Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02687/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11886/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11886 del 2025, proposto da
Rhapsodia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Secchi e Andrea Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
avverso
il silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 della Società Rhapsodia s.r.l. datata 1° agosto 2025 e ricevuta dall’Amministrazione resistente a mezzo PEC in data 4 agosto 2025, con la quale si è chiesto che i competenti Uffici provvedessero, entro i termini di legge, ad “inviare copia semplice per fini di istruttoria personale – agli indirizzi pec degli scriventi procuratori – di tutti gli atti connessi, presupposti, successivi e afferenti al Procedimento Amministrativo connessi alla concessione per la gestione P.Q.V. 12.11 Torrino Nord” ;
per l’accertamento
del diritto della Ricorrente ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta con l’istanza di cui sopra
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. BE IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente di aver presentato, in data 20 settembre 2024 nei confronti del Comune di Roma la propria proposta progettuale per la gestione del P.V.Q. 12.11 Torrino Nord, contenente:
- un progetto di fattibilità tecnico - economica;
- un piano economico - finanziario asseverato;
- una specificazione delle caratteristiche dei servizi e della gestione;
- una bozza dello schema di contratto - concessione.
In data 1° agosto 2025, soggiunge di aver presentato istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. n. 241/1990, al fine di ricevere copia “ di tutti gli atti connessi, presupposti, successivi e afferenti al Procedimento Amministrativa connessi alla concessione per la gestione del P.V.Q. 12.11 Torrino Nord .”
Insorge ora avverso il contengo omissivo osservato da Roma Capitale, chiedendo l’accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso del 1° agosto 2025;
- del diritto all’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza anzidetta.
Roma Capitale si è costituita in giudizio il 13 novembre 2025 con memoria di mero stile.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dato atto della sicura posizione legittimante in capo all’odierna ricorrente, quanto all’esperita actio ad exhibendum, va rilevato il contegno perdurantemente omissivo osservato da Roma capitale, a fronte dell’istanza di accesso dalla parte formulata in data 1° agosto 2025.
Anche in sede di trattazione della controversia, all’odierna Camera di Consiglio, il procuratore in giudizio dell’Amministrazione capitolina non ha potuto che confermare l’assenza di alcun riscontro, quanto alla suindicata istanza di accesso.
Conseguentemente constatata l’illegittimità del silenzio formatosi a fronte di quest’ultima, il Collegio, in accoglimento del proposto mezzo di tutela, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all’accesso alla documentazione richiesta con l’istanza del 1° agosto 2025; e, segnatamente, a “tutti gli atti connessi, presupposti, successivi e afferenti al Procedimento Amministrativa connessi alla concessione per la gestione del P.V.Q. 12.11 Torrino Nord”.
L’ostensione documentale avverrà, a cura della resistente Amministrazione, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini indicati in motivazione.
Condanna Roma Capitale, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente Rhapsodia s.r.l., in ragione di complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE IT, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE IT |
IL SEGRETARIO