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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 26/05/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1554/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
resa nella controversia iscritta al numero 1554 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, riunito quello recante il n. 1555/2022, avente ad oggetto opposizione decreto ingiuntivo-contratti bancari
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in Parte_1 calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Antonio De Benedittis e dall'Avvocato Domenico D'Antonio, con domicilio eletto presso le rispettive caselle PEC: e Email_1
Email_2
OPPONENTE
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce Controparte_1 all'atto di citazione, dall'Avvocato Antonio De Benedittis e dall'Avvocato Domenico D'Antonio, con domicilio eletto presso le rispettive caselle PEC: e Email_1
Email_2
OPPONENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Benedetto Gargani e dall'Avvocato Guido Gargani presso il cui studio professionale in Roma, V.le di Villa Grazioli n. 15, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. debitore principale, e la signora , fideiussore, hanno Parte_1 Controparte_1
proposto distinti atti di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 327/2022, pronunciato da questo
Tribunale in data 5.7.2022, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore di CP_2 pagina 1 di 11 , della somma di euro 19.676,96 ( per la sig.ra nei limiti della fideiussione CP_2 Controparte_1
prestata fino ad euro 15.000,00), quale saldo passivo del conto corrente n. 5586.94 a suo tempo acceso presso la filiale di Campobasso di . A fondamento dell'opposizione il Controparte_3
sig. eccepiva la inidoneità della documentazione contabile prodotta a costituire Parte_1
valido titolo nel giudizio di opposizione, la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi per coincidenza tra TAN creditore e TAE creditore, la illegittimità degli interessi anatocistici applicati, la illegittimità di altre forme di capitalizzazione sostitutive a quella trimestrale, l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e delle valute applicate. Chiedeva, pertanto, preliminarmente di disattendere la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di credito non certo, liquido ed esigibile e, previa dichiarazione di illegittimità e/o nullità ed inefficacia delle condizioni applicate al conto corrente oggetto di controversia, di accertarsi l'esatto dare-avere tra le parti con compensazione delle somme non dovute dall'opposto. La sig.ra CP_1
, a fondamento della propria distinta opposizione, eccepiva, invece, la nullità della fideiussione
[...] ai sensi dell'art. 1419 c.c., per effetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia di nullità delle clausole 2, 6 e 8 dei moduli fideiussori e, quindi, l'illegittimità della deroga all'art. 1957
c.c. contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione. La sig.ra concludeva chiedendo la CP_1
nullità parziale del contratto di fideiussione, in relazione alle clausole richiamate in premessa e, per l'effetto, la decadenza dell'opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c. con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La convenuta si costituiva in entrambi i giudizi impugnando e contestando le avverse pretese e CP_3
concludeva per il rigetto delle domande e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Radicatasi la lite, disposta la riunione dei due giudizi n. 1555/2022 e n. 1554/2022, chiesti e concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI comma ed esperita la consulenza tecnica contabile, all'udienza del 13 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Ritiene questo Giudice, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, che la causa possa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione.
Tale regola generale è pacifica nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza
pagina 2 di 11 che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n.
12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
Tanto premesso, si osserva preliminarmente che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (cfr. Cass. n. 3984/2003; Cass. 13240/2019).
Inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 13240/2019).
La società opposta, chiedendo il pagamento del saldo debitorio risultante dal contratto di conto corrente sottoscritto nel 2003, ha quindi l'onere di provare la fonte del diritto di credito e, in particolare, la titolarità dal lato attivo del rapporto per il recupero del credito che è stato oggetto di cessione in blocco.
Entrambe le parti opponenti, a seguito della costituzione della parte opposta, con la memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva sostenendo che il credito di cui al contratto di conto corrente sottoscritto nel 2003 non è stato oggetto di alcuna cessione da parte della società parte opposta, confutando diffusamente le avverse argomentazioni, a Controparte_4
dimostrazione della propria titolarità attiva ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, Parte
Seconda, n. 78 del 3.7.2021 dove risulta che, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., stipulato in data 31 maggio 2021: ha acquistato Controparte_5
pro soluto da con effetto dal 30 settembre 2020: “ i crediti, per capitale, Controparte_4
interessi e spese, (i "Crediti") che, alla Data di Riferimento o alla diversa data ivi indicata, rispettavano cumulativamente, i seguenti criteri: (a) Crediti acquistati dal Cedente ai sensi di un avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, numero 151, del 23 dicembre 2017, attualmente in essere e di titolarità della Cedente;
(b) Crediti derivanti da contratti regolati dalla legge italiana;
(c) Crediti vantati nei confronti di persone fisiche c.d. retail;
(d)
Crediti in relazione ai quali i Debitori Ceduti non abbiano sporto denunce o querele di cui la Cedente
o il relativo Cedente Originario abbia avuto comunicazione e/o evidenza alla Data di Efficacia
Giuridica; (e) Crediti in relazione ai quali alla Data di Efficacia Giuridica non siano pendenti procedimenti civili intentati dai Debitori Ceduti nei confronti della Cedente o di un Cedente Originario
(e nei limiti in cui quest'ultimo ne abbia reso edotta la Cedente) con esclusione/ (i) dei procedimenti di opposizione, (ii) dei procedimenti di impugnazione di provvedimenti giudiziari emessi su iniziativa
pagina 3 di 11 della Cedente o di un Cedente Originario e (iii) degli altri procedimenti iniziati per opporsi a azioni di recupero giudiziale della Cedente o di un Cedente Originario;
(f) Crediti derivanti da rapporti giuridici contraddistinti dai codici contratto indicati nella lista depositata in data 28 maggio 2021 presso la dott.ssa notaio in Padova, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Persona_1
Padova”.
In punto di diritto, si osserva che: “grava su colui che agisce, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
D.Lgs. n. 385 del 1998, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr.
Cass. n. 4116/2016; Cass. n. 5857/2022).
Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito che: "la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo."(cfr.. Cass.
7866/2024).
Tale onere probatorio a carico del cessionario si atteggia dunque in maniera diversificata a seconda se il debitore ceduto contesti semplicemente l'inclusione del credito litigioso nella massa di quelli ceduti in blocco, o, invece, estenda tale contestazione alla esistenza stessa del contratto di cessione (cfr. Cass. n.
24798/2020). Allorquando venga contestata la sola prima questione, il cessionario può efficacemente dimostrare la propria legittimazione sostanziale producendo l'avviso di cessione pubblicato in G.U., reputato a tal fine idoneo se, rispettato il principio di determinatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., non lasci dubbi sulla inclusione del credito nell'ambito della cessione.
pagina 4 di 11 Se sussiste incertezza sull'inclusione del credito nell'ambito della cessione o venga contestata la stessa esistenza del contratto di cessione "tale contratto deve essere certamente oggetto di prova" (cfr. Cass.
n. 5478/2024), non essendo "sufficiente la prova della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario" (cfr. Cass. n. 841/2025).
Pertanto, sulla base dei richiamati principi, il cessionario creditore ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito la cui cessione è contestata, attraverso l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ove si rinvengano elementi comuni o categorie che consentano l'individuazione, senza incertezze, del credito oggetto di cessione e se in essa sia ricompreso o meno, la cui valutazione e verifica spetta al giudice di merito.
Nell'atto di opposizione gli opponenti hanno senza dubbio contestato la titolarità del credito in capo alla opposta, espressamente affermando, sia pure con espressione sintetica ma assolutamente univoca, che
“la sola circostanza della pubblicazione dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco ……non è sufficiente ad individuare il credito che l'odierna opposta vorrebbe azionare nei confronti dell'opponente”.
Il difetto di legittimazione attiva è stato indubbiamente eccepito anche sotto il profilo della mancanza di dimostrazione (testualmente "non è sufficiente") dell'avvenuta cessione del credito per cui è causa.
Può dunque affermarsi che nel caso di specie ciò che ha formato oggetto di contestazione è proprio l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa, della quale parte opponente ha dedotto che non risulta essere avvenuta, e dunque dovrà farsi applicazione del principio sopra richiamato secondo cui:” nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (…)". (cfr. Cass. 17944/2023).
pagina 5 di 11 Nella specie, non è possibile evincere tra i crediti oggetto della cessione quello vantato nei confronti dell'odierno opponente.
Lo stesso estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dall'opposta (G.U. n. n. 78 del 3.7.2021) contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, non solo non prova, ma non è sufficiente a rappresentare il contratto di cessione di cui è causa.
Infatti, il suddetto estratto identifica i contratti oggetto di cessione attraverso specifici requisiti: tra tali criteri, da rispettarsi congiuntamente, si evince che il credito ceduto rientra tra i: “crediti acquistati dal
Cedente ai sensi di un avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Parte II, numero 151, del 23.12.2017, attualmente in essere e di titolarità della cedente”.
Dalla suddetta cessione risulta che in base al contratto di cessione di crediti Controparte_4 pecuniari concluso in data 20.12.2017, acquistava da crediti “i cui Controparte_3
dati indicativi di ciascuno dei crediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.itcessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Ebbene, l'opposta, sulla quale ricade il relativo onere, non ha prodotto la pagina di tale lista contenente il numero del rapporto del presente giudizio, né ha prodotto una dichiarazione della cedente ai fini della identificazione del credito ceduto: non è dunque possibile ricavare una piena corrispondenza dei crediti sorti in capo alla cedente con quelli oggetto di cessione intervenuta con CP_4
e pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 78 del 3.7.2021. Controparte_2
Inoltre, nell'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3.7.2021 risulta che il credito è stato incluso
“nella lista depositata in data 28 maggio 2021 presso la dott.ssa notaio in Padova, Persona_1
iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Padova”.
L'odierna opposta, oltre a non aver fornito la prova che il credito di cui si discute ricade tra quelli effettivamente oggetto di cessione perchè presentava i requisiti indicati nella Gazzetta, non ha nemmeno prodotto la lista depositata presso il Notaio, che avrebbe potuto chiarire con certezza se l'esposizione debitoria degli odierni opponenti era stata oggetto della cessione indicata nell'estratto della Gazzetta Ufficiale del 2021.
Nessun ulteriore criterio di individuazione dei crediti è fornito dall'opposta, pertanto, l'eccezione di carenza di titolarità attiva sollevata dagli opponenti non è stata superata, neanche a seguito della produzione della visura camerale, la quale non sortisce alcun effetto probatorio.
Si ritiene, dunque, che l'onere sussistente in capo alla società consistente nella prova Controparte_2
della inclusione del credito posto a fondamento della richiesta monitoria con riferimento alla posizione pagina 6 di 11 oggetto del presente giudizio non sia stato soddisfatto, e ciò non consente di individuare senza incertezze il rapporto oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 21821/2023).
E' dirimente osservare, inoltre, come la questione di carenza di legittimazione attiva, non costituisce un'eccezione di tipo processuale, né una eccezione in senso stretto, ma attiene invece al merito della controversia, riguardando la sostanziale titolarità del rapporto dedotto in causa dal lato attivo, che il giudice deve accertare ai fini dell'accoglimento o meno della domanda nel merito.
Tanto è quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità:” la legittimazione ad causam, quale condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base delle allegazioni delle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto, mentre il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul punto, affermare che la contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (cfr. Cass. n. 32814/2023).
E', dunque, compito del giudice quello di delibare nel merito la relativa questione sulla base di quanto risulta dagli atti, indipendentemente dal costante impulso della parte, siccome trattasi di questione attinente alla fondatezza (o meno) della pretesa azionata in sede giudiziale, che può essere verificata anche d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. n. 23721/2021).
Ritiene il Tribunale che, sulla base degli atti prodotti, non vi è prova che il credito in esame possa aver costituito oggetto di cessione, con la conseguenza che la domanda introitata dall'opposta con il ricorso monitorio non può essere accolta, per la carenza di legittimazione attiva che deve sempre sussistere.
In ogni caso, volendo pure esaminare nel merito la controversia, passando alla verifica della fondatezza o meno della pretesa dell'opposta, occorre accertare quanto prodotto dalla a conforto del credito CP_3
oggetto del provvedimento monitorio.
Si evince dalla consulenza espletata che, in relazione al conto corrente n. 5586.94 acceso in data
9.5.2003, l'ausiliario, dopo aver riportato le condizioni contrattuali del contratto e rilevato la nullità della pattuizione relativa alla pari capitalizzazione per coincidenza tra T.A.N. creditore (0,050%) e creditore (0,050%), ha riferito che in relazione ai restanti quesiti n. 3, 4, 5 e 7: “non ha potuto CP_6
procedere al riconteggio del saldo del conto corrente non essendo presenti in atti gli estratti conti dello
pagina 7 di 11 stesso conto corrente oggetto di causa”. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, come già in premessa chiarito, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2 comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Consegue che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La Banca opposta, avendo agito per il pagamento della somma di euro 19.676,96 quale saldo passivo del conto corrente n. 5586.94 acceso in data 9.5.2003, aveva l'onere di dimostrare la fondatezza della propria domanda e, in particolare, a fronte delle contestazioni sollevate dagli opponenti, oltre il contratto di apertura di conto corrente del 2003, la certificazione ex art. 50 TUB e la lettera di fideiussione del 2003 concessa agli opponenti, per fornire la prova dell'esatto ammontare del credito azionato in fase monitoria avrebbe dovuto depositare gli estratti conti completi dalla data di apertura del conto corrente sino al saldo così come determinato in sede monitoria.
Si osserva, in punto di diritto, che è onere della banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, come da orientamento costante della
Suprema Corte: “La norma di cui all'art. 50 TUB ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca
(o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” ( cfr.
pagina 8 di 11 Cass. n.14640/2018). Sicché, nel giudizio di opposizione, aprendosi una fase a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, la banca, o, come nel caso in esame, la cessionaria del credito che, subentrata nella posizione della prima, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto, è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni.
Difatti, considerata la durata ultra decennale del contratto di conto corrente oggetto di giudizio, è solo con gli estratti conto integrali che si è in grado di verificare l'andamento del rapporto nel suo insieme
(cfr. Cass. n. 31195/2018 e, in senso conforme, da ultimo, Cass.5319/2020 sebbene in tema di insinuazione nello stato passivo).
Al momento dell'apertura del conto è noto che il saldo è sempre uguale a zero e l'esposizione debitoria del correntista può aversi per effetto dell'utilizzo del conto corrente o per sconfinamento o per affidamento, in quest'ultimo caso in forza di un apposito contratto di apertura di credito, per cui è decisiva la produzione in giudizio degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente per l'esatta ed integrale ricostruzione del dare e dell'avere e, dunque, per determinare l'eventuale credito della banca. Sempre in diritto, in caso di produzione incompleta degli estratti conto, la Suprema Corte ha chiarito che: "Posto che la banca, la quale intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni, qualora essa agisca in giudizio e, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultra legali o anatocistici a carico del correntista, si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, mentre il primo di quelli disponibili reca un saldo iniziale a debito del cliente, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova, idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono, inoltre, valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare, così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta" (Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2019, n.11543).
Tuttavia, nella specie, non può farsi ricorso all'applicabilità del saldo iniziale pari a zero in quanto non
è stato prodotto alcun estratto conto e, pertanto, deve condividersi l'assunto degli opponenti nella parte in cui hanno dedotto una specifica censura sull'inosservanza della banca dell'onere probatorio di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa.
pagina 9 di 11 Ritiene il Tribunale, per concludere, che, pur a voler prescindere dalla rilevata carenza di legittimazione attiva dell'opposta, la mancata produzione degli estratti conto ad iniziare dall'inizio del rapporto, anche se risalente oltre un decennio anteriore “in quanto non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile ex art. 2220 c.c. con quello di prova del proprio credito”, impedisce di valutare ed accertare contabilmente quanto richiesto dalla banca con il decreto ingiuntivo e, nello stesso tempo, impedisce di depurare il conto corrente del poste illegittime applicate a titolo di interessi ultralegali ed anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto.
L'accertata carenza di legittimazione attiva e la stessa accertata carenza di prova sulla sussistenza del credito assorbe ogni altra questione attinente il contratto di conto corrente oggetto di causa, inclusa la questione relativa alla fideiussione, e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato.
Le spese processuali e quelle di CTU seguono la soccombenza tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per
l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (Cass. 31 maggio
2022 n.17693). In applicazione del citato condivisibile orientamento consegue che le spese di lite relative al giudizio n. 1555/2022, prima della riunione, vengono liquidate in euro 919,00 per la fase di studio ed euro 777,00 per la fase introduttiva oltre euro 145,50 per esborsi, analogamente quelle relative al giudizio n. 1554/2022, prima della riunione, vengono liquidate in euro 919,00 per la fase di studio ed euro 777,00 per la fase introduttiva oltre euro 145,50 per esborsi;
per la fase successiva alla riunione consegue l'onorario unico di euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale, oltre l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 pari ad euro 1.014,30 (euro
3.381,00X30%)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig.
e, nel giudizio riunito, dalla sig.ra nei riguardi di Parte_1 Controparte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante in carica, così provvede:
[...]
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 327/2022, reso in data 5.7.2022 dal Tribunale di Campobasso;
- condanna l'opposta al pagamento, in CP_2
favore degli Avvocati antistatari, Domenico D'Antonio e Antonio De Benedittis, delle spese di lite che liquida in complessive euro 7.773,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e pagina 10 di 11 cap, nonché euro 291,00 per esborsi;
- pone le spese di CTU a definitivo carico di parte opposta.
