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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
9676/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 14 marzo 2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9676/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
, nato a [...] il [...] c. f. , col patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Antonino Tirrò come da procura in atti , domiciliato presso il suo studio in Catania, via
Gabriele D'Annunzio 125 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta- P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Lucia Orsingher e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli , come da procura in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Inps;
Resistente
Oggetto : Reddito di Cittadinanza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 . 10.2024 parte attrice agiva in giudizio per fare dichiarare l'illegittimi- tà della richiesta di restituzione di somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza dell'im- CP_1
porto di euro 2.200,00 con annullamento del provvedimento e declaratoria che nulla doveva restituire il ricorrente odierno all'istituto Previdenziale.
CP_ Premetteva in fatto che in data 19.9.2024 l' notificava una comunicazione avente ad oggetto la restituzione di somme per pagamento non dovuto in riferimento al beneficio del reddito di cittadinanza .
La ragione della richiesta consisteva nella violazione dell'art. 3 , comma 8, D.L. 4/2019 e nella contestata mancata comunicazione di variazione occupazionale entro 30 giorni, pertanto la per-
cezione delle somme a titolo di Reddito di cittadinanza erano considerate non dovute e decorrevano dal Gennaio 2023 al marzo 2023.
Il ricorrente deduceva l'erroneità e l'illegittimità di tale contestazione sulla base della ricostruzio ne degli avvenimenti che lo riguardavano . Precisava pertanto che in data 12. 12. 2022 stipulava un contratto di lavoro individuale con la società “ Logistica Servizi “ s.r.l. di Napoli e che il rappor to di lavoro si risolveva per volontà del medesimo datore di lavoro .
Pertanto in data 22 12.2022 il ricorrente odierno firmava un comunicazione dal datore di lavoro per cui non aveva superato il periodo di prova.
Deduceva che il diritto di percepire il beneficio del reddito di cittadinanza non si sarebbe perduto nemmeno in caso di dimissioni volontarie da parte del ricorrente odierno.
Deduceva altresì che nessuna azione di recupero di somme indebitamente erogate poteva essere
CP_ intrapresa da in mancanza di dolo dell'assicurato, sempre nel rispetto dei termini di cui all'art. 13 della legge 412 del 1991 , che prevede lo spazio temporale di un anno per l'ente per recuperare somme di denaro indebitamente percepite , a seguito di controlli eseguiti dall'Istituto .
Richiamava il principio secondo il quale la ripetizione delle somme percepite indebitamente è
possibile solo in caso di dolo del cittadino beneficiario della prestazione . Quest'ultimo mai rispondeva di eventuale errore dell'ente , negava che nella fattispecie ricorresse dolo in capo al ricorrente e comunque negava che sussistesse il presupposto di qualsivoglia restituzione .
Chiedeva pertanto che fosse dichiarata illegittima la richiesta di restituzione di somme da parte
CP_ dell' e che il ricorrente non era tenuto alla restituzione della somma di euro 2.200,00 richiesta dall'ente con gli atti impugnati .
Fissata udienza di discussione si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del ricorso per CP_1
infondatezza e per mancata prova del diritto, sussistente in capo al ricorrente, di trattenere le somme richieste in restituzione avendone titolo legittimo.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte e allegati documenti.
Successivamente delegata alla decisione del giudizio , all'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato , all'esito di camera di consiglio il giudizio veniva defini to col presente provvedimento , reso ex art. 429 c.p.c. mediante lettura delle ragioni in fatto e diritto sottese alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Il D.L. n. 4/2019 dispone all'art. 3 , comma 8 : “ In caso di variazione della condizione occupazio-
nale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il
nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla de-
terminazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successi
vo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nel-
l'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbli- gatorie di cui all'art. 9 bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che , conseguentemente , a decorrere dal mese di aprile
2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'atti-
vità di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità CP_1
definite dall'istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'art. 6 com
ma 1”.
Art. 3 comma 11 : “E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di
quindici giorni , ogni variazione patrimoniale che comporti le perdita dei requisiti di cui all'art. 2
comma 1, lettera b), numero 2) , e lettera c).
art. 7 comma 4: “Fermo quanto previsto dal comma 3 quando l'amministrazione erogante accerta
la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del
reddito, del patrimonio , della composizione del nucleo familiare dell'istante , la stessa
amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio con efficacia retroattiva. A seguito
della revoca il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Art. 7 comma 5 lett. f): “E' disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il
nucleo familiare non effettua le comunicazioni di cui all'art. 3 , comma 9 ,ovvero effettua comuni-
cazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore”.
Nella fattispecie il provvedimento del revoca del reddito notificato dall'istituto appare legittimo poiché durante il periodo di fruizione del beneficio , il ricorrente aveva iniziato l'attività di lavo-
ro dipendente presso l'azienda “ Logistica e Servizi s.r.l.” in data 12/12/2022.
