CA
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/03/2024, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
N.R.G. 972/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Ombretta Salvetti Presidente rel.
Dott. Anna Bonfilio Consigliere
Dott. Francesco Rizzi Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 972/2017
Avente ad oggetto: Morte
Proposta da:
elettivamente domiciliato, in Torino, C.so Francia n. 257, presso lo studio Parte_1
del proprio difensore avv. Alberto Spinelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
Contro
, e elettivamente domiciliati, in CP_1 CP_2 CP_3
Savona, via Guidobono n. 8/2, presso lo studio del proprio difensore avv. Fabrizio Vincenzi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATI
Udienza collegiale del 14/12/2023 celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, con riserva sciolta con ordinanza pubblicata il 27/12/2023.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
Voglia la Corte d'Appello adita,
1 -ritenuta l'ammissibilità e la procedibilità del presente appello,
In via principale: dato atto che la sentenza n. 465/2021 del Tribunale di Cuneo e confermata dalla sentenza n. 249/2023 della Corte d'Appello di Torino, “accerta e dichiara la falsità della sottoscrizione a nome di apposta sull'avviso di ricevimento n. 765980767264 del Parte_1
4.2.2014” e che, conseguentemente, è nulla la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 379/2014 del Tribunale di Cuneo e definito con la sentenza n. 103/2017 impugnata dal sig. nel presente giudizio, accertare e Parte_1
dichiarare la nullità della notificazione della citazione in primo grado, dichiarare la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza impugnata e disporre la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., con la conseguente rimessione in termini dell'appellante, ex artt.
359, 293, comma 3, e 294 c.p.c., il quale comunque sin d'ora eccepisce la prescrizione del diritto azionato dagli appellati;
in via di stretto subordine:
-accertare e dichiarare che la mancata costituzione in primo grado dell'odierno appellante è dipesa da causa a lui non imputabile e, conseguentemente, rimettere in termini l'appellante; ovvero, qualora sia accertata e dichiarata la eccepita nullità della citazione ex art. 164, comma 5, c.p.c., per la carenza dei requisiti di cui all'art. 163, comma, nn. 3 e 4 c.p.c., dichiarare la nullità dell'intero procedimento di primo grado, nonché della sentenza e disporre la rinnovazione degli atti;
in entrambi i casi, previ i provvedimenti necessari, ammettere le prove costituende dedotte dall'appellante con i testi indicati e dei documenti prodotti nel presente giudizio;
infine, accertato e dichiarato che la condotta del sig. ed il concorso di colpa del sig. Controparte_4 CP_5
, sono state le cause esclusive del sinistro che ha determinato la morte di quest'ultimo, in
[...] totale riforma dell'impugnata sentenza, assolvere l'appellante da ogni Parte_1
domanda contro di lui proposta, anche per effetto della intervenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio, che formalmente si eccepisce.
-in via ulteriormente subordinata:
-per gli enunciati motivi d'appello, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che la condotta del sig. ed il concorso di colpa del sig. , sono Controparte_4 CP_5 state le cause esclusive del sinistro che ha determinato la morte di quest'ultimo e, conseguentemente, rigettare ogni domanda proposta dai sigg.ri e CP_1 CP_2 nei confronti dell'appellante CP_3 Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, rimborso delle spese
2 Per_ di c.t.p., in relazione alle quali è stato prodotto il pro-forma di parcella del dott. .
Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che le presenti conclusioni non mutano il valore già dichiarato per la presente causa, pari ad euro 316.461,23 e che il contributo unificato dovuto, pari ad euro 1.891,00, è già stato versato.
In via istruttoria: previa rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., ammettersi l'appellante a provare, per testimoni, le circostanze di fatto sopra dedotte nell'atto di appello ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 del VI paragrafo, le cui formulazioni si hanno qui per integralmente trascritte, dedotte a capitoli di prova e precedute dalle parole “e' vero che”.
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli:
, res. in Cuneo, Via Alessandro Volta n. 35 Tes_1
res. in Cuneo, Via Alessandro Volta n. 35 Tes_2
Si indica a testimone sui capitoli 4 e 11:
, res. in Fossano, Via Belmonte n. 8 CP_6
CONCLUSIONI PER L'APPELLATI
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reictis contrariis, in via principale, disattendere le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto e diritto nonché di rigettare ogni istanza e/o eccezione in quanto tardiva, inammissibile e/o irrituale e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 103/2017 emessa in data 3 febbraio 2017 dal Tribunale Civile di
Cuneo.
Con vittoria di compensi professionali, oltre oneri previdenziali e assistenziali, come per Legge del doppio grado di giudizio.
Sentenza esecutiva”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA FASE DELLA RIASSUNZIONE.
Con ricorso in riassunzione ex art. 297 c.p.c, depositato il 7.6.2023, il sig. ha Parte_1
chiesto disporsi la prosecuzione del processo di appello già rubricato al n. 872/2017, già sospeso dalla Corte di Appello di Torino, con ordinanza collegiale del 1.12.2017, ex art. 295 c.p.c., allegando che, nelle more, il procedimento relativo alla querela di falso da lui proposto contro gli appellati innanzi al Tribunale di Torino, era stato definito con sentenza della Corte di Appello di
Torino n. 249/2023 sez. II civile pubblicata il 14.03.2023 e passata in giudicato il 22.5.2023, di
3 conferma della sentenza di primo grado n. 465/21 del Tribunale di Cuneo, che, previo esperimento di perizia calligrafica, aveva accolto la querela e accertato la falsità della firma a nome di apposta sull'avviso di ricevimento n. 765980767264 del 4.2.2014 ex art. 140 Parte_1
c.p.c. della raccomandata di avvenuto deposito presso la casa comunale del plico contenente l'atto di citazione di primo grado notificato a sig. nel proc. N. 374/2014 radicato presso il Pt_1
Tribunale di Cuneo.
