Articolo 2 della Legge 9 ottobre 1974, n. 632
Articolo 1
Versione
21 dicembre 1974
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Versione
23 aprile 1987
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXII del trattato stesso. ((1)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 8-15 aprile 1987, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 22/04/1987, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della l. 9 ottobre 1974, n. 632 nella parte in cui, ratificando il trattato in materia di estradizione fra l'Italia e gli U.S.A., firmato a Roma il 18 gennaio 1973, consente l'estradizione dell'imputato ultraquattordicenne ed infradiciottenne anche nei casi in cui l'ordinamento della Parte richiedente non lo considera minore
Entrata in vigore il 23 aprile 1987