Così deciso in Campobasso il 24 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
resa nella controversia iscritta al numero 1554 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, riunito quello recante il n. 1555/2022, avente ad oggetto opposizione decreto ingiuntivo-contratti bancari
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti in Parte_1 calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Antonio De Benedittis e dall'Avvocato Domenico D'Antonio, con domicilio eletto presso le rispettive caselle PEC: e Email_1
Email_2
OPPONENTE
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce Controparte_1 all'atto di citazione, dall'Avvocato Antonio De Benedittis e dall'Avvocato Domenico D'Antonio, con domicilio eletto presso le rispettive caselle PEC: e Email_1
Email_2
OPPONENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Benedetto Gargani e dall'Avvocato Guido Gargani presso il cui studio professionale in Roma, V.le di Villa Grazioli n. 15, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. debitore principale, e la signora , fideiussore, hanno Parte_1 Controparte_1
proposto distinti atti di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 327/2022, pronunciato da questo
Tribunale in data 5.7.2022, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore di CP_2 pagina 1 di 11 , della somma di euro 19.676,96 ( per la sig.ra nei limiti della fideiussione CP_2 Controparte_1
prestata fino ad euro 15.000,00), quale saldo passivo del conto corrente n. 5586.94 a suo tempo acceso presso la filiale di Campobasso di . A fondamento dell'opposizione il Controparte_3
sig. eccepiva la inidoneità della documentazione contabile prodotta a costituire Parte_1
valido titolo nel giudizio di opposizione, la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi per coincidenza tra TAN creditore e TAE creditore, la illegittimità degli interessi anatocistici applicati, la illegittimità di altre forme di capitalizzazione sostitutive a quella trimestrale, l'illegittimità della commissione di massimo scoperto e delle valute applicate. Chiedeva, pertanto, preliminarmente di disattendere la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, trattandosi di credito non certo, liquido ed esigibile e, previa dichiarazione di illegittimità e/o nullità ed inefficacia delle condizioni applicate al conto corrente oggetto di controversia, di accertarsi l'esatto dare-avere tra le parti con compensazione delle somme non dovute dall'opposto. La sig.ra CP_1
, a fondamento della propria distinta opposizione, eccepiva, invece, la nullità della fideiussione
[...] ai sensi dell'art. 1419 c.c., per effetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia di nullità delle clausole 2, 6 e 8 dei moduli fideiussori e, quindi, l'illegittimità della deroga all'art. 1957
c.c. contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione. La sig.ra concludeva chiedendo la CP_1
nullità parziale del contratto di fideiussione, in relazione alle clausole richiamate in premessa e, per l'effetto, la decadenza dell'opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c. con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La convenuta si costituiva in entrambi i giudizi impugnando e contestando le avverse pretese e CP_3
concludeva per il rigetto delle domande e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Radicatasi la lite, disposta la riunione dei due giudizi n. 1555/2022 e n. 1554/2022, chiesti e concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI comma ed esperita la consulenza tecnica contabile, all'udienza del 13 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Ritiene questo Giudice, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, che la causa possa essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione.
Tale regola generale è pacifica nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui "Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.
276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza
pagina 2 di 11 che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n.
12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
Tanto premesso, si osserva preliminarmente che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (cfr. Cass. n. 3984/2003; Cass. 13240/2019).
Inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 13240/2019).
La società opposta, chiedendo il pagamento del saldo debitorio risultante dal contratto di conto corrente sottoscritto nel 2003, ha quindi l'onere di provare la fonte del diritto di credito e, in particolare, la titolarità dal lato attivo del rapporto per il recupero del credito che è stato oggetto di cessione in blocco.
Entrambe le parti opponenti, a seguito della costituzione della parte opposta, con la memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva sostenendo che il credito di cui al contratto di conto corrente sottoscritto nel 2003 non è stato oggetto di alcuna cessione da parte della società parte opposta, confutando diffusamente le avverse argomentazioni, a Controparte_4
dimostrazione della propria titolarità attiva ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, Parte
Seconda, n. 78 del 3.7.2021 dove risulta che, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., stipulato in data 31 maggio 2021: ha acquistato Controparte_5
pro soluto da con effetto dal 30 settembre 2020: “ i crediti, per capitale, Controparte_4
interessi e spese, (i "Crediti") che, alla Data di Riferimento o alla diversa data ivi indicata, rispettavano cumulativamente, i seguenti criteri: (a) Crediti acquistati dal Cedente ai sensi di un avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, numero 151, del 23 dicembre 2017, attualmente in essere e di titolarità della Cedente;
(b) Crediti derivanti da contratti regolati dalla legge italiana;
(c) Crediti vantati nei confronti di persone fisiche c.d. retail;
(d)
Crediti in relazione ai quali i Debitori Ceduti non abbiano sporto denunce o querele di cui la Cedente
o il relativo Cedente Originario abbia avuto comunicazione e/o evidenza alla Data di Efficacia
Giuridica; (e) Crediti in relazione ai quali alla Data di Efficacia Giuridica non siano pendenti procedimenti civili intentati dai Debitori Ceduti nei confronti della Cedente o di un Cedente Originario
(e nei limiti in cui quest'ultimo ne abbia reso edotta la Cedente) con esclusione/ (i) dei procedimenti di opposizione, (ii) dei procedimenti di impugnazione di provvedimenti giudiziari emessi su iniziativa
pagina 3 di 11 della Cedente o di un Cedente Originario e (iii) degli altri procedimenti iniziati per opporsi a azioni di recupero giudiziale della Cedente o di un Cedente Originario;
(f) Crediti derivanti da rapporti giuridici contraddistinti dai codici contratto indicati nella lista depositata in data 28 maggio 2021 presso la dott.ssa notaio in Padova, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Persona_1
Padova”.
In punto di diritto, si osserva che: “grava su colui che agisce, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58
D.Lgs. n. 385 del 1998, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr.
Cass. n. 4116/2016; Cass. n. 5857/2022).
Nello specifico la Suprema Corte ha chiarito che: "la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo."(cfr.. Cass.
7866/2024).
Tale onere probatorio a carico del cessionario si atteggia dunque in maniera diversificata a seconda se il debitore ceduto contesti semplicemente l'inclusione del credito litigioso nella massa di quelli ceduti in blocco, o, invece, estenda tale contestazione alla esistenza stessa del contratto di cessione (cfr. Cass. n.
24798/2020). Allorquando venga contestata la sola prima questione, il cessionario può efficacemente dimostrare la propria legittimazione sostanziale producendo l'avviso di cessione pubblicato in G.U., reputato a tal fine idoneo se, rispettato il principio di determinatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., non lasci dubbi sulla inclusione del credito nell'ambito della cessione.
pagina 4 di 11 Se sussiste incertezza sull'inclusione del credito nell'ambito della cessione o venga contestata la stessa esistenza del contratto di cessione "tale contratto deve essere certamente oggetto di prova" (cfr. Cass.
n. 5478/2024), non essendo "sufficiente la prova della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario" (cfr. Cass. n. 841/2025).
Pertanto, sulla base dei richiamati principi, il cessionario creditore ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito la cui cessione è contestata, attraverso l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ove si rinvengano elementi comuni o categorie che consentano l'individuazione, senza incertezze, del credito oggetto di cessione e se in essa sia ricompreso o meno, la cui valutazione e verifica spetta al giudice di merito.
Nell'atto di opposizione gli opponenti hanno senza dubbio contestato la titolarità del credito in capo alla opposta, espressamente affermando, sia pure con espressione sintetica ma assolutamente univoca, che
“la sola circostanza della pubblicazione dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco ……non è sufficiente ad individuare il credito che l'odierna opposta vorrebbe azionare nei confronti dell'opponente”.
Il difetto di legittimazione attiva è stato indubbiamente eccepito anche sotto il profilo della mancanza di dimostrazione (testualmente "non è sufficiente") dell'avvenuta cessione del credito per cui è causa.
Può dunque affermarsi che nel caso di specie ciò che ha formato oggetto di contestazione è proprio l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa, della quale parte opponente ha dedotto che non risulta essere avvenuta, e dunque dovrà farsi applicazione del principio sopra richiamato secondo cui:” nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera notificazione della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (…)". (cfr. Cass. 17944/2023).
pagina 5 di 11 Nella specie, non è possibile evincere tra i crediti oggetto della cessione quello vantato nei confronti dell'odierno opponente.
Lo stesso estratto della Gazzetta Ufficiale prodotto dall'opposta (G.U. n. n. 78 del 3.7.2021) contrariamente a quanto dalla stessa dedotto, non solo non prova, ma non è sufficiente a rappresentare il contratto di cessione di cui è causa.
Infatti, il suddetto estratto identifica i contratti oggetto di cessione attraverso specifici requisiti: tra tali criteri, da rispettarsi congiuntamente, si evince che il credito ceduto rientra tra i: “crediti acquistati dal
Cedente ai sensi di un avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Parte II, numero 151, del 23.12.2017, attualmente in essere e di titolarità della cedente”.
Dalla suddetta cessione risulta che in base al contratto di cessione di crediti Controparte_4 pecuniari concluso in data 20.12.2017, acquistava da crediti “i cui Controparte_3
dati indicativi di ciascuno dei crediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.itcessione-dei-crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
Ebbene, l'opposta, sulla quale ricade il relativo onere, non ha prodotto la pagina di tale lista contenente il numero del rapporto del presente giudizio, né ha prodotto una dichiarazione della cedente ai fini della identificazione del credito ceduto: non è dunque possibile ricavare una piena corrispondenza dei crediti sorti in capo alla cedente con quelli oggetto di cessione intervenuta con CP_4
e pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 78 del 3.7.2021. Controparte_2
Inoltre, nell'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3.7.2021 risulta che il credito è stato incluso
“nella lista depositata in data 28 maggio 2021 presso la dott.ssa notaio in Padova, Persona_1
iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Padova”.
L'odierna opposta, oltre a non aver fornito la prova che il credito di cui si discute ricade tra quelli effettivamente oggetto di cessione perchè presentava i requisiti indicati nella Gazzetta, non ha nemmeno prodotto la lista depositata presso il Notaio, che avrebbe potuto chiarire con certezza se l'esposizione debitoria degli odierni opponenti era stata oggetto della cessione indicata nell'estratto della Gazzetta Ufficiale del 2021.
Nessun ulteriore criterio di individuazione dei crediti è fornito dall'opposta, pertanto, l'eccezione di carenza di titolarità attiva sollevata dagli opponenti non è stata superata, neanche a seguito della produzione della visura camerale, la quale non sortisce alcun effetto probatorio.
Si ritiene, dunque, che l'onere sussistente in capo alla società consistente nella prova Controparte_2
della inclusione del credito posto a fondamento della richiesta monitoria con riferimento alla posizione pagina 6 di 11 oggetto del presente giudizio non sia stato soddisfatto, e ciò non consente di individuare senza incertezze il rapporto oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 21821/2023).
E' dirimente osservare, inoltre, come la questione di carenza di legittimazione attiva, non costituisce un'eccezione di tipo processuale, né una eccezione in senso stretto, ma attiene invece al merito della controversia, riguardando la sostanziale titolarità del rapporto dedotto in causa dal lato attivo, che il giudice deve accertare ai fini dell'accoglimento o meno della domanda nel merito.
Tanto è quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità:” la legittimazione ad causam, quale condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base delle allegazioni delle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto, mentre il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul punto, affermare che la contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (cfr. Cass. n. 32814/2023).
E', dunque, compito del giudice quello di delibare nel merito la relativa questione sulla base di quanto risulta dagli atti, indipendentemente dal costante impulso della parte, siccome trattasi di questione attinente alla fondatezza (o meno) della pretesa azionata in sede giudiziale, che può essere verificata anche d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. n. 23721/2021).
Ritiene il Tribunale che, sulla base degli atti prodotti, non vi è prova che il credito in esame possa aver costituito oggetto di cessione, con la conseguenza che la domanda introitata dall'opposta con il ricorso monitorio non può essere accolta, per la carenza di legittimazione attiva che deve sempre sussistere.
In ogni caso, volendo pure esaminare nel merito la controversia, passando alla verifica della fondatezza o meno della pretesa dell'opposta, occorre accertare quanto prodotto dalla a conforto del credito CP_3
oggetto del provvedimento monitorio.
Si evince dalla consulenza espletata che, in relazione al conto corrente n. 5586.94 acceso in data
9.5.2003, l'ausiliario, dopo aver riportato le condizioni contrattuali del contratto e rilevato la nullità della pattuizione relativa alla pari capitalizzazione per coincidenza tra T.A.N. creditore (0,050%) e creditore (0,050%), ha riferito che in relazione ai restanti quesiti n. 3, 4, 5 e 7: “non ha potuto CP_6
procedere al riconteggio del saldo del conto corrente non essendo presenti in atti gli estratti conti dello
pagina 7 di 11 stesso conto corrente oggetto di causa”. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, come già in premessa chiarito, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2 comma,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Consegue che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
La Banca opposta, avendo agito per il pagamento della somma di euro 19.676,96 quale saldo passivo del conto corrente n. 5586.94 acceso in data 9.5.2003, aveva l'onere di dimostrare la fondatezza della propria domanda e, in particolare, a fronte delle contestazioni sollevate dagli opponenti, oltre il contratto di apertura di conto corrente del 2003, la certificazione ex art. 50 TUB e la lettera di fideiussione del 2003 concessa agli opponenti, per fornire la prova dell'esatto ammontare del credito azionato in fase monitoria avrebbe dovuto depositare gli estratti conti completi dalla data di apertura del conto corrente sino al saldo così come determinato in sede monitoria.