Chiede, di conseguenza, accogliersi il proprio appello proposto nel giudizio sospeso e, in particolare, la rimessione ex art. 354 c.p.c. al primo grado dell'intero procedimento rg. 379/2014, celebrato innanzi al Tribunale di Cuneo, e promosso nei suoi confronti dai signori , CP_2
e rispettivamente in qualità di genitori e fratello del fu CP_1 CP_3
avente ad oggetto la domanda ex artt. 2051 e 2043 c.c. di risarcimento di tutti i CP_5
danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti alla morte del loro congiunto per effetto di un sinistro stradale avvenuto il 15.10.2005, previa declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 103/2017 pubblicata il 3/2/2017 con cui egli è stato condannato al ristoro di € 115.000 a favore di , di € 125.000 a favore di e di € 60.000 a favore di CP_1 CP_2 [...]
, oltre interessi legali, per danni non patrimoniali parentali , oltre alle spese di lite. CP_3
Deduce infatti di non avere mai appreso, stante la falsità della suddetta firma, della pendenza del procedimento di primo grado, svoltosi in sua contumacia. Contesta la ritenuta propria responsabilità nel merito.
Spiega che la querela di falso era stata proposta contro la falsa attestazione dell'agente postale e con richiesta di accertare e dichiarare falso il documento che rappresenta l'atto-riferito al n. 400/A del dalla dichiarazione di ricevimento, in data 4.2.2014 della consegna del Controparte_7 plico raccomandato contenente l'avviso spedito con raccomandata n. 76598076726-4 in data
21.04.2014 e la relativa attestazione dell'addetto al recapito, in quanto la consegna del plico raccomandato non era mai avvenuta a mani dell'attore mentre nel predetto Parte_1 avviso di ricevimento era contenuta la dichiarazione opposta, realizzata mediante l'apposizione di una crocetta in corrispondenza della dicitura prestampata “destinatario persona fisica” e dalla indicazione a mano, sulla riga soprastante tale dicitura, della data “04.02.14” e, inoltre, in quanto la firma apposta sullo spazio prescritto per la firma del destinatario non è dell'attore Pt_1
e pertanto è falsa. Richiama il disposto dell'art. 7 della legge 890/1982 come vigente
[...] all'epoca dei fatti.
In subordine ripropone le conclusioni di merito come sopra riportate, in primis l'eccezione di prescrizione e la rimessione in termini per le istanze istruttorie.
Si è costituita nel giudizio riassunto la famiglia con unitaria difesa. CP_5
4 Resiste al gravame sostenendo che, nonostante la firma sia stata accertata come falsa con sentenza passata in giudicato, la notificazione sarebbe valida perché sarebbe convenzionalmente ritenuto da non meglio precisata giurisprudenza che le notifiche siano valide indipendentemente dal fatto che il destinatario ne abbia avuta effettiva conoscenza, se siano stati scrupolosamente osservati tutti gli adempimenti e che, nel caso di specie, la firma dovrebbe attribuirsi a qualche familiare molto vicino al , che ne conosceva la firma ed era in grado di imitarla molto bene e quindi sarebbe un Pt_1 valido destinatario lo stesso, essendo stato l'atto notificato presso la residenza. Sarebbe dunque applicabile l'art. 139 c.p.c. Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui allorquando un soggetto venga trovato presso il recapito personale del destinatario e accetti l'atto, scatterebbe una presunzione che tale soggetto sia legato al destinatario da uno specifico rapporto, familiare o personale e che questi porterà a conoscenza dell'atto il destinatario.
Richiama nel merito la precedente comparsa costitutiva in appello.
PRIMO GRADO.
I signori e avevano radicato la causa nel 2014 nei confronti del sig. CP_5 CP_2 Pt_1
allegando che il giovane , minorenne, (rispettivamente figlio e fratello maggiore CP_5
dei tre attori), in data 15.10.2005, si trovasse a bordo, in qualità di trasportato, del motociclo Honda
XL600 di proprietà del sig. condotto dal sig. che Controparte_8 Controparte_4
percorreva un viale sterrato che si snodava nella zona campestre della Fraz. Tagliata, località Santa
Cristina “Cascina Nuova” di Fossano, secondo la loro prospettazione, unico percorso che consentiva il raggiungimento della via pubblica, quando il conducente, giunto in un tratto rettilineo della strada rurale che attraversava un terreno privato campestre di proprietà del sig. , si Pt_1
era trovato improvvisamente di fronte una sbarra metallica di colore grigio, ubicata a mezza altezza, che impediva il transito veicolare, contro la quale la moto aveva impattato, andando a schiantarsi contro l'ostacolo imprevisto e non visibile. Il trasportato, sbalzato fuori dal mezzo era deceduto sul colpo. Al sinistro era seguito un procedimento penale a carico del conducente in Controparte_9 allora anch'egli minorenne.
Allegavano la responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente del sig. ex artt. 2051 e Pt_1
2043 c.c. ricollegandosi all'asserita violazione del codice della strada, con riferimento all'art. 14 nell'ambito di una strada ritenuta “rurale” ma destinata ad uso pubblico per non aver garantito la sicurezza della circolazione all'interno della sua proprietà, avendovi anzi collocato trasversalmente una sbarra orizzontale non visibile e per non avere segnalato con le dovute precauzioni la collocazione di una sbarra al centro della strada.
5 Nella contumacia del convenuto era stata esperita istruttoria testimoniale ed erano stati escussi il conducente della moto, il proprietario e il perito di parte geom. . Per_2
All'esito, il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo “attendibile” quale testimone il conducente del motociclo, valorizzando le dichiarazioni del sig. verbalizzate dai CC Parte_1
intervenuti sul luogo del sinistro circa l'attribuibilità a suo fatto e colpa la collocazione della sbarra nel terreno di sua proprietà, qualificate a stregua di confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile, accertando la corresponsabilità al 50% del medesimo testimone-conducente e dunque condannando il sig. al pagamento del 50% dei danni non patrimoniali liquidati in € Pt_1
115.000 + interessi a favore di , € 125.000 + interessi a favore di e€ CP_1 CP_2
60.000 + interessi a favore di , a titolo di ristoro del danno parentale, oltre che alle CP_3
spese di lite.
