CA
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/05/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Cesira D'Anella Consigliere
Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 980/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA CERVETERI, 21 00183 ROMA presso lo studio dell'avv. GIUSTI LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega
APPELLANTE contro
[...]
Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in C/O CANC GDP MONZA 20900 MONZA P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. MARTINI FILIPPO, che lo rappresenta e difende come da delega
APPELLATO
pagina 1 di 7 Controparte_2
APPELLATO
OGGETTO: danni a cose.
Sulle conclusioni delle parti: v. atti e note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ritualmente, citava Parte_1 Controparte_2 allegando in fatto che “il giorno 08.09.2016, alle ore 20,05 circa, sull'Autostrada
[...]
A/13, alla progressiva km ca. 85+460, carreggiata sinistra, Comune di Monselice (PD), si verificava il sinistro stradale che vedeva protagonista il solo Autoarticolato DAF, con targa estera AG01STC (Romania), condotto da di proprietà di Persona_1 [...]
assicurato con la Compagnia City Insurance Bucarestro (Romania), Controparte_2 polizza n. C25/HP 003774284, in corso di validità”.
Allegava che in quell'occasione il suddetto autoarticolato si incendiava, durante la marcia sull'Autostrada A/13 in corsia di emergenza, e che le fiamme, in breve tempo, avvolgevano sia la motrice che il rimorchio telonato, nel quale erano stipate delle granaglie.
Vista l'entità dell'incendio, sul luogo del sinistro intervenivano tre squadre di vigili del fuoco, che riuscivano a domare le fiamme utilizzando circa 18.000,00 litri di acqua, con conseguente deflusso nei limitrofi terreni di banchina e nella scarpata dei residui della combustione, olio motore e benzina, con interessamento di un'area di circa 210 mq.
A seguito dell'evento, ordinava quindi operazioni di bonifica, quali la delimitazione Parte_1
dell'area da bonificare, applicazione di materiale assorbente, rimozione dei detriti dell'incidente e pulizia della pavimentazione autostradale, rimozione del carico disperso in banchina e nella scarpata;
campionature plurime del terreno, analisi di laboratorio, rimozione del terreno inquinato, stoccaggio del materiale inquinato, trasporto e smaltimento in discarica, ripristino dei luoghi allo status quo ante.
pagina 2 di 7 La Società attrice allegava quindi di aver subìto danni patrimoniali e in particolare esborsi relativi ai necessari interventi di bonifica e per il ripristino delle normali condizioni di viabilità
e sicurezza, nonché per il recupero dell'autoarticolato dalla scarpata.
Produceva, quindi, le fatture attestanti gli esborsi.
Con ordinanza 5/06/2020 il giudice disponeva CTU estimativa dei danni riportati da parte attrice in seguito al sinistro, includendo i costi per il ripristino e le spese esposte dall'attrice.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale rigettava le domande attoree ritenendo che gli esborsi documentati non potessero essere riferiti ai danni da inquinamento dei terreni interessati dall'incidente; riconosceva invece il danno per esborsi relativi ai danni alle strutture di proprietà e per il recupero del mezzo, rilevando che per gli stessi Autotrade aveva già incassato ante causam le relative somme (euro 9.939,29 in aggiunta a euro 5.395,84 esclusa IVA).
propone appello, lamentando l'errata ricostruzione in fatto per omessa/errata Parte_1
valutazione del materiale probatorio disponibile in atti (violazione artt. 116 c.p.c. 2727 - 2729
c.c. in relazione all'art 1223 – 1226/2056 II co. c.c.), chiedendo inoltre il rinnovo della CTU e l'assunzione della prova testimoniale richiesta con le memorie 183, VI comma, n. 2 c.p.c.
Dopo l'assegnazione al relatore, la Corte, rilevato che l'appellante rivolgeva domanda risarcitoria anche nei confronti di e che non risultava agli atti la Controparte_2
notifica alla parte (non comparsa), rinviava alla successiva udienza, vista anche la richiesta di di un termine per rinotificare l'atto di citazione in appello ad Parte_1 CP_2
Nelle more, l'appellante rinunciava all'azione nei confronti di quest'ultima.
Visto l'art. 350 bis, la Corte rinviava all'udienza del 27 maggio 2025 ai sensi e nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando termine per note conclusionali al 10 maggio 2025.
