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Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/07/2024, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. N. 713/23
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sub RG 713/2023 promossa da
– C.F. ), con sede in Roma, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile
(P.E.C.: t, C.F.: , FAX: 0418699516), Email_1 C.F._1
giusta procura ad lites rilasciata dal Presidente pro tempore, con atto del notaio in Persona_1
Fiumicino in data 23/01/2023, rep. 37590, raccolta 7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di
Avvocatura Distrettuale di Venezia, Santa Croce 929
Parte riassumente – appellante nel giudizio riassunto
Contro
, nato a [...] il [...] e residente a [...](C.F.: Controparte_1
) rappresentato e difeso, anche in detto grado d'appello, dall'Avv. Maria C.F._2
Teresa Bettelli – C.F.: – del Foro di Bologna come da mandato in atti CodiceFiscale_3
Parte riassunta – appellata nel giudizio riassunto
GIUDIZIO DI RINVIO
1 A seguito dell' ordinanza n. 27050/2023 della Cassazione Sezione Lavoro che ha cassato con rinvio Corte d'Appello Venezia - Sezione lavoro n. 683/2016
IN PUNTO: riliquidazione pensione Fondo elettrici
Conclusioni:
Per nel ricorso di riassunzione: “In riforma della sentenza di secondo grado: Pt_1
1) Dichiararsi inammissibile l'avversa domanda di accertamento e condanna al pagamento dei ratei arretrati per intervenuta decadenza dal diritto di pretendere dall le differenze di trattamento Pt_1
pensionistico maturate nel triennio precedente alla presentazione della domanda giudiziale;
2) Condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite dell'intero giudizio”.
Per nell'atto di costituzione in riassunzione: “fermo l'accertamento e la dichiarazione del CP_1
diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione, prendendo a riferimento per il raffronto della stessa, così come calcolata secondo i criteri di cui al Fondo Elettrici, il limite più favorevole dell'80%
della base pensionabile come previsto dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 562/1996 comprendendo in essa tutte le voci previste dall' assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento, ovvero tutto il periodo lavorativo, e per l'effetto ne riconosca il diritto nel limite della decadenza mobile ultratriennale rispetto al momento della proposizione del giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di causa, dei quali si chiede la distrazione dichiarandosi il sottoscritto avvocato anticipatario”.
Svolgimento del processo
1. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27050/2021, in accoglimento del ricorso dell , ha cassato Appello Venezia n. 683/16 e ha rinviato il giudizio alla medesima Corte in Pt_1
diversa composizione, affermando che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento a non fosse soggetto alla decadenza Controparte_1
ex art. 47, comma 2, DPR 639/70, come modificato dall'art. 38 DL 98/11, entrato in vigore il 6.7.2011
e convertito dalla L. 111/11.
La Corte territoriale aveva, in particolare, rigettato l'appello dell' , confermando la Pt_1
sentenza del Tribunale di Venezia n. 824/2015 che aveva accertato il diritto del alla CP_1
riliquidazione della pensione a carico del Fondo Elettrici (a seguito dell'erroneo calcolo di uno dei
2 due tetti massimi previsti dalla relativa normativa), diritto ritenuto non soggetto alla decadenza prevista dal citato art. 47 (trattandosi di pensione con decorrenza anteriore al 6.7.2011), ma solo all'ordinario termine di prescrizione decennale.
2. In particolare, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 27050/2023 ha così statuito: “questa
Corte di Cassazione ha ormai consolidato l'orientamento secondo il quale anche alla fattispecie di ricalcolo del trattamento pensionistico, già riconosciuto alla data di entrata in vigore dell'art. 38 cit.,
va applicato il termine decadenziale previsto da tale disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione (Cass. n. 123 del 2022; Cassazione civile sez. VI -
12/08/2022, n. 24772; Cass. n. 17430 del 2021; Cass. n. 28416 del 2020; Cass. nn. 3580 del 2019
e 29754 del 2019; 16661 del 2018; Cass. n. 7756 del 2016), con ciò ribadendo i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352 del 2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV); il termine di decadenza, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett.
d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito",
decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione. La questione, di diritto transitorio, ha riguardato l'incidenza su una situazione ancora pendente della legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine di decadenza;
si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene legislativa;
si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non
3 vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014):
inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendo questo l'atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque - secondo i principi generali in materia di decadenza - il solo atto che possa impedire la decadenza;
il D.L. n.
98 del 2011, art. 38 ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 il comma 2 per cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'art. 47 un art. 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati,, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici,
nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni"; l'intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile,
il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile;
l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta;
può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale;
4 la sentenza impugnata non si è attenuta ai principi su estesi ed il ricorso va, dunque, accolto,
la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione affinché esamini la fattispecie alla luce dei principi sopra esposti e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità.”.
3. Con ricorso ex art. 392 c.p.c. l ha riassunto il giudizio e, ripercorso lo svolgimento Pt_1
delle diverse fasi, ha evidenziato che la Suprema Corte ha chiarito l'applicabilità del regime decadenziale ex art. 47 cit. anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in godimento alla data di entrata in vigore della novella all'art. 47 medesimo, secondo il regime della c.d.
decadenza mobile, dovendosi ritenere colpite da decadenza le differenze di rateo pensionistico maturate nel triennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale: “ Il principio di diritto di cui all'ordinanza della Suprema Corte impone l'applicazione della fattispecie del termine di decadenza triennale c.d.” mobile”, alla luce dell'intervenuta modifica legislativa alla disciplina del
1970, mediante l'introduzione dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 convertito in L. n.111/2011, alla domanda di riliquidazione dei singoli ratei oltre il triennio dalla proposizione della domanda giudiziale.
Nel caso di specie, in considerazione del principio suesposto, l'appellato risulta decaduto dal diritto di pretendere dall le differenze di trattamento pensionistico maturate nel triennio Pt_1
precedente alla presentazione della domanda giudiziale.” (v. pag. 6 del ricorso in riassunzione dell ). Pt_1
4. Si è costituito in giudizio e ha ripercorso anch'egli lo svolgimento Controparte_1
delle precedenti fasi del giudizio, chiedendo, fermo il riconoscimento del diritto alla riliquidazione,
l'applicazione al caso di specie dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di decadenza c.d.
mobile.
5. All'udienza del 6.6.2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Collegio rileva che nell'atto di riassunzione dell e nella memoria di costituzione del Pt_1
pensionato le parti hanno concluso concordemente per l'applicazione al caso di specie della c.d.
decadenza mobile, secondo i principi statuiti dalla Suprema Corte. E, del resto, questa Corte, in sede di giudizio di rinvio, è vincolata al principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte (art. 384
5 c.p.c.). Quanto al merito del diritto alla riliquidazione, la questione non è devoluta in questa sede,
essendo devoluta, per l'appunto, solo la questione dell'applicazione della decadenza c.d. mobile.
7. Quanto precede assorbe ogni ulteriore questione.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello dell (che aveva ad oggetto anche il Pt_1
merito del diritto alla riliquidazione, questione come detto non devoluta in questa sede) e in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere accertato e dichiarato il diritto del di CP_1
percepire le differenze di ratei pensionistici a seguito della riliquidazione per cui è causa nei limiti del triennio anteriore alla proposizione del ricorso di primo grado, oltre accessori come per legge.
8. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti,
in considerazione del fatto che la giurisprudenza di legittimità in punto decadenza c.d. mobile si è
consolidata solo in epoca successiva.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello dell e in parziale riforma della sentenza di Pt_1
primo grado, accerta e dichiara il diritto del di percepire le differenze di ratei CP_1
pensionistici a seguito della riliquidazione per cui è causa nei limiti del triennio anteriore alla proposizione del ricorso di primo grado, oltre accessori come per legge;
2) compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Venezia, il giorno 6.6.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Gianluca Alessio
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