L'APPELLO
Ricevuta in data 20.03.2017 la notificazione della sentenza spedita in forma esecutiva con il precetto per € 316.461,23 + spese, il sig. ha interposto appello con atto notificato il Pt_1
15.4.2017, contestando appunto la falsità della propria firma sull'avviso di ricevimento e deducendo:
- nullità della notificazione;
- nullità della citazione e della sentenza di primo grado;
- prescrizione del diritto avversario (sinistro del 15.10.2005, diffida interruttiva del
17.12.2009, decorso di nuovo quinquennio prescrizionale compiutosi il 17.12.2014 stante il mancato raggiungimento della sfera del destinatario della notificazione dell'atto di citazione nullo;
- nullità dell'assunzione della deposizione testimoniale del sig. quale Controparte_4 conducente del motociclo, incapace, per violazione dell'art. 246 c.p.c.;
- inammissibilità del doc. 4 di (dichiarazione scritta del in presenza del suo CP_5 CP_4
avvocato in sede penale);
- nullità della sentenza ex art. 246 c.p.c., non potuta eccepire prima;
- nullità ex art. 164 comma 5 c.p.c. della citazione di primo grado per incertezza sulla relazione di parentela degli attori in relazione al quantum;
- incapacità a deporre anche del proprietario della moto in quanto tenuto a Controparte_8
rispondere in solido in ambito r.c. auto per il figlio;
- mancanza di altre fonti di prova;
6 - erronea ricostruzione dei fatti e delle dimensioni della sbarra (alta 80 cm e non 1,40 mt), mancata valutazione della natura privata della strada che si trovava all'interno del podere dell'appellato, ed era chiusa all'accesso all'altra estremità, era una strada poderale privata, non era un passaggio pubblico, non era aperta al pubblico ed era protetta per timore dei furti delle noci coltivate, così come attestato anche nella relazione dei CC;
- insussistenza di obblighi derivanti dal CdS in proprietà privata;
- erronea valutazione delle condizioni di visibilità essendosi il sinistro consumato al crepuscolo in una situazione in cui il motociclista si era volontariamente esposto al pericolo;
- mancata considerazione del fatto che il conducente, minorenne, non avesse la patente abilitata alla guida di quel tipo di moto, che non l'avesse mai guidata prima e che all'epoca un sedicenne non potesse trasportare un passeggero;
- attribuibilità esclusiva del sinistro o preponderante ex art. 1227 c.c. al conducente che aveva ammesso di guidare alla velocità di 80-85 km/h, dopo il tramonto, senza patente e, alla vista del proprietario del fondo che gli si avvicinava per avvertirli che erano su proprietà privata, aveva accelerato senza fermarsi.
Deduceva capi di prova per cui chiedeva di essere rimesso in termini, chiedeva declaratoria di nullità della sentenza e nel merito accertarsi esclusiva colpa del defunto e del e Controparte_4
proponeva la già richiamata querela di falso.
Formulava altresì istanza di sospensiva ex art. 283 e la Corte, in altra composizione, con ordinanza ex art. 351 depositata il 29.05.2017 sospendeva la sentenza impugnata, ritenendo che il documento impugnato fosse rilevante per la decisione della causa poiché atteneva alla regolare instaurazione del contraddittorio, quindi il successivo dicembre, sospendeva il giudizio in attesa dell'esito del procedimento per querela di falso e rimetteva gli atti al Tribunale di Cuneo.
Gli appellati resistevano all'appello affermando la regolarità della notifica e attribuendo ogni eventuale vizio alle , di cui chiedevano la chiamata in giudizio per il caso fosse stata ammessa Pt_2
la querela di falso (le erano effettivamente coinvolte nel giudizio sulla querela, ma ne Parte_3
venivano stata estromessa dal Tribunale per difetto di legittimazione passiva e la sentenza non è stata appellata sul punto).
Il Tribunale di Cuneo ammetteva la querela di falso, dovendosi riconoscere anche all'avviso di ricevimento di una raccomandata l'efficacia probatoria fide-facente di atto pubblico e, all'esito della
CTU secondo cui la firma suddetta non era autografa, accertava la falsità della firma, che l'avviso di ricevimento non era stato consegnato dunque a mani del sig e non spiegava alcun effetto Pt_1
giuridico in tal senso ed accoglieva la querela, compensando le spese di lite ed accollando ai
7 convenuti le spese della CTU. La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione avverso tale sentenza ed essa è divenuta definitiva.
In sede di riassunzione, l'appellante ripropone le sopraesposte difese ed eccezioni, gli appellati sostengono che non sia compito dell'Agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, essendo sufficiente che la dichiarazione resa da questi sia coerente con la situazione apparente data dalla residenza. Richiamano un precedente di questa Corte (C. App. sent. n.
1298/17). Ritengono che esuli dall'accertamento della querela di falso l'indagine sull'esattezza delle dichiarazioni rese dal consegnatario all'agente postale. Richiamano anche Cass 29974 del
13.12.2017 secondo cui l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte su delle relate di notifica relative a due atti impositivi, fatta valere con querela di falso non implicherebbe il mancato perfezionamento della notificazione. Deducono iniquità dell'eventuale travolgimento dell'intero procedimento, qualora bastasse il mero rilievo della falsità della firma per annullare la notificazione.
Ripropongono le istanze istruttorie, con gli stessi testi di prima e altri che non so chi siano.
La parte appellante chiede altresì vittoria nelle spese anche di registro della sentenza di primo grado che afferma molto costose.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE.
1.Il primo motivo di appello merita accoglimento.
E' incontrovertibile, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n.
249/23, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 465/2021 con cui è stata accertata la falsità della sottoscrizione apparente a nome di apposta sull'avviso di Parte_1
ricevimento n. 76598076726-4 del 4.2.2014 volto ad attestare la consegna del plico raccomandato relativo alla notificazione ex art. 140 c.p.c. dell'atto di citazione in primo grado, che la suddetta firma non fosse attribuibile al , sicchè residua incertezza totale sull'identità del soggetto che Pt_1 ha firmato l'avviso e la notificazione è affetta da nullità ex art. 160 c.p.c., non sanabile né sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo, dal momento che il convenuto è rimasto contumace per tutto il primo grado con lesione del suo diritto al contraddittorio.
La S.C. è chiara nel richiedere il requisito della certezza della persona a cui sia effettuata la notificazione (cfr. ad es. Cassazione civile sez. III, 11/12/2023, n.34400, secondo cui, “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la presenza nella cartolina di ricevimento di una firma illeggibile e non apposta nello spazio per la sottoscrizione del destinatario o di persona delegata, in assenza di altre annotazioni da parte dell'agente postale, determina incertezza assoluta sulla persona alla quale l'atto giudiziario è stato consegnato, con la conseguenza che la notifica deve
8 ritenersi affetta da nullità”, che enuncia un principio valido per tutti i tipi di notificazione, a maggior ragione per una firma non solo illeggibile, ma accertata come falsa).
La tesi qui esposta dagli appellati, secondo cui, in considerazione della avvenuta notificazione presso la residenza del destinatario, si possa presumere che essa sia andata a buon fine lo stesso o che la firma, per somiglianza con quella vera del , sia stata apposta da un familiare che lo Pt_1 conosceva bene e che ne ha imitato la firma, è priva di pregio. La circostanza che l'accesso dell'Ufficiale postale sia stata effettuata presso il palazzo ove risiedeva il sig. , non toglie Pt_1 pregio alla certezza processuale che la consegna dell'avviso di deposito della raccomandata NON sia stata effettuata a mani del corretto destinatario, né può presumersi che si trattasse di un familiare convivente, posto che nella sentenza della Corte d'Appello che ha rigettato l'appello avverso l'accoglimento della querela di falso, (i cui motivi corrispondevano in parte alle attuali difese degli appellati attinenti alla validità della notificazione per coerenza con la situazione apparente), si evince, invece, che in quel giudizio è stato provato documentalmente tramite certificato storico di stato di famiglia (doc 16 appellato) che il sig. risiedeva anagraficamente da solo e non Pt_1
c'erano familiari con lui conviventi. Pertanto, la notificazione così effettuata non può assimilarsi in alcun modo alla modalità di cui all'art. 139 c.p.c., anche in considerazione della omessa attestazione da parte dell'Ufficiale Postale che la consegna sia stata effettuata ad un familiare convivente o persona abilitata a ricevere la posta.
Anche le restanti difese dei signori sono prive di pregio e si scontrano con l'avvenuto Parte_4
esperimento vittorioso della querela di falso, a fronte del quale ogni contraria presunzione soccombe.
I precedenti giurisprudenziali richiamati dagli appellati sono inconferenti. Infatti, la sentenza della
Cassazione n. 29974/17 afferma che le attestazioni contenute in un atto pubblico fanno prova fino a querela di falso delle attività svolte direttamente dall'ufficiale giudiziario, mentre non fanno fede le attestazioni circa le dichiarazioni che questi riceve da terzi, la qualità dei consegnatari che non siano frutto di percezione diretta da parte del P. Ufficiale ma frutto di informazioni assunte o riferite.
Contro tali ultime circostanze, assistite da presunzione di veridicità, la parte è ammessa a prova contraria senza bisogno di querela di falso. In applicazione di tale principio, la S.C. aveva cassato la decisione di merito che, in mancanza di querela di falso, aveva ritenuto correttamente notificato l'atto introduttivo di un giudizio di responsabilità professionale, sebbene il plico fosse stato consegnato all'indirizzo di un precedente studio del destinatario, la firma apposta sulla cartolina di ricevimento risultasse illeggibile e non vi fossero annotazioni del messo notificatore, in difetto, oltretutto, dell'invio della raccomandata prescritta dall'art. 7 della l. n. 890 del 1982).
9 La suddetta distinzione, nel caso di specie, tuttavia non rileva, poiché qui la querela di falso è stata proposta ed accolta, qualunque dichiarazione abbia reso il consegnatario dell'avviso, la sua firma è risultata non corrispondere a quella del destinatario reale, la prova della falsità è stata raggiunta e dunque non può esservi alcuna presunzione residua di segno contrario.
La sentenza della C. App Torino sez I 13/06/17 n. 1298 riguarda, invece, la questione della compensazione delle spese di lite in una sentenza di primo grado del Tribunale di Aosta concernente una situazione di notifica di un'ordinanza ingiunzione amministrativa e afferma solo che il postino doveva avere confidato nella qualità di destinataria della raccomandata della persona che, presente presso il domicilio, aveva affermato di esserlo e non poteva rendersi conto della falsità, per cui anche il aveva ritenuta buona la firma e non poteva rendersi conto della CP_10
sua falsità, sicchè era giusto compensare le spese del giudizio di querela di falso, così come peraltro
è stato deciso anche dal Tribunale di Cuneo nel procedimento incidentale relativo al presente caso.
Si dichiara pertanto la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado ex art. 160 c.p.c. e, a cascata, ex artt. 159, 161 c.p.c. di tutti gli atti processuali successivi e della sentenza impugnata, con conseguente rimessione del processo al primo giudice ex art. 354 comma 1 c.p.c., che dovrà essere riassunto dalla parte interessata entro il termine di cui all'art. 353 comma 2 c.p.c.
Ogni altra questione di merito resta assorbita.
2.In linea con il precedente di questa Corte richiamato dalla stessa parte appellante e con l'orientamento già espresso in relazione alla querela di falso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite di questo grado del giudizio, non potendosi imputare a colpa degli appellati la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento, di cui subiscono le conseguenze in tema di annullamento dell'intero giudizio di primo grado, le cui spese anticipate restano a proprio carico.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
In accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cuneo n. 103/2017 pubblicata il 3/2/2017, dichiara la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, di tutti gli atti conseguenti e della sentenza impugnata e, per l'effetto, visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al primo giudice (Tribunale di Cuneo).
10 Assegna alle parti il termine perentorio di cui all'art. 353 comma II c.p.c. per la riassunzione del giudizio innanzi al primo giudice.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite di questo grado fra le parti ed irripetibili le spese del giudizio di primo grado.
Così deciso, in Torino, nella Camera di Consiglio del 27/02/2024 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino, celebrata via Teams.
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Ombretta Salvetti Presidente rel.