Lette le note sostitutive depositate, il Collegio ha trattenuto in decisione la causa, discutendola in camera di consiglio.
L'appello è infondato.
pagina 3 di 7 Con l'unico motivo di gravame dedotto, l'appellante lamenta che il Tribunale, nel respingere la domanda, avrebbe errato nel valutare il compendio istruttorio acquisito, dovendosi ritenere raggiunta la prova del danno. Deduce in particolare che nessuna rilevanza doveva essere attribuita alla documentazione acquisita dai VVFF, utilizzata dal Tribunale per escludere la responsabilità dei convenuti. Aggiunge altresì l'appellante che il giudice avrebbe omesso di valutare la relazione di parte da essa prodotta (relazione di intervento).
La censura non merita di essere accolta.
Preliminarmente, la Corte dà atto della rinuncia dell'azione nei confronti di Controparte_3
ritualmente presentata con atto depositato il 4 marzo 2025 dal difensore munito
[...]
di procura speciale, in cui l'appellante “conferma di non avere interesse, anche in questa sede, alla domanda risarcitoria ex art. 2054 c.c. nei confronti del soggetto estero responsabile civile”
e di voler pertanto rinunciare espressamente alla relativa azione nei confronti di questa, fermo restando l'interesse all'azione risarcitoria diretta e agli atti del giudizio di appello nei confronti di ex artt. 126-144 cod. ass. CP_1
Ciò premesso, la sentenza impugnata appare esente da vizi.
In primo luogo, parte appellante non ha fornito alcuna prova né dell'effettiva materialità dello sversamento di sostanze dannose nell'area di sua competenza, né del tipo di sostanze che ipotizza essere risultate così disperse;
di conseguenza, non è provato il danno che avrebbe reso necessario l'intervento ambientale con i relativi costi: circostanze che risultano quindi solo allegate dall'attore in primo grado e tutte contestate dall'esponente.
In buona sostanza, quindi, non è provato il danno-conseguenza, ossia il pregiudizio economico effettivamente subito dalla società appellante a causa dell'incidente e dello sversamento del carico dell'autoveicolo incidentato, e la sua riconducibilità all'evento di causa, fermo restando che i danni documentati riguardano la messa in pristino del terreno confinante con la strada.
In particolare, non vi è prova che i costi sostenuti siano stati necessari per rimuovere sostanze sversati, dal momento che non è chiara la natura delle stesse;
né è provato che i costi e gli interventi sostenuti si siano resi necessari in conseguenza dell'accaduto.
pagina 4 di 7 Come evidenziato dalla CTU integrata, non risultano elementi oggettivi idonei a comprovare le citate circostanze, che si evincono unicamente dalle prospettazioni di parte, tempestivamente contestate.
Unico riscontro oggettivo alle prospettazioni di parte, è la relazione d'intervento n. 3766 del
08/09/2016 dei VVFF, nella quale si legge che “In riferimento…all'incendio verificatosi il giorno 08 settembre 2016, alle ore 20,15 circa, sull'Autostrada A13 al Km 85+400 direzione
Bologna, … sono stati utilizzati indicativamente 16.000 litri d'acqua con l'impiego di un'aps
(autopompa serbatoio) e due autobotti. Una terza autobotte, giunta sul posto dal Comando di
Rovigo, richiesta in via precauzionale, non è stata utilizzata come rifornimento idrico conclusivo”. La relazione precisa, inoltre, che non è possibile riscontrare se vi sia stata propagazione dei residui della combustione nei terreni di banchina e di scarpata prossimi al punto dell'evento.
Tale riscontro contrasterebbe dunque con la tesi dell'appellante, confermando l'infondatezza della pretesa azionata da . Parte_1
In assenza di qualsivoglia riscontro, resta indimostrato, infatti, quale fosse l'effettivo stato dei luoghi dopo il sinistro, né è possibile riscontrare alcunché in merito alla necessità dei lavori indicati dall'appellante per l'asserito ripristino delle aree in conseguenza del sinistro.
A fronte delle censure mosse dall'appellante, si deve osservare che la mera produzione di fatture non è idonea a provare l'effettiva sussistenza, entità e riconducibilità causale dell'asserito danno al fatto occorso;
che, inoltre, non vi è prova del fatto che il contenuto dell'autoarticolato, così come pure i liquidi presenti nel veicolo in quanto altamente infiammabili, si siano dispersi nel terreno;
che i liquidi utilizzati per lo spegnimento dell'incendio non hanno un effetto inquinante e risultano, almeno parzialmente, volatili.
pagina 5 di 7 In ogni caso – come sottolinea l'appellata –, poiché il tratto autostradale interessato dall'incidente risultava densamente trafficato, qualsiasi indagine ambientale che fosse stata eventualmente effettuata su prelievi del terreno circostante la carreggiata avrebbe evidenziato la presenza di metalli pesanti e sostanze inquinanti derivanti dal traffico veicolare, risultando inattendibile.
L'intero compendio istruttorio porta a escludere quindi la responsabilità dell'appellata e, comunque, non fa ritenere raggiunta la prova – gravante sull'attrice-appellante – in ordine alla responsabilità del conducente dell'autoveicolo.
In conclusione, l'attore, con riferimento al danno da inquinamento, non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c. Ne risulta la correttezza della sentenza impugnata che, proprio a fronte dell'onere non assolto, ha rigettato la domanda.
Per tali ragioni, l'appello deve essere rigettato e la pronuncia in esame deve essere confermata.
Visto il rigetto e tenuto conto del valore di causa, le spese di lite sono poste a carico dell'appellante e liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 5.210,00 (esclusa l'istruttoria e valori minimi per la fase decisoria;
valori medi per le altre fasi), il tutto oltre accessori di legge
(rimborso forfettario spese, IVA, c.p.a.).
Nulla da statuire sulle spese nei confronti di Controparte_2
essendovi stata rinuncia nei suoi confronti e non essendosi la stessa costituita.
Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
pagina 6 di 7 2. Rigetta l'appello proposto da e conferma per Parte_1
l'effetto la sentenza impugnata;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di
[...]
Controparte_1
liquidandole in euro in euro 5.210,00 oltre accessori di legge
[...]
(rimborso forfettario spese al 15%, IVA, c.p.a. se dovuti);
3. Nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
4. Dichiara infine la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 27/5/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Cesira D'Anella Consigliere
Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 980/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA CERVETERI, 21 00183 ROMA presso lo studio dell'avv. GIUSTI LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega
APPELLANTE contro
[...]
Controparte_1
(C.F. , elettivamente domiciliato in C/O CANC GDP MONZA 20900 MONZA P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. MARTINI FILIPPO, che lo rappresenta e difende come da delega
APPELLATO
pagina 1 di 7 Controparte_2
APPELLATO
OGGETTO: danni a cose.
Sulle conclusioni delle parti: v. atti e note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato ritualmente, citava Parte_1 Controparte_2 allegando in fatto che “il giorno 08.09.2016, alle ore 20,05 circa, sull'Autostrada
[...]
A/13, alla progressiva km ca. 85+460, carreggiata sinistra, Comune di Monselice (PD), si verificava il sinistro stradale che vedeva protagonista il solo Autoarticolato DAF, con targa estera AG01STC (Romania), condotto da di proprietà di Persona_1 [...]
assicurato con la Compagnia City Insurance Bucarestro (Romania), Controparte_2 polizza n. C25/HP 003774284, in corso di validità”.
Allegava che in quell'occasione il suddetto autoarticolato si incendiava, durante la marcia sull'Autostrada A/13 in corsia di emergenza, e che le fiamme, in breve tempo, avvolgevano sia la motrice che il rimorchio telonato, nel quale erano stipate delle granaglie.
Vista l'entità dell'incendio, sul luogo del sinistro intervenivano tre squadre di vigili del fuoco, che riuscivano a domare le fiamme utilizzando circa 18.000,00 litri di acqua, con conseguente deflusso nei limitrofi terreni di banchina e nella scarpata dei residui della combustione, olio motore e benzina, con interessamento di un'area di circa 210 mq.
