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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5728 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1596/2022 R.G ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
TRA
1. , nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
GI a NO (NA) (CF ), C.F._1
2. nato a [...] il [...] e residente in [...]a Parte_2
NO (Na) alla Via Pittore n. 164, (CF C.F._2
3. già (P.I. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. P.IVA_1 CP_3
nato a SA GI a [...] il [...] e C.F._3
residente a [...], tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via SA Carlo n. 26, presso lo studio dell'Avv. Antonio Bucci (C.F. ) che li rappresenta e difende C.F._4
giusta procura in calce all'atto di citazione in appello (pec:
; appellanti Email_1
CONTRO
costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale Controparte_4
sociale € 10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA
, ed all'Elenco delle SPV al n. 355040, e P.IVA_2
per essa con sede legale a Milano, via Valtellina n. Controparte_5
15/17, capitale sociale di € 4.510.568,00 iscritta al Registro delle Imprese di Milano,
1 C.F. e Partita IVA , iscritta al R.E.A. di Milano al numero 1217580, P.IVA_3
rappresentata da rappresentata, assistita e difesa, Controparte_6
giusta procura estesa in calce ed allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Umberto d'Aragona (C.F.: ) del Foro di Salerno, CodiceFiscale_5
(fax 089.251877 - P.E.C. .salerno.it) ed Email_2 CP_7
elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli (NA) al Centro Direzionale - Isola G8,
c/o Controparte_8
appellata
Oggetto: riforma della sentenza n. 8135/2021 resa dal Tribunale di Napoli, nel procedimento n. R.G. 3203/2014, pubblicata l'08.10.2021.
Conclusioni
Per l'appellante come da note scritte depositate per l'udienza odierna.
Svolgimento del giudizio
Primo grado
Con atto notificato in data 31.01.2014 la (di seguito Parte_3
) deduceva in premessa che: Parte_4
–era creditrice di e nonché di , Parte_1 Parte_2 CP_9 [...]
e tutti debitori in solido, per la somma di € 435.000,00 oltre CP_10 CP_11
interessi, in virtù di contratto di fideiussione del 25/08/2008, concluso a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte dalla nonché della Parte_5 pratica di affidamento n. 5242966;
- in data 28/12/2005, la società in persona del suo legale rappresentante Pt_5 pro-tempore, accendeva presso la dipendenza di RT (062) di Parte_3
conto corrente n. 1267815 nonché instaurava un rapporto/conto
[...]
anticipo fatture n. 1268202;
-a garanzia di tali rapporti bancari in data 25/08/08 , , CP_10 CP_9
e rilasciavano fideiussione CP_11 Parte_2 Parte_1
omnibus n. 5125450v pari ad € 435.000,00; Parte
- successivamente dal 14/10/11 la passava allo sconto numerosi effetti
2 cambiari, per i quali riceveva da il relativo accredito. Parte_3
Da tale data ben n. 103 effetti scadevano con elevazione di protesto, poiché rimasti insoluti, il tutto per la totale somma di € 501.800,00 oltre interessi legali maturandi dalle singole scadenze al saldo effettivo ed integrale, cui si aggiungono le spese di protesto e conto di ritorno che ammontano ad € 9.847,91;
- del pari la portava allo sconto le seguenti fatture: Pt_5
1) Anticipo n. 01887783 del 03/05/12 fattura n. 31/12 intestata a e n. Persona_1
40/12 Intestata a , anticipate per € 85.500,00; Parte_6
2) Anticipo del 07/06/12 per fattura n. 44/12 intestata Scarab Group SrI e fattura n. 47/12 Intestata a anticipate per € 45.000,00; Persona_2
3) Anticipo n. 01896233 del 03/08/12 per fattura n. 55/12 intestata a Parte_7
per € 16.650,OO; somme effettivamente anticipate dalla Banca e
[...]
successivamente non pagate, per totali € 147.150,00;
- l'istituto di credito, inviava comunicazione a mezzo raccomandate a/r del
21/11/12 e del 03/01/13 dirette alla cliente debitrice ed ai fideiussori tutti, notiziando circa l'esposizione debitoria della con contestuale invito al Pt_5 rientro previa revoca sia della linea di credito in c/c che dell'autorizzazione allo sconto bancario.
