Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3854/2022
Tribunale Ordinario di Latina
II Sezione Civile
Addì 8.4.2025 innanzi al Giudice dr.ssa Laura Gigante, chiamata la causa:
Parte_1
c/
Controparte_1
sono comparsi:
per l'opponente l'avv. MANCHISI FRANCESCO
per l'opposto l'avv. Stefania Fracchiolla in sostituzione dell'avv. FAGGELLA
PELLEGRINO Controparte_2
L'avv. Manchisi si riporta all'atto di opposizione di cui chiede l'accoglimento con vittoria di spese con attribuzione. L'avv. Fracchiolla si riporta agli scritti difensivi di cui chiede l'integrale accoglimento. Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove.
IL GIUDICE
A seguito della discussione orale delle parti, decide la causa come da separata sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, allegata al presente verbale.
È verbale
Il Giudice
Dr.ssa Laura Gigante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3854/2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
opposizione, dall'avv. Francesco Manchisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Latina al viale dello Statuto n. 37
OPPONENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., a mezzo della Controparte_1
mandataria per atto per notaio di Controparte_3 Persona_1
Mestre del 5.08.2022, rep. n. 44415, racc. n.16818, rapp.ta e difesa, in virtù di procura per atto per notaio di Mestre, del 4.11.2022 rep. n. 44582 , Persona_1
racc. n. 16957, dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Silvia Cavalcanti, in Latina (LT) alla via S.
Carlo da Sezze n. 118
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per d.i. n. r.g. 2521/2022 la chiedeva al Controparte_1
Tribunale di Latina di ingiungere a il pagamento della somma Parte_1
2 complessiva di euro 11.549,79, oltre accessori e spese. Fondava il credito su copia contratto, atto di cessione, estratto conto.
Con d.i. 1025/2022 il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e delle spese processuali.
Con atto di citazione in opposizione, l'odierno opponente eccepiva l'indeterminatezza del credito e l'inidoneità della documentazione a provare il credito.
Si costituiva ritualmente in giudizio la deducendo Controparte_1
la correttezza e specificità delle somme ingiunte, la sussistenza di idonea prova del credito.
Prodotta documentazione, svoltasi la discussione orale, la causa, all'udienza del 8.4.2025 era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto bancario, mediante produzione delle risultanze dei contratti di finanziamento e del relativo estratto conto analitico.
In ordine alla prova del credito vantato, dall'analisi della documentazione prodotta dalla banca, si evince che i documenti posti a fondamento della domanda monitoria sono sufficienti ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, necessitandosi solo nel corso del giudizio di opposizione dell'ulteriore documentazione analitica.
La documentazione prodotta dalla banca opposta riporta analiticamente l'andamento e l'esposizione debitoria del rapporto azionato, potendosi quindi ritenere prova sufficiente ed idonea del credito anche in fase di cognizione unitamente alla ulteriore documentazione in atti ed alla condotta processuale di parte opponente.
Quanto alla quantificazione del credito, parte opponente non contesta specificamente l'importo o l'applicazione di tassi ultralegali.
Invero ai sensi dell'art. 115 c.p.c., l'opponente-convenuto in senso sostanziale è tenuto a prendere posizione in modo chiaro ed analitico sui fatti posti
3 a fondamento della domanda creditoria, i quali devono ritenersi ammessi, ove la parte si sia limitata a negare genericamente la sussistenza di presupposti di legge, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. 19896/2015).
In particolare la non contestazione, avendo riflessi sul piano dell'esonero probatorio, (rendendo superflua l'attività istruttoria), comporta che il momento ultimo utile per contestare debba essere identificato in una fase processuale anteriore rispetto a quella in cui maturano le preclusioni istruttorie. Diversamente opinando, una parte, nel formulare le proprie richieste istruttorie, non sarebbe posta nelle condizioni di stabilire se un determinato fatto richieda o meno sulla base dell'avverso comportamento processuale di essere dimostrato. In quest'ottica mentre i fatti allegati negli atti introduttivi devono al più tardi essere contestati nella prima memoria 183 VI c c.p.c., i fatti allegati in quest'ultima devono essere contestati nella prima difesa utile.
Non è stata sollevata da parte opponente alcuna contestazione specifica né in ordine alla quantificazione, né in ordine all'illegittimità dei tassi applicati, limitandosi la parte a dedurre genericamente l'indeterminatezza della somma ingiunta.
Orbene dalla documentazione versata in atti, riportante le analitiche movimentazioni, risultano chiaramente espresse le somme dovute ed i singoli periodi di maturazione.
Nessuna allegazione è stata curata da parte opponente su cui gravava il relativo onere, neppure una perizia di parte, che, pur non avendo valore probatorio nel processo, assurga quantomeno ad allegazione di parte.
L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata ed il d.i. opposto confermato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle
4 questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 1025/2022, emesso il
20.5.2022 dal Tribunale di Latina, che dichiara definitivamente esecutivo;
b) condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro
2.540,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso in Latina il 8.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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