A seguito dell'evento, ordinava quindi operazioni di bonifica, quali la delimitazione Parte_1
dell'area da bonificare, applicazione di materiale assorbente, rimozione dei detriti dell'incidente e pulizia della pavimentazione autostradale, rimozione del carico disperso in banchina e nella scarpata;
campionature plurime del terreno, analisi di laboratorio, rimozione del terreno inquinato, stoccaggio del materiale inquinato, trasporto e smaltimento in discarica, ripristino dei luoghi allo status quo ante.
pagina 2 di 7 La Società attrice allegava quindi di aver subìto danni patrimoniali e in particolare esborsi relativi ai necessari interventi di bonifica e per il ripristino delle normali condizioni di viabilità
e sicurezza, nonché per il recupero dell'autoarticolato dalla scarpata.
Produceva, quindi, le fatture attestanti gli esborsi.
Con ordinanza 5/06/2020 il giudice disponeva CTU estimativa dei danni riportati da parte attrice in seguito al sinistro, includendo i costi per il ripristino e le spese esposte dall'attrice.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale rigettava le domande attoree ritenendo che gli esborsi documentati non potessero essere riferiti ai danni da inquinamento dei terreni interessati dall'incidente; riconosceva invece il danno per esborsi relativi ai danni alle strutture di proprietà e per il recupero del mezzo, rilevando che per gli stessi Autotrade aveva già incassato ante causam le relative somme (euro 9.939,29 in aggiunta a euro 5.395,84 esclusa IVA).
propone appello, lamentando l'errata ricostruzione in fatto per omessa/errata Parte_1
valutazione del materiale probatorio disponibile in atti (violazione artt. 116 c.p.c. 2727 - 2729
c.c. in relazione all'art 1223 – 1226/2056 II co. c.c.), chiedendo inoltre il rinnovo della CTU e l'assunzione della prova testimoniale richiesta con le memorie 183, VI comma, n. 2 c.p.c.
Dopo l'assegnazione al relatore, la Corte, rilevato che l'appellante rivolgeva domanda risarcitoria anche nei confronti di e che non risultava agli atti la Controparte_2
notifica alla parte (non comparsa), rinviava alla successiva udienza, vista anche la richiesta di di un termine per rinotificare l'atto di citazione in appello ad Parte_1 CP_2
Nelle more, l'appellante rinunciava all'azione nei confronti di quest'ultima.
Visto l'art. 350 bis, la Corte rinviava all'udienza del 27 maggio 2025 ai sensi e nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando termine per note conclusionali al 10 maggio 2025.
Lette le note sostitutive depositate, il Collegio ha trattenuto in decisione la causa, discutendola in camera di consiglio.
L'appello è infondato.
pagina 3 di 7 Con l'unico motivo di gravame dedotto, l'appellante lamenta che il Tribunale, nel respingere la domanda, avrebbe errato nel valutare il compendio istruttorio acquisito, dovendosi ritenere raggiunta la prova del danno. Deduce in particolare che nessuna rilevanza doveva essere attribuita alla documentazione acquisita dai VVFF, utilizzata dal Tribunale per escludere la responsabilità dei convenuti. Aggiunge altresì l'appellante che il giudice avrebbe omesso di valutare la relazione di parte da essa prodotta (relazione di intervento).
La censura non merita di essere accolta.
Preliminarmente, la Corte dà atto della rinuncia dell'azione nei confronti di Controparte_3
ritualmente presentata con atto depositato il 4 marzo 2025 dal difensore munito
[...]
di procura speciale, in cui l'appellante “conferma di non avere interesse, anche in questa sede, alla domanda risarcitoria ex art. 2054 c.c. nei confronti del soggetto estero responsabile civile”
e di voler pertanto rinunciare espressamente alla relativa azione nei confronti di questa, fermo restando l'interesse all'azione risarcitoria diretta e agli atti del giudizio di appello nei confronti di ex artt. 126-144 cod. ass. CP_1
Ciò premesso, la sentenza impugnata appare esente da vizi.
In primo luogo, parte appellante non ha fornito alcuna prova né dell'effettiva materialità dello sversamento di sostanze dannose nell'area di sua competenza, né del tipo di sostanze che ipotizza essere risultate così disperse;
di conseguenza, non è provato il danno che avrebbe reso necessario l'intervento ambientale con i relativi costi: circostanze che risultano quindi solo allegate dall'attore in primo grado e tutte contestate dall'esponente.
In buona sostanza, quindi, non è provato il danno-conseguenza, ossia il pregiudizio economico effettivamente subito dalla società appellante a causa dell'incidente e dello sversamento del carico dell'autoveicolo incidentato, e la sua riconducibilità all'evento di causa, fermo restando che i danni documentati riguardano la messa in pristino del terreno confinante con la strada.
