Improcedibile
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/07/2025, n. 6656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6656 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06656/2025REG.PROV.COLL.
N. 02111/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2111 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Domenico Ferraro e Claudio Ursomando, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aldo Lombardi in Roma, via Emanuele Filiberto, n. 166;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione VI, 27 settembre 2021, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e udito l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il Ministero della difesa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, Maresciallo Maggiore dell’Arma dei carabinieri, impugna la sentenza che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento mediante il quale è stata disposta nei suoi confronti la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Con decreto di citazione a giudizio del 21 giugno 2018 l’odierno appellante è stato imputato del reato di “rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio”.
2.2. Il 12 ottobre 2018 è stata ordinata un’inchiesta formale nei suoi confronti, a conclusione della quale egli è stato deferito al giudizio della commissione di disciplina.
2.3. Vista la valutazione della commissione, che ha ritenuto l’incolpato comunque “meritevole di conservare il grado”, con decreto del Ministero della difesa-Direzione generale per il personale militare del 13 maggio 2019 (prot. 320249), notificato il 24 maggio 2019, gli è stata inflitta la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi due.
3. L’interessato ha impugnato il decreto, insieme alla nota di trasmissione del 15 maggio 2019 (prot. 324144), dinanzi al T.a.r. per la Campania.
4. Con sentenza 27 settembre-OMISSIS- il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
5. Il militare ha proposto appello contro la sentenza.
5.1. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero della difesa, resistendo al gravame.
5.2. Con memoria depositata il 7 maggio 2025 l’appellante ha riferito e documentato dell’emanazione del decreto del Ministero della difesa-Direzione generale per il personale militare mediante il quale l’amministrazione, richiamato l’art. 653 c.p.p. e vista la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. -OMISSIS- (divenuta irrevocabile il 13 giugno 2023 e acquisita agli atti il 4 luglio 2023) che lo ha assolto dal reato ascrittogli “perché il fatto non sussiste”, ha disposto l’annullamento in autotutela, a tutti gli effetti giuridici ed economici, del provvedimento oggetto del giudizio, precisando che il periodo di sospensione viene revocato retroattivamente a tutti gli effetti e deve essere considerato quale servizio effettivamente prestato.
Su questa base, il militare ha dichiarato di non avere più interesse al giudizio, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
5.3. All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. La carenza dell’interesse all’annullamento del provvedimento originariamente impugnato, sopravvenuta nelle more del giudizio di appello, comporta la dichiarazione di improcedibilità tanto dell’appello, quanto dell’originario ricorso di primo grado e determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non trattandosi di vizio o difetto inficiante la sola fase di appello (in questi termini si v., tra le tante: Cons. Stato, sez. II, sent. n. 9370 del 2024 sez. IV, sent. n. 4287 del 2012; sez. V, sent. n. 5208 del 2011; sez. III, sent. n. 1109 del 2011).
7. La circostanza che l’esito del giudizio sia dipeso da una sopravvenienza, da un lato, e che il provvedimento impugnato sia stato annullato in autotutela in forza di quanto dispone l’art. 635, primo comma, cod. proc. pen. in ordine all’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel procedimento per responsabilità disciplinare giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara improcedibile l’appello;
- dichiara improcedibile il ricorso di primo grado;
- annulla senza rinvio la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.