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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11937 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg. n. 26134/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., dott. Marcello Sinisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26134/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del G.D.P. di Napoli n. 24930/2023, depositata in cancelleria in data 15.5.2023 e non notificata
promossa da
, nato a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
), residente in [...]al Vico San Pellegrino C.F._1
a San Paolo n.8, elett.te dom.to in Napoli alla Via S. Antonio a
Capodimonte n. 3 presso lo studio dell'Avv. Gabriele Cuomo e dell'Avv. Mario Manzo che lo rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su foglio separato e versata in atti del giudizio di primo grado
- 1 - APPELLANTE
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio C.F._2
Esposito, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via G. Orsi 15/A
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi al G.d.P. di Napoli, notificato l'8.10.2018, il sig. conveniva in giudizio il sig. Parte_1 per sentirlo condannare, ex artt. 2043- Controparte_1
2051 c.c., al risarcimento dei danni arrecati a soffitti e pareti del saloncino e della camera da letto dell'appartamento di sua proprietà posto al piano terra del fabbricato sito in Napoli al vico San
Pellegrino a San Paolo n. 2, derivanti da infiltrazioni provenienti dalla rottura di tubazioni di scarico dell'appartamento sovrastante di proprietà del convenuto, verificatesi dalla fine del febbraio 2013 e constatate anche dai Vigili del Fuoco in occasione dell'intervento effettuato il 22.3.2013, danni quantificati in € 4.500,00 oltre IVA come da preventivo di riparazione prodotto, salva diversa quantificazione giudiziale. Si costituiva il convenuto impugnando integralmente la domanda e chiedendone il rigetto. Prodotta documentazione, ammessa e raccolta prova testimoniale, il Giudice adito, con la sentenza oggi gravata, rigettava la domanda condannando l'istante alla refusione delle spese di lite avendo ritenuto non sufficientemente provato il nesso eziologico tra le lamentate infiltrazioni ed i danni all'appartamento dedotti in lite.
- 2 - Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato il
6.12.2023 ed iscritto a ruolo il 14.12.2023, ha Parte_1 chiesto la riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di
Napoli di cui in rubrica, formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'illmo Tribunale adito, in accoglimento del proposto gravame accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità di
nella causazione di tutti danni occorsi Controparte_1 all'appartamento di proprietà del sig. ; Parte_1 condannare, conseguentemente, esso appellato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, quantificati nella somma di euro 4.500,00 oltre IVA, ovvero quella somma maggiore o minore che l'adito
Giudice riterrà liquidare, oltre interessi legali come per legge;
riformare, per l'effetto, integralmente la sentenza impugnata;
condannare l'appellato al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. L'originario convenuto si è costituito esponendo: l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
l'improcedibilità, improponibilità ed infondatezza dello stesso per i seguenti motivi: l'attore non sarebbe riuscito a provare il nesso eziologico tra le infiltrazioni lamentate come provenienti dall'appartamento di proprietà dell'appellato ed il danno, anche in ragione del fatto che il materiale probatorio fornito in primo grado sarebbe stato scarno, insufficiente ed affetto da profili di contraddittorietà (per una compiuta esposizione si rimanda al contenuto della comparsa); la domanda risarcitoria dovrebbe considerarsi, inoltre, prescritta. L'appellato ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Napoli emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: 1) dichiarare improcedibile, inammissibile, improponibile, infondato l'appello proposto da
con atto del 6/12/23 e, per l'effetto, confermare Parte_1 in toto la sentenza n. 24930/23 emessa dal Giudice di pace di
- 3 - Napoli in causa inter partes;
2) disattendere ogni eventuale richiesta di ulteriore istruttoria;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio;
4) far salvo ogni diritto, ragione ed azione;
5) con espressa avvertenza che in uno alla presente comparsa si depositano tutti i documenti di cui al foliario”.
All'udienza del 9.4.2025, ritenuta la superfluità dell'acquisizione del fascicolo di primo grado alla luce della produzione, tra l'altro, dei verbali di udienza del relativo giudizio, la causa è stata rimessa in decisione in data 5.11.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c..
Ciò premesso, occorre rilevare in via preliminare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado ed espressamente riproposta dall'appellato all'atto della sua costituzione, eccezione su cui il giudice di prime cure non si è espresso, neppure indirettamente o implicitamente, e da ritenersi quindi assorbita dalla pronuncia di rigetto per difetto di prova del nesso eziologico (cfr. Cass. Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11799 che ritiene sufficiente in tale ipotesi la espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c.). D'altro canto, la mancata riproposizione, nelle conclusioni formalmente rassegnate nell'atto di costituzione in appello, dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado non ne comporta la tacita rinuncia, ove, in base al tenore complessivo dell'atto, la pronuncia richiesta presupponga necessariamente l'esame dell'eccezione predetta, poiché essa ha natura di eccezione di merito con funzione estintiva della domanda (cfr. Cass. n.
