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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/05/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente, Relatore
Dott. Stefana Curadi Giudice
Dott. Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31 /2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PISTORESI Parte_1 C.F._1
DEBORAH
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza del 26.03.2025
OGGETTO: ricorso per la separazione personale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.01.2025 la sig.ra chiedeva fosse pronunciata la Parte_2 separazione personale nei confronti del sig. , tra i quali in data 28.10.2000 era Controparte_1 stato celebrato matrimonio e dalla cui unione nascevano tre figlie: (C.F. Parte_3
), nata a [...] il [...], (C.F. C.F._3 Parte_4
), nata a [...] il [...] e C.F. C.F._4 Parte_5
, nata a [...] il [...], tutte maggiorenni e non economicamente C.F._5 autosufficienti ad eccezione della figlia . Pt_5
Parte ricorrente proponeva inoltre le ulteriori domande meglio indicate in ricorso.
Alla prima udienza collegiale del 26.02.2025 il Tribunale, vista l'istanza di parte ricorrente, le concedeva nuovo termine per la notifica del ricorso e del decreto al convenuto rinviando all'udienza del 26.3.2025.
All'udienza collegiale del 26 marzo 2025 la Presidente, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente. In tale sede parte ricorrente chiedeva pronuncia di sentenza parziale sullo status. Il collegio accoglieva tale istanza revocando l'udienza fissata ex art 127 ter il
25.06.2025. Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
***
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa ed lo svolgimento del processo, la domanda di separazione con sentenza parziale è fondata e merita accoglimento considerato che dal contenuto degli atti e dal comportamento sia di parte ricorrente che del resistente - che non costituendosi ha manifestato il totale disinteresse per la causa - sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma nella volontà della parte ricorrente di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisce la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, nonché nel disinteresse sotteso alla scelta processuale di non costituirsi di parte resistente.
Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, parzialmente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_6 C.F._1 Controparte_1
). C.F._2
Ordina all'Ufficiale di Stato civile di Castelfranco di Sotto (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Castelfranco di Sotto (PI) il giorno 28/10/2000 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune all'anno 2000, Atto N. 10 parte 1 - Ufficio 1.
Pisa, camera di consiglio del 26.05.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Eleonora Polidori