Articolo 79 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 78Articolo 80
Versione
1 gennaio 2001
Art. 79. (Norme in materia di ENPALS) 1. Al fine di consentire all'ENPALS di adeguare la propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all'obiettivo del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione gia' sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi di competenza del predetto ente, il competente organo dell'ENPALS puo' proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i principi della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni. Su tali proposte si esprimera' il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
2. Entro il 28 febbraio 2001 l'INPS stipula con la SIAE apposita convenzione, per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi e per l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento ed alla riscossione dei contributi. Per l'acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente, nonche' per l'acquisizione di quelle previste nella convenzione sottoscritta tra l'ENPALS e la SIAE, agli agenti della SIAE con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima societa' e' consentito raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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