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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/09/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 554 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, relativa alla sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace n. 132/2024, posta in deliberazione con ordinanza del 19.07.2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
C.F. , difeso dall'avv. Cinzia Luciani Parte_1 C.F._1 appellante;
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Edno Gargano appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 132/2024 emessa dal Giudice di Pace di Chieti.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 09.07.2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione la società citava in giudizio il sig. CP_1 [...]
lamentando di aver subito la lesione dell'onore e della reputazione a causa della Parte_1 pubblicazione di insulti e messaggi diffamatori dai toni aggressivi, avulsi dal contesto, non veritieri e volgari sulla propria pagina Google My Business.
L'attrice sosteneva pertanto la responsabilità del sig. e ne chiedeva la Parte_1 condanna al risarcimento del danno nella misura di € 2.000,00 o nella maggiore o minore somma, oltre € 17,15 per rimborso spese. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il sig. eccependo, Parte_1 preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito e la tardività dell'espletamento del procedimento di mediazione;
nel merito contestava l'insussistenza degli addebiti e della diffamazione. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di incompetenza territoriale a favore del Giudice di Pace di Chieti e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di giudizio.
Il Giudice di Pace di Pescara, con ordinanza n. 168/2023, dichiarava la propria incompetenza territoriale e invitava le parti a riassumere la causa innanzi al Giudice di Pace di
Chieti.
La causa veniva riassunta dal sig. , il quale con atto di citazione in Parte_1 riassunzione conveniva innanzi al Giudice di Pace di Chieti la società chiedendo CP_1 il rigetto delle richieste di controparte poiché infondate e la condanna al rimborso delle spese sostenute nel giudizio di mediazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Chiedeva altresì la condanna ex art. 96 c.p.c. comma 2 c.p.c., per infondatezza della domanda giudiziale e per aver la controparte agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta la società contestava la domanda eccependo che CP_1 il procedimento di mediazione era stato correttamente esperito e gli elementi tipici della diffamazione risultavano sussistenti. Chiedeva, quindi, di rigettare le domande formulate dall'attore e dichiararlo responsabile della lesione dell'onore e della reputazione della società
[..
[...] e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale subito, CP_2 nella misura di € 2.000,00 o nella maggiore o minore somma, € 17,15 per rimborso delle spese vive, € 48,80 per il procedimento di mediazione, oltre che alla rimozione dei commenti diffamatori ed a prestare pubbliche scuse. Con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 27 marzo 2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva decisa con la sentenza n. 132/2024 che rigettava la domanda attorea e, viceversa, accoglieva quella della società di condanna del sig. al pagamento di € CP_1 Parte_1
5.000,00 in favore della convenuta, a titolo di risarcimento danni da fatto illecito, oltre alla rifusione delle spese di giudizio.
Avverso la decisione del Giudice di Pace n. 132/2024, il sig. Parte_1 proponeva appello innanzi a questo Tribunale, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con rigetto delle domande proposte da parte convenuta, eccependo l'errata lettura degli atti e documenti, con conseguente erronea interpretazione dei fatti, la mancata prova del danno subito ed il mancato esame delle esimenti.
Pertanto, concludeva, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, nel merito, per la riforma totale della sentenza con accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, la società chiedeva il rigetto CP_1 dell'avversa impugnazione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze, con vittoria di spese di giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 9 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e con ordinanza del 19 luglio 2025 veniva trattenuta in decisione.
L'appello proposto è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
3 Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, fondata sulla presunta carenza di specificità dell'atto di impugnazione, in riferimento agli artt. 342 e 348-bis c.p.c., per mancata indicazione espressa nella conclusione della parte della sentenza gravata.
Tale eccezione non può trovare accoglimento in quanto l'omissione nella conclusione dell'indicazione puntuale dei capi di sentenza impugnati non determina l'inammissibilità dell'appello laddove i motivi siano formulati in modo chiaro e circostanziato, consentendo di individuare con precisione le doglianze e le parti della pronuncia contestate.
La Riforma Cartabia ha inciso in maniera rilevante sull'art. 342 c.p.c., concernente i requisiti dell'atto di appello. In particolare, ha sostituito la previgente formulazione, che imponeva l'indicazione specifica delle parti del provvedimento impugnate, prevedendo che l'atto di appello debba contenere, in modo chiaro, sintetico e specifico, le deduzioni concernenti il capo della decisione di primo grado oggetto di impugnazione, le censure formulate in ordine alla ricostruzione dei fatti, le violazioni di legge dedotte.
Ciò premesso, nel caso di specie i motivi di appello appaiono sufficientemente specifici e articolati, assicurando una piena conoscenza delle questioni poste e la tutela effettiva del diritto di difesa e del contraddittorio.
Inoltre, tra le modifiche più significative introdotte dalla riforma, vi è l'abrogazione dell'art. 348-ter c.p.c., che attribuiva al giudice di appello il potere di dichiarare l'inammissibilità del gravame in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento.
A seguito di tale abrogazione, l'ammissibilità dell'impugnazione non può più essere valutata con un giudizio prognostico basato sulla scarsa fondatezza, ma deve fondarsi su specifici e concreti vizi, di natura formale o sostanziale. Ne consegue che l'impugnazione deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, il Tribunale ritiene infondate le doglianze proposte dall'appellante.
Quanto alla contestata insussistenza degli addebiti e della diffamazione, l'appellante deduce che i commenti costituiscano mera espressione di opinioni critiche, tali da escludere gli estremi della diffamazione.
4 In proposito, si richiama il costante orientamento giurisprudenziale che distingue nettamente la legittima manifestazione del pensiero, esercitata nell'ambito del diritto di critica, dalla diffamazione, quest'ultima configurandosi allorché vengano superati i limiti della verità putativa, della pertinenza e della continenza espressiva (Cass. civ., Sez. III, 28 febbraio 2019,
n. 5811).
La recensione negativa può essere, infatti, qualificata come un rischio inevitabile per ogni attività imprenditoriale, purché rispetti: la verità putativa, ossia una convinzione ragionevole sulla correttezza del giudizio;
la pertinenza, in quanto riferita all'attività o ai comportamenti oggetto di valutazione;
la continenza espressiva, con linguaggio rispettoso e privo di toni offensivi o denigratori.
Nel caso di specie, i commenti pubblicati - “Pessimi”, “Trasparenza zero con contratti truffaldini”, “dopo la vendita scompaiono” - eccedono tali limiti, configurando accuse gravi e non supportate da prova, dirette a ledere la reputazione della società in CP_1 violazione dei principi sopra richiamati e della giurisprudenza consolidata.
Nel dettaglio, la recensione “Trasparenza zero con contratti truffaldini” incide in maniera evidentemente negativa sull'affidabilità, correttezza e onorabilità professionale della società. Essa veicola un'accusa di comportamento penalmente rilevante ed è formulata in termini assoluti e offensivi.
Anche l'affermazione “dopo la vendita scompaiono” insinua un comportamento scorretto o inadempiente da parte dell'azienda dopo la conclusione della vendita e mina la fiducia del pubblico nella professionalità e affidabilità.
Quanto all'espressione “pessimi”, pubblicata con la pagina Parte_2 all'inizio delle recensioni oggetto di contestazione, deve rilevarsi che, sebbene possa apparire quale giudizio soggettivo rientrante nella sfera del diritto di critica, nel caso di specie assume valenza lesiva della reputazione, in quanto inserita in un contesto comunicativo complessivamente denigratorio.