- Con successiva raccomandata a/r del 28/03/2013 la rendeva noto, ai Pt_3 medesimi destinatari, l'aggiornamento della posizione debitoria nonchè
l'incameramento delle somme poste a garanzia delle obbligazioni assunte dalla debitrice per l'importo di € 76.644,00 a detrazione della somma dovuta per le operazioni de quibus ed il maggiore residuo destinato a copertura dell'esposizione derivante da c/c e e/anticipi.
- Successivamente la il 07/10/13 otteneva dal Tribunale di Parte_3
Napoli decreto ingiuntivo n. 5622/2013 col quale ingiungeva alla in Parte_5
qualità di debitrice principale e tra gli altri, alla Controparte_2
(oggi , a e , in
[...] Controparte_1 Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori, il pagamento della somma di euro 435.000,00
(quattrocentotrentacinquemila/00) oltre interessi e spese del giudizio monitorio.
3 - Nelle more il Tribunale Civile di Napoli, Sez. Fallimentare dichiarava il fallimento della (al n. reg. fall. 259/13. Parte_5
- Il 04-06/11/13 il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5622/13 veniva notificato ai condebitori della fallita divenendo definitivamente Parte_5
esecutivo in data 16/12/13 per la mancata opposizione;
- in vista una possibile esecuzione immobiliare, a seguito di controlli catastali effettuati sulla consistenza immobiliare dei condebitori in solido con l'ormai fallita la si avvedeva che in data 02.08.2012 i fideiussori come Parte_5 CP_12 indicati, per il tramite di atto pubblico a rogito del Notar Dott. Per_3
avevano costituito una società di capitali (la Controparte_2
conferendo nel capitale sociale beni in natura e più precisamente:
1) appartamento sito in SA GI a NO - Fabbricato alla Via Buongiovanni n. 49 posto al piano terzo della scala “A”, avente accesso dalla scala del piano cantinato, distinto con il numero interno 7, composto da tre vani ed accessori, confinante con Piazza Piano Regolatore, con appartamento interno scala “B”, con il cortile del fabbricato e con rampa di accesso al fabbricato, riportato al catasto fabbricati di SA GI a
NO al foglio 2, particella 642 sub 20, cat. A/2, vani 5,5, Via Buongiovanni 49, sc. A, p. 3, int. 7, rendita euro 582,31;
2) appartamento sito in SA GI a NO - Fabbricato alla Via Buongiovanni n. 49 posto al piano quinto della scala “C”, distinto al numero interno 9, avente accesso dalla porta a destra di chi esce dall'ascensore, composto da quattro vani ed accessori, confinante con detta via, con cortile del fabbricato, con appartamento interno 10 scala “C” e con appartamento interno 15, scala “B”, riportato al catasto fabbricati di SA GI a NO, al Foglio 2, particella 642 sub. 53, categ. A/2, classe 5, vani 6,5, rendita euro 688,18, Via Buongiovanni, p. 5, int. 9, scala C;
3) locale sito in san GI a NO , anch'esso alla Via Buongiovanni n. 49, distinto dagli interni nn. 51-
53-55-57, posto a piano terra, costituita da un unico ampio vano con accessorio, confinante con detta via, con cortile, con proprietà o aventi causa, con androne, salvo altri, riportato al Persona_4 catasto fabbricati di SA GI a NO al foglio 2, particella 642 sub 58, categ. C/1, classe 3, consistenza mq. 147, rendita euro 3.583,39, Via Buongiovanni nn. 53-55-57, piano T;
tutti originariamente di proprietà di : Parte_1
4) appartamento sito nel Comune di SA GI a NO, posto al piano terra della scala C, con ingresso dalla terza porta da destra per chi accede nell'androne del fabbricato, distinto con il numero interno 3, composto da due vani ed accessori (4,5 catastali), confinante con appartamento distinto con il numero interno 2, con pianerottolo e vano scale, con corridoio condominiale e con corridoio condominiale, riportato al catasto fabbricati di SA GI a NO al foglio 3, particella 909 sub 39, categ. A/2, classe 5, vani
4,5, rendita euro 476,43, Via Pittore n. 120, piano T, interno 3, scala C, originariamente di proprietà di CP_9
4 .” Parte_2
Deduceva la creditrice che i condebitori e Parte_1 CP_13
avevano conferito nella società di capitali come sopra descritta tutti i loro beni immobili in data successiva al sorgere del credito della Parte_3
e che gli stessi, allo stato, non risultavano più titolari di alcun bene costituente garanzia idonea al credito oggi vantato dall' attrice.
