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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12546 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ROMA
SEZIONE V
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice Maria Lavinia Fanelli Ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 21872/23 e vertente
TRA
cf. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato Terracina Piazza della Repubblica 25 presso lo studio dell'Avv. Ugo Cardosi, rappresentante e difensore come da procura allegata ATTORE OPPONENTE E
Condominio viale Somalia n. 81, via Mancinelli n. 1, via Leoncavallo n. 2 cf P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma viale Giustininano Imperatore n 193 presso la sede di Faser Anaip srl, rappresentato e difeso da Francesco TO come da procura allegata alla comparsa di risposta CONVENUTO OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato comproprietario di un Parte_1 appartamento sito nella scala E int 1- ha opposto il decreto ingiuntivo n. 2428/23 con cui il Condominio gli ha ordinato il pagamento di €10.278,02 per debenze inerenti la gestione dello stabile, come da verbali assembleari delle 10/4/21, 24/6/21 e 9/3/21. Ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo stante l'omessa convocazione per le assemblee di cui sopra e dunque per violazione dell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, formulando perciò apposita domanda riconvenzionale di annullamento, con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituito il Condominio resistendo e deducendo che: la mancata convocazione alle assemblee era dipesa dall'inadempimento attoreo, non avendo questi proceduto alla comunicazione o all'aggiornamento dei propri dati da inserire nella scheda anagrafica in possesso dell'amministratore; infatti nell'anagrafe condominiale era indicato solo il nome solo di altro Parte_2 comproprietario in forza di atto di acquisto avvenuto nel 1990; da tale data al 2021 parte attrice non aveva mai contestato la gestione condominiale, evidentemente lasciandosi rappresentare dal sig. ritualmente convocato;
Parte_2 in ogni caso il proprietario era chiamato a contribuire alle spese di gestione indipendentemente dall'approvazione della ripartizione da parte dell'assemblea, avendo la delibera valore meramente dichiarativo. Ha chiesto dunque rigettarsi l'opposizione e respingere la domanda riconvenzionale, con vittoria di spese.
La causa- istruita con la produzione documentale- è stata infine trattenuta in decisione all'udienza dell'11.9.25 ove precisate le conclusioni con note scritte, a seguito di deposito degli atti conclusivi.
Giova premettere come il Condominio ha depositato con note in pct del 7.2.24 (all. 2 c.r.) una delibera assembleare del 27.6.23 -per la quale l'attore è stato ritualmente convocato con rar ricevuta in data 15.6.23 (all. 1)- con cui si sono ratificati i verbali sottesi al d.i - segnatamente 10/4/21, 24/6/21 e 9/3/21- riapprovando i bilanci e relativi riparti. In base a ciò ha invocato la cessata materia del contendere. Tuttavia l'assunto non coglie nel segno, posto che “la delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese, sulla cui base l'amministratore può ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva, giusta l'art. 63 disp. att. c.c., deve necessariamente precedere la proposizione del ricorso ex art. 633 c.p.c., sicché, ove, nella pendenza del giudizio di opposizione, detta delibera sia sostituita con altra, adottata ai sensi dell'art. 2377, attuale ultimo comma, c.c. (norma di portata generale, applicabile - come nella specie - anche ai consorzi volontari tra proprietari di immobili), la sanatoria che ne discende consegue non già ad una convalida, con effetti retroattivi, dell'originaria deliberazione ma ad una rinnovazione di questa, inidonea - per ciò stesso - ad essere sottesa a quel decreto ingiuntivo, siccome formalmente assunta successivamente alla sua pronunzia (Cass 24957/16).
Pertanto in accoglimento della domanda deve revocarsi il d.i. 2428/23, atteso che il Condominio in autotutela ha di fatto sostituito le delibere sottese, seppure con una di contenuto analogo nell'approvazione dei bilanci e relativi riparti. D'altra parte sebbene la delibera - in quanto rimasto incontestato- del 27.6.23 non è stata opposta dall'attore, è sempre possibile che altri condomini abbiano impugnato e l'eventuale annullamento avrebbe efficacia erga omnes. Ne consegue che il Condominio dovrà -nel caso invece di definitività di detta nuova delibera- procedere ad un nuovo recupero con diverso giudizio monitorio, ove persistente la morosità.
Con riferimento alle spese di lite, appare equo procedere ad una compensazione.
Invero al riguardo è pacifico che l'odierno attore appunto non sia stato convocato- anche se comproprietario- alle adunanze del 10/4/21, 24/6/21 e 9/3/21. Tuttavia al Tribunale è precluso sindacarne con univocità le ragioni. Sul punto è indubbio che il registro dell'anagrafe condominiale debba essere ritenuto correttamente dall'amministratore ex art 1130 cc- indipendentemente dall'avvicendamento dei vari professionisti- e che nel caso di specie (all. 4 c.r.) con riferimento alla unità 82 sia indicato solo Parte_2 e non anche l'attore in qualità di comproprietario (come invece anche per altre unità es cfr unità 75). D'altra parte non può sottacersi che eventuali variazioni devono essere comunicate dal singolo proprietario in forma scritta entro 60 gg, e ciò per un principio di collaborazione in particolar modo nel caso di condomini con molteplici abitazioni come nel caso di specie (428). Ebbene non è dato sapere se l'odierno attore abbia ab origine comunicato i propri dati, avendo acquistato nel 1991 (all 6 c.r.) e ben potendo allo stato non detenere la prova documentale relativa (decorsi più di 30 anni), cioè se tale errata indicazione sia dipesa da una sua mancanza;
ovvero se l'incuria sia imputabile all'amministratore, il quale non ha indicato il nominativo di tutti i comproprietari in anagrafe per sua svista seppure conoscendone l'esistenza, posto che ha azionato il recupero nei confronti dell'odierno attore o pro quota o comunque come condebitore solidale. Certo è tuttavia che l'attore ha lamentato di non essere stato convocato soltanto in relazione alle delibere sottese al decreto ingiuntivo- e non anche in relazione alle precedenti delibere evidentemente assunte nel corso del trentennio- senza dunque avere mai censurato il mancato coinvolgimento assembleare e dimostrando di fare acquiescenza alla presenza dell'altro comproprietario in sua rappresentanza. In conclusione, entrambe le parti hanno tenuto una condotta negligente in ordine agli obblighi di cui all'art 1130 cc. e al leale dovere di collaborazione.
PQM
definitivamente decidendo, ogni ulteriore istanza assorbita:
- revoca il d.i. n 2428/23 (Rg n. 3798/23);
- compensa le spese di lite.
Roma 15.9.25
Il Giudice
dott. Maria Lavinia Fanelli
SEZIONE V
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice Maria Lavinia Fanelli Ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 21872/23 e vertente
TRA
cf. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato Terracina Piazza della Repubblica 25 presso lo studio dell'Avv. Ugo Cardosi, rappresentante e difensore come da procura allegata ATTORE OPPONENTE E
Condominio viale Somalia n. 81, via Mancinelli n. 1, via Leoncavallo n. 2 cf P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma viale Giustininano Imperatore n 193 presso la sede di Faser Anaip srl, rappresentato e difeso da Francesco TO come da procura allegata alla comparsa di risposta CONVENUTO OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato comproprietario di un Parte_1 appartamento sito nella scala E int 1- ha opposto il decreto ingiuntivo n. 2428/23 con cui il Condominio gli ha ordinato il pagamento di €10.278,02 per debenze inerenti la gestione dello stabile, come da verbali assembleari delle 10/4/21, 24/6/21 e 9/3/21. Ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo stante l'omessa convocazione per le assemblee di cui sopra e dunque per violazione dell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, formulando perciò apposita domanda riconvenzionale di annullamento, con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituito il Condominio resistendo e deducendo che: la mancata convocazione alle assemblee era dipesa dall'inadempimento attoreo, non avendo questi proceduto alla comunicazione o all'aggiornamento dei propri dati da inserire nella scheda anagrafica in possesso dell'amministratore; infatti nell'anagrafe condominiale era indicato solo il nome solo di altro Parte_2 comproprietario in forza di atto di acquisto avvenuto nel 1990; da tale data al 2021 parte attrice non aveva mai contestato la gestione condominiale, evidentemente lasciandosi rappresentare dal sig. ritualmente convocato;
Parte_2 in ogni caso il proprietario era chiamato a contribuire alle spese di gestione indipendentemente dall'approvazione della ripartizione da parte dell'assemblea, avendo la delibera valore meramente dichiarativo. Ha chiesto dunque rigettarsi l'opposizione e respingere la domanda riconvenzionale, con vittoria di spese.
La causa- istruita con la produzione documentale- è stata infine trattenuta in decisione all'udienza dell'11.9.25 ove precisate le conclusioni con note scritte, a seguito di deposito degli atti conclusivi.
