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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2024, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 3/06/24, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7724/2023 del
Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente alla VIA Parte_1
MAOLINO N.4, rapp.to e difeso dagli Avv. DI PALMA GIULIANO e SOMMA
FIORAVANTE, elett.te domiciliato presso lo studio dei medesimi sito alla Via San
Nicola dei Miri, 73 di Gragnano (NA) nonché presso l'indirizzo telematico PEC
Email_1 ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
AZZANO STEFANO , con il quale elett.te domicilia a Napoli alla Via de Gasperi n.5, presso la sede CP_1 resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di CP_1 accompagnamento;
il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 12/12/2023 , successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il TU nel procedimento per TP recante n. R.G.
1238/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 01/03/2022. L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1 Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per TP. Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal TU nominato durante il procedimento per TP (TU che ha ritenuto il ricorrente invalido con totale e permanente invalidità lavorativa 100%, senza necessità di accompagnamento) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il TU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale (vedasi consulenza in atti). La valutazione del requisito sanitario svolto dal consulente tecnico nel corso del procedimento per A.T.P., pertanto, deve ritenersi corretta ed esaurientemente motivata, e rispetto a essa le doglianze mosse dal ricorrente integrano un mero dissenso diagnostico.
1 Il consulente tecnico ha ben evidenziato che nella fattispecie non si riscontra una perdita di autonomia né nella deambulazione, né nel compimento degli atti fondamentali della vita;
non si è riscontrata, inoltre, la necessità di assistenza globale e continuativa.
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal TU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009). Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta).
Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta solo invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi, senza alcun riconoscimento della connotazione di gravità, così come accertato dal TU nominato nel procedimento per
TPO. La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 12/12/2023 nei confronti dell' così provvede : rigetta la domanda e dichiara la CP_1 parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 15/07/2024
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
2
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 3/06/24, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7724/2023 del
Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente alla VIA Parte_1
MAOLINO N.4, rapp.to e difeso dagli Avv. DI PALMA GIULIANO e SOMMA
FIORAVANTE, elett.te domiciliato presso lo studio dei medesimi sito alla Via San
Nicola dei Miri, 73 di Gragnano (NA) nonché presso l'indirizzo telematico PEC
Email_1 ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
AZZANO STEFANO , con il quale elett.te domicilia a Napoli alla Via de Gasperi n.5, presso la sede CP_1 resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di CP_1 accompagnamento;
il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 12/12/2023 , successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il TU nel procedimento per TP recante n. R.G.
1238/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 01/03/2022. L' si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda. CP_1 Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per TP. Quanto al merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Rileva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore scientifico dell'indagine clinica svolta dal TU nominato durante il procedimento per TP (TU che ha ritenuto il ricorrente invalido con totale e permanente invalidità lavorativa 100%, senza necessità di accompagnamento) fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire, oltre che per le condivisibili argomentazioni di cui alla consulenza succitata, anche alla luce della circostanza che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione appaiono generiche e non sorrette da pregnanti e condivisibili considerazioni di carattere medico – legale;
si osserva altresì che sulle questioni di carattere medico – scientifico sollevate nel ricorso di merito il TU si è già pronunciato, in maniera approfondita ed esauriente, nel proprio elaborato peritale (vedasi consulenza in atti). La valutazione del requisito sanitario svolto dal consulente tecnico nel corso del procedimento per A.T.P., pertanto, deve ritenersi corretta ed esaurientemente motivata, e rispetto a essa le doglianze mosse dal ricorrente integrano un mero dissenso diagnostico.
1 Il consulente tecnico ha ben evidenziato che nella fattispecie non si riscontra una perdita di autonomia né nella deambulazione, né nel compimento degli atti fondamentali della vita;
non si è riscontrata, inoltre, la necessità di assistenza globale e continuativa.
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal TU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009). Non è stato, inoltre, sufficientemente documentato, ad avviso del Giudicante, un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione medica prodotta).
Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta solo invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi, senza alcun riconoscimento della connotazione di gravità, così come accertato dal TU nominato nel procedimento per
TPO. La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 12/12/2023 nei confronti dell' così provvede : rigetta la domanda e dichiara la CP_1 parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 15/07/2024
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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