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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n° 6764/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to GULOTTA Parte_1
ANTONIO WALTER ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via Nicolò Turrisi, n. 38/a Palermo
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CAPOTORTI VALERIA e Delia
Cernigliaro, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in
Milano, Via Savarè, 1, giusta procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1
- resistente -
All'esito dell'udienza dell'11/02/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 02/05/2024, la sig.ra Parte_1
proponendo opposizione avverso il provvedimento del 17.01.2023 con il quale l' ha CP_1
chiesto la ripetizione di somme indebitamente percepite sulla pensione del figlio
[...]
n. 07093064 categoria INVCIV per il periodo dall'01.01.2018 al 30.04.2022 Per_2
pari ad Euro 11.862,63, per assenza ad una visita di revisione fissata per il 20.12.2017,
convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “rilevare e CP_1 dichiarare l'illegittimità, per le causali di cui in premessa, del provvedimento del CP_1
17.01.2023 e di eventuali ulteriori provvedimenti antecedenti e/o successivi relativi al
1 presunto indebito di € 11.862,63= della Sig.ra e per l'effetto, Parte_1
disapplicarli, con declaratoria di irripetibilità delle somme richieste da parte di e CP_1
contestuale declaratoria di restituzione da parte di degli importi eventualmente già CP_1
trattenuti. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituì in giudizio l' , contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui CP_1
chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
In via preliminare, appare fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo
CP_ Tribunale sollevata dall' in merito all'eccezione di parte ricorrente circa l'erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione del provvedimento amministrativo, con il quale l' ha chiesto il pagamento dell'indebito. CP_2
Com'è noto, infatti, le questioni attinenti alla legittimità formale degli atti amministrativi sono rimesse alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Nel merito il ricorso va accolto.
Com'è noto, l'art. 37 cc. 1 e 8 L. 448/1998 statuisce che: “1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari
per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della
sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia
stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data
della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà
sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione …” ed ancora l'art. 80 c. 3 D.L. 112/2008 prevede che: “nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sani-tari necessari per continuare a fruire dei
2 benefici stessi, l dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, CP_1
a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato
motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero
della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l provvede alla CP_1 revoca della provvidenza dalla data della sospensione medesima”.
Orbene, tale procedura (meccanismo), come dedotto dal convenuto stesso in memoria di costituzione e risposta, viene attuata dall' e riportata nel messaggio dell'8 CP_1
novembre 2022, n. 4029 : “qualora il soggetto regolarmente convocato a visita di CP_1
verifica straordinaria ITML non si presenti, è prevista la possibilità di inserire
manualmente, a cura dell'operatore sanitario o del medico, la sospensione per assenza a visita. Nei casi in cui non venga inserita l'assenza a visita e non sia presente a sistema il
verbale di visita, l'assenza sarà comunque registrata automaticamente allo scadere del terzo giorno dalla data di convocazione. La registrazione dell'assenza a visita in procedura determina, ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 20, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, l'immediata e automatica temporanea sospensione della prestazione sul “ . Successivamente l'interessato riceverà una Parte_2
comunicazione, generata in procedura ITML, con l'avviso dell'avvenuta sospensione e con
l'invito a presentare, entro 90 giorni, idonea giustificazione dell'assenza. Nel caso in cui le argomentazioni prodotte siano ritenute idonee a giustificare l'assenza, riprenderà l'iter di verifica con la comunicazione di una nuova data di visita medica. Nel caso in cui, invece, il
soggetto non produca nessuna giustificazione ovvero la stessa non sia valutata idonea, allo
scadere dei termini previsti si provvederà alla revoca definitiva del beneficio economico dalla data di sospensione. Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda
comunicazione al cittadino.” (cfr. produzione convenuto).
Ciò nonostante, tuttavia, nel caso di specie, l' non ha provato di avere CP_2
comunicato alla ricorrente la sospensione della prestazione, né di aver inviato la richiesta di giustificazione per la mancata presentazione alla visita di revisione del 20.12.2017, in violazione dell'iter procedimentale previsto dalla legge.
3 Non risulta provata dal convenuto, neppure, l'effettiva conoscenza del secondo invito a visita, del quale viene prodotto un avviso di ricevimento recante la sola scritta “mittente”
(cfr. produzione convenuto).
Com'è noto, l'attività di notificazione ha lo scopo di provocare la conoscenza di un atto da parte del destinatario, ed è quindi finalizzato a conseguire la certezza legale che esso sia entrato nella sfera di conoscibilità del notificando, con gli effetti che ne conseguono.
Ebbene, l'avvenuta notifica a mezzo del servizio postale può essere fornita solo con il cosiddetto avviso di ricevimento, ossia la cartolina compilata dal postino con cui questi dichiara di aver consegnato la raccomandata al destinatario o, in sua assenza, di aver immesso l'avviso di giacenza nella relativa cassetta delle lettere.
Nessun'altra documentazione può sostituire tale attestazione.
Secondo il DM 1° ottobre 2008, infatti, l'ufficiale postale deve seguire procedure precise per la notifica via posta raccomandata e in caso di assenza del destinatario deve lasciare un avviso di giacenza nella cassetta postale e depositare il plico presso l'ufficio postale per il ritiro successivo, ove rimane in giacenza per 30 giorni se si tratta di raccomandate e 180
giorni se si tratta di atti giudiziari.
Se il destinatario poi non effettua il ritiro della raccomandata entro i 30 giorni prescritti, l'originale viene rinviato al mittente con l'indicazione di “compiuta giacenza”, il quale avrà così la prova di aver regolarmente inviato l'atto al destinatario, assolvendo ai propri doveri.
La compiuta giacenza è un meccanismo fondamentale per garantire che le comunicazioni abbiano piena efficacia.
Nel caso di specie, il perfezionarsi della notifica non risulta provato, considerato che l'avviso di ricevimento predetto non riporta la data in cui il destinatario è stato avvisato, né si intravede alcuna dicitura di avvenuta giacenza, né alcuna indicazione circa la data di restituzione al mittente.
In ultimo, occorre sottolineare che durante gli anni compresi tra il 2018 e il 2022 la sig.ra ha continuato a percepire per il figlio la prestazione Parte_1 Persona_2
d'invalidità, ingenerando così affidamento.
Com'è noto, la più recente giurisprudenza di legittimità si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale, sancendo il principio secondo il quale (Cass
4 n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), va esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sull'esistenza di questo principio si è fondata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, allorché ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione
dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile".
Vanno, pertanto, applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici o a questioni di altra natura.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione
della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto
obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (C. Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Il principio generale di settore richiamato muove dalla tesi secondo cui "il regime
dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione
dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici
indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della
famiglia» (C.Cost. n. 1/ 2006), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art.
38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore” (C.Cost. n.431/1993).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, non emergono dalle allegazioni e dalla documentazione in atti elementi utili a provare il venir meno dell'affidamento della sig.ra la quale ha pacificamente percepito per il figlio la Parte_1 pensione d'invalidità fino ad aprile 2022.
5 Pertanto, deve escludersi, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il diritto dell' alla restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad euro 11.862,63. CP_1
In conclusione, il ricorso deve ritenersi fondato, dichiarando illegittimo il provvedimento dell' emesso in data 17.01.2023, così come ogni altro CP_1
provvedimento antecedente e/o successivo, e conseguentemente che nulla è dovuto dalla ricorrente per tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio,
trattazione e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il provvedimento dell' CP_1
emesso in data 17.01.2023, così come ogni altro provvedimento antecedente e/o successivo, e conseguentemente che nulla è dovuto dalla ricorrente per tale titolo.
Condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avv.to GULOTTA ANTONIO WALTER.
Così deciso in Palermo il 6/03/2025.
