TRIB
Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2024, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 9763/2017, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Alessandro Rizzo, presso il cui studio, sito in Salerno alla
Via Roma n. 162, elettivamente domicilia
- PARTE ATTRICE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale a rogito
Notaio di Bologna del 29/10/2010, Rep. n. 115840, Racc. n. Per_1
33105 reg. a Bologna 1 il 29/10/2010 al n. 14904 serie 1T dall'Avv. Stefano
D'Ercole, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Clementina Tedesco, sito in Battipaglia alla Via G. Palatucci
(Centro Direzionale L'Urbe – Fabbricato D)
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 21/12/2023 tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha convenuto Parte_1
in giudizio la deducendo: di avere intrattenuto con la Controparte_1
Filiale Roma Laurentina di Via Simone Martini i rapporti di CP_1
conto corrente n. 500068640 e n. 50068639; che successivamente essa ha incorporato con atto di fusione per Notar del 31/12/2015, Persona_2
Rep. n. 55889, Racc. n. 22696 la già con sede a Controparte_2
Pontecagnano Faiano in Via Aldo Moro, così subentrando in tutti i rapporti giuridici riferibili a quest'ultima, tra i quali altri due rapporti di conto corrente, contrassegnati dai nn. 400658312 e 8999791, intrattenuti con la
Filiale Napoli Centro Direzionale Isola E2; che al fine di Controparte_1
rilevare eventuali anomalie riguardo i rapporti indicati, ad esempio l'ammontare di interessi corrisposti in eccesso, commissioni non dovute e non validamente pattuite, cause di nullità e di usurarietà del contratto determinate dall'applicazione di usura su interessi, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese derivante dai contratti di conto corrente, essa ha conferito incarico al Dott. , Commercialista Persona_3
iscritto all'Albo dei Revisori Contabili con D.M. 29/10/2007, di esaminare gli estratti conto e la documentazione relativa ai rapporti, per i trimestri che vanno dall'apertura dei conti fino all'attualità ed ha poi proceduto ad un'accurata analisi della normativa vigente, della sua evoluzione, e ad una approfondita ricerca giurisprudenziale;
che le verifiche eseguite dal consulente hanno interessato la presenza di interessi anatocistici, commissioni massimo scoperto, usura, altre spese non validamente pattuite, e si è riscontrato che la nel corso del rapporto ha applicato CP_3
una capitalizzazione trimestrale delle competenze sul conto osservato;
che il consulente, in mancanza di una valida pattuizione degli oneri collegati al credito, ha provveduto a stornarli, non avendo rinvenuto agli atti della società il contratto nel quale fosse espressamente concordato tale
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza “ius variandi”; che, ad ogni modo, se pure fosse stata prevista una clausola di modifica unilaterale dei tassi, dei prezzi o di altre condizioni contrattuali essa sarebbe da ritenersi nulla se non esercitata solo in presenza di un
“giustificato motivo” e se non riguardante sia gli interessi debitori che quelli creditori e resta inefficace se non approvata specificatamente dal cliente
(art. 1341 c.c.); che in forza di quanto previsto all'articolo 1284 c.c., dati i presunti elementi di indeterminatezza contrattuale, la ricostruzione del rapporto è stata operata con l'applicazione degli interessi al tasso legale;
che relativamente a tutti i contratti di conto corrente, nessuno escluso, si è riscontrata una notevolissima disparità tra gli interessi creditori, a cui è stato applicato un tasso praticamente pari a zero, e quelli debitori a cui invece è stato applicato un tasso che talvolta ha raggiunto 15,40%; che le verifiche hanno dunque rilevato una notevole sproporzione tra operazioni similari a credito e a debito della società correntista e sempre a favore della confrontando il tasso applicato dalla stessa sui conti correnti con il CP_3
tasso soglia e tenendo peraltro conto di quanto previsto dall'art. 1 della
Legge n. 108/1996; che, infatti, è innegabile che gli ulteriori interessi prodotti dall'effetto capitalizzazione costituiscano sempre e comunque un costo del denaro che, come tale, deve essere incluso nel T.E.G.; che appare chiaro ed evidente che la metodologia di determinazione del T.E.G. deve necessariamente fornire una indicazione esatta e completa dell'effettivo costo del denaro e che l'addebito oltre agli interessi, di commissioni e spese varie produce comunque un ulteriore costo per il correntista;
che, pertanto, la formula corretta da applicare per la determinazione del Tasso Effettivo globale è: T.E.G. = (interessi + Costi accessori) x 36.500 / Numeri debitori;
che dal raffronto dei suddetti T.E.G., calcolati come sopra esposto, si rileva chiaramente il superamento del Tasso
Soglia (sono stati considerati quelli riferiti alle aperture di credito di importo superiore ai 5.000,00 Euro) per i seguenti conti correnti nei trimestri
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza indicati. a) Per quanto attiene il conto corrente n. 8999791 su CP_1
Filiale di Napoli Centro direzionale Isola E2, il superamento del Tasso Soglia si è avuto nei seguenti periodi: - I - II trimestre 2009; - II trimestre 2011; b)
Per quanto attiene il conto corrente n. 400658312 su Filiale di CP_1
Napoli Centro direzionale Isola E2, il superamento del Tasso Soglia si è avuto nei seguenti periodi: - III - IV trimestre 2008; - I - II – III - IV trimestre
2009; - I - III - IV trimestre 2010; - I - II - III - IV trimestre 2011; - I - II - III -
IV trimestre 2012; - I - II - III - IV trimestre 2013; - I - II trimestre 2014; c)
Per quanto attiene il conto corrente n. 500068640 su CP_1
Filiale di Roma Laurentina via Simone Martini, il superamento del Tasso
Soglia si è avuto nei seguenti periodi: - IV trimestre 2008; che la ha CP_3
capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi, in violazione del divieto di anatocismo di cui all'articolo 1283 c.c., di talché va esclusa ogni forma di capitalizzazione;
che devono essere ristornati interessi indebiti e gli anatocismi sugli stessi, pagati dal cliente pari a: - sul c/c n. 500068639
Euro 1.207,42; - sul c/c n. 500068640 Euro 200.215,49; - sul c/c n.
