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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 2193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2193 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 13.11.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2497/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mina Esposito, con la Parte_1
quale elett.te domicilia come in atti Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
FR PE, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71, nonché il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 l. 104\92 a far data dalla domanda amministrativa del 22.2.2021. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione nella sua versione anteriore al d.l. 117/2025: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
1 Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito la parte, facendo proprie le considerazioni del ctp, censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario lamentando che la ctu sia incorsa in un insufficiente approfondimento diagnostico, non avendo adeguatamente valutato l'incidenza delle patologie di cui è affetto sulla propria autonomia funzionale, oltre che socio-relazionale. Quindi, proposta opposizione e valutata l'opportunità, anche alla luce della documentazione medica successiva prodotta, è stata disposta la rinnovazione Per delle attività peritali, per le quali è stato conferito incarico al ctu dott. . L'esperto, quindi, ha sottoposto a visita il ricorrente in data 27.3.2025 e all'esito del nuovo esame peritale ha riferito di un soggetto in buone condizioni di salute, vigile, lucido, cosciente, orientato nei parametri fondamentali, senza significative incertezze mnesiche e collaborante al colloquio. Sulla base dei dati clinici e documentali ha diagnosticato all'istante: «diabete mellito tipo 2 in terapia insulinica con impianto di sensore al braccio destro per pregresso precario compenso glicometabolico (plausibile resistenza alla Metformina) complicato da riferita neuropatia agli arti inferiori;
ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico in discreto compenso emodinamico, ma con comparsa di dispnea dopo sforzi moderato / severi;
artrosi polidistrettuale in esiti di pregresso trauma accidentale (da caduta dallo scaletto) al ginocchio sinistro trattato con ricostruzione del LCA e meniscectomia selettiva in via artroscopica e in spondilodiscoartrosi cervicolombare;
esiti di pregresso trauma oculare con corpo estraneo estratto in PS, successiva cheratite infettiva e formazione di leucoma corneale e deficit visivo pressoché totalmente corretto con uso di lenti idonee;
tireopatia in eutiroidismo naturale; ateromasia non significativa dei TSA ed agli arti inferiori (AAII); IVC cronica agli arti inferiori con ectasie bilaterali attualmente non complicate» e ha concluso ritenendo che le infermità accertate, preesistenti all'iter amministrativo, non integrano i presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti, di fatto non discostandosi dal giudizio espresso dalla precedente ctu in sede di atp. In particolare, con riferimento ai requisiti per l'assegno di invalidità civile, il consulente d'ufficio ha valutato il complesso morboso tale da integrare una percentuale di invalidità del 66% a far data dalla domanda amministrativa. Invero, con riferimento alla malattia diabetica, che in seguito alla fase amministrativa ha subito un aggravamento, l'esperto ha osservato che: «non
2 comporta al momento significative complicanze secondarie;
tale condizione appare quindi congruamente valutata mediante applicazione del codice 9309 ed attribuzione della percentuale massima ivi tabellata – 50 %». In assenza di significativi segni clinici o strumentali di riverbero emodinamico per la terapia farmacologica assunta, l'ipertensione arteriosa, ricondotta per analogia al codice tabellare 6445, è stata valutata con la percentuale del -15% e alle infermità dell'apparato osteo-articolare, in applicazione della formula salomonica, è stata attribuita una percentuale di invalidità del – 22%, trattandosi di menomazioni concorrenti. Quanto alle altre patologie, essendo di modesta entità clinica, il ctu ha osservato che: «comportano ciascuna una blanda o anche del tutto assente ricaduta funzionale e di conseguenza ciascuna può essere valutata in misura compresa tra lo 0 % e il 10 %; pertanto non vengono inserite nel computo complessivo e non vengono inserite nella valutazione medico legale finale». Dunque, anche all'esito del secondo esame peritale, il sig. è Parte_1 risultato carente dei requisiti medico-legali necessari per l'ottenimento dell'assegno d'invalidità civile. Quanto alla condizione ex art. 3, co. 3 l. 104\92, il consulente ha affermato che: «non paiono sussistere minorazioni che comportano una riduzione rilevante dell'autonomia personale e della sfera relazionale, con necessità di intervento assistenziale permanente e continuativo», determinazioni che, come condivisibilmente osservato dall'esperto, risultano confermate dallo stesso interessato che, in sede di operazioni peritali, ha riferito di essere indipendente per tutte le proprie necessità della vita quotidiana, pur se con talune difficoltà. Tutto ciò premesso, ritendo che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni del ctu, essendo corredate da un ragionamento tecnico-scientifico logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali, si perviene alla conclusione che le stesse devono essere confermate, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla parte ricorrente. Spese di lite irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per le stesse ragioni le spese di ctu di entrambe le fasi processuali sono poste CP_ a carico dell' , come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti;
- Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Spese di ctu di entrambe le fasi processuali a carico dell' , come da separato decreto.
Nola, 13.11.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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