Successivamente in data 20/12/12 e con atto n. Parte_1 Parte_2
2793/2012, per Notaio Dott.ssa , residente in [...], Persona_5
presso il Granducato del Lussemburgo, alienavano per procura, tutte le loro quote della rispettivamente per un valore nominale pari ad € Controparte_2
408.645,00 corrispondenti all'81% (Sig.ra ) del capitale sociale, ed € Parte_1
95.855,00 (Sig. corrispondenti al 19% alla società fiduciaria anonima, di CP_9
diritto lussemburghese MIRASS.A., con sede in Lussemburgo, Val S.te-Croix n.7.
L'atto di cessione delle quote sociali come sopra descritto, in doppia lingua francese - italiano, in data 18/04/13 veniva depositato da , presso Parte_2
il Dr. , Notaio in Napoli e registrato dallo stesso al rep. N. 254.520, Persona_6
Racc. n. 7.367.
In ragione dell'atto dispositivo di cui innanzi la , oggi , Parte_3 CP_12
con atto notificato il 31.01.2014 conveniva in giudizio i fideiussori sopra indicati per sentire accertata e dichiarata, mediante l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c:
“l'inefficacia, nei propri confronti, degli atti di conferimento del 20/12/12 con cui i
e hanno costituito nel capitale sociale della Parte_1 Parte_2 beni immobili per atto del Notar del Controparte_2 Per_3
02/08/12 descritti come innanzi.
Successivamente, in data 11.04.2014, si costituivano in giudizio e Parte_1
, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 7812/2013 (in Parte_2
luogo del decreto ingiuntivo 5622/13) ex art. 645 c.p.c., emesso nei confronti dei debitori tutti.
In considerazione della mancata costituzione della (già Controparte_1
, si procedeva alla rinnovazione della citazione;
Controparte_2
in data 24/10/2014 si costituiva in giudizio la sollevando Controparte_1
5 sostanzialmente le medesime contestazioni di e Parte_1 Parte_2
, afferenti il merito del titolo monitorio.
[...]
Concessi i termini ex art. 183, comma IV, c.p.c. la Controparte_14 si costituiva con comparsa di costituzione depositata in data 20.11.2015
[...]
allegando atto di fusione e visura camerale.
Veniva dichiarata l'interruzione del giudizio con ordinanza depositata in data
3/2/2016. La incorporante per fusione Parte_4
, avuto interesse alla riassunzione del Controparte_15 giudizio nei confronti della di e di Controparte_1 Parte_1 [...]
, riassumeva la causa. Parte_2
All'esito dell'udienza del 15/06/2021, il Giudice concedeva i termini, come richiesti dalle parti, ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali, nonché delle memorie di replica. Le parti provvedevano a depositare, la comparsa conclusionale, nonché le memorie di replica.
In data 08/10/2021 veniva pubblicata la sentenza n. 8135/2021, con cui il Tribunale di Napoli statuiva: “ 1) Dichiara inefficace nei confronti di soc.coop.
[...]
l'atto stipulato in data 2/8/2012 per notaio col quale è Controparte_14 Per_3 stata costituita la (oggi , nella parte in cui Controparte_2 Controparte_1
“ a totale liberazione della propria quota di sottoscrizione di capitale Parte_1 sociale pari a nominali euro 409.500,00 … conferisce nella costituenda società …” i seguenti immobili: a) appartamento in SA GI a NO alla Via Buongiovanni 49 scala A piano 3° int. 7, in CF foglio 2 part. 642 sub 20; b) appartamento in SA GI a
NO alla Via Buongiovanni 49 scala C piano 5° int. 9, in CF foglio 2 part. 642 sub 33;
c) locale in SA GI a NO alla Via Buongiovanni 49 piano terra interni 51-53-55-
57, in CF foglio 2 part. 642 sub 58; e “a totale liberazione della propria Parte_2 quota di sottoscrizione di capitale sociale pari a nominali euro 95.000,00 … conferisce nella costituenda società …” l'appartamento sito in SA GI a NO alla Via Pittore 120 scala C piano terra int.3;
2) Ordina al competente Conservatore dei RR.II. di annotare la presente sentenza;
3) Condanna i convenuti a rimborsare alla parte attrice le spese del presente giudizio, che
6 liquida in € 1135 per esborsi ed € 13000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la prefata sentenza con atto notificato il 06.04.2022 , Parte_1
e la società introducevano gravame in Parte_2 Controparte_1
ragione di 5 motivi di appello oggetto di successiva disamina.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 1596/2022, la prima udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il 27.02.2023.
In data 12.01.2023 si costituiva già Controparte_4 Controparte_14
che così concludeva:”
[...]
1. In via preliminare, rigettarsi la richiesta di sospensiva così come formulata, a causa dell'improponibilità, improcedibilità ed infondatezza, stante l'insussistenza dei presupposti del “fumus boni juris” e/o del “periculum in mora”, per i motivi indicati che abbiansi quivi per integralmente riprodotti e trascritti;
2. Per l'effetto, condannare e la Parte_1 Parte_2 [...] già (P.I. ), Controparte_16 Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in solido e/o alternativamente tra di loro, di una pena pecuniaria non inferiore ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) e non superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) ex art.283, II comma, C.p.c.;
3. In via preliminare, e comunque nel merito, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342
c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa, da intendersi quivi per integralmente riprodotti e trascritti;
con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata n.
8135/2021, pubblicata il 08/10/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, a definizione del giudizio n. 3203/2014 R.G.;
4. Sempre in via preliminare, e comunque nel merito, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., per tutti i motivi esposti in narrativa, da intendersi quivi per riprodotti
e trascritti;
5. Ancora, in via preliminare rigettare integralmente tutte le domande nuove formulate dall'appellante in quanto tardive e palesemente inammissibili per violazione del disposto di cui all'art.345 c.p.c., nonché manifestamente infondate ed inconferenti per l'evidente contrasto con il contenuto della documentazione prodotta in giudizio dall'esponente,
7 nonché in contrasto con gli ulteriori riscontri documentali acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, per tutte le ragioni compiutamente esposte in narrativa, da intendersi quivi per riprodotte e trascritte;
6. in via principale, nel merito, rigettare, in ogni caso l'appello proposto da Parte_1
e dalla già
[...] Parte_2 Controparte_16 [...]
P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., e confermare Controparte_2 P.IVA_1 la sentenza n. 8135/2021, pubblicata il 08/10/2021, emessa dal Tribunale di Napoli, II
Sezione Civile, a definizione del giudizio RG n. 3203/2014.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, il giudizio veniva rinviato più volte per precisazione conclusioni fino a giungere all'ultimo rinvio che fissava l'udienza al 05.12.2025.
Tuttavia, rilevato che trattasi di causa che deve decidersi secondo il P.N.R.R. entro il 30.06.2026, con ordinanza del 23.07.2025 veniva rinviata all'udienza del
14/11/2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 06.04.2022 a fronte della sentenza n. 8135/2021, pubblicata il
08.10.2021 nel rispetto dei termini fissati dall'art 327 cpc tenuto conto della sospensione feriale.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo Rubricato: nullità – difetto della notifica dell'atto di citazione, gli appellanti censurano il mancato superamento da parte del Tribunale della sollevata eccezione di nullità e inesistenza della notifica dell'atto di citazione ai convenuti nel giudizio di primo grado.
