Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 12/05/2026, n. 8761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8761 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08761/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01871/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1871 del 2026, proposto da
AE RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Antonio Cosenza, Stefano Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Per l’esecuzione
della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma pubblicata il 19/09/2023, resa a definizione del procedimento R.G. n. 15028/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Marco UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha premesso quanto segue: con sentenza n. 13905 del 19 settembre 2023 questo Tribunale ha accolto la domanda proposta dalla ricorrente volta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito in Romania; dopo la sentenza l’amministrazione è rimasta inerte; la predetta sentenza è passata in giudicato, come rilevabile dall’allegato certificato del TAR (doc. 3).
2. La ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di ordinare all’amministrazione di ottemperare alla sentenza, provvedendo all’esame dell’istanza, e di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia del Ministero.
3. Il Dicastero si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
4. All’udienza del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso merita accoglimento.
Con la richiamata sentenza n. 13905/2023 questo Tribunale ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.
A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione all’esecuzione della sentenza né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
6. Il ricorso va pertanto accolto, con l’assegnazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito di un termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per ottemperare alla predetta sentenza e con la nomina di un commissario ad acta, nella persona del Direttore Generale per gli affari internazionali e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 90 giorni dalla richiesta di parte ricorrente. A detto commissario l’amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento, che, in assenza di comunicazione, il commissario insediatosi dovrà comunque verificare, dandone notizia al Tribunale.
7. In applicazione del principio della soccombenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato alle spese processuali, che si liquidano nelle somme indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), così dispone:
-) assegna al Ministero dell’Istruzione e del Merito il termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente decisione, per dare ottemperanza alla sentenza di cui in epigrafe;
-) nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale per gli affari internazionali e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione il quale, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 90 giorni decorrente dalla richiesta di parte ricorrente e previa comunicazione, anche se negativa, al Tribunale di quanto effettuato dall’amministrazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre agli accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, ove versato. Compensa le spese con il Ministero dell’Università e della Ricerca.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE IA, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco UR, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Marco UR | IE IA |
IL SEGRETARIO