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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/10/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 11871/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Michele D'ONCHIA - Ricorrente - contro
Controparte_1
», in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 4 dicembre 2024 la parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del in Controparte_1 qualità di DOCENTE in base a vari contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie nei periodi specificati in ricorso, chiedeva condannarsi il a corrispondere in suo favore la somma (complessivamente CP_1 quantificata giusta specifici conteggi) asseritamente spettante a titolo di
“retribuzione professionale docenti”, ex art. 7 CCNL 15 marzo 2001 e art. 25 CCNI 31 agosto 1999.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la prescrizione e, CP_1 nel merito, deducendo l'insussistenza di alcuna discriminazione realizzata dalla normativa nazionale, che era stata correttamente applicata alla parte
1 Sentenza R.G. n° 11871/24 ricorrente, sicché chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda.
La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
--------------
Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23
LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV.
6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS. LAV. 7 AGOSTO
2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS. SEZ. VI-LAV.
21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in . Controparte_1
2 Sentenza R.G. n° 11871/24 Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all' cioè al “ Controparte_3 [...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti Controparte_4 fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA CORTE (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; conforme anche CASS. 15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. 10 Pt_2 Pt_3
N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862).
[...]
***********************
Ciò chiarito, ritiene il TRIBUNALE che la domanda sia fondata.
Opina infatti questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE – SEZIONE LAVORO nella SENTENZA 27
LUGLIO 2018 N° 20015 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità, avuto anche riguardo alle ulteriori conformi pronunzie della SUPREMA
CORTE: cfr. CASS. LAV. 5 MARZO 2020 N° 6293).
Nella suddetta pronuncia del 2018 è stato enunciato il seguente principio di diritto:
✓ «L'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'ACCORDO QUADRO allegato alla DIRETTIVA 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo».
--------------
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di
3 Sentenza R.G. n° 11871/24 diritto, è evidente che la prospettazione attorea ne venga integralmente confermata, dovendosi effettivamente ritenere che parte ricorrente, nella qualità di supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, in mancanza peraltro di alcuna specifica contraria allegazione e/o dimostrazione da parte del . CP_1
Ai fini della determinazione in concreto, deve poi rilevarsi che parte ricorrente ha esposto in ricorso specifici conteggi, che risultano invero conformi alla disciplina applicabile: in particolare, il compenso de quo spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazione assimilate e, per i periodi inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni assimilate, mentre il relativo importo è fissato in misura di €.164,oo mensili ed €.5,47 giornalieri dal
1° gennaio 2006 ex art. 83 CCNL 29 novembre 2007, e di €.174,50 mensili ed
€.5,82 giornalieri dal 1° marzo 2018 ex art. 38 CCNL 19 aprile 2018.
Occorre dunque rilevare che, in ordine alle suddette circostanze di fatto
(cfr. CASS. SEZ. III, 8 FEBBRAIO 2018 N° 3022) ed ai relativi conteggi (cfr. CASS.
LAV. 12 MARZO 2018 N° 5949), rispettivamente allegate e formulati da parte ricorrente, nessuna specifica contestazione (cfr. CASS. SEZ. VI-LAV. 27
GIUGNO 2018 N° 16970) è stata espressa dalla parte convenuta costituita (cfr.
CASS. SEZ. III, 26 GIUGNO 2018 N° 16800), dovendosi pertanto fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc. (in base al quale i fatti non contestati devono intendersi come pacifici e non bisognosi di prova) e trattandosi peraltro di fatti chiaramente allegati da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. CASS. SEZ. III, 22 SETTEMBRE 2017 N°
22055) e certamente noti alla parte convenuta (cfr. CASS. LAV. 4 GENNAIO 2019 N° 87).
----------------
Deve altresì rilevarsi l'inaccoglibilità dell'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta, non risultando maturato per nessuno dei periodi dedotti in ricorso il termine prescrizionale quinquennale applicabile, essendo intervenuto un tempestivo atto interruttivo infraquinquennale.
4 Sentenza R.G. n° 11871/24 °°°°°°°°°°°°
Il deve quindi, consequenzialmente, essere condannato a CP_1 corrispondere le relative differenze retributive specificate in dispositivo, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE
COSTITUZIONALE N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla base della
"ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO
2005 N° 16284). Le spese di lite (liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 e succ. modif. e integr., come da dispositivo) vanno poste a carico della parte convenuta, in ragione e nei limiti della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, così provvede:
1. condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente la complessiva somma di €.2.652,40 - a titolo di “retribuzione professionale docenti” – in riferimento ai periodi specificati in ricorso, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.030,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione.
Taranto, 20 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Sentenza R.G. n° 11871/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Michele D'ONCHIA - Ricorrente - contro
Controparte_1
», in
[...] persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 4 dicembre 2024 la parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del in Controparte_1 qualità di DOCENTE in base a vari contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie nei periodi specificati in ricorso, chiedeva condannarsi il a corrispondere in suo favore la somma (complessivamente CP_1 quantificata giusta specifici conteggi) asseritamente spettante a titolo di
“retribuzione professionale docenti”, ex art. 7 CCNL 15 marzo 2001 e art. 25 CCNI 31 agosto 1999.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la prescrizione e, CP_1 nel merito, deducendo l'insussistenza di alcuna discriminazione realizzata dalla normativa nazionale, che era stata correttamente applicata alla parte
1 Sentenza R.G. n° 11871/24 ricorrente, sicché chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda.
La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23
LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV.
6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS. LAV. 7 AGOSTO
2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS. SEZ. VI-LAV.
21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in . Controparte_1
2 Sentenza R.G. n° 11871/24 Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all' cioè al “ Controparte_3 [...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti Controparte_4 fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA CORTE (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; conforme anche CASS. 15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. 10 Pt_2 Pt_3
N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862).
[...]
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Ciò chiarito, ritiene il TRIBUNALE che la domanda sia fondata.
Opina infatti questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE – SEZIONE LAVORO nella SENTENZA 27
LUGLIO 2018 N° 20015 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità, avuto anche riguardo alle ulteriori conformi pronunzie della SUPREMA
CORTE: cfr. CASS. LAV. 5 MARZO 2020 N° 6293).
Nella suddetta pronuncia del 2018 è stato enunciato il seguente principio di diritto:
✓ «L'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del
15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'ACCORDO QUADRO allegato alla DIRETTIVA 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo».
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Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di
3 Sentenza R.G. n° 11871/24 diritto, è evidente che la prospettazione attorea ne venga integralmente confermata, dovendosi effettivamente ritenere che parte ricorrente, nella qualità di supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, in mancanza peraltro di alcuna specifica contraria allegazione e/o dimostrazione da parte del . CP_1
Ai fini della determinazione in concreto, deve poi rilevarsi che parte ricorrente ha esposto in ricorso specifici conteggi, che risultano invero conformi alla disciplina applicabile: in particolare, il compenso de quo spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazione assimilate e, per i periodi inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni assimilate, mentre il relativo importo è fissato in misura di €.164,oo mensili ed €.5,47 giornalieri dal
1° gennaio 2006 ex art. 83 CCNL 29 novembre 2007, e di €.174,50 mensili ed
€.5,82 giornalieri dal 1° marzo 2018 ex art. 38 CCNL 19 aprile 2018.
Occorre dunque rilevare che, in ordine alle suddette circostanze di fatto
(cfr. CASS. SEZ. III, 8 FEBBRAIO 2018 N° 3022) ed ai relativi conteggi (cfr. CASS.
LAV. 12 MARZO 2018 N° 5949), rispettivamente allegate e formulati da parte ricorrente, nessuna specifica contestazione (cfr. CASS. SEZ. VI-LAV. 27
GIUGNO 2018 N° 16970) è stata espressa dalla parte convenuta costituita (cfr.
CASS. SEZ. III, 26 GIUGNO 2018 N° 16800), dovendosi pertanto fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc. (in base al quale i fatti non contestati devono intendersi come pacifici e non bisognosi di prova) e trattandosi peraltro di fatti chiaramente allegati da parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. CASS. SEZ. III, 22 SETTEMBRE 2017 N°
22055) e certamente noti alla parte convenuta (cfr. CASS. LAV. 4 GENNAIO 2019 N° 87).
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Deve altresì rilevarsi l'inaccoglibilità dell'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta, non risultando maturato per nessuno dei periodi dedotti in ricorso il termine prescrizionale quinquennale applicabile, essendo intervenuto un tempestivo atto interruttivo infraquinquennale.
4 Sentenza R.G. n° 11871/24 °°°°°°°°°°°°
Il deve quindi, consequenzialmente, essere condannato a CP_1 corrispondere le relative differenze retributive specificate in dispositivo, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE
COSTITUZIONALE N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla base della
"ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO
2005 N° 16284). Le spese di lite (liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014
n° 55 e succ. modif. e integr., come da dispositivo) vanno poste a carico della parte convenuta, in ragione e nei limiti della sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, così provvede:
1. condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente la complessiva somma di €.2.652,40 - a titolo di “retribuzione professionale docenti” – in riferimento ai periodi specificati in ricorso, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e CP_1 competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.030,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione.
Taranto, 20 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Sentenza R.G. n° 11871/24