In particolare, non vi è prova che i costi sostenuti siano stati necessari per rimuovere sostanze sversati, dal momento che non è chiara la natura delle stesse;
né è provato che i costi e gli interventi sostenuti si siano resi necessari in conseguenza dell'accaduto.
pagina 4 di 7 Come evidenziato dalla CTU integrata, non risultano elementi oggettivi idonei a comprovare le citate circostanze, che si evincono unicamente dalle prospettazioni di parte, tempestivamente contestate.
Unico riscontro oggettivo alle prospettazioni di parte, è la relazione d'intervento n. 3766 del
08/09/2016 dei VVFF, nella quale si legge che “In riferimento…all'incendio verificatosi il giorno 08 settembre 2016, alle ore 20,15 circa, sull'Autostrada A13 al Km 85+400 direzione
Bologna, … sono stati utilizzati indicativamente 16.000 litri d'acqua con l'impiego di un'aps
(autopompa serbatoio) e due autobotti. Una terza autobotte, giunta sul posto dal Comando di
Rovigo, richiesta in via precauzionale, non è stata utilizzata come rifornimento idrico conclusivo”. La relazione precisa, inoltre, che non è possibile riscontrare se vi sia stata propagazione dei residui della combustione nei terreni di banchina e di scarpata prossimi al punto dell'evento.
Tale riscontro contrasterebbe dunque con la tesi dell'appellante, confermando l'infondatezza della pretesa azionata da . Parte_1
In assenza di qualsivoglia riscontro, resta indimostrato, infatti, quale fosse l'effettivo stato dei luoghi dopo il sinistro, né è possibile riscontrare alcunché in merito alla necessità dei lavori indicati dall'appellante per l'asserito ripristino delle aree in conseguenza del sinistro.
A fronte delle censure mosse dall'appellante, si deve osservare che la mera produzione di fatture non è idonea a provare l'effettiva sussistenza, entità e riconducibilità causale dell'asserito danno al fatto occorso;
che, inoltre, non vi è prova del fatto che il contenuto dell'autoarticolato, così come pure i liquidi presenti nel veicolo in quanto altamente infiammabili, si siano dispersi nel terreno;
che i liquidi utilizzati per lo spegnimento dell'incendio non hanno un effetto inquinante e risultano, almeno parzialmente, volatili.
pagina 5 di 7 In ogni caso – come sottolinea l'appellata –, poiché il tratto autostradale interessato dall'incidente risultava densamente trafficato, qualsiasi indagine ambientale che fosse stata eventualmente effettuata su prelievi del terreno circostante la carreggiata avrebbe evidenziato la presenza di metalli pesanti e sostanze inquinanti derivanti dal traffico veicolare, risultando inattendibile.
L'intero compendio istruttorio porta a escludere quindi la responsabilità dell'appellata e, comunque, non fa ritenere raggiunta la prova – gravante sull'attrice-appellante – in ordine alla responsabilità del conducente dell'autoveicolo.
In conclusione, l'attore, con riferimento al danno da inquinamento, non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante ex art. 2697 c.c. Ne risulta la correttezza della sentenza impugnata che, proprio a fronte dell'onere non assolto, ha rigettato la domanda.
Per tali ragioni, l'appello deve essere rigettato e la pronuncia in esame deve essere confermata.
Visto il rigetto e tenuto conto del valore di causa, le spese di lite sono poste a carico dell'appellante e liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 5.210,00 (esclusa l'istruttoria e valori minimi per la fase decisoria;
valori medi per le altre fasi), il tutto oltre accessori di legge
(rimborso forfettario spese, IVA, c.p.a.).
Nulla da statuire sulle spese nei confronti di Controparte_2
essendovi stata rinuncia nei suoi confronti e non essendosi la stessa costituita.
Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
pagina 6 di 7 2. Rigetta l'appello proposto da e conferma per Parte_1
l'effetto la sentenza impugnata;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di
[...]
Controparte_1
liquidandole in euro in euro 5.210,00 oltre accessori di legge
[...]
(rimborso forfettario spese al 15%, IVA, c.p.a. se dovuti);
3. Nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_2
4. Dichiara infine la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 27/5/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 7 di 7