Quale percettoree del reddito di cittadinanza aveva per legge obbligo di comunicare l'avvio di attività di lavoro dipendente , sia le eventuali successive variazioni patrimoniali.
Tali obblighi discendono dalle previsioni dell'art. 3 , commi 8 ed 11 del D.L. 4/2019.
Le modalità di comunicazione , come fissate da circolare 43/2019 , punto 8 , prevedevano la comu nicazione di avvio di attività di lavoro dipendente tramite modello “ “RDC/Pdc - Com Esteso” entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, a pena di decadenza dal beneficio. Il ricorrente odierno ha eseguito la comunicazione solo in data 28.04.2023 ben oltre il termine di trenta giorni , come la par
CP_ te odierna resistente documenta in giudizio ( cfr. all. 3 fasc. .
Tale circostanza oggettiva , che rientra tra le omesse comunicazioni obbligatorie , comporta la revoca dal beneficio assistenziale all'esame .
La conseguenza della revoca e della restituzione di quanto indebitamente percepito discendono direttamente dalla legge, ovverosia dalla disciplina specifica in materia di reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 e dall'art. 38 comma 3 d.l. 78/2010 , che prevedono il recupero della somma indebitamente erogata.
Pertanto non trova applicazione nella fattispecie di beneficio assistenziale, l'art. 13 della legge
CP_ 412/1991 richiamato dal ricorrente odierno in materia pensionistica, laddove l' verifica annualmente i dati reddituali afferenti il pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione. In ogni caso nella fattispecie , trattandosi di beneficio assistenziale , il ricorrente ha l'onere di provare il proprio diritto alla prestazione ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dall'Ente convenuto. ( cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 18046/2010).
Nel corso di giudizio il ricorrente ha solo affermato genericamente di avere diritto al reddito di cittadinanza a fronte delle circostanze oggettive che rientrano tra le previsioni di omessa comuni-
cazione di variazioni nei termini richiesti dalla legge e dalle disposizioni dell'Istituto, che compor-
tano la decadenza dal beneficio per legge ( d.l. 4/2019 , d.l. 78/2010).
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
L'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente comporta l'irripetibilità tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 9676/2024 R.G. Lavoro , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e difesa ,
così provvede :
Rigetta il ricorso, per l'effetto conferma la comunicazione del 19.09.2024 di restituzione CP_1
somme per pagamento non dovuto;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio.
Catania 14.3.2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 14 marzo 2025 ha emesso ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9676/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
, nato a [...] il [...] c. f. , col patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Antonino Tirrò come da procura in atti , domiciliato presso il suo studio in Catania, via
Gabriele D'Annunzio 125 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , in giudizio rappresenta- P.IVA_1
to e difeso dall'avv. Lucia Orsingher e dall'avv. Pier Luigi Tomaselli , come da procura in atti di giudizio, domiciliato in Catania Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Inps;
Resistente
Oggetto : Reddito di Cittadinanza
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 . 10.2024 parte attrice agiva in giudizio per fare dichiarare l'illegittimi- tà della richiesta di restituzione di somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza dell'im- CP_1
porto di euro 2.200,00 con annullamento del provvedimento e declaratoria che nulla doveva restituire il ricorrente odierno all'istituto Previdenziale.
CP_ Premetteva in fatto che in data 19.9.2024 l' notificava una comunicazione avente ad oggetto la restituzione di somme per pagamento non dovuto in riferimento al beneficio del reddito di cittadinanza .
La ragione della richiesta consisteva nella violazione dell'art. 3 , comma 8, D.L. 4/2019 e nella contestata mancata comunicazione di variazione occupazionale entro 30 giorni, pertanto la per-
cezione delle somme a titolo di Reddito di cittadinanza erano considerate non dovute e decorrevano dal Gennaio 2023 al marzo 2023.
Il ricorrente deduceva l'erroneità e l'illegittimità di tale contestazione sulla base della ricostruzio ne degli avvenimenti che lo riguardavano . Precisava pertanto che in data 12. 12. 2022 stipulava un contratto di lavoro individuale con la società “ Logistica Servizi “ s.r.l. di Napoli e che il rappor to di lavoro si risolveva per volontà del medesimo datore di lavoro .
Pertanto in data 22 12.2022 il ricorrente odierno firmava un comunicazione dal datore di lavoro per cui non aveva superato il periodo di prova.
Deduceva che il diritto di percepire il beneficio del reddito di cittadinanza non si sarebbe perduto nemmeno in caso di dimissioni volontarie da parte del ricorrente odierno.
Deduceva altresì che nessuna azione di recupero di somme indebitamente erogate poteva essere
CP_ intrapresa da in mancanza di dolo dell'assicurato, sempre nel rispetto dei termini di cui all'art. 13 della legge 412 del 1991 , che prevede lo spazio temporale di un anno per l'ente per recuperare somme di denaro indebitamente percepite , a seguito di controlli eseguiti dall'Istituto .
Richiamava il principio secondo il quale la ripetizione delle somme percepite indebitamente è
possibile solo in caso di dolo del cittadino beneficiario della prestazione . Quest'ultimo mai rispondeva di eventuale errore dell'ente , negava che nella fattispecie ricorresse dolo in capo al ricorrente e comunque negava che sussistesse il presupposto di qualsivoglia restituzione .
Chiedeva pertanto che fosse dichiarata illegittima la richiesta di restituzione di somme da parte
CP_ dell' e che il ricorrente non era tenuto alla restituzione della somma di euro 2.200,00 richiesta dall'ente con gli atti impugnati .
Fissata udienza di discussione si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto del ricorso per CP_1
infondatezza e per mancata prova del diritto, sussistente in capo al ricorrente, di trattenere le somme richieste in restituzione avendone titolo legittimo.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte e allegati documenti.
Successivamente delegata alla decisione del giudizio , all'udienza odierna le parti discutevano la causa come da verbale in atti depositato , all'esito di camera di consiglio il giudizio veniva defini to col presente provvedimento , reso ex art. 429 c.p.c. mediante lettura delle ragioni in fatto e diritto sottese alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Il D.L. n. 4/2019 dispone all'art. 3 , comma 8 : “ In caso di variazione della condizione occupazio-
nale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il
nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla de-
terminazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successi
vo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nel-
l'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbli- gatorie di cui all'art. 9 bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che , conseguentemente , a decorrere dal mese di aprile
2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'atti-
vità di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità CP_1
definite dall'istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'art. 6 com
ma 1”.
Art. 3 comma 11 : “E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di
quindici giorni , ogni variazione patrimoniale che comporti le perdita dei requisiti di cui all'art. 2
comma 1, lettera b), numero 2) , e lettera c).
art. 7 comma 4: “Fermo quanto previsto dal comma 3 quando l'amministrazione erogante accerta
la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del
reddito, del patrimonio , della composizione del nucleo familiare dell'istante , la stessa
amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio con efficacia retroattiva. A seguito
della revoca il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Art. 7 comma 5 lett. f): “E' disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il
nucleo familiare non effettua le comunicazioni di cui all'art. 3 , comma 9 ,ovvero effettua comuni-
cazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore”.
Nella fattispecie il provvedimento del revoca del reddito notificato dall'istituto appare legittimo poiché durante il periodo di fruizione del beneficio , il ricorrente aveva iniziato l'attività di lavo-
ro dipendente presso l'azienda “ Logistica e Servizi s.r.l.” in data 12/12/2022.
Quale percettoree del reddito di cittadinanza aveva per legge obbligo di comunicare l'avvio di attività di lavoro dipendente , sia le eventuali successive variazioni patrimoniali.
Tali obblighi discendono dalle previsioni dell'art. 3 , commi 8 ed 11 del D.L. 4/2019.
Le modalità di comunicazione , come fissate da circolare 43/2019 , punto 8 , prevedevano la comu nicazione di avvio di attività di lavoro dipendente tramite modello “ “RDC/Pdc - Com Esteso” entro trenta giorni dall'avvio dell'attività, a pena di decadenza dal beneficio. Il ricorrente odierno ha eseguito la comunicazione solo in data 28.04.2023 ben oltre il termine di trenta giorni , come la par
CP_ te odierna resistente documenta in giudizio ( cfr. all. 3 fasc. .
Tale circostanza oggettiva , che rientra tra le omesse comunicazioni obbligatorie , comporta la revoca dal beneficio assistenziale all'esame .
La conseguenza della revoca e della restituzione di quanto indebitamente percepito discendono direttamente dalla legge, ovverosia dalla disciplina specifica in materia di reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 e dall'art. 38 comma 3 d.l. 78/2010 , che prevedono il recupero della somma indebitamente erogata.
Pertanto non trova applicazione nella fattispecie di beneficio assistenziale, l'art. 13 della legge
CP_ 412/1991 richiamato dal ricorrente odierno in materia pensionistica, laddove l' verifica annualmente i dati reddituali afferenti il pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione. In ogni caso nella fattispecie , trattandosi di beneficio assistenziale , il ricorrente ha l'onere di provare il proprio diritto alla prestazione ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dall'Ente convenuto. ( cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 18046/2010).
Nel corso di giudizio il ricorrente ha solo affermato genericamente di avere diritto al reddito di cittadinanza a fronte delle circostanze oggettive che rientrano tra le previsioni di omessa comuni-
cazione di variazioni nei termini richiesti dalla legge e dalle disposizioni dell'Istituto, che compor-
tano la decadenza dal beneficio per legge ( d.l. 4/2019 , d.l. 78/2010).
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
L'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente comporta l'irripetibilità tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 9676/2024 R.G. Lavoro , disattesa ogni contraria istanza , eccezione e difesa ,
così provvede :
Rigetta il ricorso, per l'effetto conferma la comunicazione del 19.09.2024 di restituzione CP_1
somme per pagamento non dovuto;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio.
Catania 14.3.2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo