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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2390/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2390/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CAMPUS PATRIZIA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“-Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
nata a [...] il [...] c.f. e ivi residente in [...] C.F._1
Barbagia n. 17 proprietaria per intervenuta usucapione del fabbricato ubicato in DA , via Tirso
n 1, distinto al catasto fab-bricati del medesimo Comune al foglio 13 mappale 148 sub 2 categoria A/3 vani 5,5 , e il terreno distinto al catasto terreni del medesimo comune al fo-glio 7 mappale 276 e mappale 270
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione”
Per parte resistente:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di proprietà per Parte_1
intervenuta usucapione di un immobile sito in DA, via Tirso n. 1, distinto in Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 13, mappale n. 148, sub 2, e di un terreno, distinto in Catasto Terreni al foglio 7, mappali 276 e 270.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento dei predetti beni in via esclusiva e pacifica per oltre vent'anni, vivendoci con il marito dal 1989 sino al 2006;
- che nel 2006 aveva dato i beni in comodato ai suoi figli;
- di aver abitato l'immobile anche prima del 1989, unitamente ai due intestatari formali, che erano i suoi zii;
- che nel 1988 aveva provveduto a ristrutturare a sue spese l'appartamento, modificando la distribuzione degli spazi interni, realizzando due camere, cucina, bagno, soggiorno, garage e cortile;
- di aver effettuato la manutenzione dell'immobile nel corso degli anni;
- di aver posseduto in via esclusiva anche il vigneto (distinto al foglio 7, mappale 276-270), provvedendo alla sostituzione delle parti ammalorate, alla potatura, all'aratura, alla scalzatura e ai trattamenti fitosanitari, con l'aiuto materiale del marito e del figlio;
- che gli intestatari formali, ormai deceduti, avevano designato come unica erede la ricorrente;
- che non è stato mai possibile formalizzare l'intestazione in quanto sono assenti i titoli di provenienza.
I resistenti non si costituivano e, rilevata la regolarità della notifica, effettuata sia nelle forme ordinarie che nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c., ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 11.6.2025 la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art 281 decies c.p.c.
*
Si deve premettere che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., è depositata nel termine di cui al comma terzo della citata norma, applicabile al presente giudizio in virtù dell'art. 7, co. 3, d.lgs. n.
165/2024 (cd. Correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024).
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pagina 2 di 5 pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dalla ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte ricorrente).
I resistenti, rimanendo contumaci, non si opponevano a quanto allegato e dedotto nell'atto di citazione.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali (cfr. udienza del 14.1.2025) è emerso che la parte ricorrente possiede e possedeva da oltre 20 anni l'immobile e il terreno oggetto di causa, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste LL della ricorrente, raccontava che era andata Testimone_1 Parte_1
a vivere in quella casa nel 1989, subito dopo essersi sposata, utilizzandola come casa familiare.
Descriveva con precisione e dettaglio i luoghi oggetto di causa: “la casa si trova nell'abitato di
DA, non è nel centro del Paese. La via se non erro è via Arno o meglio via Tirso, sono due vie vicine. Come si accede nella casa? Si accede con ingresso indipendente. Dalla via pubblica, c'è un portocino, si entra nel portoncino, dal piano strada ci sono tre gradini per accedere all'appartamento.
Nel piano terra c'è la sala, due stanze, un bagno e poi c'è anche una scala che porta ad altre stanze al primo piano. Al piano terra, c'è anche uno spazio per arrivare al cortile interno. Nel cortiletto interno vi è una stanza dove vi è una cucina rustica.
C'è anche il garage a piano strada con accesso tramite serranda, sempre dalla stessa via per accedere all'appartamento.
Quanto è grande l'appartamento? Sarà circa 140 metri quadri complessivi”.
Riferiva che vi era anche un cortile, utilizzato esclusivamente dalla LL: “è usato solo da mia LL (…) il balconcino da cui si raggiunge il cortiletto è esterno all'appartamento e può essere utilizzato solo dalla proprietà Vi è una finestra dell'abitazione seminterrata che si affaccia sul Pt_1
cortiletto, ma non vi è accesso diretto da parte di terzi”.
Riferiva che la ricorrente, prima di trasferirsi, aveva ristrutturato l'immobile e aveva sistemato la casa sia internamente che esternamente. Il possesso dell'abitazione è attuale in quanto, come ben riferito dalla testimone, nel 2006 la LL si era trasferita in un'altra casa, tuttavia aveva sempre tenuto le chiavi della casa di via Tirso e si era sempre occupata dell'ordine e della manutenzione (cfr. “ogni tanto ci va per arieggiare gli ambienti e tenerla ordinata. Come è utilizzata adesso? Adesso non vi
pagina 3 di 5 abita nessuno, è magari utilizzata per deposito di cose. Ogni tanto ci vado anche io quando vedo che mia LL è lì”).
Con riguardo alla vigna, la teste confermava che sino al 1994 il bene era stato gestito dalla sua Pt_1
famiglia d'origine; tuttavia, dal 1994, la gestione era stata lasciata esclusivamente a che Parte_1
se ne era occupata insieme al marito.
Anche in questo caso, la testimone descriveva i luoghi oggetto di causa con precisione e dettaglio (cfr.
“come si accede? Sulla strada per Orgosolo, si svolta a sinistra e si imbocca una stradina sterrata, la quale in mezzo ai campi conduce alla vigna. Non c'è un cancello di ingresso. Il terreno è delimitato con muretti a secco. Infatti, il terreno si trova in una zona di vigneti, quindi la vigna è delimitata con le modalità tradizionali del muretto a secco”).
Anche il teste , cognato della ricorrente, confermava tali circostanze, Testimone_2
dichiarando che, quando aveva conosciuto sua moglie nel 1988, la vigna era di proprietà del suocero;
tuttavia, a causa dell'età avanzata, il suocero non era più riuscito a gestirla e, quindi, l'aveva concessa
“quando c'ero io anche collaboravo, appunto nel 1993 ho assunto un altro lavoro e non Parte_1 potevo più aiutare e essere presente. E quindi da quell'anno se ne è occupata solo con suo marito Pt_1
(…) cosa fa la signora sulla vigna? Lei e il marito coltivano e curano tutta la vigna. Fanno vino Pt_1
casereccio”.
Con riguardo alla casa di via Tirso, il teste confermava che vi aveva abitato in via Parte_1
esclusiva, insieme al marito, subito dopo essersi sposata nel 1989; anche attualmente la ricorrente aveva la disponibilità esclusiva dell'immobile e si occupava della sua manutenzione: “attualmente la casa di Via Tirso non è abitata, ma è comunque nella disponibilità di , la quale si reca Pt_1
periodicamente per fare manutenzione ordinarie e fare la pulizia. Penso anche che venga usata come deposito delle cose, hanno anche un garage annesso dove ricoverano le cose”.
Confermava altresì l'attività di straordinaria amministrazione e di ristrutturazione dell'immobile, sostenuta a proprie spese da Parte_1
Infine, il teste, anche alla luce del rapporto familiare con la ricorrente, precisava che sia la casa che la vigna appartenevano esclusivamente a e che nessun altro aveva interesse su quei beni (cfr. Parte_1
La casa e la vigna sono solo di ? Si solo di . Mia moglie non ha interesse né alcun diritto su Pt_1 Pt_1 questi beni. Qualcuno a DA si è lamentato dell'utilizzo da parte di ? No, in paese si Pt_1 ritengono beni di . Parte_1
Entrambi i testimoni hanno altresì riconosciuto e descritto l'immobile oggetto di usucapione.
pagina 4 di 5 Considerata la natura immobiliare e agraria dei beni in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte ricorrente siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dei beni in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di nata a [...] il [...] (C.F. ), dell'immobile sito in Parte_1 C.F._1
DA, via Tirso n. 1, identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 13, mapp.
n. 148, sub 2 nonché del terreno sito in DA, identificato al Catasto Terreni al foglio 7, mapp. Nn
276 e 270;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 17.6.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2390/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CAMPUS PATRIZIA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“-Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
nata a [...] il [...] c.f. e ivi residente in [...] C.F._1
Barbagia n. 17 proprietaria per intervenuta usucapione del fabbricato ubicato in DA , via Tirso
n 1, distinto al catasto fab-bricati del medesimo Comune al foglio 13 mappale 148 sub 2 categoria A/3 vani 5,5 , e il terreno distinto al catasto terreni del medesimo comune al fo-glio 7 mappale 276 e mappale 270
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione”
Per parte resistente:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di proprietà per Parte_1
intervenuta usucapione di un immobile sito in DA, via Tirso n. 1, distinto in Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 13, mappale n. 148, sub 2, e di un terreno, distinto in Catasto Terreni al foglio 7, mappali 276 e 270.
Più nel dettaglio, la ricorrente esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento dei predetti beni in via esclusiva e pacifica per oltre vent'anni, vivendoci con il marito dal 1989 sino al 2006;
- che nel 2006 aveva dato i beni in comodato ai suoi figli;
- di aver abitato l'immobile anche prima del 1989, unitamente ai due intestatari formali, che erano i suoi zii;
- che nel 1988 aveva provveduto a ristrutturare a sue spese l'appartamento, modificando la distribuzione degli spazi interni, realizzando due camere, cucina, bagno, soggiorno, garage e cortile;
- di aver effettuato la manutenzione dell'immobile nel corso degli anni;
- di aver posseduto in via esclusiva anche il vigneto (distinto al foglio 7, mappale 276-270), provvedendo alla sostituzione delle parti ammalorate, alla potatura, all'aratura, alla scalzatura e ai trattamenti fitosanitari, con l'aiuto materiale del marito e del figlio;
- che gli intestatari formali, ormai deceduti, avevano designato come unica erede la ricorrente;
- che non è stato mai possibile formalizzare l'intestazione in quanto sono assenti i titoli di provenienza.
I resistenti non si costituivano e, rilevata la regolarità della notifica, effettuata sia nelle forme ordinarie che nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c., ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 11.6.2025 la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art 281 decies c.p.c.
*
Si deve premettere che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., è depositata nel termine di cui al comma terzo della citata norma, applicabile al presente giudizio in virtù dell'art. 7, co. 3, d.lgs. n.
165/2024 (cd. Correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024).
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pagina 2 di 5 pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dalla ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte ricorrente).
I resistenti, rimanendo contumaci, non si opponevano a quanto allegato e dedotto nell'atto di citazione.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali (cfr. udienza del 14.1.2025) è emerso che la parte ricorrente possiede e possedeva da oltre 20 anni l'immobile e il terreno oggetto di causa, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste LL della ricorrente, raccontava che era andata Testimone_1 Parte_1
a vivere in quella casa nel 1989, subito dopo essersi sposata, utilizzandola come casa familiare.
Descriveva con precisione e dettaglio i luoghi oggetto di causa: “la casa si trova nell'abitato di
DA, non è nel centro del Paese. La via se non erro è via Arno o meglio via Tirso, sono due vie vicine. Come si accede nella casa? Si accede con ingresso indipendente. Dalla via pubblica, c'è un portocino, si entra nel portoncino, dal piano strada ci sono tre gradini per accedere all'appartamento.
Nel piano terra c'è la sala, due stanze, un bagno e poi c'è anche una scala che porta ad altre stanze al primo piano. Al piano terra, c'è anche uno spazio per arrivare al cortile interno. Nel cortiletto interno vi è una stanza dove vi è una cucina rustica.
C'è anche il garage a piano strada con accesso tramite serranda, sempre dalla stessa via per accedere all'appartamento.
Quanto è grande l'appartamento? Sarà circa 140 metri quadri complessivi”.
Riferiva che vi era anche un cortile, utilizzato esclusivamente dalla LL: “è usato solo da mia LL (…) il balconcino da cui si raggiunge il cortiletto è esterno all'appartamento e può essere utilizzato solo dalla proprietà Vi è una finestra dell'abitazione seminterrata che si affaccia sul Pt_1
cortiletto, ma non vi è accesso diretto da parte di terzi”.
Riferiva che la ricorrente, prima di trasferirsi, aveva ristrutturato l'immobile e aveva sistemato la casa sia internamente che esternamente. Il possesso dell'abitazione è attuale in quanto, come ben riferito dalla testimone, nel 2006 la LL si era trasferita in un'altra casa, tuttavia aveva sempre tenuto le chiavi della casa di via Tirso e si era sempre occupata dell'ordine e della manutenzione (cfr. “ogni tanto ci va per arieggiare gli ambienti e tenerla ordinata. Come è utilizzata adesso? Adesso non vi
pagina 3 di 5 abita nessuno, è magari utilizzata per deposito di cose. Ogni tanto ci vado anche io quando vedo che mia LL è lì”).
Con riguardo alla vigna, la teste confermava che sino al 1994 il bene era stato gestito dalla sua Pt_1
famiglia d'origine; tuttavia, dal 1994, la gestione era stata lasciata esclusivamente a che Parte_1
se ne era occupata insieme al marito.
Anche in questo caso, la testimone descriveva i luoghi oggetto di causa con precisione e dettaglio (cfr.
“come si accede? Sulla strada per Orgosolo, si svolta a sinistra e si imbocca una stradina sterrata, la quale in mezzo ai campi conduce alla vigna. Non c'è un cancello di ingresso. Il terreno è delimitato con muretti a secco. Infatti, il terreno si trova in una zona di vigneti, quindi la vigna è delimitata con le modalità tradizionali del muretto a secco”).
Anche il teste , cognato della ricorrente, confermava tali circostanze, Testimone_2
dichiarando che, quando aveva conosciuto sua moglie nel 1988, la vigna era di proprietà del suocero;
tuttavia, a causa dell'età avanzata, il suocero non era più riuscito a gestirla e, quindi, l'aveva concessa
“quando c'ero io anche collaboravo, appunto nel 1993 ho assunto un altro lavoro e non Parte_1 potevo più aiutare e essere presente. E quindi da quell'anno se ne è occupata solo con suo marito Pt_1
(…) cosa fa la signora sulla vigna? Lei e il marito coltivano e curano tutta la vigna. Fanno vino Pt_1
casereccio”.
Con riguardo alla casa di via Tirso, il teste confermava che vi aveva abitato in via Parte_1
esclusiva, insieme al marito, subito dopo essersi sposata nel 1989; anche attualmente la ricorrente aveva la disponibilità esclusiva dell'immobile e si occupava della sua manutenzione: “attualmente la casa di Via Tirso non è abitata, ma è comunque nella disponibilità di , la quale si reca Pt_1
periodicamente per fare manutenzione ordinarie e fare la pulizia. Penso anche che venga usata come deposito delle cose, hanno anche un garage annesso dove ricoverano le cose”.
Confermava altresì l'attività di straordinaria amministrazione e di ristrutturazione dell'immobile, sostenuta a proprie spese da Parte_1
Infine, il teste, anche alla luce del rapporto familiare con la ricorrente, precisava che sia la casa che la vigna appartenevano esclusivamente a e che nessun altro aveva interesse su quei beni (cfr. Parte_1
La casa e la vigna sono solo di ? Si solo di . Mia moglie non ha interesse né alcun diritto su Pt_1 Pt_1 questi beni. Qualcuno a DA si è lamentato dell'utilizzo da parte di ? No, in paese si Pt_1 ritengono beni di . Parte_1
Entrambi i testimoni hanno altresì riconosciuto e descritto l'immobile oggetto di usucapione.
pagina 4 di 5 Considerata la natura immobiliare e agraria dei beni in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte ricorrente siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dei beni in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di nata a [...] il [...] (C.F. ), dell'immobile sito in Parte_1 C.F._1
DA, via Tirso n. 1, identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al foglio 13, mapp.
n. 148, sub 2 nonché del terreno sito in DA, identificato al Catasto Terreni al foglio 7, mapp. Nn
276 e 270;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 17.6.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
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