Deducono che l'atto di citazione veniva notificato a sia per CP_9 [...]
che per la in SA GI a NO alla Parte_1 Controparte_2
Via Buongiovanni, 49. Come già specificato nel giudizio di primo grado,
l'appellante fa presente che l'effettuazione della notifica in tale forma la rende di per sé inesistente per una serie di motivazioni, quali il fatto che:
a) la non aveva sede legale in SA GI a Controparte_2
8 NO alla Via Buongiovanni 24, come erroneamente indicato nella nulla relata di notifica, ma in altro luogo;
b) non era abilitato a ricevere alcun atto per conto della CP_9 [...]
in quanto alcuna carica rivesteva nella stessa;
Controparte_2
c) era consensualmente separato da ed aveva la CP_9 Parte_1
propria residenza in SA GI a NO in luogo diverso da Via
Buongiovanni 49, ove risulta essere stata effettuata la notifica dell'atto di citazione, ciò in virtù della menzionata separazione coniugale ed il conseguente venir meno della convivenza con la ex moglie (contrariamente a quando Parte_1
indicato dall'Ufficiale Giudiziario nella relata di notifica ove è precisato che essa avveniva “ a mani di capace convivente marito”. CP_9
Col secondo motivo Rubricato Inammissibilità dell'azione revocatoria (omessa notifica del decreto ingiuntivo presupposto dell'azione revocatoria – incertezza nell'an e nel quantum del credito portato dal presunto credito ingiuntivo e conseguente incertezza del credito per cui si agisce – nullità della fideiussione per vizio del consenso).
Gli appellanti eccepscono l'inammissibilità dell'azione revocatoria di cui all'atto di citazione, atteso che:
a) il menzionato decreto ingiuntivo su cui si fonda il titolo per agire in revocatoria, non risulta essere stato mai notificato agli odierni comparenti. Invero gli istanti eccepiscono che la mancata notifica del decreto ingiuntivo a
[...]
ed non ingenera la minima prova della Parte_2 Parte_1
consapevolezza né della scientia damni nè del consilium fraudis in capo ai soggetti presunti conferenti, laddove, gli stessi non sapevano e non potevano sapere di essere debitori nemmeno sul piano dell'aspettativa di credito della istante
[...]
; Parte_3
b) ribadiscono l'incertezza del credito vantato dalla ai Parte_3 danni degli odierni appellanti, i quali si vedono notificare l'atto introduttivo nella sola qualità di fideiussori, mentre la banca non ha mai provato ad escutere il debitore principale, ovvero la né ha dato prova della rinuncia alla Parte_5
preventiva escussione;
9 c) eccepiscono la nullità del contratto di fideiussione per la falsità della sottoscrizione, evidenziano la nullità del contratto di fideiussione, fonte del presunto decreto ingiuntivo, atteso che esso risulta essere stato redatto secondo lo schema dei contratti per adesione - moduli o formulari, predisposto e redatto unilateralmente dall'istituto bancario;
d) sostengono che non vi era in atti prova che il consenso dei fideiussori fosse stato prestato attraverso l'ottemperanza dell'obbligo di informazione di cui era gravata la Banca, sicché i fideiussori, all'atto della sottoscrizione, non hanno ricevuto la necessaria informazione per comprendere l'entità e la portata delle obbligazioni che si apprestavano ad assumere.
Terzo motivo Rubricato Totale carenza istruttoria il Giudice di prime cure non ha ritenuto di dover ammettere i mezzi istruttori in quanto la causa “risultava matura per la decisione”.
Quarto motivo Rubricato infondatezza nel merito gli appellanti eccepiscono e deducono che non sussistono gli elementi per la proposta dell'azione revocatoria sia per mancanza dell'elemento soggettivo che dell'elemento oggettivo. Non vi sarebbe la prova né del concreto pericolo né della consapevolezza del pregiudizio essendosi la Banca limitata ad una mera enunciazione dei principi per cui ha agito in revocatoria ma nulla ha provato in tale senso, hanno eccepito l'illegittimità del credito perché sorto in quanto in del TUF e delle norme sull' Anatocismo e la ricapitalizzazione degli interessi, sulla commissione di massimo scoperto.
Quinto motivo Rubricato sul quantum - Gli appellanti impugnano e contestano ogni avversa richiesta in ordine al quantum debeatur, in uno ai prospettati conteggi prodotti da controparte, in quanto gli stessi si fonderebbero su dati inesatti e generici e non sarebbero supportati da idonee allegazioni, argomentazioni e prove, in quanto non vengono indicate le modalità di calcolo e, soprattutto, non sono indicate le fonti da cui la ricorrente avrebbe ricavato i dati.
Ciò posto, preliminarmente occorre affermare la legittimazione passiva dell'appellata a resistere nel presente giudizio atteso che : - con Controparte_4 atto a rogito Notaio di Modena del 17.11.2014, rep. n. 43405/13401, Persona_7
10 iscritto al Registro delle Imprese di Napoli il 18.11.2014, la Parte_3
è stata fusa per incorporazione nella
[...] Controparte_17
(cfr. doc. n.4).-
[...]
- con atto per Notaio (n. 45534/13940 rep.) del 26 novembre 2016, Persona_7
iscritto al Registro delle Imprese il 28 novembre 2016, la
[...]
ha mutato la propria denominazione e forma Controparte_17
giuridica in cfr. doc. n.5).- Controparte_18
- In data 24 ottobre 2018, la società ha concluso, nell'ambito di Controparte_4 un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da “ ”), Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. (“CRB”) e Controparte_18 CP_12
Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. (“CRS” e congiuntamente a e CRB, le CP_12
“Banche Cedenti”), un contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 e dell'art. 58 del TUB.-
- Di detta cessione, è stata data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 128 del 3.11.2018 Parte Seconda (cfr. doc.
n.6).-
- la dunque è succeduta, a titolo particolare, nei rapporti CP_4 CP_4
giuridici attivi e passivi già di titolarità della cedente Controparte_18
Sempre preliminarmente merita l'accoglimento l'eccezione d'inammissibilità dell'appello de quo per violazione dell'art 342 cpc svolta dall'appellata.
Invero, a tal proposito, le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 27199 del
2017) hanno affermato il principio di diritto secondo cui: "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
11 contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".
Difatti, secondo la Suprema Corte "i giudici di secondo grado sono chiamati ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, pertanto l'atto di appello deve contenere, ai fini della ammissibilità, la chiara ed inequivoca indicazione delle censure mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice (cfr. Cass. n. 10916 del 2017) onde "individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (Cass.
n. 2143 del 2015). (confr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 24/03/2025, n.7829).
Pertanto, il giudice di appello dev'essere posto nelle condizioni di comprendere con chiarezza “i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente" (Cons. Stato, Sez. V, 01 luglio 2024, n. 5778).
Nel caso di specie i motivi proposti si sostanziano in una ripetizione delle doglianze già puntualmente respinte dal Tribunale con motivazione del tutto coerente e adeguata, censure da considerare nella specie soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di gravame (Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv.
255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, , Rv. 253849 - 01; Sez. 6, n. 20377 Per_8
del 11/03/2009, e altri, Rv. 24383801 - 01). Per_9
In tale prospettiva è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in
12 secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 -
01).
Nello specifico, si consideri la censura sollevata col primo motivo laddove si eccepisce l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione in favore di Parte_1
senza tuttavia confutare specificatamente le ragioni di rigetto sollevate dal
[...]
primo giudice secondo cui:
a) un difetto di notifica non potrebbe mai rendere nulla la citazione, bensì solo determinare un vizio del contraddittorio;
b) le parti convenute si sono costituite, ciascuna depositando l'atto di citazione ad essa indirizzato, così sanando qualsiasi eventuale vizio di notifica sicché quand'anche la notificazione della citazione fosse stata da considerarsi inesistente, il contraddittorio si sarebbe comunque formato;
c) convenuti si sono costituiti difendendosi nel merito;
eventualmente, i convenuti avrebbero potuto chiedere di essere rimessi in termini per costituirsi tempestivamente, essendosi costituiti solo in prima udienza (sia i , sia , Controparte_19 CP_1 ma non hanno presentato tale istanza.
Egualmente è a dirsi per tutti gli altri motivi che censurano sia il credito presupposto nascente da decreto ingiuntivo emesso sulla base di una fideiussione bancaria, ovvero i requisiti per accogliere la domanda di revocatoria, atteso che quanto al primo: il Giudice di prime cure citando la Suprema Corte nella pronuncia n. 4212/2020: “in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore..” (con la precisazione che vanno sussunte nella fattispecie tutte le questioni agitate dagli appellanti con riguardo alla validità della fideiussione, alla sua sottoscrizione, all'utilizzo di modelli per adesione, alla violazione del dovere d'informazione della Banca).
L'atto dispositivo è stato ravvisato dal Tribunale nell'atto di conferimento di
13 Pa immobili nella costituenda , considerato che esso Controparte_2 certamente pregiudicava le ragioni di credito di nei confronti di Parte_3
e atteso che non risulta che i conferenti debitori Parte_2 Parte_1 possedessero altri immobili, oltre a quelli conferiti.
Quanto al profilo soggettivo del consilium fraudis, l'argomentazione del Tribunale secondo cui: i debitori conoscevano l'esposizione di nei confronti di Pt_5 [...]
– perché, come risulta da una visura della Camera di Commercio IAA di Parte_3
Napoli, tempestivamente prodotta dalla parte attrice, sino al 25/7/2012, ossia appena una settimana prima che venisse costituita il 100% delle quote di Controparte_2
era detenuto da padre di e marito di Pt_5 CP_9 Parte_2 Parte_1
risulta confermata dal fatto che successivamente all'atto dispositivo qui
[...] impugnato in revocatoria il 20/12/12 e atto n. Parte_1 Parte_2
2793/2012, del Notaio Dott.ssa , residente In Lussemburgo, Persona_5
presso il Granducato del Lussemburgo, alienavano per procura, tutte le loro quote della rispettivamente per un valore nominale pari ad € Controparte_2
408.645,00 corrispondenti all'81% ( ) del capitale sociale, ed € 95.855,00 ( Parte_1
corrispondenti al 19% alla società fiduciaria anonima, di diritto CP_9
lussemburghese MIRASS.A., con sede in Lussemburgo, Val S.te-Croix n.7.
Tale ultima circostanza connota l'intera vicenda dell'intento fraudolento degli odierni appellanti che fa emergere, nel caso di specie, gli estremi della responsabilità aggravata per lite temeraria nei confronti della controparte per avere introdotto il presente gravame, con condanna degli appellanti a corrispondere alla controparte la pena pecuniaria pari all'importo delle spese di lite.
Invero, si rammenta che in tema di responsabilità processuale aggravata, va disposta la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., qualora risulti che la parte abbia proposto l'azione o resistito nel processo con allegazioni manifestamente generiche ed inconsistenti, tenendo una tipica condotta processuale temeraria, quantomeno colposamente gravatoria e pretestuosa. Ora, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., la condanna ai sensi del co. 3 può intervenire d'ufficio e la quantificazione del 14 pregiudizio avviene secondo equità, senza che il danno debba essere provato.
Nel caso di specie, in mancanza dalla quale desumere un danno specifico il
Collegio ritiene dover liquidare a ristoro del danno per lite temeraria una somma di denaro parametrata alle spese di lite.
Quest'ultime, sono liquidate secondo il principio della soccombenza, in favore dell'appellata in applicazione del DM 147/22, secondo i valori medi tenuto conto del disputandum in € 20.119,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sussistono le condizioni previste per il raddoppio a carico degli appellanti del contributo unificato disciplinato dall'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sul gravame avverso la sentenza n. 8135/2021 resa dal Tribunale di Napoli, nel procedimento n. R.G. 3203/2014, pubblicata l'08.10.2021, così provvede:
1) rigetta l'appello ;
2) condanna , e la Parte_1 Parte_8 Controparte_1 già (P.I. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore di e per essa Controparte_4 Controparte_5 rappresentata da in persona dei rispettivi l.r.p.t. Controparte_6
in € 20.119,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3) condanna , e la Parte_1 Parte_8 Controparte_1
già P.I. ), in persona del
[...] Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., in solido tra loro a risarcire il danno ex art 96 com. 3 cpc cagionato alla controparte appellata e per essa Controparte_4 [...]
rappresentata da in persona dei Controparte_5 Controparte_6
15 rispettivi l.r.p.t. liquidato in via equitativa in € 20.119,00 oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
4) sussistono le ragioni del raddoppio del contributo unificato disciplinato dall'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. a carico di
, e la già Parte_1 Pt_8 Parte_2 Controparte_1
(P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario dott.ssa Marta Cucco. CP_20
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