8999791 Euro 16.897,92; - sul c/c n. 4000658312 Euro 13.209,80; che quanto alla commissione di massimo scoperto e commissione disponibilità fondi, si rileva che sul conto corrente in analisi è stata applicata, in sostituzione della Commissione di Massimo Scoperto, la Commissione di
Disponibilità Fondi, utilizzando il medesimo metodo di applicazione e cambiandone esclusivamente l'evidenza sull'estratto conto;
che la commissione di disponibilità fondi conteggiata sotto forma di percentuale sull'affidamento massimo trimestrale, costituisce a tutti gli effetti un ulteriore addebito con effetti anatocistici, sanzionati con la nullità per mancanza di causa;
che deve essere consentito il ristorno delle Commissioni pagate dalla società esponente, nella misura pari a: - sul c/c n. 500068639
Euro 2.409,48; - sul c/c n. 500068640 Euro 18.766,46; - sul c/c n.
8999791 Euro 7.115,28; - sul c/c n. 400658312 Euro 5.406,58; che,
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza pertanto in base alla normativa vigente il correntista ha diritto a ricevere la restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute dalla CP_3
nell'arco dell'intera durata del rapporto non intervenendo i termini prescrizionali (dieci anni dalla chiusura del contratto); che anche le spese sono state fissate in modo indeterminato e/o indeterminabile, ragion per cui esse vanno ristornate nella misura pari a: - sul c/c n. 500068639 Euro
2.892,92; - sul c/c n. 500068640 Euro 1.396,77; - sul c/c n. 8999791 Euro
1.165,06; - sul c/c n. 400658312 Euro 2.566,97; che ad essa spettan dunque, a titolo di ripetizione di indebito, complessivi € 273.250,15.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le seguenti Parte_1
conclusioni: a) accertare e dichiarare la nullità o comunque l'invalidità o, in subordine, l'inefficacia dei contratti intercorsi e descritti in perizie di parte a firma del dott. qui da intendersi richiamate, e Persona_3
specificamente per l'applicazione sistematica di interessi usurari;
b) accertare l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, delle commissioni e delle spese operata sui conti correnti dalla banca convenuta;
c) accertare dunque l'illegittimità dello ius variandi operato dalla banca;
d) per l'effetto, accertare anche mediante l'ausilio di consulenza tecnica d'ufficio gli effettivi saldi di conto corrente;
e) accertare il diritto della società esponente ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente pagate alla pari alle somme rilevate dal consulente tecnico di parte dott. CP_3 Per_3
oppure a quanto sarà accertato in corso di causa anche a mezzo di
[...]
consulenza tecnica d'ufficio; f) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma che sarà ritenuta dovuta, come accertata dal dott. o Persona_3
comunque come quantificata in corso di causa anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio; g) in subordine, se del caso, dichiarare il diritto della società attrice, in ragione dei diversi rapporti contrattuali intrattenuti con la convenuta, a compensare i propri crediti con i propri eventuali contrapposti
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza debiti;
h) condannare inoltre la banca al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme ritenute dovute;
i) con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che la domanda Controparte_1
attorea è improcedibile, non avendo parte attrice espletato il tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n.
28/2010; che l'atto di citazione è affetto da nullità per indeterminatezza della “causa petendi” e del “petitum”, poichè una consulenza di parte, come noto, non costituisce certo parte integrante dell'atto di citazione, a differenza di quanto dedotto da parte attrice, e la cui rispondenza ai canoni normativi deve essere valutata in sé, non certo mediante rinvio “per relationem” ai documenti che si producono e che ciò rende assai arduo individuare gli elementi della contesa e indebitamente lede il diritto di difesa;
che, dunque, essa chiede dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., in riferimento agli elementi di cui ai numeri 3) e 4); che la domanda attorea relativamente al conto n. 400658312 è inammissibile, essendo intervenuta tra le parti una transazione sul punto;
che, difatti, in data 30/5/2016, parte attrice riconosceva di aver maturato una posizione debitoria nei confronti della Banca in relazione ai rapporti in essere impegnandosi pertanto a ridurre l'esposizione mediante un piano di rientro;
che nella predetta comunicazione si legge che “con la sottoscrizione del presente atto l' rinuncia all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o Pt_2
contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta del rapporto di conto corrente derivante dal Contratto di affidamento come modificato con il presente atto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla a far data CP_3
dall'accensione del rapporto di Affidamento, ai tassi e commissioni di volta in volta applicati, che l'Impresa riconosce come regolarmente pattuiti ed accettati, approvando per l'effetto il saldo debitore del conto corrente come
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza indicato al punto 2 delle premesse, come risultante alla data di perfezionamento del presente atto medesimo”; che è del tutto evidente che il tenore della suddetta clausola è specificamente di natura transattiva, finalizzata a prevenire una futura lite tra le parti e sussiste il presupposto tipico della reciprocità delle concessioni, atteso che nel caso di specie la ha rinunciato a riscuotere il credito in unica soluzione, accettando la CP_3
dilazione; che ove si ritenesse che il piano di rientro formalizzato tra le parti non contenga i requisiti tipici di una transazione, potrà comunque sussumersi nella figura del negozio di accertamento, in quanto la predetta precisazione di cui alla comunicazione in data 30/5/2016 ha un contenuto esplicativo del rapporto intercorrente tra le parti e dei reciproci obblighi e, come tale, preclusivo di successive contestazioni al riguardo;
che ne deriva che ogni pretesa relativa al rapporto n. 400658312 deve ritenersi irrimediabilmente preclusa, attesa la precedente rinuncia al giudizio di parte attrice in ordine al rapporto “de quo”, con conseguente inammissibilità della domanda;
che in ragione di quanto esposto si richiede sin d'ora che la condotta adottata dall'attrice venga valutata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 co.
3. c.p.c.; che parte attrice non ha prodotto i contratti di cui è causa, ragion per cui il Giudice non può esaminare compiutamente tutta la documentazione contrattuale afferente ai rapporti e non può, conseguentemente, giungere alla decisione sulle domande attoree in forza di un risultato di prova positivo;
che in ragione di ciò, la domanda proposta dalla società attrice deve ritenersi, già per ciò solo, oltre che genericamente formulata, sfornita di ogni supporto probatorio sia nell'”an” che nel “quantum” e, pertanto, infondata;
che, comunque, s'impone un'osservazione: o le allegazioni contenute nella citazione introduttiva su interessi usurari commissioni, spese sono state fatte con cognizione di causa, ossia dopo accurata disamina e studio del contratto e verifica che esso non rispondeva alle
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza previsioni legali e agli orientamenti giurisprudenziali all'epoca vigenti, e allora non si vede giustificazione alla mancata produzione dello stesso;
oppure, se le allegazioni sono state fatte “alla cieca”, sollevando le (solite) eccezioni di routine, è l'intera causa che appare esplorativa, ossia un tentativo di allegare invalidità e inadempimenti contrattuali, nella speranza che tutti o alcuni di essi si dimostrino fondati;
che né quanto precede è inficiato dalla previsione dell'art. 119, co. 4, T.U.B. che, come noto, prevede il diritto del correntista ad ottenere copia della documentazione con il limite di tempo decennale;
che parte attrice è una società, come tale obbligata per legge alla tenuta di scritture contabili che, ciò nonostante, avrebbe intrattenuto rapporti di dare/avere con la senza curarsi di disporre o CP_3
di conservare i documenti contrattuali;
ragione per la quale, non può pretendere che la convenuta si sostituisca al proprio comportamento CP_3
negligente; che già per ciò solo – stante la mancanza dei titoli contrattuali in ipotesi fondanti tutte le avverse domande – la domanda è meritevole di essere rigettata;
che ciò chiarito, per puro spirito di correttezza, non essendone onerata per le causali di cui sopra, essa provvede al deposito di copia dei contratti n. 50068639, n. 400658312, e di conto anticipi n.
500068640 e n. 8999791, e relativi ai rapporti di cui è causa dalla cui lettura emerge l'infondatezza e pretestuosità delle avverse pretese, atteso che le condizioni economiche sono state oggetto di debita pattuizione e sottoscrizione, oltre che sancite nel rispetto delle leggi vigenti; che essa non ha mai applicato tassi usurari nei rapporti bancari contestati;
che per la determinazione dell'usura occorre, pertanto, fare riferimento al momento genetico della sottoscrizione del contratto, mentre non rileva quella c.d.
“sopravvenuta”, cioè successiva al momnto della sottoscrizione del contratto, come chiarito dalle Sezioni Unite Civili con sentenza n. 24675 del
2017; che a fronte dell'eventuale pretesa di includere nel calcolo del tasso applicato dalla Banca, rilevante ai fini del controllo del superamento dei
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza cc.dd. tassi soglia, ogni onere comunque connesso all'erogazione del credito,
è opportuno segnalare intanto che è corretto ritenere che gli interessi di mora siano esclusi dal T.E.G.; che a ciò si aggiunga che dall'elaborato tecnico di parte attrice si rileva, altresì, l'inclusione nel calcolo del T.E.G. della commissione di massimo scoperto, dato che non può invece esservi inserito: le rilevazioni costituiscono, dunque, un dato alterato e irricevibile;
che, invero, la commissione di massimo scoperto dev'essere esclusa dal calcolo del T.E.G., in quanto ai fini della rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura; che essa non ha mai capitalizzato gli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo, essendosi attenuta a quanto sancito dalla Delibera del 09/2/2000, Org_1
in quanto in tutti i contratti, nella parte dedicata alle “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi”, si legge che “I rapporti di dare ed avere relativi al conto corrente, sia esso debitore o creditore, vengono regolati, con identica periodicità trimestrale..” (cfr. ad esempio doc. 3a, art. 8.2, oppure doc. 4, art. 7.2); che, dunque, anche questa domanda attorea è infondata;
che i tassi di interesse debitore sono oggetto di espressa pattuizione, come risulta dalla documentazione (cfr. docc. 3 – 6, e il piano di rientro di cui al doc. 2, già cit.); che solo in via subordinata, potrebbero trovare applicazione i cc.dd. tassi sostitutivi di cui all'art. 117 T.U.B.; che anche la domanda di parte attrice avente ad oggetto l'asserita invalidità delle commissioni è infondata;
che, in primo luogo, sul piano convenzionale, è agevole osservare che l'onere di corrispondere alla
Banca anche tali commissioni risulta formalizzato in atti (cfr. docc. 3 – 6 e il piano di rientro di cui al doc. 2, già cit.); che, del resto, e comunque, sul piano prettamente giuridico, in caso di mancata pattuizione per iscritto delle commissioni, il comma 7 dell'art. 117 T.U.B. rinvia alle condizioni pubblicizzate dalla Banca per analoghe operazioni, non rinvenendosi nella norma nessuna sanzione che porterebbe alla totale esclusione: e, peraltro,
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza la Banca, a seguito della Legge n. 154/1992, ha provveduto a comunicare negli estratti periodici le modalità di applicazione della commissione;
che, in ogni caso, non avendo la società attrice contestato gli estratti conto ad essa periodicamente inviati, è decaduta dalla possibilità di contestarne la debenza;
che parte attrice contesta, altresì, la legittimità di alcune voci di spesa che sarebbero state applicate dalla nel corso dei rapporti, ma CP_3
del tutto immotivatamente, atteso che anche dette condizioni sono state oggetto di debita pattuizione (cfr. docc. 3 – 6, e il piano di rientro di cui al doc. 2, già cit.); che le contestazioni attoree in ordine all'esercizio illegittimo dello “ius variandi” sono del tutto generiche.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato le Controparte_1
seguenti conclusioni: 1) in via preliminare e di rito: accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminabilità del “petitum” e della “causa petendi”, per le ragioni indicate nel §2; 3) ancora, in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda in relazione al contratto di conto corrente n. 400658312, per le ragioni indicate nel §3; 4) nel merito: rigettare ogni avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque sfornita da idonea prova. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.
Alla prima udienza il precedente G.I. assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria ed a tanto provvedeva parte attrice (cfr. all. 21 della prima memoria istruttoria di parte attrice – verbale negativo di mediazione), di talché la domanda è procedibile.
Quindi il precedente G.I. concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza sottoscritto, che disponeva consulenza tecnica d'ufficio contabile.
Espletata la C.T.U., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 13/9/2023 tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20), decorrenti dalla comunicazione alle parti costituite del decreto reso all'esito dell'udienza.
Con ordinanza del 30/11/2023 questo Giudice, rilevato che il decreto reso all'esito dell'udienza del 13/9/2023, celebrata con la modalità di cui all'articolo 127 ter c.p.c., non era stato comunicato al difensore costituito della rimetteva la causa sul ruolo. Parte_1
All'udienza del 21/12/2023 tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20), decorrenti dalla comunicazione alle parti costituite del decreto reso all'esito dell'udienza.
Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.
SULLA PROCEDIBILITA' ED AMMISSIBILITA' DELLE
DOMANDE ATTOREE
In via del tutto preliminare occorre rilevare che parte attrice ha provveduto ad instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, trattandosi di controversia in materia di “contratti bancari” (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte attrice all. 21 alla prima memoria istruttoria), di talché la domanda attorea è procedibile.
SULLA NULLITA' DELL'ATTO DI CITAZIONE
Ancora, preliminarmente va esaminata l'eccezione di parte convenuta secondo cui l'atto di citazione sarebbe affetto da nullità per indeterminatezza della “causa petendi” e del “petitum”.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza Invero, dalla lettura dell'atto di citazione si evincono perfettamente sia la
“causa petendi”, ovvero le singole contestazioni sollevate da parte attrice in ordine ai contratti di conto corrente nn. 500068640, 50068639, 400658312
e 8999791, e segnatamente la dedotta nullità delle condizioni contrattuali afferenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, agli interessi passivi, alla commissione di massimo scoperto ed alle altre voci di spese, in quanto non pattuite o in contrasto con singole norme e la conseguente illegittimità degli addebiti effettuati dalla convenuta, l'usurarietà CP_3
degli interessi e l'illegittimo esercizio dello “ius variandi” da parte della convenuta, sia il “petitum” (cioè l'accertamento e la declaratoria della nullità dei predetti contratti e/o delle singole pattuizioni e, previo accertamento dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti, la condanna della alla CP_3
restituzione di quanto dovesse risultare avere incamerato illegittimamente).
Che sia così, del resto, si evince anche dal fatto che la ha Controparte_1
avuto la possibilità di difendersi adeguatamente e puntualmente rispetto alle doglianze dedotte nell'atto di citazione da parte attrice.
Pertanto l'atto introduttivo non è affetto da nullità.
SULL'AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA ATTOREA IN RELAZIONE AL
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE N. 400658312
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire, tra l'altro, accertata e dichiarata la nullità del contratto di conto corrente n.
400658312 per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, previa rideterminazione dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti, condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente percepite CP_3
da quest'ultima.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito che la domanda Controparte_1
attorea con riferimento a tale rapporto di conto corrente sarebbe inammissibile, per essere intervenuto in data 30/5/2016 un accordo transattivo tra le parti (cfr. all. 2 della produzione di parte convenuta),
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza con cui la società attrice riconosceva di aver maturato una posizione debitoria nei confronti della Banca in relazione ai rapporti in essere impegnandosi pertanto a ridurre l'esposizione mediante un piano di rientro, mentre essa, quale “concessione”, ha rinunciato a riscuotere il credito in unica soluzione, accettando la dilazione.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Invero, come si evince agevolmente dalla lettura dell'”Atto di rimodulazione e rientro su affidamento regolamentato in conto corrente” del 30/5/2016
(cfr. all. 2 della produzione di parte convenuta) in esso non appaiono ravvisabili le “reciproche concessioni” che ai sensi dell'articolo 1965 c.c. costituiscono elemento indefettibile per ritenere integrata la fattispecie negoziale della transazione, atteso che con essa la ha Parte_1
rinunciato a qualsiasi azione ed eccezione relativa al predetto rapporto di conto corrente (art. 4), che indubbiamente è qualificabile alla stregua di una
“concessione” fatta alla controparte, mentre l'accettazione del pagamento non in forma integrale ed immediata, bensì rateale e differita costituisce una mera dilazione di pagamento, tale da non assurgere a rango di
“concessione” da parte della Banca. Né tantomeno può ritenersi, come sostenuto dalla convenuta, che tale ”Atto di rimodulazione e rientro CP_3
su affidamento regolamentato in conto corrente” del 30/5/2016 potrebbe comunque essere qualificato alla stregua di “negozio di accertamento” e, dunque, munito di efficacia preclusiva rispetto alle situazioni che ne costituiscono l'oggetto, atteso che presupposto necessario per la configurabilità di un negozio di accertamento, prima ancora che per la sua valida stipulazione, è l'esistenza di una situazione di incertezza, che nel caso di specie non appare ravvisabile.
Pertanto è ammissibile anche la domanda attorea relativa al contratto di conto corrente n. 400658312.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO E RIPETIZIONE
DELL'INDEBITO
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di sentire accertata e dichiarata la nullità parziale del contratti di conto corrente nn. 500068640,
50068639, 400658312 e 8999791, per avere la Banca convenuta: applicato interessi passivi ultralegali non pattuiti per iscritto, in violazione del disposto dell'articolo 1284 c.c.; applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi in spregio al divieto di cui all'articolo 1283 c.c.; applicato la commissione di massimo scoperto priva di causa e, comunque, indeterminata e/o indeterminabile, nonché spese non pattuite per iscritto, ed addebitato interessi usurari, oltre ad avere esercitato illegittimamente lo
“ius variandi”. Di conseguenza ha chiesto rideterminarsi l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti e condannare la alla restituzione, Controparte_1
in suo favore, degli importi illegittimamente percepiti.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha eccepito CP_3
- che parte attrice non avrebbe assolto all'onere della prova su di essa incombente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c.;
- che le contestazioni sollevate da parte attrice sarebbero inammissibili, non avendo quest'ultima contestato specificamente gli estratti conto ad essa inviati di volta in volta, con conseguente tacita accettazione ai sensi dell'articolo 1832 c.c.;
- che la domanda attorea sarebbe infondata nel merito, avendo essa pattuito validamente tutte le condizioni economiche.
Ferma la procedibilità della domanda attorea per le ragioni di cui sopra, occorre esaminare l'eccezione sollevata dalla convenuta secondo cui CP_3
parte attrice non avrebbe assolto all'onere della prova su di essa gravante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi, non avendo prodotto i documenti contrattuali dei rapporti bancari contestati.
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza L'eccezione è parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.
