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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/11/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1602/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1602/2022 promossa da:
(C.F. – già – con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dell'Avv. BONALUME PAOLO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. SUSINI MICHELE (CF Controparte_1 P.IVA_2
) C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 944/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 07/07/2022
CONCLUSIONI
In data 05-26/03/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 944/22 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 7 luglio 2022 nel giudizio RG 2001/18 di opposizione a decreto ingiuntivo tra – nuova Parte_1 denominazione di – e il e notificata dal difensore Parte_2 Controparte_1 del al difensore di in data 8 luglio 2022 IN VIA PRINCIPALE: previo CP_1 Parte_1 accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di Parte_1 nei confronti del Comune di : • € 34.107,47 per sorte capitale, di cui alle fatture
[...] CP_1
pagina 1 di 14 indicate nell'elenco che si produce sub doc. 1 e di seguito riportate, dei quali: - € 26.254,54 (a fronte di un importo ingiunto pari ad € 38.901,07) maturati a titolo di corrispettivo delle forniture Part di energia erogate in favore del da GA S.p.A. e da essa ceduti a - € 7.852,93 (a CP_1 fronte di un importo ingiunto pari ad € 61.255), maturati a titolo di corrispettivo delle forniture di Part energia erogate in favore del da EN Servizio Elettrico S.p.A. e da essa ceduti a […] CP_1 gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di € 34.107,47
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con il ricorso per decreto ingiuntivo nonché nell'elenco che si produce sub doc. 1 (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
• gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 66.048,54 ingiunta e ora non più dovuta di cui alle ulteriori Part fatture ingiunte che erano state cedute a sempre da GA S.p.A. e EN Servizio Elettrico S.p.A., di cui alle fatture riportate nell'elenco che si produce sub doc. 2 • gli interessi anatocistici gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di € 66.048,54 che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 Part oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a le
[...] CP_1 somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare Controparte_1 il a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di Controparte_1 Parte_1 sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”
Per parte appellata: “Piaccia alla Corte Ill.ma, ogni altra istanza disattesa respingere integralmente il gravame proposto dalla nuova denominazione di Parte_1 [...]
, corrente in Milano, Via Domenichino, 5 P iva in persona del Parte_2 P.IVA_1
Suo legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza impugnata, che dovrà per contro , occorrendo, in accoglimento dell'impugnazione incidentale avanzata dalla difesa del CP_1
con il presente atto, essere riformata nella parte in cui, contro le pacifiche evidenze
[...] processuali, ha rigettato le eccezioni avanzate dal relative all'inesistenza ed in Controparte_1 ogni caso all'assenza di ogni riscontro probatorio delle asserite notifiche avvenute con comunicazione pec Avv Dolcini del 17 luglio 2015 relativa alla cessione di credito intervenuta tra la società e in data 26 giugno 2015 e con comunicazione Controparte_2 Parte_2 pec Avv Dolcini del 29.07.2015 relativa alla cessione di credito intervenuta tra GA s.p.a e Pt_2 pagina 2 di 14 in data 21 luglio 2015. Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria Parte_2 insiste occorrendo nella prove per interrogatorio formale e testi sui capitoli da 1 a 7 di cui alla Part memoria 183 6 comma numero 2 , nonché nell'ordine di esibizione a del contratto di factoring e dell'estratto del conto corrente sul quale GA ha eseguito in Suo favore in data 06.08.2019 il pagamento dell'importo di € 22.433,84 come risulta dalla contabile di pagamento prodotta dalla difesa del per l'udienza del 04.02.2021”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche solo Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il , proponendo Controparte_1 gravame avverso la sentenza n. 944/2022, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il
07/07/2022, che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal aveva revocato CP_1 il decreto ingiuntivo n. 327/2018, condannando quest'ultimo al pagamento della minor somma di
€ 22,50, oltre interessi dalla domanda;
aveva, inoltre, condannato l'opposta alla refusione delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado. Part 1.1. – Il aveva convenuto in giudizio opponendo il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
327/2018, emesso in data 7.3.2018, con cui era stato ad esso intimato il pagamento della somma Part di € 104.032,67 – oltre interessi – a favore di quale cessionaria dei crediti vantati, nei confronti del da per € 3.368,11, da GA Spa per € 38.901,07 e da CP_1 Controparte_2
EN Servizio Elettrico Spa per € 61.255,00, in forza di rispettivi ordinativi di acquisto di energia elettrica (n. 1025802 del 28/11/2913, n. 1815573 del 18/12/2014 e n. 2879599 del 13/04/2016).
A sostegno dell'opposizione, il eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza per materia del CP_1
Tribunale di Pisa in favore del Tribunale delle Imprese di Firenze ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett.
f), del Dlgs 168/2003.
Nel merito, rilevava:
-) che la notifica, a mezzo pec del 17.7.2015, avente ad oggetto la cessione del credito vantato da Part
era invalida e, pertanto, alla cessionaria ( erano opponibili i pagamenti effettuati in CP_2 favore della cedente ( ) con mandati dell'1.2.2018. Difatti, la relata di notifica eseguita ai CP_2 Part sensi della l.n. 53/1994 dall'Avv. Stefano Dolcini, procuratore di in forza di procura generale alle liti, non conteneva alcuna indicazione circa il contenuto dell'atto; inoltre, non risultava attestata, ai sensi dell'art. 9 della l.n. 53/1994 e dell'art. 16 del d.l. 179/2012, la conformità della copia cartacea depositata all'originale informatico notificato dal difensore;
-) per lo stesso motivo, erano invalide le notifiche, a mezzo pec, del 29/07/2015 e del 24/06/2015 aventi ad oggetto l'avvenuta cessione del credito vantato da GA, con la conseguenza che i pagamenti effettuati al cedente con mandati del 30/09/2015 e del 22/04/2016 erano opponibili pagina 3 di 14 Part alla cessionaria
-) in relazione, infine, alla cessione dei crediti vantati da EN, il credito di € 61.225,00 azionato in via monitoria era inesistente, in quanto atteneva ad una fattura (n. 0190702204/2015) che aveva ad oggetto IVA non dovuta, ad un'altra (n. 4375220042) che era stata pagata con mandato del
19/09/2017, mentre le restanti erano state tutte annullate con note di credito, corrispondenti per importo e per data di emissione.
Concludeva, quindi, chiedendo di dichiararsi, in via principale, l'incompetenza del Tribunale di Pisa in favore del Tribunale delle Imprese di Firenze e, in subordine, l'accertamento dell'infondatezza delle pretese creditorie avverse, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando Parte_2 integralmente l'opposizione di cui chiedeva il rigetto;
in particolare, l'opposta, oltre a contestare l'eccezione di incompetenza sollevata dal rilevava: CP_1
-) che le cessioni di credito erano state regolarmente notificate dal legale autorizzato, conformemente a quanto previsto dall'art. 22 del D.lgs. 82/2005, ed era stata versata in atti la ricevuta di accettazione dell'atto;
-) che, pertanto, i pagamenti effettuati dal al cedente, dopo la notifica della cessione, non CP_1 potevano avere efficacia liberatoria;
-) che, per quanto riguardava la posizione di EN Servizio Elettrico s.p.a., la compensazione con le note di credito non era opponibile, in quanto il Comune aveva accettato la cessione;
-) che, in ogni caso, i crediti azionati dovevano ritenersi esistenti, in quanto: - non era contestata né la fornitura né il ritardo nei pagamenti;
- la banca aveva prodotto tutta la documentazione probatoria;
- il debitore aveva l'onere di provare l'avvenuto adempimento il che, tuttavia, non era avvenuto.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza, decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
-) quanto ai crediti ceduti da GA, la notifica della cessione effettuata dall'Avv. Sgobbo in data
24.6.2015 era nulla, in quanto la relata non indicava espressamente l'indirizzo pec del destinatario né recava la dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, avendo il procuratore a ciò delegato utilizzato l'espressione “notificazione ai sensi di legge”, di talché non risultavano rispettati i requisiti di cui all'art.
3-bis, comma 5, della l.n. 53/1994;
-) la notifica, invece, eseguita, in data 29.7.2015, dall'Avv. Dolcini doveva considerarsi valida, in quanto, pur non recando alcuna indicazione dell'atto notificato e non risultando, dalla ricevuta di consegna, gli allegati notificati, tali requisiti non erano previsti dalla legge a pena di nullità; pagina 4 di 14 -) pertanto, la somma residua di € 26.254,54 non risultava dovuta dal in quanto il CP_1 pagamento effettuato nelle mani del cedente aveva efficacia liberatoria per il debitore ceduto;
-) inoltre, il aveva pure depositato comunicazione di GA, con la quest'ultima lo CP_1 Part informava di aver provveduto a bonificare a la somma di € 22.433,84;
-) per quanto riguardava i crediti ceduti da EN – di cui, secondo l'opposta, sarebbe residuato il minor importo di € 7.852,93 – per ciascuna fattura insoluta risultava emessa la corrispondente nota di credito, di talché tali crediti non esistevano;
-) per quanto concerneva, infine, i crediti vantati da , la notifica della cessione doveva CP_2 essere considerata valida, con conseguente inopponibilità dei pagamenti effettuati, dal debitore Part ceduto, alla società cedente;
tuttavia, come precisato da il credito ammontava all'irrisoria cifra di € 22,50. Part
-) le spese legali andavano poste a carico di dal momento che la sua domanda era stata accolta solo nella misura di € 22,50 (a fronte di un decreto ingiuntivo ottenuto per oltre 100.000 euro) e tenuto conto del fatto che essa era stata resa edotta dell'erroneo pagamento effettuato dal a GA e, pur ricevendo gli importi dalla cedente, aveva immotivatamente ed CP_1 ostinatamente proseguito nel giudizio.
2 – Il giudizio di secondo grado. Part 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Part 1) con il primo, censurava la decisione impugnata per aver rigettato la domanda di essa volta ad ottenere la condanna del al pagamento della somma capitale di € 34.107,47 e dei CP_1 relativi interessi di mora ed anatocistici.
1.a) In particolare, aveva errato il tribunale nel ritenere nulla la notifica dell'atto di cessione, in riferimento alle fatture emesse da GA, con conseguente efficacia liberatoria del pagamento eseguito dal nei confronti del cedente. CP_1
Difatti, la notifica della cessione era stata eseguita all'indirizzo pec del debitore ceduto e nella relata era espressamente specificato che tale indirizzo era stato “estratto dall'indice delle
Pubbliche Amministrazioni”.
Inoltre, nel corpo della relazione di notifica era stato fatto espresso riferimento alla legge n.
53/1994.
In ogni caso, quelle indicate dal tribunale non erano altro che mere irregolarità, come tali assolutamente irrilevanti ai fini della validità della notifica, la quale aveva raggiunto il suo scopo, dal momento che l'atto era stato consegnato al destinatario.
Del resto, la comunicazione della cessione del credito è un atto a forma libera che non ha valenza processuale. pagina 5 di 14 Ne derivava che i pagamenti eseguiti dal a GA non erano opponibili al cessionario, in CP_1 quanto eseguiti successivamente alla notifica dell'atto di cessione. Part Il tribunale aveva, altresì, errato nel ritenere che GA aveva trasferito a le somme pagate dal trattandosi di circostanza che era rimasta assolutamente indimostrata. CP_1 Part
1.b) Ad ogni modo, aveva diritto a pretendere il pagamento anche degli interessi di mora, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura, per averli acquistati con l'atto di cessione, il cui art. 6 prevedeva che “la presente cessione comprende i frutti scaduti e da maturarsi”. Part Parimenti, aveva diritto al pagamento degli interessi anatocistici, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Part
1.c) Per quanto concerneva i crediti ceduti a da EN Servizio Elettrico, pari ad € 7.852,93, aveva errato il tribunale del ritenerli inesistenti, non essendovi prova delle note di credito emesse dal cedente né delle ragioni poste a loro fondamento.
Inoltre, tali note erano successive alla notifica della cessione del credito e, come tali, non erano Part opponibili alla cessionaria
L'appellante, comunque, aveva diritto al pagamento sia degli interessi di mora che di quelli anatocistici anche su tali fatture.
2) con il secondo, rilevava la nullità della sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla domanda volta ad ottenere il pagamento degli interessi di mora relativi alla sorte capitale pagata di € 66.048,54 ovvero – nell'ipotesi in cui la pronuncia fosse stata ritenuta implicita – per avere il tribunale rigettato la domanda.
3) con il terzo, deduceva la nullità della sentenza in relazione al capo con cui era stata disposta la Part condanna di al pagamento delle spese di lite.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, il , nel costituirsi in giudizio, contestava, Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Spiegava, inoltre, appello incidentale per avere il primo giudice ritenuta valida la notifica della Part cessione di credito (tra e del 26.6.2015) avvenuta con pec dell'Avv. Dolcini del CP_2 Part 17.7.2015 nonché quella (tra GA e del 21.7.2015) avvenuta con comunicazione del predetto legale del 29.7.2015.
pagina 6 di 14 2.3. – Con ordinanza del 24.4.2024, la Corte invitava le parti ad esperire la procedura di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, la quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 05-26/03/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – L'esame dei gravami.
3.1. – Il primo motivo dell'appello principale, nella parte in cui è volto a contestare la decisione per avere ritenuto invalida la notifica dell'atto di cessione dei crediti, eseguita dall'Avv. Sgobbo a mezzo pec del 24.6.2015, con conseguente efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dal
, può essere trattato congiuntamente con l'appello incidentale. CP_3
3.1.1. – Sul punto, l'appello principale è infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta.
Ha ragione l'appellante a sostenere che i vizi elencati dal tribunale (mancata indicazione dell'indirizzo pec del destinatario, mancata specificazione che la notifica fosse stata eseguita ai sensi della legge n. 53/94) altro non sono che mere irregolarità, anche perché “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass. civ., ord. n. 12734/2021).
Tuttavia, il gravame non è condivisibile nella parte in cui sostiene che la notifica avrebbe comunque raggiunto il suo scopo, dal momento che l'atto di cessione sarebbe stato consegnato al destinatario. Part Al riguardo, infatti, si è limitata produrre, in formato pdf, le ricevute di consegna ed accettazione della pec che, però, non contengono alcun riferimento né agli eventuali allegati né al presunto atto notificato.
Ora, vero è che in caso di notifica a mezzo pec “la ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo
a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario” (cfr. Cass. civ., ord. n. 29732/2018).
pagina 7 di 14 Nella specie, tuttavia, la ricevuta di accettazione, così come quella di consegna, non contiene Part alcun elemento che consenta di stabilire un collegamento con l'atto di cessione che assume essere stato notificato.
Pertanto, a fronte delle contestazioni sollevate dal (che ha negato di avere ricevuto l'atto CP_1 di cessione dei crediti tanto da aver proceduto al pagamento direttamente nei confronti della Part cedente GA), costituiva precipuo onere di depositare le suddette ricevute di consegna in formato “.eml” o “.msg”, così da consentire la verifica del loro contenuto e degli atti eventualmente allegati.
Il che, tuttavia, non è avvenuto.
Come affermato dalla Suprema Corte: “l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o
".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva”
(cfr. Cass. civ., n. 16189/2023). Part Nella specie, la prova della consegna dell'atto di cessione, in mancanza di elementi offerti da non è desumibile aliunde, di talché la sua notifica non può essere considerata valida.
Né vale obiettare che il richiamato principio risulta enucleato con riferimento alla notifica di un atto processuale, mentre la notifica della cessione del credito costituisce un atto a foma libera.
Invero, tale “notifica” deve comunque consentire al creditore di conoscere la “mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. ex plurimis Cass. civ. 12734/2021 cit.). Part Finalità che, in questo caso, non può ritenersi in alcun modo raggiunta in quanto a fronte delle contestazioni sollevate dal (suffragate, si ripete, dai pagamenti eseguiti CP_1 direttamente nei riguardi del cedente e tutti in date successive alla presunta notifica dell'atto di cessione, cfr. doc. 9-13), avrebbe dovuto provare a cosa si riferissero le ricevute di accettazione e di consegna prodotte in formato pdf, e ciò, in mancanza pure di richieste istruttorie articolate in merito, sarebbe potuto avvenire solo attraverso il deposito dei relativi file in formato ".eml" o
".msg".
pagina 8 di 14 3.1.2. – Ne discende la fondatezza dell'appello incidentale proposto dal diretto a CP_1 censurare la decisione impugnata per avere ritenuto valida la notifica dell'atto di cessione eseguita dall'Avv. Dolcini sia in data 17.7.2015 (creditore cedente ) che in data 29.7.2015 (creditore CP_2 cedente GA).
Difatti, anche in tal caso, le ricevute di consegna ed accettazione, in formato pdf, non contengono alcun riferimento né agli eventuali allegati né al presunto atto notificato.
Al riguardo, non condivisibile è la sentenza impugnata nella parte in cui afferma: “l'opponente ha allegato che la stessa difetterebbe dei requisiti necessari in quanto la relata di notifica non reca alcuna indicazione del contenuto dell'atto notificato e dalla ricevuta di consegna della casella pec non risultano gli allegati notificati. Esaminata la documentazione, tali circostanze risultano confermate. La legge, tuttavia, non pone tali requisiti a pena di nullità. Il vizio, quindi, non inficia
l'opponibilità della cessione al debitore ceduto” (pag. 5).
Al contrario, il vizio incide certamente sulla validità della “notifica”, in quanto non consente di verificare il suo contenuto e, quindi, a cosa essa si riferisca.
In proposito, non importa che la legge (n. 53/94) non preveda espressamente tali requisiti a pena di nullità in quanto, essendo la notifica della cessione del credito un atto a forma libera, ciò che rileva è la sua idoneità a rendere il debitore edotto dell'intervenuta cessione.
Pertanto, nel caso in cui il cessionario non sia in grado di provare il contenuto della “notifica” è evidente come tale circostanza non permetta di ritenere che il debitore ceduto sia stato informato della mutata titolarità del credito.
Di conseguenza, i pagamenti eseguiti dal direttamente a GA e ad , Controparte_1 CP_2 Part successivamente alla stipula della cessione del credito a favore di ma precedentemente al primo atto costituente valida comunicazione della stessa (vale a dire la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 30.3.2018), hanno sicuramente efficacia liberatoria ex art. 1264 c.c., non constando che il debitore ceduto fosse comunque a conoscenza della cessione.
3.1.3. – Ora, se tale circostanza ha conseguenze pratiche trascurabili con riferimento alla Part posizione (dal momento che il credito residuo azionato da ammontava ad € 22,50), il CP_2 discorso è diverso per quanto concerne la posizione GA.
Innanzi tutto, non si può dubitare né del fatto che il abbia proceduto al pagamento della CP_1 somma di € 22.433,84 a GA (come comprovato dalla documentazione versata in atti, cfr. doc. 7, Part
9-13 né del fatto che la suddetta somma sia stata versata da quest'ultima a come CP_1 si evince dalla contabile del bonifico depositata in allegato alla nota dell'1.2.2021, unitamente alla Part specifica delle singole voci componenti il complessivo importo bonificato a (pari ad €
17.091.432,71) ed in cui compare anche la posizione del (doc. 3-4). Controparte_1
pagina 9 di 14 In proposito, la predetta produzione, pur essendo avvenuta oltre le preclusioni istruttorie, non può essere considerata inammissibile, giacché i documenti alla stessa acclusi sono di formazione successiva (con specifico riferimento alla pec del 17.12.2020 di trasmissione della contabile del bonifico eseguito il 6.8.2019) alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (concessi con decorrenza dal 12.2.2019, cfr. ordinanza del 12.12.2018). Part 3.1.4. – Ciò posto, è incontestato che il credito complessivo di GA, oggetto di cessione a corrispondesse, al momento dell'emissione della sentenza di primo grado, ad € 26.254,54 (cfr. situazione contabile al 5.7.2021 allegata alla comparsa conclusionale depositata in pari data), somma da cui devono essere detratte le note di credito emesse, il 29.5.2015, da parte di GA Part (pari ad € 2.740,55), riferite espressamente alle fatture azionate da (cfr. doc. 12, 13
, così pervenendosi alla somma finale di € [25.254,54-2.740,55=] 23.513,99. CP_1 Part Ne consegue che il credito residuo vantato, in linea capitale, da è pari ad € [23.513,99-
22.433,84=] 1.080,15.
Al riguardo, giova considerare che le note di credito sono anteriori alla comunicazione dell'atto di cessione del credito (e, cioè, alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 30.3.2018), Part sicché alla luce del principio che sarà esposto al § 3.3., le stesse sono opponibili a
3.2. – Il mezzo è, poi, fondato nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, degli interessi moratori e anatocistici sulla sorte capitale di € 23.513,99 perché ancora da pagare (per la minor somma di € 1.080,15) oppure perché pagata in ritardo dal
(come si desume dall'analisi dei mandati di pagamento e dei bonifici versati in atti). CP_1
Difatti, è incontestato, oltre che documentalmente provato, che la cessione del credito ricomprendesse anche gli interessi, come è chiaramente affermato dall'art. 6 degli atti stipulati il
22.6.2015 ed il 22.7.2015 (“la presente cessione comprende i frutti scaduti e da maturarsi”), e che il abbia proceduto a pagare a GA solo la sorte capitale. CP_1 Part Ne consegue che in ordine alla cessione GA, ha diritto a vedersi corrisposta, sulla sorte capitale di € 23.513,99, gli interessi moratori di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, nonché gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
3.3. – L'ulteriore censura contenuta nel mezzo in disamina va trattata congiuntamente con la restante parte del secondo motivo.
3.3.1. – In ordine alla cessione EN, si duole l'appellante del mancato riconoscimento del credito residuo di € 7.852,93 nonché degli interessi di mora sulla sorte capitale, che sarebbe stata pagata in ritardo. pagina 10 di 14 Sostiene il la non debenza di tali importi, per essere il credito ceduto inesistente, perché CP_1 portato da fatture che sarebbero state annullate dal cedente con l'emissione di note di credito.
Orbene, si applica il seguente principio: “In tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario.” (cfr.
Cassazione civile, sentenza dell'11.5.2007, n. 10833).
Nella specie, le note di credito (cfr. doc. 14-15 sono contestuali alle singole fatture e, CP_1 quindi, risultano emesse in epoca anteriore alla notifica dell'atto di cessione del credito (avvenuta,
a mezzo ufficiale giudiziario, in data 18.1.2017 e sulla cui validità non esistono contestazioni), con la conseguenza che sono opponibili al cessionario. Part Al riguardo, è significativo che, pur deducendo il saldo di una parte delle fatture (per complessivi € 61.255,00) non è stata in grado di indicare la data dei singoli pagamenti, avendo fatto riferimento ai mandati emessi dal che, però, non risultano prodotti (cfr. atto di CP_1 appello, pag. 34). Part Inoltre, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado (pag. 4), aveva rilevato che “l'eccepita compensazione – con le note di credito - non è, peraltro, opponibile ex art.
1248 cc, avendo il debitore ceduto accettato puramente e semplicemente la cessione”, impostazione che, oltre a non essere aderente alla linea difensiva dell'opponente (che non aveva sollevato alcuna eccezione di compensazione ma dedotto l'inesistenza del credito per essere le fatture state annullate da EN con l'emissione, appunto, di note di credito, cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 6), si pone in palese contraddizione con la dedotta esecuzione di pagamenti, in quanto implica l'ammissione di una forma di estinzione dell'obbligazione (e cioè la compensazione) diversa dall'adempimento. Part Pertanto, proprio le incertezze manifestate da in ordine alla forma di estinzione del credito ceduto rafforzano il convincimento circa la sua inesistenza.
3.3.2. – Per quanto riguarda, invece, le altre fatture inerenti la cessione GA (diverse da quelle Part menzionate ai § 3.1.4. e 3.2), non ha neppure allegato quando sarebbero avvenuti i pagina 11 di 14 pagamenti e, dunque, l'entità del ritardo, sicché la domanda si presenta carente proprio sotto il profilo assertivo.
Ne discende che la sentenza impugnata, in parte qua, merita di essere confermata.
3.4. – In punto di spese, passando così ad esaminare il terzo motivo di appello, va richiamato, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez. 6
- L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv. 629993).
Orbene, l'esito della lite ha delineato la reciproca soccombenza delle parti, con la conseguenza che si rinvengono i presupposti per compensare per 2/3 le spese del doppio grado di giudizio, mentre il residuo 1/3 deve essere posto a carico del dal momento che la domanda proposta da CP_1 Part è risultata, sia pure in parte, fondata.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M 147/2022 § 12 (valore € 5.201-26.000):
A) Spese del giudizio di primo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare: € 5.077,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo : € 922,00;
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare: € 3.933,00, oltre € 804,00 per spese documentate, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisionale, in ragione della ridotta attività difensiva espletata. pagina 12 di 14 Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione del valore della causa, si tiene conto anche degli interessi (moratori ed anatocistici) da corrispondere (cfr. Cass. civ., n. 5004/1993 onde “in tema di onorari di avvocato e di diritti di procuratore il criterio dettato dall'art. 6 comma 1 della tariffa professionale approvata con D.M. 22 giugno 1982 per la determinazione degli onorari a carico del soccombente (ed applicabile anche per quelli a carico del cliente), che richiama le norme del codice di procedura civile, implica che per stabilire il valore della causa ed il conseguente scaglione tariffario deve tenersi conto, a norma dell'art. 10 cod. proc. civ., sia della sorte capitale originariamente richiesta, sia degli interessi scaduti e delle spese anch'esse richieste, cumulandoli con il capitale”).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da GIA' Parte_1 Parte_2
e sull'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza n. 944/2022
[...] Controparte_1 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 07/07/2022, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale accoglimento di quello principale, condanna il al pagamento della somma di € 1.080,15, oltre interessi moratori Controparte_1 ed anatocistici sulla sorte capitale di € 23.513,99 relativa alle fatture GA s.p.a., nei termini di cui in motivazione;
2) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
3) compensa per 2/3 le spese del doppio grado di giudizio, ponendo il rimanente 1/3 a carico del che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 5.077,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 804,00 per spese documentate, in €
3.933,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 15.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
pagina 13 di 14 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1602/2022 promossa da:
(C.F. – già – con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 dell'Avv. BONALUME PAOLO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. SUSINI MICHELE (CF Controparte_1 P.IVA_2
) C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 944/2022 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 07/07/2022
CONCLUSIONI
In data 05-26/03/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Firenze, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 944/22 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 7 luglio 2022 nel giudizio RG 2001/18 di opposizione a decreto ingiuntivo tra – nuova Parte_1 denominazione di – e il e notificata dal difensore Parte_2 Controparte_1 del al difensore di in data 8 luglio 2022 IN VIA PRINCIPALE: previo CP_1 Parte_1 accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di Parte_1 nei confronti del Comune di : • € 34.107,47 per sorte capitale, di cui alle fatture
[...] CP_1
pagina 1 di 14 indicate nell'elenco che si produce sub doc. 1 e di seguito riportate, dei quali: - € 26.254,54 (a fronte di un importo ingiunto pari ad € 38.901,07) maturati a titolo di corrispettivo delle forniture Part di energia erogate in favore del da GA S.p.A. e da essa ceduti a - € 7.852,93 (a CP_1 fronte di un importo ingiunto pari ad € 61.255), maturati a titolo di corrispettivo delle forniture di Part energia erogate in favore del da EN Servizio Elettrico S.p.A. e da essa ceduti a […] CP_1 gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale di € 34.107,47
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con il ricorso per decreto ingiuntivo nonché nell'elenco che si produce sub doc. 1 (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
• gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 66.048,54 ingiunta e ora non più dovuta di cui alle ulteriori Part fatture ingiunte che erano state cedute a sempre da GA S.p.A. e EN Servizio Elettrico S.p.A., di cui alle fatture riportate nell'elenco che si produce sub doc. 2 • gli interessi anatocistici gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di € 66.048,54 che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 Part oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a le
[...] CP_1 somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare Controparte_1 il a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di Controparte_1 Parte_1 sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”
Per parte appellata: “Piaccia alla Corte Ill.ma, ogni altra istanza disattesa respingere integralmente il gravame proposto dalla nuova denominazione di Parte_1 [...]
, corrente in Milano, Via Domenichino, 5 P iva in persona del Parte_2 P.IVA_1
Suo legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza impugnata, che dovrà per contro , occorrendo, in accoglimento dell'impugnazione incidentale avanzata dalla difesa del CP_1
con il presente atto, essere riformata nella parte in cui, contro le pacifiche evidenze
[...] processuali, ha rigettato le eccezioni avanzate dal relative all'inesistenza ed in Controparte_1 ogni caso all'assenza di ogni riscontro probatorio delle asserite notifiche avvenute con comunicazione pec Avv Dolcini del 17 luglio 2015 relativa alla cessione di credito intervenuta tra la società e in data 26 giugno 2015 e con comunicazione Controparte_2 Parte_2 pec Avv Dolcini del 29.07.2015 relativa alla cessione di credito intervenuta tra GA s.p.a e Pt_2 pagina 2 di 14 in data 21 luglio 2015. Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria Parte_2 insiste occorrendo nella prove per interrogatorio formale e testi sui capitoli da 1 a 7 di cui alla Part memoria 183 6 comma numero 2 , nonché nell'ordine di esibizione a del contratto di factoring e dell'estratto del conto corrente sul quale GA ha eseguito in Suo favore in data 06.08.2019 il pagamento dell'importo di € 22.433,84 come risulta dalla contabile di pagamento prodotta dalla difesa del per l'udienza del 04.02.2021”. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche solo Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il , proponendo Controparte_1 gravame avverso la sentenza n. 944/2022, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il
07/07/2022, che, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal aveva revocato CP_1 il decreto ingiuntivo n. 327/2018, condannando quest'ultimo al pagamento della minor somma di
€ 22,50, oltre interessi dalla domanda;
aveva, inoltre, condannato l'opposta alla refusione delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado. Part 1.1. – Il aveva convenuto in giudizio opponendo il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
327/2018, emesso in data 7.3.2018, con cui era stato ad esso intimato il pagamento della somma Part di € 104.032,67 – oltre interessi – a favore di quale cessionaria dei crediti vantati, nei confronti del da per € 3.368,11, da GA Spa per € 38.901,07 e da CP_1 Controparte_2
EN Servizio Elettrico Spa per € 61.255,00, in forza di rispettivi ordinativi di acquisto di energia elettrica (n. 1025802 del 28/11/2913, n. 1815573 del 18/12/2014 e n. 2879599 del 13/04/2016).
A sostegno dell'opposizione, il eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza per materia del CP_1
Tribunale di Pisa in favore del Tribunale delle Imprese di Firenze ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett.
f), del Dlgs 168/2003.
Nel merito, rilevava:
-) che la notifica, a mezzo pec del 17.7.2015, avente ad oggetto la cessione del credito vantato da Part
era invalida e, pertanto, alla cessionaria ( erano opponibili i pagamenti effettuati in CP_2 favore della cedente ( ) con mandati dell'1.2.2018. Difatti, la relata di notifica eseguita ai CP_2 Part sensi della l.n. 53/1994 dall'Avv. Stefano Dolcini, procuratore di in forza di procura generale alle liti, non conteneva alcuna indicazione circa il contenuto dell'atto; inoltre, non risultava attestata, ai sensi dell'art. 9 della l.n. 53/1994 e dell'art. 16 del d.l. 179/2012, la conformità della copia cartacea depositata all'originale informatico notificato dal difensore;
-) per lo stesso motivo, erano invalide le notifiche, a mezzo pec, del 29/07/2015 e del 24/06/2015 aventi ad oggetto l'avvenuta cessione del credito vantato da GA, con la conseguenza che i pagamenti effettuati al cedente con mandati del 30/09/2015 e del 22/04/2016 erano opponibili pagina 3 di 14 Part alla cessionaria
-) in relazione, infine, alla cessione dei crediti vantati da EN, il credito di € 61.225,00 azionato in via monitoria era inesistente, in quanto atteneva ad una fattura (n. 0190702204/2015) che aveva ad oggetto IVA non dovuta, ad un'altra (n. 4375220042) che era stata pagata con mandato del
19/09/2017, mentre le restanti erano state tutte annullate con note di credito, corrispondenti per importo e per data di emissione.
Concludeva, quindi, chiedendo di dichiararsi, in via principale, l'incompetenza del Tribunale di Pisa in favore del Tribunale delle Imprese di Firenze e, in subordine, l'accertamento dell'infondatezza delle pretese creditorie avverse, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando Parte_2 integralmente l'opposizione di cui chiedeva il rigetto;
in particolare, l'opposta, oltre a contestare l'eccezione di incompetenza sollevata dal rilevava: CP_1
-) che le cessioni di credito erano state regolarmente notificate dal legale autorizzato, conformemente a quanto previsto dall'art. 22 del D.lgs. 82/2005, ed era stata versata in atti la ricevuta di accettazione dell'atto;
-) che, pertanto, i pagamenti effettuati dal al cedente, dopo la notifica della cessione, non CP_1 potevano avere efficacia liberatoria;
-) che, per quanto riguardava la posizione di EN Servizio Elettrico s.p.a., la compensazione con le note di credito non era opponibile, in quanto il Comune aveva accettato la cessione;
-) che, in ogni caso, i crediti azionati dovevano ritenersi esistenti, in quanto: - non era contestata né la fornitura né il ritardo nei pagamenti;
- la banca aveva prodotto tutta la documentazione probatoria;
- il debitore aveva l'onere di provare l'avvenuto adempimento il che, tuttavia, non era avvenuto.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza, decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
-) quanto ai crediti ceduti da GA, la notifica della cessione effettuata dall'Avv. Sgobbo in data
24.6.2015 era nulla, in quanto la relata non indicava espressamente l'indirizzo pec del destinatario né recava la dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, avendo il procuratore a ciò delegato utilizzato l'espressione “notificazione ai sensi di legge”, di talché non risultavano rispettati i requisiti di cui all'art.
3-bis, comma 5, della l.n. 53/1994;
-) la notifica, invece, eseguita, in data 29.7.2015, dall'Avv. Dolcini doveva considerarsi valida, in quanto, pur non recando alcuna indicazione dell'atto notificato e non risultando, dalla ricevuta di consegna, gli allegati notificati, tali requisiti non erano previsti dalla legge a pena di nullità; pagina 4 di 14 -) pertanto, la somma residua di € 26.254,54 non risultava dovuta dal in quanto il CP_1 pagamento effettuato nelle mani del cedente aveva efficacia liberatoria per il debitore ceduto;
-) inoltre, il aveva pure depositato comunicazione di GA, con la quest'ultima lo CP_1 Part informava di aver provveduto a bonificare a la somma di € 22.433,84;
-) per quanto riguardava i crediti ceduti da EN – di cui, secondo l'opposta, sarebbe residuato il minor importo di € 7.852,93 – per ciascuna fattura insoluta risultava emessa la corrispondente nota di credito, di talché tali crediti non esistevano;
-) per quanto concerneva, infine, i crediti vantati da , la notifica della cessione doveva CP_2 essere considerata valida, con conseguente inopponibilità dei pagamenti effettuati, dal debitore Part ceduto, alla società cedente;
tuttavia, come precisato da il credito ammontava all'irrisoria cifra di € 22,50. Part
-) le spese legali andavano poste a carico di dal momento che la sua domanda era stata accolta solo nella misura di € 22,50 (a fronte di un decreto ingiuntivo ottenuto per oltre 100.000 euro) e tenuto conto del fatto che essa era stata resa edotta dell'erroneo pagamento effettuato dal a GA e, pur ricevendo gli importi dalla cedente, aveva immotivatamente ed CP_1 ostinatamente proseguito nel giudizio.
2 – Il giudizio di secondo grado. Part 2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Part 1) con il primo, censurava la decisione impugnata per aver rigettato la domanda di essa volta ad ottenere la condanna del al pagamento della somma capitale di € 34.107,47 e dei CP_1 relativi interessi di mora ed anatocistici.
1.a) In particolare, aveva errato il tribunale nel ritenere nulla la notifica dell'atto di cessione, in riferimento alle fatture emesse da GA, con conseguente efficacia liberatoria del pagamento eseguito dal nei confronti del cedente. CP_1
Difatti, la notifica della cessione era stata eseguita all'indirizzo pec del debitore ceduto e nella relata era espressamente specificato che tale indirizzo era stato “estratto dall'indice delle
Pubbliche Amministrazioni”.
Inoltre, nel corpo della relazione di notifica era stato fatto espresso riferimento alla legge n.
53/1994.
In ogni caso, quelle indicate dal tribunale non erano altro che mere irregolarità, come tali assolutamente irrilevanti ai fini della validità della notifica, la quale aveva raggiunto il suo scopo, dal momento che l'atto era stato consegnato al destinatario.
Del resto, la comunicazione della cessione del credito è un atto a forma libera che non ha valenza processuale. pagina 5 di 14 Ne derivava che i pagamenti eseguiti dal a GA non erano opponibili al cessionario, in CP_1 quanto eseguiti successivamente alla notifica dell'atto di cessione. Part Il tribunale aveva, altresì, errato nel ritenere che GA aveva trasferito a le somme pagate dal trattandosi di circostanza che era rimasta assolutamente indimostrata. CP_1 Part
1.b) Ad ogni modo, aveva diritto a pretendere il pagamento anche degli interessi di mora, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura, per averli acquistati con l'atto di cessione, il cui art. 6 prevedeva che “la presente cessione comprende i frutti scaduti e da maturarsi”. Part Parimenti, aveva diritto al pagamento degli interessi anatocistici, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Part
1.c) Per quanto concerneva i crediti ceduti a da EN Servizio Elettrico, pari ad € 7.852,93, aveva errato il tribunale del ritenerli inesistenti, non essendovi prova delle note di credito emesse dal cedente né delle ragioni poste a loro fondamento.
Inoltre, tali note erano successive alla notifica della cessione del credito e, come tali, non erano Part opponibili alla cessionaria
L'appellante, comunque, aveva diritto al pagamento sia degli interessi di mora che di quelli anatocistici anche su tali fatture.
2) con il secondo, rilevava la nullità della sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulla domanda volta ad ottenere il pagamento degli interessi di mora relativi alla sorte capitale pagata di € 66.048,54 ovvero – nell'ipotesi in cui la pronuncia fosse stata ritenuta implicita – per avere il tribunale rigettato la domanda.
3) con il terzo, deduceva la nullità della sentenza in relazione al capo con cui era stata disposta la Part condanna di al pagamento delle spese di lite.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, il , nel costituirsi in giudizio, contestava, Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Spiegava, inoltre, appello incidentale per avere il primo giudice ritenuta valida la notifica della Part cessione di credito (tra e del 26.6.2015) avvenuta con pec dell'Avv. Dolcini del CP_2 Part 17.7.2015 nonché quella (tra GA e del 21.7.2015) avvenuta con comunicazione del predetto legale del 29.7.2015.
pagina 6 di 14 2.3. – Con ordinanza del 24.4.2024, la Corte invitava le parti ad esperire la procedura di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, la quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 05-26/03/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – L'esame dei gravami.
3.1. – Il primo motivo dell'appello principale, nella parte in cui è volto a contestare la decisione per avere ritenuto invalida la notifica dell'atto di cessione dei crediti, eseguita dall'Avv. Sgobbo a mezzo pec del 24.6.2015, con conseguente efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dal
, può essere trattato congiuntamente con l'appello incidentale. CP_3
3.1.1. – Sul punto, l'appello principale è infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta.
Ha ragione l'appellante a sostenere che i vizi elencati dal tribunale (mancata indicazione dell'indirizzo pec del destinatario, mancata specificazione che la notifica fosse stata eseguita ai sensi della legge n. 53/94) altro non sono che mere irregolarità, anche perché “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass. civ., ord. n. 12734/2021).
Tuttavia, il gravame non è condivisibile nella parte in cui sostiene che la notifica avrebbe comunque raggiunto il suo scopo, dal momento che l'atto di cessione sarebbe stato consegnato al destinatario. Part Al riguardo, infatti, si è limitata produrre, in formato pdf, le ricevute di consegna ed accettazione della pec che, però, non contengono alcun riferimento né agli eventuali allegati né al presunto atto notificato.
Ora, vero è che in caso di notifica a mezzo pec “la ricevuta di avvenuta consegna (R.A.C), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo
a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario” (cfr. Cass. civ., ord. n. 29732/2018).
pagina 7 di 14 Nella specie, tuttavia, la ricevuta di accettazione, così come quella di consegna, non contiene Part alcun elemento che consenta di stabilire un collegamento con l'atto di cessione che assume essere stato notificato.
Pertanto, a fronte delle contestazioni sollevate dal (che ha negato di avere ricevuto l'atto CP_1 di cessione dei crediti tanto da aver proceduto al pagamento direttamente nei confronti della Part cedente GA), costituiva precipuo onere di depositare le suddette ricevute di consegna in formato “.eml” o “.msg”, così da consentire la verifica del loro contenuto e degli atti eventualmente allegati.
Il che, tuttavia, non è avvenuto.
Come affermato dalla Suprema Corte: “l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o
".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva”
(cfr. Cass. civ., n. 16189/2023). Part Nella specie, la prova della consegna dell'atto di cessione, in mancanza di elementi offerti da non è desumibile aliunde, di talché la sua notifica non può essere considerata valida.
Né vale obiettare che il richiamato principio risulta enucleato con riferimento alla notifica di un atto processuale, mentre la notifica della cessione del credito costituisce un atto a foma libera.
Invero, tale “notifica” deve comunque consentire al creditore di conoscere la “mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. ex plurimis Cass. civ. 12734/2021 cit.). Part Finalità che, in questo caso, non può ritenersi in alcun modo raggiunta in quanto a fronte delle contestazioni sollevate dal (suffragate, si ripete, dai pagamenti eseguiti CP_1 direttamente nei riguardi del cedente e tutti in date successive alla presunta notifica dell'atto di cessione, cfr. doc. 9-13), avrebbe dovuto provare a cosa si riferissero le ricevute di accettazione e di consegna prodotte in formato pdf, e ciò, in mancanza pure di richieste istruttorie articolate in merito, sarebbe potuto avvenire solo attraverso il deposito dei relativi file in formato ".eml" o
".msg".
pagina 8 di 14 3.1.2. – Ne discende la fondatezza dell'appello incidentale proposto dal diretto a CP_1 censurare la decisione impugnata per avere ritenuto valida la notifica dell'atto di cessione eseguita dall'Avv. Dolcini sia in data 17.7.2015 (creditore cedente ) che in data 29.7.2015 (creditore CP_2 cedente GA).
Difatti, anche in tal caso, le ricevute di consegna ed accettazione, in formato pdf, non contengono alcun riferimento né agli eventuali allegati né al presunto atto notificato.
Al riguardo, non condivisibile è la sentenza impugnata nella parte in cui afferma: “l'opponente ha allegato che la stessa difetterebbe dei requisiti necessari in quanto la relata di notifica non reca alcuna indicazione del contenuto dell'atto notificato e dalla ricevuta di consegna della casella pec non risultano gli allegati notificati. Esaminata la documentazione, tali circostanze risultano confermate. La legge, tuttavia, non pone tali requisiti a pena di nullità. Il vizio, quindi, non inficia
l'opponibilità della cessione al debitore ceduto” (pag. 5).
Al contrario, il vizio incide certamente sulla validità della “notifica”, in quanto non consente di verificare il suo contenuto e, quindi, a cosa essa si riferisca.
In proposito, non importa che la legge (n. 53/94) non preveda espressamente tali requisiti a pena di nullità in quanto, essendo la notifica della cessione del credito un atto a forma libera, ciò che rileva è la sua idoneità a rendere il debitore edotto dell'intervenuta cessione.
Pertanto, nel caso in cui il cessionario non sia in grado di provare il contenuto della “notifica” è evidente come tale circostanza non permetta di ritenere che il debitore ceduto sia stato informato della mutata titolarità del credito.
Di conseguenza, i pagamenti eseguiti dal direttamente a GA e ad , Controparte_1 CP_2 Part successivamente alla stipula della cessione del credito a favore di ma precedentemente al primo atto costituente valida comunicazione della stessa (vale a dire la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 30.3.2018), hanno sicuramente efficacia liberatoria ex art. 1264 c.c., non constando che il debitore ceduto fosse comunque a conoscenza della cessione.
3.1.3. – Ora, se tale circostanza ha conseguenze pratiche trascurabili con riferimento alla Part posizione (dal momento che il credito residuo azionato da ammontava ad € 22,50), il CP_2 discorso è diverso per quanto concerne la posizione GA.
Innanzi tutto, non si può dubitare né del fatto che il abbia proceduto al pagamento della CP_1 somma di € 22.433,84 a GA (come comprovato dalla documentazione versata in atti, cfr. doc. 7, Part
9-13 né del fatto che la suddetta somma sia stata versata da quest'ultima a come CP_1 si evince dalla contabile del bonifico depositata in allegato alla nota dell'1.2.2021, unitamente alla Part specifica delle singole voci componenti il complessivo importo bonificato a (pari ad €
17.091.432,71) ed in cui compare anche la posizione del (doc. 3-4). Controparte_1
pagina 9 di 14 In proposito, la predetta produzione, pur essendo avvenuta oltre le preclusioni istruttorie, non può essere considerata inammissibile, giacché i documenti alla stessa acclusi sono di formazione successiva (con specifico riferimento alla pec del 17.12.2020 di trasmissione della contabile del bonifico eseguito il 6.8.2019) alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (concessi con decorrenza dal 12.2.2019, cfr. ordinanza del 12.12.2018). Part 3.1.4. – Ciò posto, è incontestato che il credito complessivo di GA, oggetto di cessione a corrispondesse, al momento dell'emissione della sentenza di primo grado, ad € 26.254,54 (cfr. situazione contabile al 5.7.2021 allegata alla comparsa conclusionale depositata in pari data), somma da cui devono essere detratte le note di credito emesse, il 29.5.2015, da parte di GA Part (pari ad € 2.740,55), riferite espressamente alle fatture azionate da (cfr. doc. 12, 13
, così pervenendosi alla somma finale di € [25.254,54-2.740,55=] 23.513,99. CP_1 Part Ne consegue che il credito residuo vantato, in linea capitale, da è pari ad € [23.513,99-
22.433,84=] 1.080,15.
Al riguardo, giova considerare che le note di credito sono anteriori alla comunicazione dell'atto di cessione del credito (e, cioè, alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 30.3.2018), Part sicché alla luce del principio che sarà esposto al § 3.3., le stesse sono opponibili a
3.2. – Il mezzo è, poi, fondato nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento, da parte del primo giudice, degli interessi moratori e anatocistici sulla sorte capitale di € 23.513,99 perché ancora da pagare (per la minor somma di € 1.080,15) oppure perché pagata in ritardo dal
(come si desume dall'analisi dei mandati di pagamento e dei bonifici versati in atti). CP_1
Difatti, è incontestato, oltre che documentalmente provato, che la cessione del credito ricomprendesse anche gli interessi, come è chiaramente affermato dall'art. 6 degli atti stipulati il
22.6.2015 ed il 22.7.2015 (“la presente cessione comprende i frutti scaduti e da maturarsi”), e che il abbia proceduto a pagare a GA solo la sorte capitale. CP_1 Part Ne consegue che in ordine alla cessione GA, ha diritto a vedersi corrisposta, sulla sorte capitale di € 23.513,99, gli interessi moratori di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, nonché gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
3.3. – L'ulteriore censura contenuta nel mezzo in disamina va trattata congiuntamente con la restante parte del secondo motivo.
3.3.1. – In ordine alla cessione EN, si duole l'appellante del mancato riconoscimento del credito residuo di € 7.852,93 nonché degli interessi di mora sulla sorte capitale, che sarebbe stata pagata in ritardo. pagina 10 di 14 Sostiene il la non debenza di tali importi, per essere il credito ceduto inesistente, perché CP_1 portato da fatture che sarebbero state annullate dal cedente con l'emissione di note di credito.
Orbene, si applica il seguente principio: “In tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario.” (cfr.
Cassazione civile, sentenza dell'11.5.2007, n. 10833).
Nella specie, le note di credito (cfr. doc. 14-15 sono contestuali alle singole fatture e, CP_1 quindi, risultano emesse in epoca anteriore alla notifica dell'atto di cessione del credito (avvenuta,
a mezzo ufficiale giudiziario, in data 18.1.2017 e sulla cui validità non esistono contestazioni), con la conseguenza che sono opponibili al cessionario. Part Al riguardo, è significativo che, pur deducendo il saldo di una parte delle fatture (per complessivi € 61.255,00) non è stata in grado di indicare la data dei singoli pagamenti, avendo fatto riferimento ai mandati emessi dal che, però, non risultano prodotti (cfr. atto di CP_1 appello, pag. 34). Part Inoltre, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado (pag. 4), aveva rilevato che “l'eccepita compensazione – con le note di credito - non è, peraltro, opponibile ex art.
1248 cc, avendo il debitore ceduto accettato puramente e semplicemente la cessione”, impostazione che, oltre a non essere aderente alla linea difensiva dell'opponente (che non aveva sollevato alcuna eccezione di compensazione ma dedotto l'inesistenza del credito per essere le fatture state annullate da EN con l'emissione, appunto, di note di credito, cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 6), si pone in palese contraddizione con la dedotta esecuzione di pagamenti, in quanto implica l'ammissione di una forma di estinzione dell'obbligazione (e cioè la compensazione) diversa dall'adempimento. Part Pertanto, proprio le incertezze manifestate da in ordine alla forma di estinzione del credito ceduto rafforzano il convincimento circa la sua inesistenza.
3.3.2. – Per quanto riguarda, invece, le altre fatture inerenti la cessione GA (diverse da quelle Part menzionate ai § 3.1.4. e 3.2), non ha neppure allegato quando sarebbero avvenuti i pagina 11 di 14 pagamenti e, dunque, l'entità del ritardo, sicché la domanda si presenta carente proprio sotto il profilo assertivo.
Ne discende che la sentenza impugnata, in parte qua, merita di essere confermata.
3.4. – In punto di spese, passando così ad esaminare il terzo motivo di appello, va richiamato, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez. 6
- L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv. 629993).
Orbene, l'esito della lite ha delineato la reciproca soccombenza delle parti, con la conseguenza che si rinvengono i presupposti per compensare per 2/3 le spese del doppio grado di giudizio, mentre il residuo 1/3 deve essere posto a carico del dal momento che la domanda proposta da CP_1 Part è risultata, sia pure in parte, fondata.
Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M 147/2022 § 12 (valore € 5.201-26.000):
A) Spese del giudizio di primo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria/trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare: € 5.077,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo : € 922,00;
Fase decisionale, valore minimo: € 956,00
Compenso tabellare: € 3.933,00, oltre € 804,00 per spese documentate, 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisionale, in ragione della ridotta attività difensiva espletata. pagina 12 di 14 Al riguardo, si precisa che, ai fini della determinazione del valore della causa, si tiene conto anche degli interessi (moratori ed anatocistici) da corrispondere (cfr. Cass. civ., n. 5004/1993 onde “in tema di onorari di avvocato e di diritti di procuratore il criterio dettato dall'art. 6 comma 1 della tariffa professionale approvata con D.M. 22 giugno 1982 per la determinazione degli onorari a carico del soccombente (ed applicabile anche per quelli a carico del cliente), che richiama le norme del codice di procedura civile, implica che per stabilire il valore della causa ed il conseguente scaglione tariffario deve tenersi conto, a norma dell'art. 10 cod. proc. civ., sia della sorte capitale originariamente richiesta, sia degli interessi scaduti e delle spese anch'esse richieste, cumulandoli con il capitale”).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da GIA' Parte_1 Parte_2
e sull'appello incidentale proposto dal avverso la sentenza n. 944/2022
[...] Controparte_1 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 07/07/2022, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale accoglimento di quello principale, condanna il al pagamento della somma di € 1.080,15, oltre interessi moratori Controparte_1 ed anatocistici sulla sorte capitale di € 23.513,99 relativa alle fatture GA s.p.a., nei termini di cui in motivazione;
2) conferma, per il resto, l'impugnata sentenza;
3) compensa per 2/3 le spese del doppio grado di giudizio, ponendo il rimanente 1/3 a carico del che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 5.077,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado, in € 804,00 per spese documentate, in €
3.933,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 15.10.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
pagina 13 di 14 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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