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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/07/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1591 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Loredana Mazzarella e Salvatore Sanci.
.e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: assegno invalidità civile – pensione invalidità civile
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento dei benefici assistenziale in questione In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato, respinta la richiesta di revoca dell'ordinanza del 17.02.2025 di parte ricorrente rinnovata nelle note ex art. 127 ter c.p.c. alla luce delle statuizioni già formulate nell'ordinanza del 17.03.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente ed il mancato deposito di osservazioni alla CTU in seno alla prima fase processuale, il sottoscritto, ritenuto 1 che debba essere data al medesimo CTU la possibilità di rispondere alle osservazioni sollevata dalla parte, o di eventualmente modificare il proprio convincimento, ha ritenuto preferibile confermare lo stesso CTU della precedente fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali,
All'esito, il consulente ha concluso che “INVALIDITA' RICONOSCIUTA: 38% trentotto per cento. DECORRENZA: dalla data della domanda amministrativa. REVISIONE: nessuna.”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per le medesime ragioni le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico della parte ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la sig.ra al pagamento delle spese Parte_1 legali in favore de 2.800,00 (incluse quelle CP_1 inerenti alla prima fa tre iva CPA e spese generali;
- Pone definitivamente a carico della sig.ra le Parte_1 spese di C.T.U. liquidate in separato decreto
Trapani, 15/07/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Loredana Mazzarella e Salvatore Sanci.
.e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: assegno invalidità civile – pensione invalidità civile
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento dei benefici assistenziale in questione In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato, respinta la richiesta di revoca dell'ordinanza del 17.02.2025 di parte ricorrente rinnovata nelle note ex art. 127 ter c.p.c. alla luce delle statuizioni già formulate nell'ordinanza del 17.03.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente ed il mancato deposito di osservazioni alla CTU in seno alla prima fase processuale, il sottoscritto, ritenuto 1 che debba essere data al medesimo CTU la possibilità di rispondere alle osservazioni sollevata dalla parte, o di eventualmente modificare il proprio convincimento, ha ritenuto preferibile confermare lo stesso CTU della precedente fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali,
All'esito, il consulente ha concluso che “INVALIDITA' RICONOSCIUTA: 38% trentotto per cento. DECORRENZA: dalla data della domanda amministrativa. REVISIONE: nessuna.”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Per le medesime ragioni le CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico della parte ricorrente.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la sig.ra al pagamento delle spese Parte_1 legali in favore de 2.800,00 (incluse quelle CP_1 inerenti alla prima fa tre iva CPA e spese generali;
- Pone definitivamente a carico della sig.ra le Parte_1 spese di C.T.U. liquidate in separato decreto
Trapani, 15/07/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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