13904/2024). Il che è quanto accaduto nel caso odierno, in cui l'appellato ha chiesto la conferma della sentenza impugnata per i motivi di cui in premessa, tra cui, per l'appunto, l'eccepita prescrizione. Nondimeno, l'eccezione è infondata. Invero è acquisito agli atti l'atto di costituzione in mora, spedita con racc.
a/r, la cui ricevuta di ritorno riporta la data del 18.3.2013. Del pari è
- 4 - prodotto anche l'atto di invito alla stipula di negoziazione assistita, con avviso di ricevimento del 21.2.2018. Ne consegue che il diritto non si è prescritto, essendo intervenuta l'interruzione della prescrizione in quest'ultima data (ex art. 8 d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014), seguita dalla notifica della citazione di primo grado effettuata l'8.10.2018.
Ciò posto, appare opportuno procedere alla disamina della res iudicanda rammentando il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. n.
29896/2024; Cass. S.U. 30 giugno 2022, n. 20943) secondo cui “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Sono stati, poi, enunciati i seguenti corollari: “a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e
l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”; c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna
- 5 - rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”; d) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”; e) “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche, questo Tribunale, condividendo l'assunto del Giudice di prime cure, stante anche la radicale contestazione operata ab initio riguardo alla ascrivibilità del sinistro de quo al cespite di parte convenuta, ritiene non raggiunta la prova convincente della sussistenza del nesso eziologico tra il danno lamentato (le infiltrazioni subite) e la res in custodia dell'appellato (l'appartamento situato al piano superiore rispetto a quello di proprietà dell'appellante), nemmeno in base al
- 6 - canone, vigente in ambito civilistico, del “più probabile che non”.
Invero dallo stesso rapporto dei Vigili del Fuoco del 22.3.2013 - i quali, secondo lo stesso assunto dell'odierno appellante, non ebbero ad “accedere al sovrastante appartamento e rendersi conto “de visu” della rottura della tubazione” (cfr. pag. 5 e 6 dell'atto di citazione di secondo grado) - si evince che gli stessi poterono soltanto “effettuare una verifica visiva (dell'immobile dell'istante) constatando la presenza di un'infiltrazione d'acqua causata probabilmente dalla rottura di una tubazione di scarico dell'appartamento soprastante”: ne consegue che i Vigili si espressero in termini di mera probabilità e non già di “più che probabilità” circa l'ascrivibilità delle pur verificate infiltrazioni nel cespite attoreo alla rottura di una tubazione di scarico dell'immobile di parte convenuta, non potendosi, ad esempio, pertanto escludere che le stesse ebbero ad originarsi da tubature di pertinenza così come condivisibilmente argomentato CP_2 dalla difesa di parte appellata. D'altro canto la dedotta circostanza dell'intervenuta riparazione in autonomia da parte del danneggiato dei danni subiti dal suo appartamento (cfr. pag. 7 dell'appello: “in primo grado furono prodotte anche le foto scattate all'atto della esecuzione dei lavori di sostituzione delle tubazioni rotte nell'appartamento del sig. lavori eseguiti dal sig. CP_1
, il quale effettuò anche le opere di ripristino Per_1 dell'appartamento dell'odierno appellante”), comportava e comporta tuttora l'impossibilità di un utile espletamento di un'eventuale CTU, posto che già in primo grado si sarebbe dovuto determinare lo status quo ante degli immobili de quibus attraverso valutazioni ipotetiche non utilmente percorribili. Invero solo una consulenza tecnica specialistica, espletata per tempo, avrebbe consentito al giudicante non solo l'accertamento delle lamentate infiltrazioni e l'individuazione delle loro cause, ma anche l'indicazione dei rimedi tecnici con le relative spese, unitamente
- 7 - alla quantificazione dei danni da risarcire. L'eliminazione, in proprio, ad opera dell'originario attore, del pregiudizio subito e delle sue presumibili cause non poteva che ostare, quindi, all'effettuazione di utili sopralluoghi da parte dell'esperto eventualmente nominato dal Tribunale. Com'è noto, la CTU non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito. Egli può dare incarico al consulente di valutare i fatti accertati o dati per esistenti oppure gli può affidare anche quello di accertare i fatti stessi. Nel primo caso si tratta di consulenza deducente, nel secondo, invece, si parla di consulenza percipiente. Per tale seconda ipotesi, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto posto a fondamento del suo diritto e che il giudice reputi che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass.,
24.6.2020, n. 12387). In tema di danni da infiltrazioni, peraltro, tale
CTU ha indubbia natura percipiente (cfr. Corte d'Appello di
Napoli, sent.
3.5.2022 n. 1875, la quale, investita di una fattispecie in tema di danni da infiltrazione, ha espressamente statuito quanto segue: “In tema di risarcimento del danno, è ben possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente” quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone: è quindi consentito al giudice fare ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario se, come nella specie, la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche”). Nel caso di specie, per quanto detto, non poteva ragionevolmente, neppure nella fase di primo grado, farsi utilmente luogo a CTU avendo l'attore allegato di aver già da
- 8 - tempo rimosso le cause dei danni lamentati, senza aver neppure fatto ricorso a rimedi preventivi quali un ATP o un giudizio cautelare. Per altro verso rivestono un valore indiziario pressocchè nullo, a sostegno dell'assunto attoreo, i due documenti prodotti da parte istante, entrambi recanti l'intestazione della ditta “ED
AP di AP IE LI (soggetto stranamente non chiamato a testimoniare) con relativa sottoscrizione e due differenti date: invero nel primo, recante la data del 12.6.2013, pur dandosi atto dell'effettuazione di un sopralluogo solo nel terraneo dell'attore, si legge anche che “si verifica un'infiltrazione d'acqua di scarico nell'appartamento soprastante, proprietà del
[...]
” senza alcun'altra specificazione circa la esatta Persona_2 localizzazione e individuazione della tubatura interessata, né alcuna menzione dell'effettuazione di interventi di riparazione nell'immobile del convenuto, pur allegati dalla difesa attorea così come in precedenza evidenziato. Quanto al secondo documento, intestato alla predetta ditta e recante la data del 7.10.2013, costituente il preventivo dei lavori di riparazione dell'immobile attoreo per € 4.500,00 oltre IVA, dallo stesso si evince che gli interventi avrebbero interessato solo una non meglio precisata
“camera danneggiata da infiltrazione”, laddove lo stesso istante in citazione lamentava danni sia al “saloncino” che alla “camera da letto”, incongruenza quest'ultima rimasta priva di qualsivoglia giustificazione. Inoltre non può non condividersi la valutazione di inattendibilità dell'unica teste escussa in primo grado operata dal giudice di prime cure, avendo la testimone a sua volta riferito di essersi trovata nella cucina dell'appartamento attoreo quando ebbero improvvisamente a verificarsi le infiltrazioni che richiesero l'intervento dei Vigili del Fuoco e avendo la stessa precisato che l'appartamento subì danni a soffitti e pareti della cucina ed anche in altre stanze, in contrasto con quanto allegato in citazione riguardo alla localizzazione degli stessi (il saloncino e la camera da letto e
- 9 - non già la cucina). La teste ha per di più dichiarato che i Vigili del
Fuoco intervenuti salirono al piano superiore senza tuttavia precisare se gli stessi ebbero o meno ad accedere all'appartamento del convenuto. Ulteriore risultanza contraddittoria della deposizione testimoniale in disamina - evidenziata dalla difesa di parte appellata nella comparsa di costituzione di secondo grado e in alcun modo contrastata nelle successive difese della controparte - risiede nel fatto che la teste, secondo quanto riportato nella stessa comparsa conclusionale di primo grado attorea (pagina 3), ebbe, tra l'altro, a riferire che le infiltrazioni nel cespite attoreo si sarebbero verificate in sua presenza all'inizio del mese di dicembre del 2017, laddove i
Vigili del Fuoco intervennero ben prima, vale a dire nel marzo del
2013. Infine, non può non rilevarsi che, anche a voler sorvolare - per assurdo - sulle numerose incongruenze delle acquisizioni probatorie sin qui evidenziate riguardanti l'an della pretesa attorea, in ogni caso l'istante non avrebbe comunque soddisfatto l'onere probatorio a suo carico ex art. 2697 c.c. neppure riguardo alla quantificazione degli stessi, dovendo ritenersi del tutto insufficienti a tal riguardo il mero preventivo della ED AP (mai asseverato), del tutto generico anche nei prezzi applicati, nelle voci e nelle misure, e l'assai scarna documentazione fotografica in atti.
D'altro canto è quasi superfluo evidenziare che, secondo il granitico orientamento di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 3794//2008),
l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque
- 10 - dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione.
Le testè rassegnate conclusioni valgono, a maggior ragione, anche in relazione all'eventuale inquadramento della fattispecie de qua nell'ambito dell'art. 2043 c.c. (richiamata in subordine dall'appellante), essendo anche in questo caso onere dell'istante quello di provare in modo convincente la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'asserita rottura di tubazioni di scarico nell'appartamento dell'appellato e le infiltrazioni subite, nonché i danni riportati, stante la radicale contestazione operata dalla controparte. In conclusione, il gravame va respinto con la conferma della sentenza appellata, pur dovendo la motivazione essere corretta nei termini suesposti.
Anche le spese di lite della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. 55/2014 (aggiornato al
D.M. 147/2022), applicando lo scaglione di riferimento (da 1.101 a
5.200 euro) ed i valori minimi per tutte le fasi (di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale) stante l'obiettiva semplicità della controversia.
Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
0.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in narrativa, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite della presente fase in favore dell'appellato, che si liquidano in
- 11 - complessivi euro 1.278,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
0.5.2002 n. 115.
Napoli, 16.12.2025 Il Giudice
dott. Marcello Sinisi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del CP_3 dott.ssa Fiorella Scarola (D.M. 22.10.2024), in tirocinio mirato.
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