Giova premettere come il Condominio ha depositato con note in pct del 7.2.24 (all. 2 c.r.) una delibera assembleare del 27.6.23 -per la quale l'attore è stato ritualmente convocato con rar ricevuta in data 15.6.23 (all. 1)- con cui si sono ratificati i verbali sottesi al d.i - segnatamente 10/4/21, 24/6/21 e 9/3/21- riapprovando i bilanci e relativi riparti. In base a ciò ha invocato la cessata materia del contendere. Tuttavia l'assunto non coglie nel segno, posto che “la delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese, sulla cui base l'amministratore può ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva, giusta l'art. 63 disp. att. c.c., deve necessariamente precedere la proposizione del ricorso ex art. 633 c.p.c., sicché, ove, nella pendenza del giudizio di opposizione, detta delibera sia sostituita con altra, adottata ai sensi dell'art. 2377, attuale ultimo comma, c.c. (norma di portata generale, applicabile - come nella specie - anche ai consorzi volontari tra proprietari di immobili), la sanatoria che ne discende consegue non già ad una convalida, con effetti retroattivi, dell'originaria deliberazione ma ad una rinnovazione di questa, inidonea - per ciò stesso - ad essere sottesa a quel decreto ingiuntivo, siccome formalmente assunta successivamente alla sua pronunzia (Cass 24957/16).
Pertanto in accoglimento della domanda deve revocarsi il d.i. 2428/23, atteso che il Condominio in autotutela ha di fatto sostituito le delibere sottese, seppure con una di contenuto analogo nell'approvazione dei bilanci e relativi riparti. D'altra parte sebbene la delibera - in quanto rimasto incontestato- del 27.6.23 non è stata opposta dall'attore, è sempre possibile che altri condomini abbiano impugnato e l'eventuale annullamento avrebbe efficacia erga omnes. Ne consegue che il Condominio dovrà -nel caso invece di definitività di detta nuova delibera- procedere ad un nuovo recupero con diverso giudizio monitorio, ove persistente la morosità.
Con riferimento alle spese di lite, appare equo procedere ad una compensazione.
Invero al riguardo è pacifico che l'odierno attore appunto non sia stato convocato- anche se comproprietario- alle adunanze del 10/4/21, 24/6/21 e 9/3/21. Tuttavia al Tribunale è precluso sindacarne con univocità le ragioni. Sul punto è indubbio che il registro dell'anagrafe condominiale debba essere ritenuto correttamente dall'amministratore ex art 1130 cc- indipendentemente dall'avvicendamento dei vari professionisti- e che nel caso di specie (all. 4 c.r.) con riferimento alla unità 82 sia indicato solo Parte_2 e non anche l'attore in qualità di comproprietario (come invece anche per altre unità es cfr unità 75). D'altra parte non può sottacersi che eventuali variazioni devono essere comunicate dal singolo proprietario in forma scritta entro 60 gg, e ciò per un principio di collaborazione in particolar modo nel caso di condomini con molteplici abitazioni come nel caso di specie (428). Ebbene non è dato sapere se l'odierno attore abbia ab origine comunicato i propri dati, avendo acquistato nel 1991 (all 6 c.r.) e ben potendo allo stato non detenere la prova documentale relativa (decorsi più di 30 anni), cioè se tale errata indicazione sia dipesa da una sua mancanza;
ovvero se l'incuria sia imputabile all'amministratore, il quale non ha indicato il nominativo di tutti i comproprietari in anagrafe per sua svista seppure conoscendone l'esistenza, posto che ha azionato il recupero nei confronti dell'odierno attore o pro quota o comunque come condebitore solidale. Certo è tuttavia che l'attore ha lamentato di non essere stato convocato soltanto in relazione alle delibere sottese al decreto ingiuntivo- e non anche in relazione alle precedenti delibere evidentemente assunte nel corso del trentennio- senza dunque avere mai censurato il mancato coinvolgimento assembleare e dimostrando di fare acquiescenza alla presenza dell'altro comproprietario in sua rappresentanza. In conclusione, entrambe le parti hanno tenuto una condotta negligente in ordine agli obblighi di cui all'art 1130 cc. e al leale dovere di collaborazione.
PQM
definitivamente decidendo, ogni ulteriore istanza assorbita:
- revoca il d.i. n 2428/23 (Rg n. 3798/23);
- compensa le spese di lite.
Roma 15.9.25
Il Giudice
dott. Maria Lavinia Fanelli