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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 05/11/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1840/2020 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice RI AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1840/2020 RG
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentata dalla sig.ra quale procuratrice generale con atto del C.F._2 Parte_1
Notaio del 14.07.2005, Rep. 47236, Racc. 24330, ed elettivamente domiciliate in Roma Persona_1
alla Via Giuseppe Ferrari n. 4, presso lo studio dell'Avv. Marco Conforti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICI
E
(C.F. ), (C.F. ) e CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Maria Controparte_3 C.F._5
OR ( ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Foligno Via N. CodiceFiscale_6
Sauro n. 4/B, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
OGGETTO: Risarcimento del danno da indebita occupazione immobile pagina 1 di 12 Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i fatti esposti in narrativa :
1) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimo possesso e/o detenzione da parte dei convenuti dell'immobile per cui è causa dal 13.04.2013 al 30.11.2019 e, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno i sigg.ri CP_1 [...]
e in solido tra loro, pari a Euro 19.500,00 in favore dell'attrice, oltre rivalutazione e interessi CP_2 Controparte_3
legali, o nella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa;
2) In via subordinata per i motivi in narrativa dedotti, condannare i convenuti e CP_1 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore delle attrici dell'importo di € 16.500,00, pari all'importo indebitamente CP_3
percepito dai convenuti a titolo di canoni di locazione dal 12.05.2014 al 30.11.2019, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali, o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
3) rigettare la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti in quanto infondata in fatto e in diritto;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio con rimborso spese generali, oltre IVA e
CPA, in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto il diritto delle odierne attrici di essere ristorate di quanto richiesto, tale somma dovrà essere portata in compensazione ex art. 1241 e ss c.c. con il credito sopra descritto essendo lo stesso certo, liquido ed esigibile.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto dinanzi a Parte_1 Parte_2
questo giudice , e per ottenere la condanna di quest'ultimi CP_1 Controparte_2 Controparte_3
alla corresponsione, nei loro confronti, di una somma a titolo di indennità/risarcimento per mancato godimento dell'immobile, riconosciuto giudizialmente come di proprietà delle attrici.
In particolare, le attrici hanno rappresentato:
pagina 2 di 12 - di essere eredi legittimi di , deceduto in data 16/04/2013, in qualità rispettivamente di figlia Persona_2
e moglie del medesimo;
- che in data 29/07/2000, procedeva alla vendita della nuda proprietà della sua unità Persona_2
immobiliare, ubicata nel comune di Spello (PG) presso la Località San OL, a , il quale Controparte_4
diveniva poi pieno proprietario dopo la morte del venditore;
- a seguito del decesso di , nella proprietà del predetto immobile subentravano i suoi eredi Controparte_4
e odierni convenuti, i quali in data 12/05/2014 CP_1 Persona_3 Controparte_3
procedevano alla locazione dello stesso con contratto ad uso abitativo in favore della conduttrice sig.ra pattuendo un canone di locazione mensile pari ad € 250,00, ovvero un canone annuo Parte_3
complessivo di € 3.000,00;
- con sentenza del Tribunale di Perugia veniva dichiarata la simulazione dell'atto di donazione del
29/07/2000 e la nullità della donazione dissimulata, disponendo la reintegrazione dell'immobile nell'asse ereditario del de cuius Persona_2
- che, essendo le odierne attrici, in forza della sentenza n. 1578/2019, proprietarie del predetto immobile in qualità di eredi legittimi a decorrere dalla data del decesso di , hanno il diritto di vedersi Persona_2
rimborsati i frutti civili percepiti illegittimamente dagli odierni convenuti, da quantificare nella somma complessiva di € 19.500,00, ovvero i canoni riscossi per la locazione di tale immobile.
Hanno dunque concluso per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da indebita detenzione del predetto immobile dal 13/04/2013 al 30/11/2019, data della riconsegna, della somma complessiva di euro 250,00 mensili, per complessivi euro 19.500,00, ovvero, in subordine, al pagamento della medesima somma ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali non hanno contestato la ricostruzione in fatto effettuata dalle attrici ma hanno contestato la debenza delle somme, in quanto compensate con altro e più rilevante maggior credito (chiedendo altresì la condanna al pagamento in via riconvenzionale) dipendente da:
- il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione dell'immobile in esame;
pagina 3 di 12 - il rimborso delle spese funerarie del defunto;
Persona_2
- il credito vantato dai convenuti nei confronti del de cuius, come consacrato dalla scrittura di ricognizione del 15/01/2013, e dipendente dall'assistenza fornita al dalla sorella e dai suoi familiari dopo Persona_2
la separazione con la moglie Parte_2
L'istruttoria della causa si è svolta mediante escussione dei testi citati dalle parti;
ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione, la stessa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni, tenutasi ex art. 127ter c.p.c. all'udienza del 10/07/2025. La causa è stata dunque trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre evidenziare quali siano le circostanze di fatto pacifiche fra le parti, o comunque non contestate ex art. 115 c.p.c., in relazione alle quali non è necessario procedere all'accertamento.
Invero, dinanzi alla dettagliata ricostruzione dei fatti e delle conseguenti richieste economiche delle attrici, alcuna contestazione è pervenuta dai convenuti;
invero, dovranno considerarsi circostanze pacifiche fra le parti:
- il rapporto di parentela e la qualità di eredi di da parte delle attrici;
Persona_2
- il godimento illegittimo dell'immobile in esame da parte dei convenuti, dalla morte del de cuius sino al
30/11/2019;
- l'avvenuta locazione del medesimo e percezione dei relativi canoni da parte dei convenuti;
- l'individuazione del valore locativo dell'immobile nella somma complessiva di euro 19.500,00.
In altri termini, è più brevemente, tutti i fatti costitutivi della domanda di parte attrice risultano pacifici fra le parti, con la conseguente astratta fondatezza della medesima.
2. Ciò che, invece, risulta oggetto di contestazione è la sussistenza di un presunto controcredito dei convenuti nei confronti delle attrici, che andrebbe ad estinguere il credito di cui sopra per compensazione, con un residuo credito in favore dei convenuti.
Ebbene, occorre evidenziare come non sia stata fornita prova del medesimo.
pagina 4 di 12 2.1 Quanto al presunto credito relativo alle spese di manutenzione dell'immobile in questione, ripetesi sito in Spello (PG) presso la Località San OL, parte convenuta si è limitata a produrre il doc. 1.
Ebbene, dal medesimo non è dato desumere alcunché e, soprattutto, ritenere provato che i convenuti abbiano sostenuto delle spese relative al suddetto immobile;
invero, le prime sei pagine sono dei meri prospetti (peraltro senza indicazione della provenienza né sottoscrizioni) nei quali si indicano alcune somme asseritamente dovute dai convenuti a titolo di imposte immobiliari (all'epoca ICI), ma alcun riferimento è presente all'immobile per cui è causa.
Quanto al successivo documento, di cui a pag. 7 e 8, lo stesso è una fattura relativa a materiali edili intestata a . Anche in relazione a tali materiali non vi è modo alcuno, è comunque non è stata Controparte_2
fornita prova, della ricollegabilità degli stessi all'immobile in questione. Peraltro, dall'intestazione emerge che l'indirizzo del è differente da quello dell'immobile in questione, pertanto nemmeno Controparte_2
tale elemento indiziario può essere valorizzato in favore dei convenuti.
2.2 Quanto alle spese funebri, asseritamente sostenute dai convenuti, sono state solamente prodotte tre fatture, ciascuna di euro 900,00 ma tutte intestate ad CP_1
Non vi è prova, tuttavia, delle modalità di pagamento delle stesse, né le fatture in questione risultano quietanziate;
tale circostanza appare sicuramente rilevante in quanto parte attrice fin dalla prima udienza ha contestato il fatto che l'eventuale pagamento fosse stato realizzato con somme proprie dei convenuti. Anzi,
l'attrice ha poi depositato “la movimentazione dal 2011 al 2013 del libretto di risparmio presso Poste Italiane” del conto cointestato fra e , dal quale emerge che lo stesso era alimentato dalla sola Persona_2 CP_1
pensione del . Circostanza, questa, che rende evidente come il nucleo familiare in questione, Persona_2
composto dai due fratelli e dai figli di disponesse di somme liquide mensili per il CP_1
soddisfacimento delle esigenze del fratello , ivi incluso il pagamento delle spese funerarie. In Persona_2
altri termini, dinanzi a tale possibilità di utilizzare le somme di proprietà del , sarebbe stato Persona_2
onere di parte convenuta, attrice in riconvenzionale, dimostrare l'effettivo pagamento delle fatture in esame pagina 5 di 12 e, soprattutto, che il medesimo fosse avvenuto con soldi propri dei convenuti, e non usando il conto cointestato in questione, ma alimentato solamente dai redditi da pensione del medesimo . Persona_2
2.3 Infine, quanto alle somme derivanti dall'asserito credito di euro 20.000,00 di cui alla scrittura di ricognizione del 15/01/2013, occorre rilevare quanto segue.
Tale scrittura è stata oggetto di formale dichiarazione di non conoscenza e disconoscimento (nonché di contestazione della conformità della copia all'originale) da parte degli attori nella prima difesa utile, ossia nelle note per la prima udienza di trattazione, tenutasi in forma scritta. Dinanzi a tali formali contestazioni, parte convenuta non ha replicato nella prima occasione utile, ossia con la prima memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c., essendosi nella stessa limitata a ribadire le proprie istanze e conclusioni. Parimenti, nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. si è limitata a riferire “priva di rilievo e pregio giuridico risulta essere l'asserito disconoscimento del documento firmato dal de cuius Sig. posto in essere da controparte poiché generico e non Persona_2
basato su alcun elemento concreto di riscontro”. Infine, solo con la terza memoria ha preso concretamente posizione su tale disconoscimento, contestando la sua ammissibilità in quanto riferito a una scrittura sottoscritta da un terzo rispetto alle odierne parti in causa e poiché, comunque, l'istanza di verificazione della medesima sarebbe stata implicitamente proposta dai convenuti.
Ebbene, quanto al primo profilo, ossia l'ammissibilità del disconoscimento effettuato dalle attrici, devesi rilevare come tale possibilità è espressamente disciplinata e prevista dall'art. 214 co. 2 c.p.c., il quale contempla, infatti, l'ipotesi peculiare secondo la quale gli eredi e aventi causa delle parti possono limitarsi a compiere una semplice dichiarazione di non conoscenza della scrittura o sottoscrizione dell'autore, data la loro natura di terzi estranei al processo formativo del documento. Ebbene, il compimento della dichiarazione di non conoscenza da parte del soggetto onerato, produce effetti analoghi a quelli del disconoscimento;
qualora, invece, la dichiarazione venga omessa, il documento medesimo si avrà per riconosciuto, con le rispettive conseguenze sul piano probatorio, ai sensi dell'art. 215 c.p.c..
Quanto al secondo profilo, ossia la sussistenza di una richiesta di verificazione implicita, non si disconosce l'orientamento giurisprudenziale citato dai convenuti, secondo il quale l'aver formulato o insistito in una pagina 6 di 12 domanda che presuppone chiaramente l'esistenza e l'autenticità di tale documento può essere interpretata quale istanza di verificazione implicita. Tuttavia, nel caso di specie non si ritiene sussistere una suddetta ipotesi;
invero, dinanzi al formale disconoscimento effettuato da parte attrice, parte convenuta nella prima difesa utile (quella rilevante temporalmente ai fini di verificare la tempestività della suddetta proposizione) si è limitata genericamente a dedurre come segue: “Stante la concessione dei termini di legge di cui all'articolo 183
c.p.c. la scrivente difesa intende contestare tutte le deduzioni eccezioni e documentazioni avanzate da parti avverse proposte nell'atto di citazione in quanto infondate in fatto e diritto, per le motivazioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale. Infatti come descritto in atti e come sarà dimostrato in corso di causa, nessuna pretesa economica potrà essere avanzata dai Sigg.ri e con conseguente rigetto della domanda Parte_1 Parte_4
spiegata. Per tali motivi la scrivente difesa nel confermare e riportare integralmente quanto scritto nei propri atti difensivi richiamati in questa sede per relationem, insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni ed eccezioni proposte”.
