Articolo 41 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 34Articolo 42
Versione
14 marzo 1948
Art. 41.
Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il suo Presidente.
Entrata in vigore il 14 marzo 1948