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa Marta Capuano nella causa civile iscritta al n° 6764/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to GULOTTA Parte_1
ANTONIO WALTER ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Via Nicolò Turrisi, n. 38/a Palermo
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CAPOTORTI VALERIA e Delia
Cernigliaro, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in
Milano, Via Savarè, 1, giusta procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Persona_1
- resistente -
All'esito dell'udienza dell'11/02/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 02/05/2024, la sig.ra Parte_1
proponendo opposizione avverso il provvedimento del 17.01.2023 con il quale l' ha CP_1
chiesto la ripetizione di somme indebitamente percepite sulla pensione del figlio
[...]
n. 07093064 categoria INVCIV per il periodo dall'01.01.2018 al 30.04.2022 Per_2
pari ad Euro 11.862,63, per assenza ad una visita di revisione fissata per il 20.12.2017,
convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “rilevare e CP_1 dichiarare l'illegittimità, per le causali di cui in premessa, del provvedimento del CP_1
17.01.2023 e di eventuali ulteriori provvedimenti antecedenti e/o successivi relativi al
1 presunto indebito di € 11.862,63= della Sig.ra e per l'effetto, Parte_1
disapplicarli, con declaratoria di irripetibilità delle somme richieste da parte di e CP_1
contestuale declaratoria di restituzione da parte di degli importi eventualmente già CP_1
trattenuti. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituì in giudizio l' , contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui CP_1
chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
In via preliminare, appare fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione di questo
CP_ Tribunale sollevata dall' in merito all'eccezione di parte ricorrente circa l'erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione del provvedimento amministrativo, con il quale l' ha chiesto il pagamento dell'indebito. CP_2
Com'è noto, infatti, le questioni attinenti alla legittimità formale degli atti amministrativi sono rimesse alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Nel merito il ricorso va accolto.
Com'è noto, l'art. 37 cc. 1 e 8 L. 448/1998 statuisce che: “1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari
per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della
sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia
stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data
della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà
sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione …” ed ancora l'art. 80 c. 3 D.L. 112/2008 prevede che: “nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sani-tari necessari per continuare a fruire dei
2 benefici stessi, l dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, CP_1
a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato
motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero
della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l provvede alla CP_1 revoca della provvidenza dalla data della sospensione medesima”.
Orbene, tale procedura (meccanismo), come dedotto dal convenuto stesso in memoria di costituzione e risposta, viene attuata dall' e riportata nel messaggio dell'8 CP_1
novembre 2022, n. 4029 : “qualora il soggetto regolarmente convocato a visita di CP_1
verifica straordinaria ITML non si presenti, è prevista la possibilità di inserire
manualmente, a cura dell'operatore sanitario o del medico, la sospensione per assenza a visita. Nei casi in cui non venga inserita l'assenza a visita e non sia presente a sistema il
verbale di visita, l'assenza sarà comunque registrata automaticamente allo scadere del terzo giorno dalla data di convocazione. La registrazione dell'assenza a visita in procedura determina, ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 20, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, l'immediata e automatica temporanea sospensione della prestazione sul “ . Successivamente l'interessato riceverà una Parte_2
comunicazione, generata in procedura ITML, con l'avviso dell'avvenuta sospensione e con
l'invito a presentare, entro 90 giorni, idonea giustificazione dell'assenza. Nel caso in cui le argomentazioni prodotte siano ritenute idonee a giustificare l'assenza, riprenderà l'iter di verifica con la comunicazione di una nuova data di visita medica. Nel caso in cui, invece, il
soggetto non produca nessuna giustificazione ovvero la stessa non sia valutata idonea, allo
scadere dei termini previsti si provvederà alla revoca definitiva del beneficio economico dalla data di sospensione. Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda
comunicazione al cittadino.” (cfr. produzione convenuto).
Ciò nonostante, tuttavia, nel caso di specie, l' non ha provato di avere CP_2
comunicato alla ricorrente la sospensione della prestazione, né di aver inviato la richiesta di giustificazione per la mancata presentazione alla visita di revisione del 20.12.2017, in violazione dell'iter procedimentale previsto dalla legge.
3 Non risulta provata dal convenuto, neppure, l'effettiva conoscenza del secondo invito a visita, del quale viene prodotto un avviso di ricevimento recante la sola scritta “mittente”
(cfr. produzione convenuto).
Com'è noto, l'attività di notificazione ha lo scopo di provocare la conoscenza di un atto da parte del destinatario, ed è quindi finalizzato a conseguire la certezza legale che esso sia entrato nella sfera di conoscibilità del notificando, con gli effetti che ne conseguono.
Ebbene, l'avvenuta notifica a mezzo del servizio postale può essere fornita solo con il cosiddetto avviso di ricevimento, ossia la cartolina compilata dal postino con cui questi dichiara di aver consegnato la raccomandata al destinatario o, in sua assenza, di aver immesso l'avviso di giacenza nella relativa cassetta delle lettere.
Nessun'altra documentazione può sostituire tale attestazione.
Secondo il DM 1° ottobre 2008, infatti, l'ufficiale postale deve seguire procedure precise per la notifica via posta raccomandata e in caso di assenza del destinatario deve lasciare un avviso di giacenza nella cassetta postale e depositare il plico presso l'ufficio postale per il ritiro successivo, ove rimane in giacenza per 30 giorni se si tratta di raccomandate e 180
giorni se si tratta di atti giudiziari.
Se il destinatario poi non effettua il ritiro della raccomandata entro i 30 giorni prescritti, l'originale viene rinviato al mittente con l'indicazione di “compiuta giacenza”, il quale avrà così la prova di aver regolarmente inviato l'atto al destinatario, assolvendo ai propri doveri.
La compiuta giacenza è un meccanismo fondamentale per garantire che le comunicazioni abbiano piena efficacia.
Nel caso di specie, il perfezionarsi della notifica non risulta provato, considerato che l'avviso di ricevimento predetto non riporta la data in cui il destinatario è stato avvisato, né si intravede alcuna dicitura di avvenuta giacenza, né alcuna indicazione circa la data di restituzione al mittente.
In ultimo, occorre sottolineare che durante gli anni compresi tra il 2018 e il 2022 la sig.ra ha continuato a percepire per il figlio la prestazione Parte_1 Persona_2
d'invalidità, ingenerando così affidamento.
Com'è noto, la più recente giurisprudenza di legittimità si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale, sancendo il principio secondo il quale (Cass
4 n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), va esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sull'esistenza di questo principio si è fondata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, allorché ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione
dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile".
Vanno, pertanto, applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici o a questioni di altra natura.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione
della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto
obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (C. Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Il principio generale di settore richiamato muove dalla tesi secondo cui "il regime
dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione
dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici
indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della
famiglia» (C.Cost. n. 1/ 2006), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art.
38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore” (C.Cost. n.431/1993).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, non emergono dalle allegazioni e dalla documentazione in atti elementi utili a provare il venir meno dell'affidamento della sig.ra la quale ha pacificamente percepito per il figlio la Parte_1 pensione d'invalidità fino ad aprile 2022.
5 Pertanto, deve escludersi, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il diritto dell' alla restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad euro 11.862,63. CP_1
In conclusione, il ricorso deve ritenersi fondato, dichiarando illegittimo il provvedimento dell' emesso in data 17.01.2023, così come ogni altro CP_1
provvedimento antecedente e/o successivo, e conseguentemente che nulla è dovuto dalla ricorrente per tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio,
trattazione e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il provvedimento dell' CP_1
emesso in data 17.01.2023, così come ogni altro provvedimento antecedente e/o successivo, e conseguentemente che nulla è dovuto dalla ricorrente per tale titolo.
Condanna, altresì, l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avv.to GULOTTA ANTONIO WALTER.
Così deciso in Palermo il 6/03/2025.
IL GIUDICE O.
Marta Capuano
6