Per quanto riguarda le domande attoree aventi ad oggetto i contratti di conto corrente nn. 4006583 e 128999791 la società attrice non risulta avere assolto all'onere della prova, su di essa incombente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2697 c.c., di depositare gli estratti conto relativamente agli stessi, come del resto accertato anche dal C.T.U. nominato Dott. : “Non risultano agli atti estratti conto per i Per_4
conti correnti n. 400658312 e n. 8999791 (oggetto di atto di citazione e di perizia del Dott. ) intrattenuti con la dalla Persona_3 CP_1 CP_2
(incorporata con atto di fusione dalla .”. Né tantomeno
[...] Parte_1
parte attrice ha fornito la prova di essersi attivata, formulando istanza ai sensi dell'articolo 119, comma 4, T.U.B., per ottenere copia degli estratti conto di tali contratti, di talché non può ritenersi che essa abbia assolto allo sforzo di diligenza necesario per ritenere assolto l'onere della prova.
Pertanto le domande attoree relative ai contratti di conto corrente nn.
400658312 e 899791 vanno rigettate per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice.
Per quanto riguarda i contratti di corrente nn. 500068640, 50068639, parte attrice ha prodotto in giudizio, come accertato anche dal C.T.U. (cfr. pag. 12 relazione peritale):
- copia degli estratti conto, ordinari e scalari, relativi al rapporto di conto corrente ordinario n. 500068640 dal 22/12/2008 al 31/12/2013 (cfr. all.ti
8-19 della prima memoria istruttoria di parte attrice);
- copia degli estratti conto, ordinari e scalari, relativi al rapporto di conto corrente ordinario n. 50068639 dal 28/11/2008 al 31/12/2013 (cfr. all.ti
8-19 della prima memoria istruttoria di parte attrice);
Inoltre, per quanto riguarda i documenti contrattuali relativi ai rapporti bancari oggetto di causa, pur non essendo la quale parte convenuta CP_3
in un giudizio di accertamento negativo del credito, onerata della loro
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza produzione, li ha depositati al momento della costituzione in giudizio (cfr. all.ti 3-3a-4-4a-5-6 della produzione di parte convenuta) per cui essi devono ritenersi in ogni caso acquisiti al processo, in considerazione dell'operatività del principio “acquisitivo”, in forza del quale “Il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro” (“ex multis”
Cass. Civ., n. 1112/2003; Cass. Civ., n. 25028/2008). Dunque, pur non avendo la parte attrice prodotto il documento contrattuale depositato dal convenuto, esso è comunque acquisito al processo e, dunque, suscettibile di essere valutato, così come tutti gli altri documenti depositati dalle parti, ai fini della decisione, di talchè la convenuta non può, dopo avere prodotto i predetti documenti, dolersi che la società attrice non ha assolto all'”onus probandi” su di essa incombente.
Inoltre, come chiarito di recente dalla Suprema Corte (Cass. Civ., n.
6480/2021) “Occorre premettere che il problema della prova del contratto di conto corrente non si pone avendo riguardo alla pratica dell'anatocismo: e ciò in quanto, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il
D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità
e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al medesimo art. 25, comma 2, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole sono disciplinate – secondo i principi che regolano la successione
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza delle leggi nel tempo - dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283,
c.c., perchè basate su un uso negoziale, anzichè su un uso normativo (Cass.
Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095; dalla sentenza non risulta, del resto, che nel corso del giudizio di merito si sia fatta questione di una capitalizzazione attuata dopo la Delib. CICR 9 febbraio 2000, e, anzi, a pag. 5 della pronuncia si rileva come, a detta della stessa banca, i rapporti dedotti in causa si sarebbero estinti nel 1999: evenienza, questa, confermata dalla ricorrente, a pag. 8 del ricorso). In conclusione, la capitalizzazione degli interessi passivi deve essere sempre eliminata, quale che sia il preciso contenuto delle disposizioni pattizie, giacchè il contratto non avrebbe potuto validamente contemplarla. In materia di anatocismo può reputarsi allora corretto quanto affermato dalla Corte di appello circa il rilievo che concretamente assume, ai fini della prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere, il concreto addebito delle somme (nella specie: interessi capitalizzati) non dovute.”. Quindi la circostanza che parte attrice abbia contestato, tra l'altro, la violazione del divieto di cui all'articolo 1283 c.c. a causa della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e non anche di quelli creditori, esclude la necessità che il cliente produca in giudizio il relativo contratto.
Pertanto, tenuto conto che tutta la documentazione contrattuale e contabile relativa ai rapporti bancari è stata depositata in giudizio e che non è controversa l'esistenza dei rapporti stessi tra le parti, deve altresì ritenersi che la consulenza tecnica d'ufficio disposta abbia natura “esplorativa” e, come tale, sia inammissibile. Infatti, “ha natura esplorativa la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass. Civ., Sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219), non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza. E secondo la giurisprudenza di questa corte, è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza esplorative, «quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (Cass.
Civ., Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191).
Parte convenuta ha poi eccepito che le contestazioni sollevate da parte attrice sarebbero inammissibili, per non avere quest'ultima contestato specificamente e tempestivamente gli estratti conto ad essa regolarmente inviati entro il termine decadenziale di cui all'articolo 1832 c.c., così approvandoli tacitamente.
L'eccezione è infondata e non può essere accolta.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è assolutamente granitica nel ritenere che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto che la prova di avere trasmesso al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e CP_3
gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano. In termini Cass. Civ., n. 30000/2018, secondo cui “La mancata contestazione dell'estratto conto ai sensi dell'art. 1832 c.c. e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti nella loro realtà effettuale nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti. Nel contratto di conto corrente l'approvazione anche tacita dell'estratto conto ai sensi dell'art. 1832 comma 1 c.c., non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto.”.
Fermo quanto innanzi esposto, è ora possibile esaminare nel merito la domanda attorea di accertamento e declaratoria di nullità parziale dei contratti bancari contestati per le ragioni di cui in narrativa e di rideterminazione dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Questo Giudice ritiene innanzitutto di dover fare proprie le risultanze peritali cui è pervenuto il C.T.U., atteso che esse appaiono immuni da vizi di ordine logico e metodologico (avendo quest'ultimo risposto esaustivamente anche in sede di chiarimenti), oltre che pienamente rispettose della documentazione prodotta e della normativa “ratione temporis” applicabile ai fatti di causa.
In particolare, il C.T.U. ha proceduto ad una ricostruzione dei rapporti bancari oggetto d'esame sulla base della documentazione acquisita e precisamente:
- per il conto corrente anticipi su fatture n. 500068640 il contratto originario del 18/11/2008 e quello successivo del 30/5/2014;
- per il conto corrente ordinario n. 500068639 il contratto originario del
18/11/2008 e quelli successivi del 04/11/2011 e del 05/09/2012.
In ordine alla dedotta illegittima applicazione di interessi anatocistici, poi, il
C.T.U. ha constatato che in entrambi i due contratti di conto corrente n.
500068640 e n. 500068639 è stata validamente pattuita all'articolo 7, comma 2, la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, nel pieno rispetto della Delibera del 09/2/2000, con Org_1
clausole approva specificamente per iscritto dalla società correntista (cfr. pagg. 14-15 della relazione peritale).
Per quanto riguarda la pattuizione per iscritto degli interessi debitori in misura ultralegale, il C.T.U. ha verificato “…che il contratto di apertura di
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza conto anticipi su fatture n. 500068640 del 18/11/08 non riporta la pattuizione dei tassi di interesse, che sono indicati nel contratto del
30/05/2013.
Lo scrivente pertanto, provvede per il periodo 18/11/08 – 30/05/2013 a sostituire i tassi applicati dalla Banca con i tassi bot ex art. 117 TUB, conformemente ai quesiti del Giudice”. Ed ancora, “Lo scrivente rappresenta che il contratto di apertura di conto n. 500068639 del 18/11/08 non riporta la pattuizione dei tassi di interesse, che sono indicati nel contratto del
04/11/2011 e in quello del 05/09/2012. Lo scrivente pertanto, provvede per il periodo 18/11/08 – 04/11/2011 a sostituire i tassi applicati dalla Banca con i tassi bot ex art. 117 TUB, conformemente ai quesiti del Giudice.”
Circa la dedotta usurarietà degli interessi, poi, con riguardo al conto corrente anticipi su fatture n. 500068640 del 18/11/2008, il C.T.U. ha appurato che esso non contiene l'indicazione delle condizioni economiche e, pertanto, di essere impossibilitato ad effettuare la verifica del superamento del tasso soglia.
Quanto alla regolamentazione del contratto di conto corrente n.
500068640 del 30/05/2013 il C.T.U., facendo applicazione delle Istruzioni della ha accertato che “Alla data del contratto di conto corrente Org_2
n. 500068640 del 30/05/2013 con affidamento di € 700.000,00, risulta un
TEG inferiore al tasso soglia per la categoria di operazioni “anticipi e sconti commerciali oltre € 100.000,00” relativa al II trimestre 2013: TEG (10,15%) <
TASSO SOGLIA (11,00%)”.
In ordine al conto corrente n. 500068639 del 18/11/2008, il C.T.U. ha appurato che esso non contiene l'indicazione delle condizioni economiche e, pertanto, di essere impossibilitato ad effettuare la verifica del superamento del tasso soglia.
Quanto alla regolamentazione del contratto di conto corrente n.
500068639 del 04/11/2011 il C.T.U., facendo applicazione delle Istruzioni
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza della ha accertato che “Alla data del contratto di conto corrente Org_2
n. 500068639 del 04/11/2011, risulta un TEG inferiore al tasso soglia per la categoria di operazioni “scoperti senza affidamento fino ad € 1.500,00” relativa al IV trimestre 2011: TEG (14,50%) < TASSO SOGLIA (22,2250%)”.
Inoltre, effettuanto il controllo dell'usurarietà degli interessi con riferimento alle pattuizioni del 05/9/2012, il professionista nominato ha constatato che
“Alla data del contratto di conto corrente n. 500068639 del 05/09/2012 con affidamento di € 900.000,00, risulta un TEG inferiore al tasso soglia per la categoria di operazioni “conti correnti garantiti e non garantiti oltre €
5.000,00” relativa al III trimestre 2012: TEG (8,85%) < TASSO SOGLIA
(16,4125%).”.
