società in accomandita semplice, la Corte di legittimità aveva chiarito che, nelle società di persone, la qualità di socio, finanche accomandatario, “non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore” (cfr. Cass., sez. lav., n. 2665 del 4 febbraio 2021, e, in termini, Cass., sez. lav., n. 5210 del 28 febbraio 2017, Cass., sez. lav., n. 23439 del 17 novembre 2016). Perché sorga per i singoli soci l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti “non è sufficiente (…) la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque (…) necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. (…) Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente. Il requisito di cui alla lettera c) non può dunque necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poiché, (…) vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e della gestione della attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società. E ciò perché, come rimarcato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza 12.2.2010, n. 3240, l'assicurazione obbligatoria "è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all'interno dell'impresa" (cfr. Cass., sez. lav., n. 2343 del 17 novembre 2016). Di recente, la Suprema Corte ha poi affermato che “In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell' della partecipazione CP_1 personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (cfr. Cass., sez. lav., n. 24439 del 10 agosto 2023).
3. Alla stregua dei principi tracciati dalla giurisprudenza, l'istruzione svolta per mezzo della produzione documentale acquisita al processo ha fornito riscontro alla prospettazione dell – su cui, contrariamente CP_2 all'assunto della memoria di costituzione, grava sempre il relativo onere probatorio –, confermando la legittimità dell'iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti, avvenuta d'ufficio in presenza dei presupposti di legge – come detto, partecipazione all'attività aziendale in modo continuativo e prevalente da parte del socio –, con assoggettamento all'obbligo contributivo anche per l'annualità 2021. Emerge documentalmente che il ricorrente è socio della di Org_2 cui ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione dal 27 aprile 2018 e di amministratore delegato dal 25 febbraio 2021, con ampissimi poteri decisionali, specificamente tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società (cfr. visura storica societaria: allegato n. 6 della memoria di costituzione). La portata della delega conferita dal consiglio di amministrazione all'amministratore delegato è, poi, generale e riguarda, nello specifico, anche il “sovrintendere e dirigere l'attività ordinaria, commerciale e lo sviluppo tecnico e operativo della società”. Dagli organigrammi della società emerge, poi, che la stessa si sia ingrandita, passando da soli quattro dipendenti, dedicati all'area Design e Sviluppo con specifiche competenze tecniche (doc. n. 4 del ricorso), all'inserimento anche delle aree Marketing, Comunicazione, Financial, Legal e Amministrazione (doc. n. 5 del ricorso), con assunzione, da ultimo, di 17 dipendenti (visura prodotta sub 2 del ricorso). Tuttavia, nessuno dei dipendenti della società ha qualifica di dirigente o preposto, per come confermato dall'elenco dipendenti risultanti dalle denunce Uniemens della società, riportanti gli specifici codici della qualifica rivestita da ciascuno di essi, come confermata dall'elenco riportante le qualifiche corrispondenti al codice (allegati nn. 8 e 9 della memoria di costituzione). Questo elemento indiziario, di carattere documentale, a parere del decidente avvalora, in modo decisivo, il valore probatorio della dichiarazione rilasciata dal ricorrente in sede di compilazione del quadro AC all'atto dell'iscrizione telematica alla Camera di Commercio, specificamente
“di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti CP_1 attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 18.10.2018” (allegato n. 10 della memoria di costituzione).
Detta dichiarazione ha indubbia natura confessoria in relazione al dato di fatto rappresentato in modo chiaro e univoco – partecipazione diretta al lavoro aziendale in modo continuativo e prevalente –, rientrante nel paradigma della confessione stragiudiziale fatta a un terzo e, quindi, liberamente apprezzabile dal giudice secondo il disposto generale dell'art. 2735 c.c. Nella specie, tuttavia, si tratta di una dichiarazione di significativo spessore probatorio, non soltanto perché resa a una pubblica amministrazione e sanzionata dalla legge penale in caso di falsità, ma anche perché assume una specifica valenza legale a norma dell'art. 44 del decreto- legge n. 269/2003, secondo cui “A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti”. Di conseguenza, avendo il ricorrente postulato l'iscrizione alla camera di commercio mediante l'espressa indicazione di circostanze di fatto che giustificano anche la sua iscrizione nella gestione commercianti – dichiarazione di cui, con la presentazione, si è assunto la paternità – , sarebbe stato preciso onere di quest'ultimo allegare e provare circostanze di fatto che consentano di sconfessare il contenuto della dichiarazione resa.
Non soltanto non sono state tempestivamente allegate circostanze idonee, né articolati mezzi di prova, ma il quadro dell'organigramma aziendale fornito dal ricorrente aggiunge alla stessa maggiore spessore probatorio, difettando in organico un soggetto preposto all'organizzazione e alla gestione dell'azienda. Per contro, come già rilevato dalla Suprema Corte, l'attività che giustifica l'iscrizione del socio amministratore nella gestione commercianti può anche essere organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa. Preme osservare, al riguardo, che si presenta del tutto inammissibile la richiesta, formulata alla prima udienza del 14 settembre 2023, di termine per articolare mezzi di prova, non soltanto perché sarebbe stata quella la sede deputata a prendere posizione sulle difese dell' e formulare le CP_2 richieste istruttorie ritenute essenziali in quanto scaturenti da quelle difese, ma anche perché l'assoluta genericità. Tanto più che nel ricorso introduttivo, il cui telaio allegativo vale a fissare in modo definitivo il thema decidendum, non è stata nemmeno profilata una modifica nell'organizzazione della compagine sociale. A ciò va aggiunto che, come comprovato dall'Istituto, al ricorrente è stata notificata l'iscrizione nella gestione commercianti, con decorrenza da ottobre 2018, nonché tre successivi avvisi di addebito, per le annualità 2018, 2019 e 2020 – circostanze, queste, non contestate dal ricorrente –, tutti non opposti in sede giurisdizionale (cfr. doc. nn. 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 4 e 4- bis della memoria di costituzione). Conclusivamente, pertanto, il ricorso va rigettato, avendo l' , CP_2 con gli elementi probatori di natura documentale offerti in allegato alla costituzione in giudizio e sopra specificamente disaminati, assolto l'onere di dimostrare la permanente sussistenza dell'obbligo di iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti per l'annualità 2021, con la consequenziale debenza dei contributi omessi. Trattandosi di omissione dell'obbligo contributivo, non si ravvisano presupposti per ridurre l'ammontare delle somme richieste a titolo di sanzione, tanto più che la relativa istanza di parte ricorrente è stata formulata
– quale conclusione subordinata dell'atto introduttivo – in termini del tutto generici.
4. Le spese di lite, da porsi a carico del ricorrente alla stregua della regola generale della soccombenza, ex art. 92 c.p.c., vanno liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 886, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 22 febbraio 2024 Il giudice Cesare Russo