Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 25/02/2026, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03462/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03674/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3674 del 2022, proposto da Calcisernia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NC Vrespa, Gabriele Celeste Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la condanna al risarcimento del danno subito da Calcisernia S.p.a. in ragione della tardiva assegnazione delle Quote di CO2 alla medesima spettanti per l'anno 2021, avvenuta con Deliberazione prot. n. 113/2021 emessa dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (Comitato ETS) in data 23.11.2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Transizione Ecologica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa NC MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente – che opera da circa quarant’anni nel settore della produzione di ossido di calcio e dei suoi derivati, commerciando altresì premiscelati per l’edilizia, ed è quindi sottoposta al rispetto delle disposizioni, nazionali e sovranazionali, che regolano le emissioni di anidride carbonica onde soddisfare gli obiettivi di miglioramento ambientale fissati dal Protocollo di Kyoto – ha proposto domanda di risarcimento del danno nei confronti del resistente Ministero e del Comitato ETS in ragione della tardiva assegnazione delle Quote di CO2 alla medesima spettanti per l'anno 2021.
2. In estrema sintesi, da quanto esposto e versato in atti risulta che:
- nel passaggio dalla fase III alla fase IV del Mercato ETS, delineato dal D.Lgs. n. 30/2013 e successivamente innovato dal D. Lgs. n. 47/2020, la scadenza per l’assegnazione delle Quote di CO2 per l’anno 2021 era fissata al 28.02.2021;
- in data 27.11.2020, tuttavia, le Istituzioni comunitarie hanno reso noto che alcuni Stati non sarebbero stati in grado di garantire la tempestiva assegnazione delle Quote e che quindi avrebbero potuto rinviare l’assegnazione al secondo quadrimestre del medesimo anno;
- in Italia, in particolare, il Comitato ETS ha infine assegnato le Quote di CO2 per l’anno 2021 soltanto a fine novembre 2021, dunque sensibilmente in ritardo rispetto alla scadenza legislativa e anche a quella ritardata, preannunciata dalle Istituzioni europee;
- al tempo stesso, però, per gli Operatori del mercato delle Quote è rimasto immutato il termine del 30.04.2021 per la restituzione del debito di CO2 relativo alla produzione 2021;
- la ricorrente ha dunque affrontato una “ inaspettata crisi di liquidità ” in ragione (in tesi) della mancata assegnazione delle Quote 2021 nel termine previsto, poiché – secondo quanto prospettato nel ricorso “ aveva legittimamente confidato nella possibilità di finanziare l’acquisto delle Quote necessarie ad estinguere tale debito con quanto ricavato dalla vendita sul Mercato ETS delle Quote assegnate nel febbraio 2021 ”;
- è seguita una interlocuzione con il Comitato ETS, al fine di ottenere una dilazione del debito relativo alle emissioni 2020, che tuttavia è stata negata con provvedimento impugnato dinanzi a questo Tribunale con il ricorso r.g. 4543/2023 (sul quale, in seguito, è stato definitivamente affermato il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo);
- nelle more del predetto giudizio, in data 1.6.2021 il Comitato ETS ha accertato a carico della ricorrente la violazione dell’art. 36, comma 3, del D.Lgs. 47/2020 (per la mancata restituzione delle Quote 2020) ed ha quantificato la relativa sanzione in Euro 4.642.100,00 (paria euro 100 per ogni quota non restituita);
- la ricorrente ha dunque agito in questa sede per il risarcimento del danno da ritardo (nella restituzione delle Quote 2021), ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a., quantificandolo e in un importo pari alla sanzione come sopra quantificata e deducendo la sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo dell’illecito, nonché il nesso causale;
- nel corso di questo giudizio la ricorrente ha poi ripetutamente dato atto della mancata conclusione del procedimento sanzionatorio da parte del Comitato ETS – oltre che dell’impegno del medesimo a valutare l’istanza di archiviazione medio tempore presentata dalla Società – chiedendo dunque il rinvio della causa (con nota del 27.10.2023, cui ha fatto seguito la cancellazione della causa dal ruolo della pubblica udienza del 5.12.2023, nonché nuovamente con nota del 15.07.2025).
3. Dal suo canto il Ministero intimato si è costituito in resistenza, eccependo preliminarmente l’inammissibilità della domanda risarcitoria, dato che “ la stessa parte ricorrente ha affermato (con tanto di istanza di rinvio) l’assenza in via definitiva di un pregiudizio patrimoniale attuale, con conseguente inammissibilità e/o infondatezza della relativa domanda risarcitoria ” (memoria del 1.011.2023). Nel merito, il Ministero ha comunque illustrato diffusamente l’infondatezza della domanda.
4. Alla pubblica udienza del 18.11.2025, in vista della quale la ricorrente ha nuovamente prospettato la possibilità di un rinvio, la causa è stata introitata per la decisione.
5. Preliminarmente, non si ritiene di disporre il richiesto rinvio, non sussistendo un caso eccezionale, secondo quanto previsto all’art. art. 73, comma 1 bis , c.p.a..
6. Ciò premesso, il ricorso, come correttamente eccepito, è allo stato inammissibile, non essendosi verificato – come d’altro canto chiarito anche dalla stessa ricorrente – il pregiudizio patrimoniale preannunciato con il verbale di accertamento di violazione per la mancata restituzione delle Quote 2020.
Invero, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., richiamato dalla ricorrente, “ La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. (…)”
Nella fattispecie, non sussistendo il danno, non è ancora possibile argomentare della sussistenza di un fatto o di un provvedimento lesivo (se non in via meramente ipotetica), con la conseguenza che il termine di decadenza fissato dalla norma ragionevolmente non può decorrere (poiché, in sostanza, la parte non è ancora stata lesa e non vi può essere, dunque, neanche la percezione di un danno).
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente – che ha evidenziato la previsione del termine decadenziale per spiegare le ragioni per cui ha agito in giudizio, pur non sussistendo il danno – allo stato la domanda risarcitoria proposta è inammissibile.
7. La peculiarità della fattispecie consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
NC MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC MA | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO