Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 6 della Legge 24 dicembre 1974, n. 880
Copia
Articolo 5
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 24 dicembre 1974, n. 880
Articolo 6 della Legge 24 dicembre 1974, n. 880
Versione
23 marzo 1975
Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 23 marzo 1975
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0