Relativamente alla commissione di massimo scoperto, il C.T.U. ha appurato che nei conti correnti n. 500068640 e n. 500068639 non risulta agli atti alcuna pattuizione, di talché ha provveduto ad escludere qualsiasi addebito di tale tipo.
In conclusione, utilizzando i criteri di cui sopra, il C.T.U. ha accertato: che il contratto di conto corrente anticipi n. 500068640 alla data del
31/12/2013 presenta un saldo finale a debito della di € Parte_1
98.419,47, come risultante dalle scritture contabili. A tale importo vanno poi sommati gli interessi calcolati dal 31/12/2013 (data di ultimo estratto conto agli atti) al 26/10/2017 (data di notifica dell'atto di citazione), pari a complessivi € 37.916,03, per un totale a debito della correntista di €
136.335,5; che il contratto di conto corrente n. 500068639 alla data del
31/12/2013 presenta un saldo a credito della di € Parte_1
278.326,58, a fronte di quello a credito di € 34.325,13, come risultante dalle scritture contabili.
Il C.T.U. ha poi precisato che tale risultato è comprensivo altresì delle competenze ricalcolate del conto anticipi.
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza A tale importo vanno sommati gli interessi calcolati dal 31/12/2013 (data di ultimo estratto conto agli atti) al 26/10/2017 (data di notifica dell'atto di citazione), corrispondenti ad € 15.956,12, per un totale a credito della correntista pari ad € 294.282,7.
Per quanto riguarda, poi, le osservazioni controdeduttive formulate dal consulente tecnico di parte attrice, il C.T.U. ha esaustivamente così replicato: “In risposta alle osservazioni del CTP Dott. lo scrivente Per_3
rappresenta che Egli non indica il documento dal quale risulta che il conto corrente anticipi n. 500068640 “è stato oggetto di chiusura con contestuale pagamento di quanto dovuto all'istituto di credito”, mentre dall'ultimo estratto conto in atti risulta in data 31/12/2013 un saldo finale a debito della correntista di € 98.419,47 per il conto corrente anticipi n. 500068640. In relazione alla richiesta del CTP di espunzione delle spese, lo scrivente rappresenta che i quesiti del Tribunale non fanno espressamente riferimento alle spese “per i rapporti in cui sia presente la documentazione contrattuale”
(Cfr. Quesito D e seguenti).”.
Dunque, atteso che come rilevato dal C.T.U., nessun quesito era stato formulato in ordine alle spese, ne consegue che va condivisa la ricostruzione di cui alla del C.T.U. e, pertanto, che la domanda attorea va rigettata avuto riguardo al contratto di conto corrente anticipi n.
500068640, atteso che come appurato dal C.T.U., alla data del
31/12/2013 esso presenta un saldo finale a debito della Parte_1
di € 98.419,47, così come risultante dalle scritture contabili (importo cui vanno gli interessi calcolati dal 31/12/2013 (data di ultimo estratto conto agli atti) al 26/10/2017 (data di notifica dell'atto di citazione), pari a complessivi € 37.916,03).
Per quanto riguarda, invece, il contratto di conto corrente n. 500068639, stante la ricostruzione elaborata dal C.T.U. nell'”Hp1”, ne consegue che la domanda attorea è fondata e va accolta e, per l'effetto, il saldo del conto
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza corrente n. 500068639 va rideterminato alla data del 31/12/2013 da €
34,325,13 a credito della società attrice in complessivi 278.326,58, cui vanno aggiunti gli interessi attivi dal 31/12/2013 al 26/10/2017, per un totale di € € 294.282,7 a credito della società attrice.
L'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito comporta altresì l'accoglimento della domanda di parte attrice di condanna della alla restituzione dell'indebito. Controparte_1
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che la CP_1
va condannata al pagamento, in favore della di
[...] Parte_1
complessivi € 294.282,7 a titolo di ripetizione dell'indebito con riferimento al conto corrente n. 500068639, oltre interessi dal 26/10/2017 fino all'effettivo soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che la domanda attorea è stata accolta soltanto con riguardo al contratto di conto corrente n. 500068639, mentre è stata rigettata per quelli nn. 400658312, 899791 e 500068640 vi è “soccombenza reciproca” e, pertanto, esse vengono integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'articolo 92, comma 2, c.p.c.
Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente per ½ a carico della Pt_1
e per ½
[...] CP_4 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta le domande attoree aventi ad oggetto i contratti di conto corrente n. 400658312, n. 899791 e n. 500068640;
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza 2) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, ridetermina il saldo del conto corrente n. 500068639 in complessivi € 278.326,58 a credito della alla data del 31/12/2013; Parte_1
3) Condanna alla restituzione, in favore della Controparte_1 Pt_1
di complessivi € 294.282,7 a titolo di ripetizione dell'indebito
[...]
in relazione al conto corrente n. 500068639, oltre interessi dal
26/10/2017 fino all'effettivo soddisfo;
4) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5) Pone definitivamente le spese di C.T.U. per ½ a carico della Pt_1
e per ½ a carico della
[...] Controparte_1
Così deciso in Salerno il 20/3/2024
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 9763/2017 – Sentenza