Si osserva, in punto di diritto, che è onere della banca, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, depositare tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto, come da orientamento costante della
Suprema Corte: “La norma di cui all'art. 50 TUB ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca
(o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” ( cfr.
pagina 8 di 11 Cass. n.14640/2018). Sicché, nel giudizio di opposizione, aprendosi una fase a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti, la banca, o, come nel caso in esame, la cessionaria del credito che, subentrata nella posizione della prima, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto, è onerata alla piena dimostrazione del credito vantato, ed in particolare del titolo contrattuale sul quale esso trova fondamento, nonché, trattandosi di rapporto di durata, di tutta la sequenza delle movimentazioni che sono state effettuate nel corso degli anni.
Difatti, considerata la durata ultra decennale del contratto di conto corrente oggetto di giudizio, è solo con gli estratti conto integrali che si è in grado di verificare l'andamento del rapporto nel suo insieme
(cfr. Cass. n. 31195/2018 e, in senso conforme, da ultimo, Cass.5319/2020 sebbene in tema di insinuazione nello stato passivo).
Al momento dell'apertura del conto è noto che il saldo è sempre uguale a zero e l'esposizione debitoria del correntista può aversi per effetto dell'utilizzo del conto corrente o per sconfinamento o per affidamento, in quest'ultimo caso in forza di un apposito contratto di apertura di credito, per cui è decisiva la produzione in giudizio degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente per l'esatta ed integrale ricostruzione del dare e dell'avere e, dunque, per determinare l'eventuale credito della banca. Sempre in diritto, in caso di produzione incompleta degli estratti conto, la Suprema Corte ha chiarito che: "Posto che la banca, la quale intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni, qualora essa agisca in giudizio e, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultra legali o anatocistici a carico del correntista, si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, mentre il primo di quelli disponibili reca un saldo iniziale a debito del cliente, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova, idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono, inoltre, valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare, così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta" (Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2019, n.11543).
Tuttavia, nella specie, non può farsi ricorso all'applicabilità del saldo iniziale pari a zero in quanto non
è stato prodotto alcun estratto conto e, pertanto, deve condividersi l'assunto degli opponenti nella parte in cui hanno dedotto una specifica censura sull'inosservanza della banca dell'onere probatorio di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa.
pagina 9 di 11 Ritiene il Tribunale, per concludere, che, pur a voler prescindere dalla rilevata carenza di legittimazione attiva dell'opposta, la mancata produzione degli estratti conto ad iniziare dall'inizio del rapporto, anche se risalente oltre un decennio anteriore “in quanto non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile ex art. 2220 c.c. con quello di prova del proprio credito”, impedisce di valutare ed accertare contabilmente quanto richiesto dalla banca con il decreto ingiuntivo e, nello stesso tempo, impedisce di depurare il conto corrente del poste illegittime applicate a titolo di interessi ultralegali ed anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto.
L'accertata carenza di legittimazione attiva e la stessa accertata carenza di prova sulla sussistenza del credito assorbe ogni altra questione attinente il contratto di conto corrente oggetto di causa, inclusa la questione relativa alla fideiussione, e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato.
Le spese processuali e quelle di CTU seguono la soccombenza tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per
l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (Cass. 31 maggio
2022 n.17693). In applicazione del citato condivisibile orientamento consegue che le spese di lite relative al giudizio n. 1555/2022, prima della riunione, vengono liquidate in euro 919,00 per la fase di studio ed euro 777,00 per la fase introduttiva oltre euro 145,50 per esborsi, analogamente quelle relative al giudizio n. 1554/2022, prima della riunione, vengono liquidate in euro 919,00 per la fase di studio ed euro 777,00 per la fase introduttiva oltre euro 145,50 per esborsi;
per la fase successiva alla riunione consegue l'onorario unico di euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale, oltre l'aumento del 30% ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 pari ad euro 1.014,30 (euro
3.381,00X30%)
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig.
e, nel giudizio riunito, dalla sig.ra nei riguardi di Parte_1 Controparte_1 CP_2
in persona del legale rappresentante in carica, così provvede:
[...]
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 327/2022, reso in data 5.7.2022 dal Tribunale di Campobasso;
- condanna l'opposta al pagamento, in CP_2
favore degli Avvocati antistatari, Domenico D'Antonio e Antonio De Benedittis, delle spese di lite che liquida in complessive euro 7.773,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e pagina 10 di 11 cap, nonché euro 291,00 per esborsi;
- pone le spese di CTU a definitivo carico di parte opposta.
Così deciso in Campobasso il 24 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 11 di 11