Dott. Anna Bonfilio Consigliere
Dott. Francesco Rizzi Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 972/2017
Avente ad oggetto: Morte
Proposta da:
elettivamente domiciliato, in Torino, C.so Francia n. 257, presso lo studio Parte_1
del proprio difensore avv. Alberto Spinelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
Contro
, e elettivamente domiciliati, in CP_1 CP_2 CP_3
Savona, via Guidobono n. 8/2, presso lo studio del proprio difensore avv. Fabrizio Vincenzi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATI
Udienza collegiale del 14/12/2023 celebrata con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, con riserva sciolta con ordinanza pubblicata il 27/12/2023.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
Voglia la Corte d'Appello adita,
1 -ritenuta l'ammissibilità e la procedibilità del presente appello,
In via principale: dato atto che la sentenza n. 465/2021 del Tribunale di Cuneo e confermata dalla sentenza n. 249/2023 della Corte d'Appello di Torino, “accerta e dichiara la falsità della sottoscrizione a nome di apposta sull'avviso di ricevimento n. 765980767264 del Parte_1
4.2.2014” e che, conseguentemente, è nulla la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado iscritto al n. R.G. 379/2014 del Tribunale di Cuneo e definito con la sentenza n. 103/2017 impugnata dal sig. nel presente giudizio, accertare e Parte_1
dichiarare la nullità della notificazione della citazione in primo grado, dichiarare la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza impugnata e disporre la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., con la conseguente rimessione in termini dell'appellante, ex artt.
359, 293, comma 3, e 294 c.p.c., il quale comunque sin d'ora eccepisce la prescrizione del diritto azionato dagli appellati;
in via di stretto subordine:
-accertare e dichiarare che la mancata costituzione in primo grado dell'odierno appellante è dipesa da causa a lui non imputabile e, conseguentemente, rimettere in termini l'appellante; ovvero, qualora sia accertata e dichiarata la eccepita nullità della citazione ex art. 164, comma 5, c.p.c., per la carenza dei requisiti di cui all'art. 163, comma, nn. 3 e 4 c.p.c., dichiarare la nullità dell'intero procedimento di primo grado, nonché della sentenza e disporre la rinnovazione degli atti;
in entrambi i casi, previ i provvedimenti necessari, ammettere le prove costituende dedotte dall'appellante con i testi indicati e dei documenti prodotti nel presente giudizio;
infine, accertato e dichiarato che la condotta del sig. ed il concorso di colpa del sig. Controparte_4 CP_5
, sono state le cause esclusive del sinistro che ha determinato la morte di quest'ultimo, in
[...] totale riforma dell'impugnata sentenza, assolvere l'appellante da ogni Parte_1
domanda contro di lui proposta, anche per effetto della intervenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio, che formalmente si eccepisce.
-in via ulteriormente subordinata:
-per gli enunciati motivi d'appello, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che la condotta del sig. ed il concorso di colpa del sig. , sono Controparte_4 CP_5 state le cause esclusive del sinistro che ha determinato la morte di quest'ultimo e, conseguentemente, rigettare ogni domanda proposta dai sigg.ri e CP_1 CP_2 nei confronti dell'appellante CP_3 Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, rimborso delle spese
2 Per_ di c.t.p., in relazione alle quali è stato prodotto il pro-forma di parcella del dott. .
Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che le presenti conclusioni non mutano il valore già dichiarato per la presente causa, pari ad euro 316.461,23 e che il contributo unificato dovuto, pari ad euro 1.891,00, è già stato versato.
In via istruttoria: previa rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., ammettersi l'appellante a provare, per testimoni, le circostanze di fatto sopra dedotte nell'atto di appello ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 del VI paragrafo, le cui formulazioni si hanno qui per integralmente trascritte, dedotte a capitoli di prova e precedute dalle parole “e' vero che”.
Si indicano a testimoni su tutti i capitoli:
, res. in Cuneo, Via Alessandro Volta n. 35 Tes_1
res. in Cuneo, Via Alessandro Volta n. 35 Tes_2
Si indica a testimone sui capitoli 4 e 11:
, res. in Fossano, Via Belmonte n. 8 CP_6
CONCLUSIONI PER L'APPELLATI
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reictis contrariis, in via principale, disattendere le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto e diritto nonché di rigettare ogni istanza e/o eccezione in quanto tardiva, inammissibile e/o irrituale e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 103/2017 emessa in data 3 febbraio 2017 dal Tribunale Civile di
Cuneo.
Con vittoria di compensi professionali, oltre oneri previdenziali e assistenziali, come per Legge del doppio grado di giudizio.
Sentenza esecutiva”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LA FASE DELLA RIASSUNZIONE.
Con ricorso in riassunzione ex art. 297 c.p.c, depositato il 7.6.2023, il sig. ha Parte_1
chiesto disporsi la prosecuzione del processo di appello già rubricato al n. 872/2017, già sospeso dalla Corte di Appello di Torino, con ordinanza collegiale del 1.12.2017, ex art. 295 c.p.c., allegando che, nelle more, il procedimento relativo alla querela di falso da lui proposto contro gli appellati innanzi al Tribunale di Torino, era stato definito con sentenza della Corte di Appello di
Torino n. 249/2023 sez. II civile pubblicata il 14.03.2023 e passata in giudicato il 22.5.2023, di
3 conferma della sentenza di primo grado n. 465/21 del Tribunale di Cuneo, che, previo esperimento di perizia calligrafica, aveva accolto la querela e accertato la falsità della firma a nome di apposta sull'avviso di ricevimento n. 765980767264 del 4.2.2014 ex art. 140 Parte_1
c.p.c. della raccomandata di avvenuto deposito presso la casa comunale del plico contenente l'atto di citazione di primo grado notificato a sig. nel proc. N. 374/2014 radicato presso il Pt_1
Tribunale di Cuneo.
