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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
T
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona della giudice on. LI AN de VO ha pronunciato
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 27.05.2024 e segnata dal N° R.G.A.C. 6162/2024, promossa da
, e , rappresentate e difese dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
AN BA
-attrici-
Contro
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco TUCCI del Foro di Roma
[...]
-convenuta-
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni
Per le attrici: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze adito, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta per i danni patrimoniali subiti dalle ricorrenti e per
l'effetto condannarla al risarcimento del danno determinato in complessivi euro 24.200 in favore della sig.ra ed euro 20.300 in favore delle sigg.re vvero nella diversa somma ritenuta dal Parte_1 Pt_2 giudice, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Per la convenuta: Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e reietta, IN VIA
PREGIUDIZIALE, principale e nel merito rigettare tutte le domande proposte dalle attrici perché inammissibili, improponibili o comunque infondate per le ragioni esposte;
con vittoria di spese di lite. Esposizione dei Fatti
Premessa
In data 6 febbraio 2014, dalle unità immobiliari di proprietà della società CP_1
(nr. 39 posti auto cat. C/6 e nr. 10 fabbricati cat. D/7) facenti parte del
[...] CP_3
posto in Firenze, Via dei Cattanei 174/181, si originava un incendio che si
[...] propagava nel complesso condominiale danneggiando alcune parti condominiali e alcuni locali di proprietà private attigue.
Il citava a giudizio la detta società dinanzi al Tribunale di Firenze Controparte_3
(causa RG 5278/2019) al fine di vederne accertata la responsabilità per il detto evento dannoso e per sentirla condannare a risarcire i danni tutti dallo stesso subiti in conseguenza di detto evento, ivi compresi i costi necessari al ripristino delle strutture portanti, compromesse/danneggiate dal fuoco e/o dal calore durante l'evento de quo; parallelamente a tale giudizio, veniva instaurato da (usufruttuaria del fabbricato identificato al Parte_4
Catasto Fabbricati del Comune di Firenze Foglio di mappa 29, particella 2257, subalterno
104, zona 3 cat. D/7, a destinazione industriale, civico nr. 184/1) e ed Parte_5
(figlie di e nude proprietarie del medesimo immobile), sempre Parte_1 Parte_4 nei confronti della società , altra causa innanzi all'intestata Autorità (N° R.G. CP_1
5194/2019), che veniva successivamente riunita al procedimento N° RG 5278/2019, perché venissero risarcite dei danni subiti per l'inagibilità del detto immobile.
Nelle more del giudizio principale, la e il Controparte_1 Controparte_3 addivenivano nel 2021 ad un accordo transattivo (stipulato nell'ambito del procedimento mediatorio apertosi presso l'OCF), per cui le parti avrebbero abbandonato il giudizio N°
R.G. 5278/2019 e la società avrebbe eseguito una serie di opere di cui si CP_1 assumeva l'obbligo [così di seguito riassunte: ultimazione a propria cura e spese della pulizia esterna delle parti condominiali del fabbricato posto in Firenze, Via Dei Cattanei 174/184, compresa la strada antistante con completa liberazione dal materiale/beni ivi presenti, pulizia/bonifica della porzione del fabbricato rimasto danneggiato a seguito dall'incendio, esecuzione, sempre a propria cura e spese, delle prove di carico volte a determinare/escludere la presenza di danni strutturali all'edificio, redazione di liberatoria e/o perizia da consegnare ai proprietari degli immobili interessati].
In data 28.10.2021 il Tribunale di Firenze emetteva, nelle due cause riunite, la sentenza nr. 2748 (a firma di questo stesso giudice), per cui la causa R.G. 5278/2019 veniva estinta avendo il Condomino rinunciato agli atti (accettata dalla società ) e, nella causa CP_1
R.G. 5194/2019, la società , accertata la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. dei CP_1 danni causati, veniva condannata a risarcire le attrici mediante il pagamento della somma di euro 14.000 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi), per non aver incassato i canoni di locazione dei mesi febbraio e marzo 2014, gennaio 2015, gennaio 2016, gennaio
2 2017, gennaio 2018 e gennaio 2019 relativi all'immobile locato (subalterno 104 nr. civico
184/1) al sig. , importo così determinato a seguito di accordi raggiunti tra e Parte_6 Pt_4
(per parziale inagibilità del capannone1); si precisa che il contratto di locazione era Parte_6 stato stipulato da in data 16.3.2011 per un canone mensile di euro 2.000. Parte_4
La sentenza non veniva impugnata e diveniva irrevocabile.
In data 18 ottobre 2022 (in ritardo rispetto al termine del 22.3.2021 pattuito con il in occasione della stipula dell'accordo mediatorio) veniva redatta, dopo CP_3
l'esecuzione di apposite prove tecniche, la liberatoria da parte del tecnico incaricato dalla società , Arch. , circa l'assenza di danni alle strutture portanti CP_1 Persona_1 del capannone sito in Firenze, Via dei Cattanei nr. 184/3.
0o0 agisce in questa sede, quale attuale unica proprietaria del fabbricato Parte_1 censito dal subalterno 1042 nr. civico nr. 184/1 e quale cessionaria del credito risarcitorio ulteriormente e asseritamente maturato in vantaggio della sig.ra deceduta il Parte_4
11.9.2023, quantificato nel contratto di cessione di credito pro soluto del 29.5.2023 (notificato CP_ alla ceduta società solo con la notifica del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. CP_1 introduttivo del presente procedimento) in euro 24.200,00.
Deve sin d'ora darsi atto che nel contratto di cessione del credito non è stato indicato alcun criterio per il calcolo dell'importo, operazione che viene svolta invece nel ricorso introduttivo, per cui si specifica che: a) la somma di euro 2.000 deriverebbe dal mancato incasso del mese di gennaio 2020 che il conduttore non corrispose alla sig.ra Parte_6
poichè, non essendo più disposto a continuare ad usufruire di parte del capannone, Pt_4 lo rilasciava nel medesimo mese;
b) l'importo di euro 17.400 conseguirebbe dal mancato guadagno (600 euro x 29 mesi) non percepito, atteso che la nuova conduttrice IA
H&S di Huang Sheng, con la quale la sig.ra aveva stipulato il nuovo contratto di Pt_4 locazione in data 1 luglio 2020, invece di euro 2.000 al mese corrispose, fino al 31.12.2022, euro 1.600 e fino al 31.12.2024 euro 2000 al mese, importi inferiori a quello di euro 2.200 che l'usufruttuaria avrebbe potuto percepire sin dal 1.7.2020, come dal 1.1.2025 starebbe avvenendo;
c) la somma di euro 4.800 deriverebbe dal mancato guadagno di euro 200 per 24 mesi, ovvero dal 1.1.2023 al 31.12.2024. e agiscono in questa sede assumendo, nel ricorso Parte_3 Parte_2 introduttivo, di essere proprietarie attuali3 di altra porzione del medesimo capannone – ma censita al Foglio di mappa nr. 29, particella 2257, subalterno 110, zona 3, cat. D/7, civico nr. 178/3, a destinazione industriale – che sarebbe stato interessata dall'incendio scoppiato il
6.2.2014, per cui anche questa porzione venne dichiarata parzialmente agibile4, motivo per il quale usufruttuario del bene e genitore di entrambe, all'epoca nude Parte_7 proprietarie, avrebbe subito il danno da mancato guadagno, ovvero per mancato incasso dell'importo di euro 20.300 [euro 350 (quale differenza tra euro 2.550 ed euro 2.2005) x 58 mesi decorrenti dal 1.9.2016 fino al mese di ottobre del 2022) che sarebbe stato riscosso laddove il capannone non fosse stato parzialmente inagibile.
0o0
Fissata l'udienza del 7.11.2024 per la trattazione della causa con decreto del 30.5.2024, si costituiva in giudizio in data 28.10.2024 la società contestando le domande di cui CP_1 chiedeva il rigetto;
in particolare – con riguardo alla domanda delle sig.re - ha eccepito Pt_2 il difetto di legittimazione attiva delle stesse, l'intervenuta prescrizione del loro diritto creditorio ed il concorso ex art. 1227 secondo comma c.c. del de cuius Parte_7 nell'aggravamento delle conseguenze dannose, mentre – con riguardo alla domanda della sig.ra – ha eccepito l'inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in Parte_1 idem per essere diventa irrevocabile la sentenza del Tribunale di Firenze del 28.10.2021, poiché le doglianze qui rappresentate avrebbero dovuto essere oggetto di esame giudiziale nell'ambito della causa R.G. 5194/2019.
La causa, di natura documentale, veniva ritenuta matura per la decisione, per cui veniva fissata l'udienza “cartolare” dell'8.10.2025 per l'emissione della sentenza ex artt. 281 terdecies e sexies c.p.c., con assegnazione di termini per deposito di note conclusionali fino al
20.09.2025; deve darsi atto sia dell'avvenuto deposito delle memorie conclusive che delle note sostitutive dell'udienza.
Motivi della decisione 3 Ovvero quali eredi di usufruttuario dell'immobile, deceduto il 1.3.2023. Parte_7 4 L'ing. o il 14.2.2014 che la porzione di edificio sottostante le travi Persona_2 non int era agibile;
dalla visione della planimetria allegata alla detta relazione (v. doc nr. 4ter prodotto dalle ricorrenti) si nota come la porzione agibile si estende per tutto il capannone eccettuato un ufficio e il WC. Preliminarmente va dato atto che parte convenuta ha depositato la memoria conclusiva il 22.09.2025 (lunedì); parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito rispetto al termine indicato dal giudice e sostiene la sua inammissibilità.
L'eccezione è infondata, dato che, essendo il 20.09.2025 un sabato, in base all'art. 155
c.p.c. la scadenza è automaticamente prorogata (proroga di diritto) al primo giorno seguente non festivo, che di norma è il lunedì.
Sulla domanda di e Parte_3 Parte_8
La sig.ra non ha provato la sua qualità di figlia di in Parte_3 Parte_7 quanto la mera denuncia di successione del 18.9.2023 presentata da prodotta Parte_3 agli atti di causa ed acquisita dal sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate il 25.09.2023, non soddisfa quanto richiesto costantemente dalla giurisprudenza della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. civ. sez. III ordinanza del 20.6.2025 nr. 16594 RV 675017-01), secondo la quale la prova della qualità di figlia/erede non può essere assolta con la sola produzione della denuncia di successione, poiché è idoneamente adempiuto solo con la produzione degli atti dello stato civile (atto di nascita o stati di famiglia), dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il "de cuius" che legittima alla successione ai sensi degli artt.
565 e ss c.c..
Mentre, con riguardo alla qualità di erede che presuppone l'accettazione dell'eredità,
l'instaurazione della presente causa avrebbe costituito un modo di accettazione tacita di eredità; difatti, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, "id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità.
Secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. (Cass. sez. VI-2 sentenza nr. 868 del 16.1.2017).
Nella specie, non sono stati prodotti atti anagrafici di alcun genere attestanti il rapporto di filiazione tra e Parte_3 Parte_7
Le medesime considerazioni di cui sopra valgono anche per che peraltro Parte_2 non ebbe a presentare nemmeno la denuncia di successione, salvo essere indicata come
“altra erede” di (v. Quadro EA2 della detta denuncia). Parte_7
Pertanto, entrambe le ricorrenti difettando della legittimazione attiva necessaria per giungere ad una pronuncia di merito.
Ad ogni modo, considerando che il c.d. credito risarcitorio del sig. Parte_7 deriverebbe da una fattispecie illecita (ex art. 2051 c.c.) e che il termine prescrizione è di 5 anni decorrente dal 1.9.2016, verificato che la prima lettera di costituzione in mora è del
10.1.2023, il credito vantato per il periodo che diparte dal 1.9.2016 e termina al 1.9.2021 è
5 prescritto, essendo stata la relativa eccezione sollevata tempestivamente da parte convenuta nel primo atto difensivo.
Residuerebbe, di tal modo, il credito relativo al periodo 02.9.2021 - 18.10.2022: tuttavia, dalla visione del quadro A della richiesta di registrazione del contratto di locazione
(v. pag. 10 di 10 doc. nr. 14 di parte ricorrente), risulta che il contratto (che è scaduto il
31.8.2022) è stato rinnovato fino al 31.8.2028, ma non è stato aggiornato, nel detto modulo,
l'importo del canone annuale che sarebbe stato versato dal conduttore, ovvero che invece dell'importo di euro 26.400 il conduttore avrebbe versato quello di euro 30.600; inoltre, si consideri che parte ricorrente non ha prodotto le ricevute o le quietanze da cui doveva risultare che il sig. ha corrisposto dal mese di settembre 2022 in poi CP_5
l'importo mensile di euro 2.550,oo, quale canone di locazione aggiornato pattuito, per cui non vi è prova del danno residuo.
Sulla domanda di Parte_1
Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda poiché la sentenza irrevocabile nr. 2748 del 28.10.2021 del Tribunale di Firenze ha delibato definitivamente sulla domanda risarcitoria dei danni derivati dall'incendio del 6.2.2014 nel capannone divenuto oggi di proprietà esclusiva di . Parte_1
L'assunto non si condivide, in quanto i danni richiesti in quella sede da Parte_4 riguardavano il quinquennio gennaio 2014/ gennaio 2019, mentre in questa sede vengono azionati crediti risarcitori maturati nel gennaio 2020 e dal 1.7.2020 al 31.12.2024, mai reclamati nel giudizio conclusosi anche perché non erano “deducibili” in considerazione delle prescrizioni processuali lì maturate;
si tenga conto, infatti, che nella causa R.G.