Infatti, l'aggettivo “pessimi” risulta immediatamente seguito da affermazioni gravi e infamanti, quali “trasparenza zero con contratti truffaldini” e “dopo la vendita scompaiono”,
5 che veicolano accuse importanti. Pertanto, l'espressione in questione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere interpretata unitamente alle restanti dichiarazioni pubblicate, concorrendo così a rafforzare il carattere diffamatorio del messaggio nel suo complesso, lesivo dell'immagine, della reputazione commerciale e dell'affidabilità professionale della società CP_1
In merito alla riconducibilità all'appellante di quest'ultima recensione, pubblicata con la pagina può farsi ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti Parte_2 che emergono da un quadro fattuale coerente, costituito dal ruolo apicale del sig. Parte_1 nell'associazione Pastry & Culture Style ETS, titolare del marchio “Emozioni Italiane”, dai suoi collegamenti con la società dai legami familiari e di interesse Parte_2 con la società proprietaria del veicolo contestato, amministrata dalla madre dell'appellante, nonché dall'utilizzo diretto del veicolo oggetto della controversia.
Tali elementi, nel loro complesso, costituiscono un fondamento probatorio idoneo a sorreggere la presunzione semplice di responsabilità, in linea con la consolidata giurisprudenza.
In ordine alla presunta errata interpretazione degli atti e dei documenti allegati, con la censura relativa alla pubblicazione delle recensioni esclusivamente su Google My Business e non sui profili social o tra i followers, si osserva che la limitazione della diffusione a tale piattaforma non esclude la configurabilità della diffamazione, atteso che essa costituisce mezzo pubblico di ampia visibilità e accessibile a un vasto pubblico potenziale, con conseguente rilevante impatto reputazionale.
Nello specifico, si tratta di una piattaforma che, per natura e finalità, riveste un ruolo centrale nella reputazione di attività imprenditoriali, in quanto accessibile da una platea indeterminata di utenti e potenziali clienti.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la diffusione di contenuti diffamatori su spazi digitali ad ampia visibilità - quali Google My Business - integra gli estremi della diffamazione aggravata, atteso il rilevante potenziale offensivo di simili
6 strumenti di comunicazione, idonei a incidere significativamente sull'onore, la reputazione e l'affidabilità commerciale del soggetto destinatario (Cass. pen., Sez. V, n. 10762/2022).
Quanto all'elemento soggettivo, in tema di responsabilità civile per diffamazione, è necessario e sufficiente che ricorra l'elemento soggettivo del cd. dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè non è richiesta la volontà ma è sufficiente la consapevolezza di poter, con le proprie dichiarazioni, offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere anche dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate.
Con riferimento alla censura relativa alla presunta mancata prova del danno, la doglianza non merita accoglimento.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità civile da fatto illecito, grava sull'attore l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito stesso: l'esistenza di una condotta antigiuridica, la sussistenza di un danno ingiusto e il nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Quanto al danno non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione di una persona giuridica, esso è risarcibile in quanto riconducibile alla tutela dei diritti inviolabili della persona, di cui all'art. 2 della Costituzione, applicabile anche alle formazioni sociali. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i diritti inviolabili come l'identità, il nome,
l'immagine e la reputazione possono essere lesi anche in capo alla persona giuridica, con conseguente diritto al risarcimento (Cass. civ., Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929).
La liquidazione del danno può avvenire in via equitativa, anche in assenza di una prova puntuale del suo ammontare economico, qualora sussistano elementi presuntivi e indiziari idonei a dimostrare l'esistenza del pregiudizio. Tali elementi possono essere individuati nella gravità delle espressioni lesive, nella diffusione del contenuto diffamatorio, nella posizione sociale ed economica del soggetto leso e nell'eventuale reiterazione della condotta offensiva
(Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 2020, n. 4005).
Nel caso di specie, il danno non patrimoniale subito dalla società convenuta - concessionaria ufficiale di un marchio automobilistico di primaria importanza nella provincia di Pescara - costituito dalla lesione della reputazione e dell'onore, trova fondamento nella
7 reiterata pubblicazione di commenti diffamatori su Google My Business, la cui ampia visibilità
è tale da amplificare la portata lesiva delle affermazioni denigratorie, con potenziali ricadute economiche e sociali.
Anche la censura relativa all'omissione dell'esame delle cause di giustificazione o esimenti può ritenersi infondata.
Dalle motivazioni della gravata sentenza si evince espressamente che il Giudice di Pace ha espressamente considerato e rigettato l'ipotesi che le dichiarazioni potessero rientrare nei limiti del diritto di critica laddove ritiene che “L'utilizzo delle frasi in oggetto (“con contratti truffaldini”, “dopo la vendita scompaiono”) imputa in modo inequivoco un comportamento scorretto e valica in maniera grave ed evidente il diritto di critica, costituendo vera e propria diffamazione ai danni della società attrice”.
Tale affermazione si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il quale, peraltro, attribuisce un maggiore disvalore alla pubblicazione di frasi offensive su siti o piattaforme web pubblicamente accessibili, come nel caso in esame.
Infine, con riguardo alla causa di esclusione del reato ex art. 599 c.p., è opportuno sottolineare che la norma disciplina una vera e propria causa di esclusione della punibilità, qualora le parole diffamatorie siano pronunciate immediatamente dopo aver subito un fatto ingiusto ed in conseguenza di esso.
Nel caso di specie, la condotta diffamatoria è risultata reiterata e priva di giustificazione. Pertanto, non può trovare applicazione nel presente giudizio.
Orbene, alla luce della considerazione congiunta di tutte le risultanze sopra richiamate,
l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 132/2024 emessa dal Giudice di Pace di Chieti deve essere confermata.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
8
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto dal sig. e, conseguentemente, conferma Parte_1 la sentenza n. 132/2024 emessa dal giudice di Pace di Chieti;
- condanna il sig. alla refusione delle spese legali in favore della Parte_1 società che si quantificano in € 1.400,00 per compensi, oltre rimborso CP_1 forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 26 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 554 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, relativa alla sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace n. 132/2024, posta in deliberazione con ordinanza del 19.07.2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
C.F. , difeso dall'avv. Cinzia Luciani Parte_1 C.F._1 appellante;
e
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Edno Gargano appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 132/2024 emessa dal Giudice di Pace di Chieti.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 09.07.2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione la società citava in giudizio il sig. CP_1 [...]
lamentando di aver subito la lesione dell'onore e della reputazione a causa della Parte_1 pubblicazione di insulti e messaggi diffamatori dai toni aggressivi, avulsi dal contesto, non veritieri e volgari sulla propria pagina Google My Business.
L'attrice sosteneva pertanto la responsabilità del sig. e ne chiedeva la Parte_1 condanna al risarcimento del danno nella misura di € 2.000,00 o nella maggiore o minore somma, oltre € 17,15 per rimborso spese. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il sig. eccependo, Parte_1 preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito e la tardività dell'espletamento del procedimento di mediazione;
nel merito contestava l'insussistenza degli addebiti e della diffamazione. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di incompetenza territoriale a favore del Giudice di Pace di Chieti e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese di giudizio.
Il Giudice di Pace di Pescara, con ordinanza n. 168/2023, dichiarava la propria incompetenza territoriale e invitava le parti a riassumere la causa innanzi al Giudice di Pace di
Chieti.
La causa veniva riassunta dal sig. , il quale con atto di citazione in Parte_1 riassunzione conveniva innanzi al Giudice di Pace di Chieti la società chiedendo CP_1 il rigetto delle richieste di controparte poiché infondate e la condanna al rimborso delle spese sostenute nel giudizio di mediazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Chiedeva altresì la condanna ex art. 96 c.p.c. comma 2 c.p.c., per infondatezza della domanda giudiziale e per aver la controparte agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta la società contestava la domanda eccependo che CP_1 il procedimento di mediazione era stato correttamente esperito e gli elementi tipici della diffamazione risultavano sussistenti. Chiedeva, quindi, di rigettare le domande formulate dall'attore e dichiararlo responsabile della lesione dell'onore e della reputazione della società
[..
[...] e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno non patrimoniale subito, CP_2 nella misura di € 2.000,00 o nella maggiore o minore somma, € 17,15 per rimborso delle spese vive, € 48,80 per il procedimento di mediazione, oltre che alla rimozione dei commenti diffamatori ed a prestare pubbliche scuse. Con vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 27 marzo 2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva decisa con la sentenza n. 132/2024 che rigettava la domanda attorea e, viceversa, accoglieva quella della società di condanna del sig. al pagamento di € CP_1 Parte_1
5.000,00 in favore della convenuta, a titolo di risarcimento danni da fatto illecito, oltre alla rifusione delle spese di giudizio.
Avverso la decisione del Giudice di Pace n. 132/2024, il sig. Parte_1 proponeva appello innanzi a questo Tribunale, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza con rigetto delle domande proposte da parte convenuta, eccependo l'errata lettura degli atti e documenti, con conseguente erronea interpretazione dei fatti, la mancata prova del danno subito ed il mancato esame delle esimenti.
Pertanto, concludeva, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, nel merito, per la riforma totale della sentenza con accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, con vittoria di spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, la società chiedeva il rigetto CP_1 dell'avversa impugnazione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze, con vittoria di spese di giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 9 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni, con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e con ordinanza del 19 luglio 2025 veniva trattenuta in decisione.
L'appello proposto è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
3 Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, fondata sulla presunta carenza di specificità dell'atto di impugnazione, in riferimento agli artt. 342 e 348-bis c.p.c., per mancata indicazione espressa nella conclusione della parte della sentenza gravata.
Tale eccezione non può trovare accoglimento in quanto l'omissione nella conclusione dell'indicazione puntuale dei capi di sentenza impugnati non determina l'inammissibilità dell'appello laddove i motivi siano formulati in modo chiaro e circostanziato, consentendo di individuare con precisione le doglianze e le parti della pronuncia contestate.
La Riforma Cartabia ha inciso in maniera rilevante sull'art. 342 c.p.c., concernente i requisiti dell'atto di appello. In particolare, ha sostituito la previgente formulazione, che imponeva l'indicazione specifica delle parti del provvedimento impugnate, prevedendo che l'atto di appello debba contenere, in modo chiaro, sintetico e specifico, le deduzioni concernenti il capo della decisione di primo grado oggetto di impugnazione, le censure formulate in ordine alla ricostruzione dei fatti, le violazioni di legge dedotte.
Ciò premesso, nel caso di specie i motivi di appello appaiono sufficientemente specifici e articolati, assicurando una piena conoscenza delle questioni poste e la tutela effettiva del diritto di difesa e del contraddittorio.
Inoltre, tra le modifiche più significative introdotte dalla riforma, vi è l'abrogazione dell'art. 348-ter c.p.c., che attribuiva al giudice di appello il potere di dichiarare l'inammissibilità del gravame in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento.
A seguito di tale abrogazione, l'ammissibilità dell'impugnazione non può più essere valutata con un giudizio prognostico basato sulla scarsa fondatezza, ma deve fondarsi su specifici e concreti vizi, di natura formale o sostanziale. Ne consegue che l'impugnazione deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, il Tribunale ritiene infondate le doglianze proposte dall'appellante.
Quanto alla contestata insussistenza degli addebiti e della diffamazione, l'appellante deduce che i commenti costituiscano mera espressione di opinioni critiche, tali da escludere gli estremi della diffamazione.
4 In proposito, si richiama il costante orientamento giurisprudenziale che distingue nettamente la legittima manifestazione del pensiero, esercitata nell'ambito del diritto di critica, dalla diffamazione, quest'ultima configurandosi allorché vengano superati i limiti della verità putativa, della pertinenza e della continenza espressiva (Cass. civ., Sez. III, 28 febbraio 2019,
n. 5811).
La recensione negativa può essere, infatti, qualificata come un rischio inevitabile per ogni attività imprenditoriale, purché rispetti: la verità putativa, ossia una convinzione ragionevole sulla correttezza del giudizio;
la pertinenza, in quanto riferita all'attività o ai comportamenti oggetto di valutazione;
la continenza espressiva, con linguaggio rispettoso e privo di toni offensivi o denigratori.
Nel caso di specie, i commenti pubblicati - “Pessimi”, “Trasparenza zero con contratti truffaldini”, “dopo la vendita scompaiono” - eccedono tali limiti, configurando accuse gravi e non supportate da prova, dirette a ledere la reputazione della società in CP_1 violazione dei principi sopra richiamati e della giurisprudenza consolidata.
Nel dettaglio, la recensione “Trasparenza zero con contratti truffaldini” incide in maniera evidentemente negativa sull'affidabilità, correttezza e onorabilità professionale della società. Essa veicola un'accusa di comportamento penalmente rilevante ed è formulata in termini assoluti e offensivi.
Anche l'affermazione “dopo la vendita scompaiono” insinua un comportamento scorretto o inadempiente da parte dell'azienda dopo la conclusione della vendita e mina la fiducia del pubblico nella professionalità e affidabilità.
Quanto all'espressione “pessimi”, pubblicata con la pagina Parte_2 all'inizio delle recensioni oggetto di contestazione, deve rilevarsi che, sebbene possa apparire quale giudizio soggettivo rientrante nella sfera del diritto di critica, nel caso di specie assume valenza lesiva della reputazione, in quanto inserita in un contesto comunicativo complessivamente denigratorio.
Infatti, l'aggettivo “pessimi” risulta immediatamente seguito da affermazioni gravi e infamanti, quali “trasparenza zero con contratti truffaldini” e “dopo la vendita scompaiono”,
5 che veicolano accuse importanti. Pertanto, l'espressione in questione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere interpretata unitamente alle restanti dichiarazioni pubblicate, concorrendo così a rafforzare il carattere diffamatorio del messaggio nel suo complesso, lesivo dell'immagine, della reputazione commerciale e dell'affidabilità professionale della società CP_1
In merito alla riconducibilità all'appellante di quest'ultima recensione, pubblicata con la pagina può farsi ricorso a presunzioni gravi, precise e concordanti Parte_2 che emergono da un quadro fattuale coerente, costituito dal ruolo apicale del sig. Parte_1 nell'associazione Pastry & Culture Style ETS, titolare del marchio “Emozioni Italiane”, dai suoi collegamenti con la società dai legami familiari e di interesse Parte_2 con la società proprietaria del veicolo contestato, amministrata dalla madre dell'appellante, nonché dall'utilizzo diretto del veicolo oggetto della controversia.
Tali elementi, nel loro complesso, costituiscono un fondamento probatorio idoneo a sorreggere la presunzione semplice di responsabilità, in linea con la consolidata giurisprudenza.
In ordine alla presunta errata interpretazione degli atti e dei documenti allegati, con la censura relativa alla pubblicazione delle recensioni esclusivamente su Google My Business e non sui profili social o tra i followers, si osserva che la limitazione della diffusione a tale piattaforma non esclude la configurabilità della diffamazione, atteso che essa costituisce mezzo pubblico di ampia visibilità e accessibile a un vasto pubblico potenziale, con conseguente rilevante impatto reputazionale.
Nello specifico, si tratta di una piattaforma che, per natura e finalità, riveste un ruolo centrale nella reputazione di attività imprenditoriali, in quanto accessibile da una platea indeterminata di utenti e potenziali clienti.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la diffusione di contenuti diffamatori su spazi digitali ad ampia visibilità - quali Google My Business - integra gli estremi della diffamazione aggravata, atteso il rilevante potenziale offensivo di simili
6 strumenti di comunicazione, idonei a incidere significativamente sull'onore, la reputazione e l'affidabilità commerciale del soggetto destinatario (Cass. pen., Sez. V, n. 10762/2022).