Chiede, di conseguenza, accogliersi il proprio appello proposto nel giudizio sospeso e, in particolare, la rimessione ex art. 354 c.p.c. al primo grado dell'intero procedimento rg. 379/2014, celebrato innanzi al Tribunale di Cuneo, e promosso nei suoi confronti dai signori , CP_2
e rispettivamente in qualità di genitori e fratello del fu CP_1 CP_3
avente ad oggetto la domanda ex artt. 2051 e 2043 c.c. di risarcimento di tutti i CP_5
danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti alla morte del loro congiunto per effetto di un sinistro stradale avvenuto il 15.10.2005, previa declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Cuneo n. 103/2017 pubblicata il 3/2/2017 con cui egli è stato condannato al ristoro di € 115.000 a favore di , di € 125.000 a favore di e di € 60.000 a favore di CP_1 CP_2 [...]
, oltre interessi legali, per danni non patrimoniali parentali , oltre alle spese di lite. CP_3
Deduce infatti di non avere mai appreso, stante la falsità della suddetta firma, della pendenza del procedimento di primo grado, svoltosi in sua contumacia. Contesta la ritenuta propria responsabilità nel merito.
Spiega che la querela di falso era stata proposta contro la falsa attestazione dell'agente postale e con richiesta di accertare e dichiarare falso il documento che rappresenta l'atto-riferito al n. 400/A del dalla dichiarazione di ricevimento, in data 4.2.2014 della consegna del Controparte_7 plico raccomandato contenente l'avviso spedito con raccomandata n. 76598076726-4 in data
21.04.2014 e la relativa attestazione dell'addetto al recapito, in quanto la consegna del plico raccomandato non era mai avvenuta a mani dell'attore mentre nel predetto Parte_1 avviso di ricevimento era contenuta la dichiarazione opposta, realizzata mediante l'apposizione di una crocetta in corrispondenza della dicitura prestampata “destinatario persona fisica” e dalla indicazione a mano, sulla riga soprastante tale dicitura, della data “04.02.14” e, inoltre, in quanto la firma apposta sullo spazio prescritto per la firma del destinatario non è dell'attore Pt_1
e pertanto è falsa. Richiama il disposto dell'art. 7 della legge 890/1982 come vigente
[...] all'epoca dei fatti.
In subordine ripropone le conclusioni di merito come sopra riportate, in primis l'eccezione di prescrizione e la rimessione in termini per le istanze istruttorie.
Si è costituita nel giudizio riassunto la famiglia con unitaria difesa. CP_5
4 Resiste al gravame sostenendo che, nonostante la firma sia stata accertata come falsa con sentenza passata in giudicato, la notificazione sarebbe valida perché sarebbe convenzionalmente ritenuto da non meglio precisata giurisprudenza che le notifiche siano valide indipendentemente dal fatto che il destinatario ne abbia avuta effettiva conoscenza, se siano stati scrupolosamente osservati tutti gli adempimenti e che, nel caso di specie, la firma dovrebbe attribuirsi a qualche familiare molto vicino al , che ne conosceva la firma ed era in grado di imitarla molto bene e quindi sarebbe un Pt_1 valido destinatario lo stesso, essendo stato l'atto notificato presso la residenza. Sarebbe dunque applicabile l'art. 139 c.p.c. Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui allorquando un soggetto venga trovato presso il recapito personale del destinatario e accetti l'atto, scatterebbe una presunzione che tale soggetto sia legato al destinatario da uno specifico rapporto, familiare o personale e che questi porterà a conoscenza dell'atto il destinatario.
Richiama nel merito la precedente comparsa costitutiva in appello.
PRIMO GRADO.
I signori e avevano radicato la causa nel 2014 nei confronti del sig. CP_5 CP_2 Pt_1
allegando che il giovane , minorenne, (rispettivamente figlio e fratello maggiore CP_5
dei tre attori), in data 15.10.2005, si trovasse a bordo, in qualità di trasportato, del motociclo Honda
XL600 di proprietà del sig. condotto dal sig. che Controparte_8 Controparte_4
percorreva un viale sterrato che si snodava nella zona campestre della Fraz. Tagliata, località Santa
Cristina “Cascina Nuova” di Fossano, secondo la loro prospettazione, unico percorso che consentiva il raggiungimento della via pubblica, quando il conducente, giunto in un tratto rettilineo della strada rurale che attraversava un terreno privato campestre di proprietà del sig. , si Pt_1
era trovato improvvisamente di fronte una sbarra metallica di colore grigio, ubicata a mezza altezza, che impediva il transito veicolare, contro la quale la moto aveva impattato, andando a schiantarsi contro l'ostacolo imprevisto e non visibile. Il trasportato, sbalzato fuori dal mezzo era deceduto sul colpo. Al sinistro era seguito un procedimento penale a carico del conducente in Controparte_9 allora anch'egli minorenne.
Allegavano la responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente del sig. ex artt. 2051 e Pt_1
2043 c.c. ricollegandosi all'asserita violazione del codice della strada, con riferimento all'art. 14 nell'ambito di una strada ritenuta “rurale” ma destinata ad uso pubblico per non aver garantito la sicurezza della circolazione all'interno della sua proprietà, avendovi anzi collocato trasversalmente una sbarra orizzontale non visibile e per non avere segnalato con le dovute precauzioni la collocazione di una sbarra al centro della strada.
5 Nella contumacia del convenuto era stata esperita istruttoria testimoniale ed erano stati escussi il conducente della moto, il proprietario e il perito di parte geom. . Per_2
All'esito, il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo “attendibile” quale testimone il conducente del motociclo, valorizzando le dichiarazioni del sig. verbalizzate dai CC Parte_1
intervenuti sul luogo del sinistro circa l'attribuibilità a suo fatto e colpa la collocazione della sbarra nel terreno di sua proprietà, qualificate a stregua di confessione stragiudiziale liberamente apprezzabile, accertando la corresponsabilità al 50% del medesimo testimone-conducente e dunque condannando il sig. al pagamento del 50% dei danni non patrimoniali liquidati in € Pt_1
115.000 + interessi a favore di , € 125.000 + interessi a favore di e€ CP_1 CP_2
60.000 + interessi a favore di , a titolo di ristoro del danno parentale, oltre che alle CP_3
spese di lite.
L'APPELLO
Ricevuta in data 20.03.2017 la notificazione della sentenza spedita in forma esecutiva con il precetto per € 316.461,23 + spese, il sig. ha interposto appello con atto notificato il Pt_1
15.4.2017, contestando appunto la falsità della propria firma sull'avviso di ricevimento e deducendo:
- nullità della notificazione;
- nullità della citazione e della sentenza di primo grado;
- prescrizione del diritto avversario (sinistro del 15.10.2005, diffida interruttiva del
17.12.2009, decorso di nuovo quinquennio prescrizionale compiutosi il 17.12.2014 stante il mancato raggiungimento della sfera del destinatario della notificazione dell'atto di citazione nullo;
- nullità dell'assunzione della deposizione testimoniale del sig. quale Controparte_4 conducente del motociclo, incapace, per violazione dell'art. 246 c.p.c.;
- inammissibilità del doc. 4 di (dichiarazione scritta del in presenza del suo CP_5 CP_4
avvocato in sede penale);
- nullità della sentenza ex art. 246 c.p.c., non potuta eccepire prima;
- nullità ex art. 164 comma 5 c.p.c. della citazione di primo grado per incertezza sulla relazione di parentela degli attori in relazione al quantum;
- incapacità a deporre anche del proprietario della moto in quanto tenuto a Controparte_8
rispondere in solido in ambito r.c. auto per il figlio;
- mancanza di altre fonti di prova;
6 - erronea ricostruzione dei fatti e delle dimensioni della sbarra (alta 80 cm e non 1,40 mt), mancata valutazione della natura privata della strada che si trovava all'interno del podere dell'appellato, ed era chiusa all'accesso all'altra estremità, era una strada poderale privata, non era un passaggio pubblico, non era aperta al pubblico ed era protetta per timore dei furti delle noci coltivate, così come attestato anche nella relazione dei CC;
- insussistenza di obblighi derivanti dal CdS in proprietà privata;
- erronea valutazione delle condizioni di visibilità essendosi il sinistro consumato al crepuscolo in una situazione in cui il motociclista si era volontariamente esposto al pericolo;
- mancata considerazione del fatto che il conducente, minorenne, non avesse la patente abilitata alla guida di quel tipo di moto, che non l'avesse mai guidata prima e che all'epoca un sedicenne non potesse trasportare un passeggero;
- attribuibilità esclusiva del sinistro o preponderante ex art. 1227 c.c. al conducente che aveva ammesso di guidare alla velocità di 80-85 km/h, dopo il tramonto, senza patente e, alla vista del proprietario del fondo che gli si avvicinava per avvertirli che erano su proprietà privata, aveva accelerato senza fermarsi.
Deduceva capi di prova per cui chiedeva di essere rimesso in termini, chiedeva declaratoria di nullità della sentenza e nel merito accertarsi esclusiva colpa del defunto e del e Controparte_4
proponeva la già richiamata querela di falso.
Formulava altresì istanza di sospensiva ex art. 283 e la Corte, in altra composizione, con ordinanza ex art. 351 depositata il 29.05.2017 sospendeva la sentenza impugnata, ritenendo che il documento impugnato fosse rilevante per la decisione della causa poiché atteneva alla regolare instaurazione del contraddittorio, quindi il successivo dicembre, sospendeva il giudizio in attesa dell'esito del procedimento per querela di falso e rimetteva gli atti al Tribunale di Cuneo.
Gli appellati resistevano all'appello affermando la regolarità della notifica e attribuendo ogni eventuale vizio alle , di cui chiedevano la chiamata in giudizio per il caso fosse stata ammessa Pt_2
la querela di falso (le erano effettivamente coinvolte nel giudizio sulla querela, ma ne Parte_3
venivano stata estromessa dal Tribunale per difetto di legittimazione passiva e la sentenza non è stata appellata sul punto).
Il Tribunale di Cuneo ammetteva la querela di falso, dovendosi riconoscere anche all'avviso di ricevimento di una raccomandata l'efficacia probatoria fide-facente di atto pubblico e, all'esito della
CTU secondo cui la firma suddetta non era autografa, accertava la falsità della firma, che l'avviso di ricevimento non era stato consegnato dunque a mani del sig e non spiegava alcun effetto Pt_1
giuridico in tal senso ed accoglieva la querela, compensando le spese di lite ed accollando ai
7 convenuti le spese della CTU. La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione avverso tale sentenza ed essa è divenuta definitiva.
In sede di riassunzione, l'appellante ripropone le sopraesposte difese ed eccezioni, gli appellati sostengono che non sia compito dell'Agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, essendo sufficiente che la dichiarazione resa da questi sia coerente con la situazione apparente data dalla residenza. Richiamano un precedente di questa Corte (C. App. sent. n.
1298/17). Ritengono che esuli dall'accertamento della querela di falso l'indagine sull'esattezza delle dichiarazioni rese dal consegnatario all'agente postale. Richiamano anche Cass 29974 del
13.12.2017 secondo cui l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni apposte su delle relate di notifica relative a due atti impositivi, fatta valere con querela di falso non implicherebbe il mancato perfezionamento della notificazione. Deducono iniquità dell'eventuale travolgimento dell'intero procedimento, qualora bastasse il mero rilievo della falsità della firma per annullare la notificazione.
Ripropongono le istanze istruttorie, con gli stessi testi di prima e altri che non so chi siano.
La parte appellante chiede altresì vittoria nelle spese anche di registro della sentenza di primo grado che afferma molto costose.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE.
1.Il primo motivo di appello merita accoglimento.
E' incontrovertibile, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n.
249/23, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 465/2021 con cui è stata accertata la falsità della sottoscrizione apparente a nome di apposta sull'avviso di Parte_1
ricevimento n. 76598076726-4 del 4.2.2014 volto ad attestare la consegna del plico raccomandato relativo alla notificazione ex art. 140 c.p.c. dell'atto di citazione in primo grado, che la suddetta firma non fosse attribuibile al , sicchè residua incertezza totale sull'identità del soggetto che Pt_1 ha firmato l'avviso e la notificazione è affetta da nullità ex art. 160 c.p.c., non sanabile né sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo, dal momento che il convenuto è rimasto contumace per tutto il primo grado con lesione del suo diritto al contraddittorio.
La S.C. è chiara nel richiedere il requisito della certezza della persona a cui sia effettuata la notificazione (cfr. ad es. Cassazione civile sez. III, 11/12/2023, n.34400, secondo cui, “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la presenza nella cartolina di ricevimento di una firma illeggibile e non apposta nello spazio per la sottoscrizione del destinatario o di persona delegata, in assenza di altre annotazioni da parte dell'agente postale, determina incertezza assoluta sulla persona alla quale l'atto giudiziario è stato consegnato, con la conseguenza che la notifica deve
8 ritenersi affetta da nullità”, che enuncia un principio valido per tutti i tipi di notificazione, a maggior ragione per una firma non solo illeggibile, ma accertata come falsa).
La tesi qui esposta dagli appellati, secondo cui, in considerazione della avvenuta notificazione presso la residenza del destinatario, si possa presumere che essa sia andata a buon fine lo stesso o che la firma, per somiglianza con quella vera del , sia stata apposta da un familiare che lo Pt_1 conosceva bene e che ne ha imitato la firma, è priva di pregio. La circostanza che l'accesso dell'Ufficiale postale sia stata effettuata presso il palazzo ove risiedeva il sig. , non toglie Pt_1 pregio alla certezza processuale che la consegna dell'avviso di deposito della raccomandata NON sia stata effettuata a mani del corretto destinatario, né può presumersi che si trattasse di un familiare convivente, posto che nella sentenza della Corte d'Appello che ha rigettato l'appello avverso l'accoglimento della querela di falso, (i cui motivi corrispondevano in parte alle attuali difese degli appellati attinenti alla validità della notificazione per coerenza con la situazione apparente), si evince, invece, che in quel giudizio è stato provato documentalmente tramite certificato storico di stato di famiglia (doc 16 appellato) che il sig. risiedeva anagraficamente da solo e non Pt_1
c'erano familiari con lui conviventi. Pertanto, la notificazione così effettuata non può assimilarsi in alcun modo alla modalità di cui all'art. 139 c.p.c., anche in considerazione della omessa attestazione da parte dell'Ufficiale Postale che la consegna sia stata effettuata ad un familiare convivente o persona abilitata a ricevere la posta.
Anche le restanti difese dei signori sono prive di pregio e si scontrano con l'avvenuto Parte_4
esperimento vittorioso della querela di falso, a fronte del quale ogni contraria presunzione soccombe.
I precedenti giurisprudenziali richiamati dagli appellati sono inconferenti. Infatti, la sentenza della
Cassazione n. 29974/17 afferma che le attestazioni contenute in un atto pubblico fanno prova fino a querela di falso delle attività svolte direttamente dall'ufficiale giudiziario, mentre non fanno fede le attestazioni circa le dichiarazioni che questi riceve da terzi, la qualità dei consegnatari che non siano frutto di percezione diretta da parte del P. Ufficiale ma frutto di informazioni assunte o riferite.
Contro tali ultime circostanze, assistite da presunzione di veridicità, la parte è ammessa a prova contraria senza bisogno di querela di falso. In applicazione di tale principio, la S.C. aveva cassato la decisione di merito che, in mancanza di querela di falso, aveva ritenuto correttamente notificato l'atto introduttivo di un giudizio di responsabilità professionale, sebbene il plico fosse stato consegnato all'indirizzo di un precedente studio del destinatario, la firma apposta sulla cartolina di ricevimento risultasse illeggibile e non vi fossero annotazioni del messo notificatore, in difetto, oltretutto, dell'invio della raccomandata prescritta dall'art. 7 della l. n. 890 del 1982).
9 La suddetta distinzione, nel caso di specie, tuttavia non rileva, poiché qui la querela di falso è stata proposta ed accolta, qualunque dichiarazione abbia reso il consegnatario dell'avviso, la sua firma è risultata non corrispondere a quella del destinatario reale, la prova della falsità è stata raggiunta e dunque non può esservi alcuna presunzione residua di segno contrario.
La sentenza della C. App Torino sez I 13/06/17 n. 1298 riguarda, invece, la questione della compensazione delle spese di lite in una sentenza di primo grado del Tribunale di Aosta concernente una situazione di notifica di un'ordinanza ingiunzione amministrativa e afferma solo che il postino doveva avere confidato nella qualità di destinataria della raccomandata della persona che, presente presso il domicilio, aveva affermato di esserlo e non poteva rendersi conto della falsità, per cui anche il aveva ritenuta buona la firma e non poteva rendersi conto della CP_10
sua falsità, sicchè era giusto compensare le spese del giudizio di querela di falso, così come peraltro
è stato deciso anche dal Tribunale di Cuneo nel procedimento incidentale relativo al presente caso.
Si dichiara pertanto la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado ex art. 160 c.p.c. e, a cascata, ex artt. 159, 161 c.p.c. di tutti gli atti processuali successivi e della sentenza impugnata, con conseguente rimessione del processo al primo giudice ex art. 354 comma 1 c.p.c., che dovrà essere riassunto dalla parte interessata entro il termine di cui all'art. 353 comma 2 c.p.c.
Ogni altra questione di merito resta assorbita.
2.In linea con il precedente di questa Corte richiamato dalla stessa parte appellante e con l'orientamento già espresso in relazione alla querela di falso, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite di questo grado del giudizio, non potendosi imputare a colpa degli appellati la falsità della firma apposta sull'avviso di ricevimento, di cui subiscono le conseguenze in tema di annullamento dell'intero giudizio di primo grado, le cui spese anticipate restano a proprio carico.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
In accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cuneo n. 103/2017 pubblicata il 3/2/2017, dichiara la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, di tutti gli atti conseguenti e della sentenza impugnata e, per l'effetto, visto l'art. 354 c.p.c., rimette la causa al primo giudice (Tribunale di Cuneo).
10 Assegna alle parti il termine perentorio di cui all'art. 353 comma II c.p.c. per la riassunzione del giudizio innanzi al primo giudice.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite di questo grado fra le parti ed irripetibili le spese del giudizio di primo grado.
Così deciso, in Torino, nella Camera di Consiglio del 27/02/2024 dalla Terza Sezione Civile della
Corte d'Appello di Torino, celebrata via Teams.
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
11