5194/2019, introdusse con la memoria ex art. 183 sesto comma nr. 2 c.p.c. una Parte_1 nuova domanda di risarcimento danni, quantificandola in euro 82.000, per il recesso anticipato comunicato dal suo conduttore a seguito del limitato uso del fondo;
Parte_9 detta domanda venne dichiarata inammissibile con provvedimento del 9.10.2020.
Dovendo procedere nel merito, la domanda viene parzialmente accolta limitatamente all'importo di euro 2.000, quale canone di locazione del mese di gennaio 2020 che il conduttore non corrispose alla sig.ra dante causa di per il Parte_6 Pt_4 Parte_1 perdurare della parziale inagibilità del capannone condotto, che si pone come conseguenza diretta dell'incendio delle proprietà della società convenuta, circostanza, questa, certamente, accertata definitivamente;
del resto è in atti la registrazione dell'avvenuta risoluzione del relativo contratto in data 22.1.2020 (v. doc nr. 9).
L'importo deve essere rivalutato secondo indici istat e calcolati gli interessi compensativi sulla somma devalutata al gennaio 2020 fino al saldo.
6 Non vi è invece prova che la conclusione, in data 15.6.2020, del contratto di locazione ad uso non abitativo tra la sig.ra e la (cfr. doc nr. Pt_4 Controparte_6
10), avente ad oggetto il capannone subalterno 104, con canone di euro 1.600 al mese e con scadenza al 2026 (invece dei maggiori importi riconosciuti con la scrittura modificativa del
23.11.2022, v. doc nr. 11) sia una diretta conseguenza dell'inagibilità parziale del fondo, in quanto si legge, nel detto contratto che tale canone è stato così pattuito “in considerazione delle attività di avviamento e di allestimento dell'unità immobiliare comprensivo di imbiancatura a spese del conduttore”, e non vi è alcun cenno alla condizione di inagibilità parziale dell'immobile come ragione fondante della la “diversa determinazione del canone di locazione”, per cui può ragionevolmente sostenersi che il minor importo richiesto a titolo di canone di locazione sia derivato da calcoli di reciproca convenienza economica, anche tenendo conto che nel 2020 si diffuse il COVID 19 e i prezzi delle locazioni, specie commerciali, erano in costante diminuzione.
0o0
Le spese processuali – compensate per un quinto per la soccombenza parziale - seguono la soccombenza e vengono liquidate nei medi tariffari previsti per lo scaglione di valore delle cause fino ad euro 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando;
1-- rigetta la domanda formulata dalle sigg.re e;
Parte_2 Parte_3
2—in parziale accoglimento della domanda formulata dalla sig.ra Parte_1 condanna la società convenuta in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 già responsabile della causazione dell'incendio del 6.2.2014, a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 2.000 a titolo di risarcimento dei danni oltre rivalutazione monetaria secondo indici istat e calcolati gli interessi compensativi sulla somma devalutata al gennaio 2020 fino al saldo.
3-Le spese processuali di parte convenuta sono poste a carico delle attrici, in solido tra loro,
e sono liquidate in euro 6.092,00 (7.616,00 detratto 1/5) per compenso professionale, oltre le spese vive documentate, iva, cap e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Firenze, 9 ottobre 2025
Il Giudice on.
LI AN de VO
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8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nella sua relazione del 14.2.2014, l'ing. precisa che l'area del capannone dove le Persona_2 travi principali sono a comune con la z cendio, chiudendo i locali Uffici e WC con la posa di appositi grigliati metallici è interdetta, mentre è agibile solo la porzione di edificio sottostante le travi non interessate dall'incendio. Dalla visione della planimetria allegata alla detta relazione (v. doc nr. 4bis prodotto dalle ricorrenti) si nota come la porzione agibile si estende per tutto il capannone eccettuato un ufficio e il WC. 2 ha acquistato dapprima dalla sorella la quota di nuda proprietà del detto Parte_1 Parte_5 c uindi, a seguito del decesso della m l'usufrutto della madre si è Parte_4 estinto e si è consolidato il diritto proprietario di Parte_1
3 5 Si sostiene che il IG. quando il 01.09.2016 sottoscriveva il contratto di locazione con la ditta Pt_2 individuale denominata , in persona del titolare IG. , dovette pattuire un CP_4 CP_5 canone annuo di euro ri ad euro 2.550,00 mensil ro 26.400,00 annui corrispondente ad euro 2.200,00 mensili, dal 1.9.2016 fino al termine dei lavori di ripristino della piena disponibilità del fabbricato all'epoca in parte anch'esso inagibile per l'incendio predetto.
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