Quanto all'elemento soggettivo, in tema di responsabilità civile per diffamazione, è necessario e sufficiente che ricorra l'elemento soggettivo del cd. dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè non è richiesta la volontà ma è sufficiente la consapevolezza di poter, con le proprie dichiarazioni, offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere anche dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate.
Con riferimento alla censura relativa alla presunta mancata prova del danno, la doglianza non merita accoglimento.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità civile da fatto illecito, grava sull'attore l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito stesso: l'esistenza di una condotta antigiuridica, la sussistenza di un danno ingiusto e il nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Quanto al danno non patrimoniale derivante dalla lesione della reputazione di una persona giuridica, esso è risarcibile in quanto riconducibile alla tutela dei diritti inviolabili della persona, di cui all'art. 2 della Costituzione, applicabile anche alle formazioni sociali. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che i diritti inviolabili come l'identità, il nome,
l'immagine e la reputazione possono essere lesi anche in capo alla persona giuridica, con conseguente diritto al risarcimento (Cass. civ., Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929).
La liquidazione del danno può avvenire in via equitativa, anche in assenza di una prova puntuale del suo ammontare economico, qualora sussistano elementi presuntivi e indiziari idonei a dimostrare l'esistenza del pregiudizio. Tali elementi possono essere individuati nella gravità delle espressioni lesive, nella diffusione del contenuto diffamatorio, nella posizione sociale ed economica del soggetto leso e nell'eventuale reiterazione della condotta offensiva
(Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 2020, n. 4005).
Nel caso di specie, il danno non patrimoniale subito dalla società convenuta - concessionaria ufficiale di un marchio automobilistico di primaria importanza nella provincia di Pescara - costituito dalla lesione della reputazione e dell'onore, trova fondamento nella
7 reiterata pubblicazione di commenti diffamatori su Google My Business, la cui ampia visibilità
è tale da amplificare la portata lesiva delle affermazioni denigratorie, con potenziali ricadute economiche e sociali.
Anche la censura relativa all'omissione dell'esame delle cause di giustificazione o esimenti può ritenersi infondata.
Dalle motivazioni della gravata sentenza si evince espressamente che il Giudice di Pace ha espressamente considerato e rigettato l'ipotesi che le dichiarazioni potessero rientrare nei limiti del diritto di critica laddove ritiene che “L'utilizzo delle frasi in oggetto (“con contratti truffaldini”, “dopo la vendita scompaiono”) imputa in modo inequivoco un comportamento scorretto e valica in maniera grave ed evidente il diritto di critica, costituendo vera e propria diffamazione ai danni della società attrice”.
Tale affermazione si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il quale, peraltro, attribuisce un maggiore disvalore alla pubblicazione di frasi offensive su siti o piattaforme web pubblicamente accessibili, come nel caso in esame.
Infine, con riguardo alla causa di esclusione del reato ex art. 599 c.p., è opportuno sottolineare che la norma disciplina una vera e propria causa di esclusione della punibilità, qualora le parole diffamatorie siano pronunciate immediatamente dopo aver subito un fatto ingiusto ed in conseguenza di esso.
Nel caso di specie, la condotta diffamatoria è risultata reiterata e priva di giustificazione. Pertanto, non può trovare applicazione nel presente giudizio.
Orbene, alla luce della considerazione congiunta di tutte le risultanze sopra richiamate,
l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 132/2024 emessa dal Giudice di Pace di Chieti deve essere confermata.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
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definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto dal sig. e, conseguentemente, conferma Parte_1 la sentenza n. 132/2024 emessa dal giudice di Pace di Chieti;
- condanna il sig. alla refusione delle spese legali in favore della Parte_1 società che si quantificano in € 1.400,00 per compensi, oltre rimborso CP_1 forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Chieti, 26 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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