Appare chiaro, pertanto, come l'assoluta genericità di tale memoria non consenta di ritenere sussistente una istanza di verificazione implicita nella medesima, dovendosi altrimenti ritenere la stessa sussistente in ogni caso in cui la parte si limiti a richiamare le proprie conclusioni. Con un maggiore sforzo argomentativo, si ritiene che il principio citato da parte convenuta sia applicabile ogni volta che, nonostante non sia formalmente ed espressamente indicata la volontà di proporre istanza di verificazione così denominata, tuttavia dal chiaro tenore testuale della difesa ben si colga come la parte, contestando l'avverso disconoscimento e ritenendo la genuinità della scrittura contestata, insista nella domanda fondata sulla medesima. Condotta che non può ritenersi sussistente nel caso in esame.
Né può ritenersi riscontrabile nella formulazione dei capitoli di prova, sia perché gli stessi non costituiscono allegazione vera e propria, ma soprattutto perché comunque gli stessi sono stati formulati
(correttamente) nella seconda memoria istruttoria, ma tardivamente rispetto al disconoscimento effettuato in sede di prima udienza.
Peraltro, anche a voler ritenere sussistente un'istanza di verificazione implicita, non va sottaciuto che la parte che intende proporre istanza di verificazione deve produrre i mezzi di prova che ritiene utili ed pagina 7 di 12 indicare le scritture di comparazione di cui sia certa la provenienza dal soggetto a cui si intende attribuire il documento (cfr ex multis Cass. Civ., sent. n. 22078/2014); anzi, i convenuti non hanno neppure prodotto l'originale del documento necessario ai fini del procedimento di verificazione (cfr Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 19/12/2019, n. 33769: “In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità”).
Né nell'ambito del giudizio sono emerse altre prove certe della genuinità di detta scrittura e/o del contenuto della medesima, per quanto poi si dirà.
Alla luce di tali considerazioni, il disconoscimento della sottoscrizione e la mancata formulazione dell'istanza di verificazione rendono il documento definitivamente inutilizzabile;
invero, come è noto, si presume che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura disconosciuta manifesti una volontà della parte di non avvalersi del documento come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non dovrà tenerne conto e la parte che abbia effettuato il disconoscimento non potrà ricavare, dall'inerzia di controparte, elementi probatori a proprio favore (cfr ex multis Cass. Civ., S.U. sent. n.
3086/2022).
2.4 Dunque, il contro credito vantato dai convenuti non è stato in alcun modo provato;
in assenza del suddetto titolo documentale, non risultano in alcun modo sufficienti le dichiarazioni testimoniali assunte sul punto al fine di dimostrare la sussistenza di tale credito.
Invero, il teste , zio di secondo grado di e cugino di , ha Testimone_1 Parte_1 CP_1
dichiarato che ha sempre vissuto sino alla morte nella propria casa provvedendo Persona_2
autonomamente alle proprie esigenze, “tranne però i periodi in cui stava male durante i quali, per quanto a mia conoscenza, viveva a casa dalla sorella ove l'ho accompagnato anche io stesso in diverse occasioni;
non so quanto CP_1
pagina 8 di 12 tempo poi stava dalla sorella”. Nulla ha saputo riferire in merito alle più specifiche circostanze di cui ai capitoli dei convenuti, non conoscendo il documento in questione.
Il teste medico della mutua e dello sport che aveva come paziente , ha riferito Tes_2 Persona_2
Cont delle problematiche di salute del medesimo e di averlo visto “a casa di nel periodo indicato nel capitolo ma non saprei dire con certezza se vi risiedeva in maniera continuativa;
io le visite al sig. in questo periodo di tempo le Per_2
facevo presso casa sua di ; “Si è vero, anche loro [i convenuti] erano miei pazienti e so che se ne occupavano anche se Per_2
naturalmente non posso dire i tempi e le modalità esatte. Le condizioni del sig. sono diventate critiche circa trentacinque Per_2
giorni prima della morte”. Nulla ha saputo riferire in merito ad asserite volontà del di Persona_2
ricompensare la sorella e la di lei famiglia per l'aiuto e tanto meno con riferimento alla scrittura di cui al paragrafo precedente;
anzi ha dichiarato “Quello che so è che mi diceva che provvedeva attraverso la sua pensione”.
Ancora, il teste , amico di lunga data di , ha dichiarato che lo stesso Testimone_3 Controparte_2
abitava presso l'immobile sito in Spello, fraz. NT OL (quindi non con i convenuti) e che CP_2
gli riferiva che lo aiutavano quotidianamente;
si noti bene, tale ultima dichiarazione è del tutto
[...]
irrilevante in quanto de relato actoris. Inoltre, lo stesso ha dichiarato “Non so dire esattamente il periodo ma
Cont sicuramente ad un certo punto è andato a vivere con la sig.ra e ciò posso dire perché lì vi abitava anche Controparte_2
ed io, essendo suo amico, andavo spesso a trovarlo”; ha confermato che (ma non è dato sapere per Persona_2
quanto tempo) non necessitava di assistenza giorno e notte, riferendo “Si è vero così mi ha sempre raccontato
[sempre dichiarazione de relato actoris]; ad un certo punto neanche poteva deambulare. Peraltro io stesso CP_2 Per_2
ho visto diverse volte il sig. accompagnare a fare le medicazioni ed altre volte me le ha riferite lo stesso sig. CP_2 Per_2
Cont
Inoltre quando andavo a casa di diverse volte all'interno della settimana, a trovare (mio caro amico) CP_2 CP_2
vedevo il sig. a casa loro davanti al focolare e stava insieme alle persone indicate nel capitolo”. Successivamente è Per_2
Cont risultato più preciso, laddove ha affermato “La realtà è questa. Il sig. abitava a casa della sig.ra –negli Per_2
ultimi anni- e come detto non deambulava e non era autosufficiente nella sua vita quotidiana. Io stesso ho visto preparare il
Cont pranzo per lui, mangiava insieme a loro e dormire nella sua stanza a casa di Preciso che abitava Controparte_2
insieme alla madre mentre la sig.ra ad un certo punto si è sposata ed è andata a vivere CP_1 Controparte_3
pagina 9 di 12 Cont altrove. Preciso ancora che proprio negli ultimi tempi anche la sig.ra aveva dei problemi alle gambe e quindi lei si occupava della vita domestica mentre il sig. si occupava delle necessità fuori di casa”. Con più specifico CP_2
riferimento al presunto credito in esame ha dichiarato “ero presente quando ho sentito dire al sig. che avrebbe Per_2
voluto sdebitarsi con loro”; “Ribadisco che il sig. voleva ricompensare la sig.ra il sig. e la Per_2 Per_2 Controparte_2
sig.ra per quanto da loro fatto e questo il sig. lo disse anche a me. Però dell'importo in questione nulla so”, CP_3 Per_2
dichiarando poi di non sapere nulla del documento di cui sopra.
Ebbene, in primo luogo, dalle dichiarazioni in questione non è chiaro se il fosse non Persona_2
autosufficiente (vi è contrasto fra quanto dichiarato da alcuni testi) ma soprattutto quanto è durato questo periodo di non autosufficienza;
ancor più rilevante, tuttavia, ai fini che interessano, il fatto che non vi sia prova delle spese che i convenuti hanno sostenuto per il mantenimento o l'assistenza del . Persona_2
Infatti, la relativa prova è lasciata alle sopra esposte generiche dichiarazioni dei testi sopra riportate;
dichiarazioni che non sono in alcun modo sufficienti, considerando anche il fatto, prima richiamato, in base al quale era stato aperto un libretto di risparmio cointestato fra e le cui Persona_2 CP_1
somme erano liberamente utilizzabili dalla sorella ma erano di esclusiva provenienza della pensione del
. Tale elemento rendeva ancor più pregnante l'onere probatorio in capo ai convenuti, i quali Persona_2
avrebbero dovuto fornire dimostrazione che tali some percepite a titolo di pensione dal non Persona_2
erano sufficienti per provvedere alle necessità personali del medesimo e che i convenuti, con soldi propri, dovevano contribuire e avevano contribuito al mantenimento dello stesso.
In secondo luogo, ed in via assorbente, vale ricordare che le obbligazioni naturali sono doveri morali e/o sociali giuridicamente non vincolanti, in quanto non sanzionate in diritto, il cui spontaneo adempimento non ammette ripetizione della prestazione eseguita ai sensi dell'art. 2034 c.c., di tal che esse devono considerarsi giuridicamente rilevanti quale tipica giusta causa dell'attribuzione patrimoniale e del trasferimento. La soluti retentio costituisce il sintomo che la legge considera l'obbligazione naturale come causa sufficiente e lecita dell'attribuzione patrimoniale operata. In quest'ottica, l'obbligazione naturale non può qualificarsi quale atto di liberalità, essendo fondata sulla sussistenza di doveri morali socialmente pagina 10 di 12 apprezzabili quale causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale. Difatti, benché l'esecuzione della prestazione nell'obbligazione naturale sia atto c.d. giuridicamente libero e spontaneo, al pari della donazione, la prima è pur sempre atto, non giuridicamente, ma moralmente e socialmente dovuto, realizzato aninus solvendi, laddove gli atti di liberalità sono pienamente liberi in ragione della assoluta incompatibilità dello spirito di liberalità con qualsiasi forma di doverosità, morale, sociale o giuridica.
Inoltre, per integrare la fattispecie dell'obbligazione naturale, oltre alla sussistenza del dovere sociale e morale, occorre che la prestazione presenti un carattere di adeguatezza alle circostanze e di proporzionalità all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali e patrimoniali delle parti (Cass. Sez. 2, n. 3713 del
13/03/2003; Cass. Sez. 3, n. 11330 del 15/05/2009; Cass. Sez. 1, n. 1277 del 22/01/2014).
Ebbene, si ritiene che le mere condotte di aiuto materiale, ove anche costituite da esborsi economici di non rilevante entità (nel caso di specie, peraltro, non vi è prova alcuna di tali spese), compiute in favore di uno stretto parente (come può essere un anziano fratello e zio) legato da rapporti affettivi costituiscono sicuramente adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., la quale, come detto, non dà diritto alla ripetizione.
Anche per tale ragione, il credito vantato dai convenuti non si ritiene sussistente.
In conclusione, la domanda delle attrici merita integrale accoglimento, con rigetto della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi dal d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, tenuto conto della durata del procedimento, delle fasi di giudizio, della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, che legittimano l'utilizzo dei parametri medi dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria per cui è opportuna una riduzione stante la sua semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando pagina 11 di 12 respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Accoglie la domanda proposta dalle attrici e per l'effetto condanna , e CP_1 Controparte_2
al pagamento, in solido fra loro e nei confronti delle attrici medesime, della Controparte_3
somma di euro 19.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
▪ condanna , e al pagamento, in solido fra loro e nei CP_1 Controparte_2 Controparte_3
confronti delle attrici, delle spese di giudizio che liquida in € 264,00 per spese vive ed € 4.237,00 (€
919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria/trattazione, €
1.701,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Spoleto, 04/11/2025
Il giudice
RI AR
pagina 12 di 12
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice RI AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1840/2020 RG
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentata dalla sig.ra quale procuratrice generale con atto del C.F._2 Parte_1
Notaio del 14.07.2005, Rep. 47236, Racc. 24330, ed elettivamente domiciliate in Roma Persona_1
alla Via Giuseppe Ferrari n. 4, presso lo studio dell'Avv. Marco Conforti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICI
E
(C.F. ), (C.F. ) e CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Alberto Maria Controparte_3 C.F._5
OR ( ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Foligno Via N. CodiceFiscale_6
Sauro n. 4/B, in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
OGGETTO: Risarcimento del danno da indebita occupazione immobile pagina 1 di 12 Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i fatti esposti in narrativa :
1) In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimo possesso e/o detenzione da parte dei convenuti dell'immobile per cui è causa dal 13.04.2013 al 30.11.2019 e, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno i sigg.ri CP_1 [...]
e in solido tra loro, pari a Euro 19.500,00 in favore dell'attrice, oltre rivalutazione e interessi CP_2 Controparte_3
legali, o nella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa;
2) In via subordinata per i motivi in narrativa dedotti, condannare i convenuti e CP_1 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore delle attrici dell'importo di € 16.500,00, pari all'importo indebitamente CP_3
percepito dai convenuti a titolo di canoni di locazione dal 12.05.2014 al 30.11.2019, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali, o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
3) rigettare la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti in quanto infondata in fatto e in diritto;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio con rimborso spese generali, oltre IVA e
CPA, in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto il diritto delle odierne attrici di essere ristorate di quanto richiesto, tale somma dovrà essere portata in compensazione ex art. 1241 e ss c.c. con il credito sopra descritto essendo lo stesso certo, liquido ed esigibile.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto dinanzi a Parte_1 Parte_2
questo giudice , e per ottenere la condanna di quest'ultimi CP_1 Controparte_2 Controparte_3
alla corresponsione, nei loro confronti, di una somma a titolo di indennità/risarcimento per mancato godimento dell'immobile, riconosciuto giudizialmente come di proprietà delle attrici.
In particolare, le attrici hanno rappresentato:
pagina 2 di 12 - di essere eredi legittimi di , deceduto in data 16/04/2013, in qualità rispettivamente di figlia Persona_2
e moglie del medesimo;
- che in data 29/07/2000, procedeva alla vendita della nuda proprietà della sua unità Persona_2
immobiliare, ubicata nel comune di Spello (PG) presso la Località San OL, a , il quale Controparte_4
diveniva poi pieno proprietario dopo la morte del venditore;
- a seguito del decesso di , nella proprietà del predetto immobile subentravano i suoi eredi Controparte_4
e odierni convenuti, i quali in data 12/05/2014 CP_1 Persona_3 Controparte_3
procedevano alla locazione dello stesso con contratto ad uso abitativo in favore della conduttrice sig.ra pattuendo un canone di locazione mensile pari ad € 250,00, ovvero un canone annuo Parte_3
complessivo di € 3.000,00;
- con sentenza del Tribunale di Perugia veniva dichiarata la simulazione dell'atto di donazione del
29/07/2000 e la nullità della donazione dissimulata, disponendo la reintegrazione dell'immobile nell'asse ereditario del de cuius Persona_2
- che, essendo le odierne attrici, in forza della sentenza n. 1578/2019, proprietarie del predetto immobile in qualità di eredi legittimi a decorrere dalla data del decesso di , hanno il diritto di vedersi Persona_2
rimborsati i frutti civili percepiti illegittimamente dagli odierni convenuti, da quantificare nella somma complessiva di € 19.500,00, ovvero i canoni riscossi per la locazione di tale immobile.
Hanno dunque concluso per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno da indebita detenzione del predetto immobile dal 13/04/2013 al 30/11/2019, data della riconsegna, della somma complessiva di euro 250,00 mensili, per complessivi euro 19.500,00, ovvero, in subordine, al pagamento della medesima somma ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali non hanno contestato la ricostruzione in fatto effettuata dalle attrici ma hanno contestato la debenza delle somme, in quanto compensate con altro e più rilevante maggior credito (chiedendo altresì la condanna al pagamento in via riconvenzionale) dipendente da:
- il rimborso delle spese sostenute per la manutenzione dell'immobile in esame;
pagina 3 di 12 - il rimborso delle spese funerarie del defunto;
Persona_2
- il credito vantato dai convenuti nei confronti del de cuius, come consacrato dalla scrittura di ricognizione del 15/01/2013, e dipendente dall'assistenza fornita al dalla sorella e dai suoi familiari dopo Persona_2
la separazione con la moglie Parte_2
L'istruttoria della causa si è svolta mediante escussione dei testi citati dalle parti;
ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione, la stessa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni, tenutasi ex art. 127ter c.p.c. all'udienza del 10/07/2025. La causa è stata dunque trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, occorre evidenziare quali siano le circostanze di fatto pacifiche fra le parti, o comunque non contestate ex art. 115 c.p.c., in relazione alle quali non è necessario procedere all'accertamento.
Invero, dinanzi alla dettagliata ricostruzione dei fatti e delle conseguenti richieste economiche delle attrici, alcuna contestazione è pervenuta dai convenuti;
invero, dovranno considerarsi circostanze pacifiche fra le parti:
- il rapporto di parentela e la qualità di eredi di da parte delle attrici;
Persona_2
- il godimento illegittimo dell'immobile in esame da parte dei convenuti, dalla morte del de cuius sino al
30/11/2019;
- l'avvenuta locazione del medesimo e percezione dei relativi canoni da parte dei convenuti;
- l'individuazione del valore locativo dell'immobile nella somma complessiva di euro 19.500,00.
In altri termini, è più brevemente, tutti i fatti costitutivi della domanda di parte attrice risultano pacifici fra le parti, con la conseguente astratta fondatezza della medesima.
2. Ciò che, invece, risulta oggetto di contestazione è la sussistenza di un presunto controcredito dei convenuti nei confronti delle attrici, che andrebbe ad estinguere il credito di cui sopra per compensazione, con un residuo credito in favore dei convenuti.
Ebbene, occorre evidenziare come non sia stata fornita prova del medesimo.
pagina 4 di 12 2.1 Quanto al presunto credito relativo alle spese di manutenzione dell'immobile in questione, ripetesi sito in Spello (PG) presso la Località San OL, parte convenuta si è limitata a produrre il doc. 1.
Ebbene, dal medesimo non è dato desumere alcunché e, soprattutto, ritenere provato che i convenuti abbiano sostenuto delle spese relative al suddetto immobile;
invero, le prime sei pagine sono dei meri prospetti (peraltro senza indicazione della provenienza né sottoscrizioni) nei quali si indicano alcune somme asseritamente dovute dai convenuti a titolo di imposte immobiliari (all'epoca ICI), ma alcun riferimento è presente all'immobile per cui è causa.
Quanto al successivo documento, di cui a pag. 7 e 8, lo stesso è una fattura relativa a materiali edili intestata a . Anche in relazione a tali materiali non vi è modo alcuno, è comunque non è stata Controparte_2
fornita prova, della ricollegabilità degli stessi all'immobile in questione. Peraltro, dall'intestazione emerge che l'indirizzo del è differente da quello dell'immobile in questione, pertanto nemmeno Controparte_2
tale elemento indiziario può essere valorizzato in favore dei convenuti.
2.2 Quanto alle spese funebri, asseritamente sostenute dai convenuti, sono state solamente prodotte tre fatture, ciascuna di euro 900,00 ma tutte intestate ad CP_1
Non vi è prova, tuttavia, delle modalità di pagamento delle stesse, né le fatture in questione risultano quietanziate;
tale circostanza appare sicuramente rilevante in quanto parte attrice fin dalla prima udienza ha contestato il fatto che l'eventuale pagamento fosse stato realizzato con somme proprie dei convenuti. Anzi,
l'attrice ha poi depositato “la movimentazione dal 2011 al 2013 del libretto di risparmio presso Poste Italiane” del conto cointestato fra e , dal quale emerge che lo stesso era alimentato dalla sola Persona_2 CP_1
pensione del . Circostanza, questa, che rende evidente come il nucleo familiare in questione, Persona_2
composto dai due fratelli e dai figli di disponesse di somme liquide mensili per il CP_1
soddisfacimento delle esigenze del fratello , ivi incluso il pagamento delle spese funerarie. In Persona_2
altri termini, dinanzi a tale possibilità di utilizzare le somme di proprietà del , sarebbe stato Persona_2
onere di parte convenuta, attrice in riconvenzionale, dimostrare l'effettivo pagamento delle fatture in esame pagina 5 di 12 e, soprattutto, che il medesimo fosse avvenuto con soldi propri dei convenuti, e non usando il conto cointestato in questione, ma alimentato solamente dai redditi da pensione del medesimo . Persona_2
2.3 Infine, quanto alle somme derivanti dall'asserito credito di euro 20.000,00 di cui alla scrittura di ricognizione del 15/01/2013, occorre rilevare quanto segue.
Tale scrittura è stata oggetto di formale dichiarazione di non conoscenza e disconoscimento (nonché di contestazione della conformità della copia all'originale) da parte degli attori nella prima difesa utile, ossia nelle note per la prima udienza di trattazione, tenutasi in forma scritta. Dinanzi a tali formali contestazioni, parte convenuta non ha replicato nella prima occasione utile, ossia con la prima memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c., essendosi nella stessa limitata a ribadire le proprie istanze e conclusioni. Parimenti, nella seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. si è limitata a riferire “priva di rilievo e pregio giuridico risulta essere l'asserito disconoscimento del documento firmato dal de cuius Sig. posto in essere da controparte poiché generico e non Persona_2
basato su alcun elemento concreto di riscontro”. Infine, solo con la terza memoria ha preso concretamente posizione su tale disconoscimento, contestando la sua ammissibilità in quanto riferito a una scrittura sottoscritta da un terzo rispetto alle odierne parti in causa e poiché, comunque, l'istanza di verificazione della medesima sarebbe stata implicitamente proposta dai convenuti.
Ebbene, quanto al primo profilo, ossia l'ammissibilità del disconoscimento effettuato dalle attrici, devesi rilevare come tale possibilità è espressamente disciplinata e prevista dall'art. 214 co. 2 c.p.c., il quale contempla, infatti, l'ipotesi peculiare secondo la quale gli eredi e aventi causa delle parti possono limitarsi a compiere una semplice dichiarazione di non conoscenza della scrittura o sottoscrizione dell'autore, data la loro natura di terzi estranei al processo formativo del documento. Ebbene, il compimento della dichiarazione di non conoscenza da parte del soggetto onerato, produce effetti analoghi a quelli del disconoscimento;
qualora, invece, la dichiarazione venga omessa, il documento medesimo si avrà per riconosciuto, con le rispettive conseguenze sul piano probatorio, ai sensi dell'art. 215 c.p.c..
Quanto al secondo profilo, ossia la sussistenza di una richiesta di verificazione implicita, non si disconosce l'orientamento giurisprudenziale citato dai convenuti, secondo il quale l'aver formulato o insistito in una pagina 6 di 12 domanda che presuppone chiaramente l'esistenza e l'autenticità di tale documento può essere interpretata quale istanza di verificazione implicita. Tuttavia, nel caso di specie non si ritiene sussistere una suddetta ipotesi;
invero, dinanzi al formale disconoscimento effettuato da parte attrice, parte convenuta nella prima difesa utile (quella rilevante temporalmente ai fini di verificare la tempestività della suddetta proposizione) si è limitata genericamente a dedurre come segue: “Stante la concessione dei termini di legge di cui all'articolo 183
c.p.c. la scrivente difesa intende contestare tutte le deduzioni eccezioni e documentazioni avanzate da parti avverse proposte nell'atto di citazione in quanto infondate in fatto e diritto, per le motivazioni già esposte nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale. Infatti come descritto in atti e come sarà dimostrato in corso di causa, nessuna pretesa economica potrà essere avanzata dai Sigg.ri e con conseguente rigetto della domanda Parte_1 Parte_4
spiegata. Per tali motivi la scrivente difesa nel confermare e riportare integralmente quanto scritto nei propri atti difensivi richiamati in questa sede per relationem, insiste per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni ed eccezioni proposte”.
Appare chiaro, pertanto, come l'assoluta genericità di tale memoria non consenta di ritenere sussistente una istanza di verificazione implicita nella medesima, dovendosi altrimenti ritenere la stessa sussistente in ogni caso in cui la parte si limiti a richiamare le proprie conclusioni. Con un maggiore sforzo argomentativo, si ritiene che il principio citato da parte convenuta sia applicabile ogni volta che, nonostante non sia formalmente ed espressamente indicata la volontà di proporre istanza di verificazione così denominata, tuttavia dal chiaro tenore testuale della difesa ben si colga come la parte, contestando l'avverso disconoscimento e ritenendo la genuinità della scrittura contestata, insista nella domanda fondata sulla medesima. Condotta che non può ritenersi sussistente nel caso in esame.
Né può ritenersi riscontrabile nella formulazione dei capitoli di prova, sia perché gli stessi non costituiscono allegazione vera e propria, ma soprattutto perché comunque gli stessi sono stati formulati
(correttamente) nella seconda memoria istruttoria, ma tardivamente rispetto al disconoscimento effettuato in sede di prima udienza.
Peraltro, anche a voler ritenere sussistente un'istanza di verificazione implicita, non va sottaciuto che la parte che intende proporre istanza di verificazione deve produrre i mezzi di prova che ritiene utili ed pagina 7 di 12 indicare le scritture di comparazione di cui sia certa la provenienza dal soggetto a cui si intende attribuire il documento (cfr ex multis Cass. Civ., sent. n. 22078/2014); anzi, i convenuti non hanno neppure prodotto l'originale del documento necessario ai fini del procedimento di verificazione (cfr Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 19/12/2019, n. 33769: “In tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del "de cuius", la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione ex c.p.c., avendo, comunque, la possibilità di dare prova del contenuto del documento - inutilizzabile a fini istruttori in ragione dell'intervenuta contestazione e della mancata sottoposizione a verificazione - con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità”).
Né nell'ambito del giudizio sono emerse altre prove certe della genuinità di detta scrittura e/o del contenuto della medesima, per quanto poi si dirà.
Alla luce di tali considerazioni, il disconoscimento della sottoscrizione e la mancata formulazione dell'istanza di verificazione rendono il documento definitivamente inutilizzabile;
invero, come è noto, si presume che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura disconosciuta manifesti una volontà della parte di non avvalersi del documento come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non dovrà tenerne conto e la parte che abbia effettuato il disconoscimento non potrà ricavare, dall'inerzia di controparte, elementi probatori a proprio favore (cfr ex multis Cass. Civ., S.U. sent. n.
3086/2022).
2.4 Dunque, il contro credito vantato dai convenuti non è stato in alcun modo provato;
in assenza del suddetto titolo documentale, non risultano in alcun modo sufficienti le dichiarazioni testimoniali assunte sul punto al fine di dimostrare la sussistenza di tale credito.
Invero, il teste , zio di secondo grado di e cugino di , ha Testimone_1 Parte_1 CP_1
dichiarato che ha sempre vissuto sino alla morte nella propria casa provvedendo Persona_2
autonomamente alle proprie esigenze, “tranne però i periodi in cui stava male durante i quali, per quanto a mia conoscenza, viveva a casa dalla sorella ove l'ho accompagnato anche io stesso in diverse occasioni;
non so quanto CP_1
pagina 8 di 12 tempo poi stava dalla sorella”. Nulla ha saputo riferire in merito alle più specifiche circostanze di cui ai capitoli dei convenuti, non conoscendo il documento in questione.
Il teste medico della mutua e dello sport che aveva come paziente , ha riferito Tes_2 Persona_2
Cont delle problematiche di salute del medesimo e di averlo visto “a casa di nel periodo indicato nel capitolo ma non saprei dire con certezza se vi risiedeva in maniera continuativa;
io le visite al sig. in questo periodo di tempo le Per_2
facevo presso casa sua di ; “Si è vero, anche loro [i convenuti] erano miei pazienti e so che se ne occupavano anche se Per_2
naturalmente non posso dire i tempi e le modalità esatte. Le condizioni del sig. sono diventate critiche circa trentacinque Per_2
giorni prima della morte”. Nulla ha saputo riferire in merito ad asserite volontà del di Persona_2
ricompensare la sorella e la di lei famiglia per l'aiuto e tanto meno con riferimento alla scrittura di cui al paragrafo precedente;
anzi ha dichiarato “Quello che so è che mi diceva che provvedeva attraverso la sua pensione”.
Ancora, il teste , amico di lunga data di , ha dichiarato che lo stesso Testimone_3 Controparte_2
abitava presso l'immobile sito in Spello, fraz. NT OL (quindi non con i convenuti) e che CP_2
gli riferiva che lo aiutavano quotidianamente;
si noti bene, tale ultima dichiarazione è del tutto
[...]
irrilevante in quanto de relato actoris. Inoltre, lo stesso ha dichiarato “Non so dire esattamente il periodo ma
Cont sicuramente ad un certo punto è andato a vivere con la sig.ra e ciò posso dire perché lì vi abitava anche Controparte_2
ed io, essendo suo amico, andavo spesso a trovarlo”; ha confermato che (ma non è dato sapere per Persona_2
quanto tempo) non necessitava di assistenza giorno e notte, riferendo “Si è vero così mi ha sempre raccontato
[sempre dichiarazione de relato actoris]; ad un certo punto neanche poteva deambulare. Peraltro io stesso CP_2 Per_2
ho visto diverse volte il sig. accompagnare a fare le medicazioni ed altre volte me le ha riferite lo stesso sig. CP_2 Per_2
Cont
Inoltre quando andavo a casa di diverse volte all'interno della settimana, a trovare (mio caro amico) CP_2 CP_2
vedevo il sig. a casa loro davanti al focolare e stava insieme alle persone indicate nel capitolo”. Successivamente è Per_2
Cont risultato più preciso, laddove ha affermato “La realtà è questa. Il sig. abitava a casa della sig.ra –negli Per_2
ultimi anni- e come detto non deambulava e non era autosufficiente nella sua vita quotidiana. Io stesso ho visto preparare il
Cont pranzo per lui, mangiava insieme a loro e dormire nella sua stanza a casa di Preciso che abitava Controparte_2
insieme alla madre mentre la sig.ra ad un certo punto si è sposata ed è andata a vivere CP_1 Controparte_3
pagina 9 di 12 Cont altrove. Preciso ancora che proprio negli ultimi tempi anche la sig.ra aveva dei problemi alle gambe e quindi lei si occupava della vita domestica mentre il sig. si occupava delle necessità fuori di casa”. Con più specifico CP_2
riferimento al presunto credito in esame ha dichiarato “ero presente quando ho sentito dire al sig. che avrebbe Per_2
voluto sdebitarsi con loro”; “Ribadisco che il sig. voleva ricompensare la sig.ra il sig. e la Per_2 Per_2 Controparte_2
sig.ra per quanto da loro fatto e questo il sig. lo disse anche a me. Però dell'importo in questione nulla so”, CP_3 Per_2
dichiarando poi di non sapere nulla del documento di cui sopra.
Ebbene, in primo luogo, dalle dichiarazioni in questione non è chiaro se il fosse non Persona_2
autosufficiente (vi è contrasto fra quanto dichiarato da alcuni testi) ma soprattutto quanto è durato questo periodo di non autosufficienza;
ancor più rilevante, tuttavia, ai fini che interessano, il fatto che non vi sia prova delle spese che i convenuti hanno sostenuto per il mantenimento o l'assistenza del . Persona_2
Infatti, la relativa prova è lasciata alle sopra esposte generiche dichiarazioni dei testi sopra riportate;
dichiarazioni che non sono in alcun modo sufficienti, considerando anche il fatto, prima richiamato, in base al quale era stato aperto un libretto di risparmio cointestato fra e le cui Persona_2 CP_1
somme erano liberamente utilizzabili dalla sorella ma erano di esclusiva provenienza della pensione del
. Tale elemento rendeva ancor più pregnante l'onere probatorio in capo ai convenuti, i quali Persona_2
avrebbero dovuto fornire dimostrazione che tali some percepite a titolo di pensione dal non Persona_2
erano sufficienti per provvedere alle necessità personali del medesimo e che i convenuti, con soldi propri, dovevano contribuire e avevano contribuito al mantenimento dello stesso.
In secondo luogo, ed in via assorbente, vale ricordare che le obbligazioni naturali sono doveri morali e/o sociali giuridicamente non vincolanti, in quanto non sanzionate in diritto, il cui spontaneo adempimento non ammette ripetizione della prestazione eseguita ai sensi dell'art. 2034 c.c., di tal che esse devono considerarsi giuridicamente rilevanti quale tipica giusta causa dell'attribuzione patrimoniale e del trasferimento. La soluti retentio costituisce il sintomo che la legge considera l'obbligazione naturale come causa sufficiente e lecita dell'attribuzione patrimoniale operata. In quest'ottica, l'obbligazione naturale non può qualificarsi quale atto di liberalità, essendo fondata sulla sussistenza di doveri morali socialmente pagina 10 di 12 apprezzabili quale causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale. Difatti, benché l'esecuzione della prestazione nell'obbligazione naturale sia atto c.d. giuridicamente libero e spontaneo, al pari della donazione, la prima è pur sempre atto, non giuridicamente, ma moralmente e socialmente dovuto, realizzato aninus solvendi, laddove gli atti di liberalità sono pienamente liberi in ragione della assoluta incompatibilità dello spirito di liberalità con qualsiasi forma di doverosità, morale, sociale o giuridica.
Inoltre, per integrare la fattispecie dell'obbligazione naturale, oltre alla sussistenza del dovere sociale e morale, occorre che la prestazione presenti un carattere di adeguatezza alle circostanze e di proporzionalità all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali e patrimoniali delle parti (Cass. Sez. 2, n. 3713 del
13/03/2003; Cass. Sez. 3, n. 11330 del 15/05/2009; Cass. Sez. 1, n. 1277 del 22/01/2014).
Ebbene, si ritiene che le mere condotte di aiuto materiale, ove anche costituite da esborsi economici di non rilevante entità (nel caso di specie, peraltro, non vi è prova alcuna di tali spese), compiute in favore di uno stretto parente (come può essere un anziano fratello e zio) legato da rapporti affettivi costituiscono sicuramente adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., la quale, come detto, non dà diritto alla ripetizione.
Anche per tale ragione, il credito vantato dai convenuti non si ritiene sussistente.
In conclusione, la domanda delle attrici merita integrale accoglimento, con rigetto della domanda riconvenzionale formulata dai convenuti.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi dal d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, tenuto conto della durata del procedimento, delle fasi di giudizio, della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, che legittimano l'utilizzo dei parametri medi dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria per cui è opportuna una riduzione stante la sua semplicità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando pagina 11 di 12 respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
▪ Accoglie la domanda proposta dalle attrici e per l'effetto condanna , e CP_1 Controparte_2
al pagamento, in solido fra loro e nei confronti delle attrici medesime, della Controparte_3
somma di euro 19.500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
▪ condanna , e al pagamento, in solido fra loro e nei CP_1 Controparte_2 Controparte_3
confronti delle attrici, delle spese di giudizio che liquida in € 264,00 per spese vive ed € 4.237,00 (€
919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria/trattazione, €
1.701,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Spoleto, 04/11/2025
Il giudice
RI AR
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