Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 26/05/2025, n. 10076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10076 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 10076/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11687/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11687 del 2024, proposto da NN SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Tripodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per
l’ottemperanza della sentenza n. 09858/2022 del 14.07.2022 dalla sez. III bis di questo Tribunale, relativa al giudizio NRG 5380/2022 contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente ricorso si domanda di accertare l’inottemperanza alla pronunzia in epigrafe, che annulla un provvedimento di diniego di riconoscimento di titoli professionali, tra cui quello della ricorrente, e di disporre le necessarie misure per la sua esecuzione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini e nei limiti di cui appresso.
L’attività richiesta all’amministrazione, costituitasi solo formalmente, dalla pronunzia di cui viene domandata l’ottemperanza e sopra richiamata sommariamente non appare essere stata svolta e non emergono negli atti di causa elementi di qualsiasi genere che dimostrino il contrario o sopravvenienze che consentano di valutare eventuali elementi ostativi.
In particolare, a fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza.
La parte resistente deve pertanto essere condannata a provvedere.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronunzia.
Sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser; sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione.
In conclusione, vanno disposte le seguenti misure per l’ottemperanza al giudicato:
I) si ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena ed esatta esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, attraverso il riesame della domanda di riconoscimento avanzata in allora dall’odierna ricorrente, secondo i principi affermati nel giudicato tra le parti e sulla base delle prescrizioni poc’anzi indicate in merito alle verifiche e alle conseguenti valutazioni che il predetto Ministero è tenuto a compiere;
II) considerato il carattere risalente del contenzioso, al Ministero viene assegnato, per ottemperare alla sentenza, il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza;
III) si individua quale Commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia della P.A., il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega dell’incarico a un dipendente di ruolo del Ministero con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Al fine di evitare ulteriori indugi, il Commissario ad acta designato (o il delegato nel frattempo individuato) si insedierà automaticamente allo spirare del termine di sessanta giorni indicato al punto II), ove non riceva comunicazione dalla struttura deputata a provvedere in via ordinaria dell’intervenuta esecuzione. In quest’ultima evenienza detta struttura dovrà contestualmente inviare la comunicazione dell’avvenuta esecuzione, con i relativi esiti, anche alla parte ricorrente;
IV) al Commissario ad acta è assegnato un ulteriore termine di sessanta (60) giorni, decorrente dalla scadenza del termine di sessanta giorni di cui al punto II), per l’espletamento dell’incarico, entro il quale dovrà provvedere in sostituzione dell’Amministrazione rimasta inerte, procedendo a controllare in concreto, per la ricorrente, i contenuti dell’abilitazione conseguita, verificando il contenuto delle ore di formazione dalla stessa espletate presso istituto di altro Stato membro e così le materie trattate, gli istituti studiati, le modalità seguite per lo studio (a distanza o in presenza), lo svolgimento di esercitazioni, le modalità di svolgimento delle prove finali (scritte e orali o solo scritte o solo orali);
V) va accolta la domanda di condanna del Ministero resistente al pagamento di un’indennità di mora (c.d. astreinte). L’importo della suddetta indennità è stabilito in € 15,00 (quindici/00) giornalieri e il relativo dies a quo viene fatto decorrere dalla scadenza del termine di cui al punto II), con avvertenza che la predetta indennità sarà dovuta fino alla data di adozione del provvedimento di rideterminazione sull’istanza di riconoscimento del titolo presentata dalla ricorrente (cfr. Cons. Stato n. 350/2025).
Le spese del presente giudizio di ottemperanza vengono liquidate secondo soccombenza (cfr. Cons. Stato n. 8644/2024, 3216/2025) a carico del Ministero intimato, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e per l’effetto dispone le misure di cui ai punti da I) a V) elencati nella motivazione stessa.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in via forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO